Art. 2.
Ferme restando tutte le altre disposizioni, di cui alla citata legge 21 maggio 1955, n. 463 , il servizio dei mutui e' assunto dalla Azienda nazionale autonoma delle strade statali a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 e le rate di ammortamento dei singoli mutui saranno inscritte, con distinta imputazione e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche o degli Enti od Istituti mutuanti, con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale il mutuo stesso e' stato contratto.
Ferme restando tutte le altre disposizioni, di cui alla citata legge 21 maggio 1955, n. 463 , il servizio dei mutui e' assunto dalla Azienda nazionale autonoma delle strade statali a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 e le rate di ammortamento dei singoli mutui saranno inscritte, con distinta imputazione e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche o degli Enti od Istituti mutuanti, con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale il mutuo stesso e' stato contratto.