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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MUNARI GIANFRANCO, Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 82/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rovigo - Via Del Sacro Cuore N. 5 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV ISC IP n. 09976202500000294000 BU RI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) residente in [...] Indirizzo_1
ricorreva contro l' Agenzia delle Entrate – avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09976202500000294000 notificata a mezzo posta il 28.3.2025 per un importo complessivo di € 64.110,51 con valore di lite tributaria di € 23.812,00 e degli atti pretermessi per i seguenti motivi:
1) il dettaglio del debito riporta estremi che non consentono di risalire alla correttezza della pretesa tributaria nonché mancata allegazione delle cartelle di pagamento richiamate;
2) mancato rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede, oltre abuso di diritto stante la mancata allegazione degli atti presupposti e la mancanza del contraddittorio preventivo;
3) violazione del principio del contraddittorio preventivo antecedente alla intimazione di pagamento;
4) mancata applicazione del principio del cumulo delle sanzioni e del favor rei;
mancato approfondimento del dolo, della colpa e della personalizzazione;
5) mancanza di motivazione stante la mancata allegazione degli atti presupposti e dei loro contenuti;
6-7-8) mancato rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni che avrebbe comportato l'abbattimento delle stesse nonchè violazione di principi costituzionali che regolano i rapporti fra Stato e contribuente;
9) violazione del principio di capacità contributiva;
10) Vizio dell'atto per vizio degli atti presupposti;
11) mancata applicazione del principio di autotutela;
12)-13-14) mancata verifica della regolarità della formazione della pretesa tributaria
15) mancata verifica del potere di firma in capo al soggetto firmatario;
16) carenza del sistema processuale tributario;
17) violazione dell'onere probatorio sin dall'inizio della pretesa tributaria;
18) mancata precisazione della modalità di calcolo de interessi applicati.
19) mancata giustificazione dell'azione esecutiva intrapresa;
20) avvenuta decadenza e prescrizione dei crediti portati nell'atto relativamente a n. 14 cartelle:
21) richiamo della Corte di Cassazione nei confronti delle Corti Tributarie relativamente al mancato rispetto della normativa che riguarda la decadenza e la prescrizione delle cartelle;
22) responsabilità aggravata dell'ADER e del funzionario che ha firmato l'atto attesa la decadenza e la prescrizione delle pretese tributarie.
Concludeva quindi per la declaratoria di nullità dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando puntualmente le eccezioni ed argomentazioni del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso. Evidenzia, punto per punto la legittimità della pretesa erariale la correttezza dei funzionari incaricati
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni svolte in ricorso appaiono prive di fondamento e l'impugnazione deve essere rigettata per le motivazioni indicate di seguito.
Nei confronti della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli atti prodromici (cartelle presupposte) il ricorrente ha sollevato innumerevoli doglianze sia per quanto attiene profili formali che sostanziali. Tali doglianze verranno quindi trattate in maniera organica.
Ebbene, è indiscusso che la comunicazione di iscrizione ipotecaria è stato regolarmente notificata al contribuente, come è altrettanto indubbio che il provvedimento contenga tutti gli elementi necessari ad individuare le ragioni della pretesa erariale. Anche le relative cartelle sono regolarmente notificate e nessun obbligo sussiste quindi in ordine ad una nuova allegazione. Appare quindi evidente che la pretesa erariale sia ampiamente motivata e tale da aver permesso al contribuente di svolgere le proprie difese.
Nessuna responsabilità di alcun genere può essere imputata sia nei confronti dell'ADER che nei confronti dei funzionari incaricati.
Relativamente all'eccepita decadenza / prescrizione delle cartelle portate nella comunicazione preventiva si osserva che le stesse:
1. cartella n. 09920170001268286, 2. cartella n. 09920190003174651,3. cartella n. 09920190005916131;
4. cartella n. 09920190005916232, 5. cartella n. 09920200000608642,
6. cartella n. 09920200001199592, 7. cartella n. 09920210001512139, 8. cartella n.
09920210002975471, 9. cartella n. 09920220000180606, 10. cartella n. 09920230000602927, 11. cartella n. 09920230001574672, 12. cartella n. 09920230002204244, 13. cartella n.
09920230002480719, 14. cartella n. 09920230003660506, 15. cartella n. 09920240000598761, 16. cartella n. 09920240001543826, 17. cartella n. 09920240001900559, 18. cartella n.
09920240001900660, 19. cartella n. 09920240003321641) sono state tutte notificate in precedenza;
in particolare le cartelle da 1) a 9) erano già state oggetto di precedente giudizio iscritto al n. 178/2024 la cui sentenza confermava la loro validità. Peraltro, le stesse cartelle (da 1a 9) ossia quelle più risalenti nel tempo, erano state oggetto di istanze di rateizzazione e di definizione agevolata. Anche per le cartelle successive nessuna prescrizione e/o decadenza è intervenuta, essendo state tutte regolarmene notificate dal 2023 in poi. Per quanto attiene i crediti di altri enti (cartelle da n. 17 a n. 19) si osserva che le stesse sono state regolarmente notificate, con conseguente prolungamento dei termini di prescrizione. Per tali motivi tutte le doglianze che attengono la presenta illegittimità delle cartelle azionate devono ritenersi illegittime
Osserva la Corte che non tutti i crediti portati nella comunicazione preventiva hanno esclusiva natura tributaria. Infatti gli avvisi di addebito 39920160000815026, 39920170000328371, 39920190000683555,
39920220000854237, 39920230000300866, riguardano, infatti, crediti di natura previdenziale, le cui contestazioni non sono soggetti a questa giurisdizione. Si ritiene che sanzioni e interessi siano stati correttamente applicati secondo la vigente normativa.
Conclusivamente si ritiene che il procedimento di formazione della pretesa tributaria sia stato rispettato con la regolare notifica delle cartelle prodromiche;
e' stato altresì appurato che non è intervenuta alcuna prescrizione e/o decadenza della pretesa erariale con conseguente piena validità ed efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe: - dichiara il proprio parziale difetto di giurisdizione, spettando essa, quanto ai crediti aventi natura non fiscale, al giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia;
- respinge nel resto. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00).
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MUNARI GIANFRANCO, Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 82/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rovigo - Via Del Sacro Cuore N. 5 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV ISC IP n. 09976202500000294000 BU RI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) residente in [...] Indirizzo_1
ricorreva contro l' Agenzia delle Entrate – avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09976202500000294000 notificata a mezzo posta il 28.3.2025 per un importo complessivo di € 64.110,51 con valore di lite tributaria di € 23.812,00 e degli atti pretermessi per i seguenti motivi:
1) il dettaglio del debito riporta estremi che non consentono di risalire alla correttezza della pretesa tributaria nonché mancata allegazione delle cartelle di pagamento richiamate;
2) mancato rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede, oltre abuso di diritto stante la mancata allegazione degli atti presupposti e la mancanza del contraddittorio preventivo;
3) violazione del principio del contraddittorio preventivo antecedente alla intimazione di pagamento;
4) mancata applicazione del principio del cumulo delle sanzioni e del favor rei;
mancato approfondimento del dolo, della colpa e della personalizzazione;
5) mancanza di motivazione stante la mancata allegazione degli atti presupposti e dei loro contenuti;
6-7-8) mancato rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni che avrebbe comportato l'abbattimento delle stesse nonchè violazione di principi costituzionali che regolano i rapporti fra Stato e contribuente;
9) violazione del principio di capacità contributiva;
10) Vizio dell'atto per vizio degli atti presupposti;
11) mancata applicazione del principio di autotutela;
12)-13-14) mancata verifica della regolarità della formazione della pretesa tributaria
15) mancata verifica del potere di firma in capo al soggetto firmatario;
16) carenza del sistema processuale tributario;
17) violazione dell'onere probatorio sin dall'inizio della pretesa tributaria;
18) mancata precisazione della modalità di calcolo de interessi applicati.
19) mancata giustificazione dell'azione esecutiva intrapresa;
20) avvenuta decadenza e prescrizione dei crediti portati nell'atto relativamente a n. 14 cartelle:
21) richiamo della Corte di Cassazione nei confronti delle Corti Tributarie relativamente al mancato rispetto della normativa che riguarda la decadenza e la prescrizione delle cartelle;
22) responsabilità aggravata dell'ADER e del funzionario che ha firmato l'atto attesa la decadenza e la prescrizione delle pretese tributarie.
Concludeva quindi per la declaratoria di nullità dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando puntualmente le eccezioni ed argomentazioni del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso. Evidenzia, punto per punto la legittimità della pretesa erariale la correttezza dei funzionari incaricati
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni svolte in ricorso appaiono prive di fondamento e l'impugnazione deve essere rigettata per le motivazioni indicate di seguito.
Nei confronti della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli atti prodromici (cartelle presupposte) il ricorrente ha sollevato innumerevoli doglianze sia per quanto attiene profili formali che sostanziali. Tali doglianze verranno quindi trattate in maniera organica.
Ebbene, è indiscusso che la comunicazione di iscrizione ipotecaria è stato regolarmente notificata al contribuente, come è altrettanto indubbio che il provvedimento contenga tutti gli elementi necessari ad individuare le ragioni della pretesa erariale. Anche le relative cartelle sono regolarmente notificate e nessun obbligo sussiste quindi in ordine ad una nuova allegazione. Appare quindi evidente che la pretesa erariale sia ampiamente motivata e tale da aver permesso al contribuente di svolgere le proprie difese.
Nessuna responsabilità di alcun genere può essere imputata sia nei confronti dell'ADER che nei confronti dei funzionari incaricati.
Relativamente all'eccepita decadenza / prescrizione delle cartelle portate nella comunicazione preventiva si osserva che le stesse:
1. cartella n. 09920170001268286, 2. cartella n. 09920190003174651,3. cartella n. 09920190005916131;
4. cartella n. 09920190005916232, 5. cartella n. 09920200000608642,
6. cartella n. 09920200001199592, 7. cartella n. 09920210001512139, 8. cartella n.
09920210002975471, 9. cartella n. 09920220000180606, 10. cartella n. 09920230000602927, 11. cartella n. 09920230001574672, 12. cartella n. 09920230002204244, 13. cartella n.
09920230002480719, 14. cartella n. 09920230003660506, 15. cartella n. 09920240000598761, 16. cartella n. 09920240001543826, 17. cartella n. 09920240001900559, 18. cartella n.
09920240001900660, 19. cartella n. 09920240003321641) sono state tutte notificate in precedenza;
in particolare le cartelle da 1) a 9) erano già state oggetto di precedente giudizio iscritto al n. 178/2024 la cui sentenza confermava la loro validità. Peraltro, le stesse cartelle (da 1a 9) ossia quelle più risalenti nel tempo, erano state oggetto di istanze di rateizzazione e di definizione agevolata. Anche per le cartelle successive nessuna prescrizione e/o decadenza è intervenuta, essendo state tutte regolarmene notificate dal 2023 in poi. Per quanto attiene i crediti di altri enti (cartelle da n. 17 a n. 19) si osserva che le stesse sono state regolarmente notificate, con conseguente prolungamento dei termini di prescrizione. Per tali motivi tutte le doglianze che attengono la presenta illegittimità delle cartelle azionate devono ritenersi illegittime
Osserva la Corte che non tutti i crediti portati nella comunicazione preventiva hanno esclusiva natura tributaria. Infatti gli avvisi di addebito 39920160000815026, 39920170000328371, 39920190000683555,
39920220000854237, 39920230000300866, riguardano, infatti, crediti di natura previdenziale, le cui contestazioni non sono soggetti a questa giurisdizione. Si ritiene che sanzioni e interessi siano stati correttamente applicati secondo la vigente normativa.
Conclusivamente si ritiene che il procedimento di formazione della pretesa tributaria sia stato rispettato con la regolare notifica delle cartelle prodromiche;
e' stato altresì appurato che non è intervenuta alcuna prescrizione e/o decadenza della pretesa erariale con conseguente piena validità ed efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe: - dichiara il proprio parziale difetto di giurisdizione, spettando essa, quanto ai crediti aventi natura non fiscale, al giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia;
- respinge nel resto. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00).