Sentenza 26 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2002, n. 6086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6086 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
IN NOME DE OPO CITAL A TO06 08 6 / 02 REPUBBLICA ITALIANA AZIONE LA CORTE SUPRIL ADI Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Pagguen pepe Comprovedoveda Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20772/99 Dott. Franco PONTORIERI - Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA Cron. 17683 ep 1363 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Ud.15/02/02 Consigliere- Dott. OV SCHERILLO ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: CMS IND. ESTRATTIVA INERTI SRL, in persona del Cons.di Amm.ne e legale rappresentante BONATTI ROBERTO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliato in ROMA VLE DI VILLA UFFICIO COPIE Richiestacopiastudio GRAZIOLI 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO dal Sig. diritti LA1.55 BAVARO, che lo difende unitamente all'avvocato GIORGIO per 11. 25. APR. 2002 MONDINI, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE - ricorrente CANCELLERIA
contro
FALL CARPENTERIA VALLECAMONICA SRL, in persona del curatore rag, OV LOMBARDI, elettivamente 1002 domiciliata in ROMA VIA G DA PALESTRINA 19, presso lo 241 studio dell'avvocato GIOVANNA DETTORI AL, che la -1- difende unitamente all'avvocato ALBERTO FERRARESE, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 326/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 21/05/99; $ udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato MAGRONE Giandomenico per delega dell'avv.MONDINI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato DETTORI AL OV, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 29 dicembre 1988 il curatore del fallimento della società Car= penteria Vallecamonica convenne, davanti al Tribunale di Brescia, la società C.M.S. per la condanna al pagamento della somma di 39.981.200 lire, assumendo che era di essa debitrice per residuo prezzo di un frantoio ad urto FB (denominato anche mulino) e di altri materiali acquistati dalla società Officine Meccaniche Brenna, tra= sformatasi successivamente nella società fallita. La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepi che il frantoio, risultato affetto da vari, gravissimi vizi, era stato riparato con una spesa di 9.981.200 lire, e che, a causa della sua inutilizzabilità, aveva riportato il danno di trenta milioni di lire da fermo dell'im- pianto,essendo stata la lavorazione sospesa per un mese. Chiese, pertanto, la compen- live sazione tra il proprio credito di 39.981.200 (comprensivo della spesa per la riparazio= ne) ee quello preteso dall'attore, e con domanda riconvenzionale, la condanna di que= st'ultimo al pagamento dell'importo residuo ad essa spettante. Il Tribunale, con sentenza del 23 marzo 1995, ritenuto che la convenuta aveva diritto alla sola somma di 9.981.200 lire, pagata per la riparazione del frantoio, ed eseguita la compensazione tra i crediti, la condannò a corrispondere all'attore la somma di trenta milioni di lire, costituente il suo credito residuo. La convenuta propose impugnazione, chiedendo alla Corte d'appello, per quel che in' teressa ancora in sede di legittimità, di eseguire la compensazione considerando, che il proprio credito ammontava a 39.981.200 lire. Il curatore del fallimento resistette al gravame e, con appello incidentale, domandò la condanna della controparte al pagamento di una maggiore somma di denaro rispetto a quella liquidata dal Tribunale. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 21 maggio 1999, ha confermato la de- cisione di primo grado, avendo ritenuto non provato il danno, identificato dalla con' venuta con "una somma di denaro proporzionata (30 gg.di fermo su 250 gg. lavorativi annui) al proprio fatturato, in quanto la stessa non aveva dimostrato quali fossero tut' te le sue attività, "compresa quella dei quarantasei dipendenti", e quale incidenza avesse avuto su di esse l'inutilizzabilità del frantoio, né aveva fornito elementi idonei per la liquidazione equitativa del danno da fermo. La società C.S.M. ricorre per cassazione con due motivi. Il curatore del fallimento della società Carpenteria Vallecamonica resiste con contro= ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziandosi la violazione degli art. 1490 e 1494 del codice civile, in relazione all'art.360 n.5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello considerato, "ai fini della determinazione del quantum del danno subito alla convenuta", il solo fermo tecnico del frantoio (per il quale ha negato che si fosse offerta alcuna prova) e le spese per la sua riparazione, che ha ritenuto provate nella stessa entità liquidata dal Tribunale (lire 9.981.200), mentre avrebbe dovuto tenere conto anche della diminuzione di valore del frantoio (£.40.000.000), divenuto inservibile per i vizi strutturali da cui era affetto, ragione per la quale era stato rivenduto come rottame. Il motivo è infondato per la decisiva ed assorbente considerazione che la Corte d'ap= pello non avrebbe potuto quantificare il danno, maggiorandolo anche del valore del frantoio (£.40.000.000), divenuto inutilizzabile per i suoi molteplici e gravi difetti, perché la società convenuta, nel corso dell'intero giudizio di primo grado, non aveva fatto alcun riferimento ad esso, ma si era limitata a chiedere il ristoro del pregiudizio economico, costituito dalle spese di riparazione dell'apparecchio, dal fermo e dalla mancata produzione dell'impianto per il periodo di un mese. Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione dell'art. 1226 del codice civile, in relazione all'art.360 n.5 dello stesso codice, si censura la sentenza impugnata per ave- re la Corte d'appello omesso di liquidare, con criteri equitativi, il danno da fermo, di cui aveva riconosciuta l'esistenza, pur essendosi più volte enunciato dalla Corte di cassazione il principio di diritto secondo cui :"Il giudice adito con azione di risarci mento può e deve, anche d'ufficio, liquidare il danno in via equitativa, sia nel caso di mancata prova del suo preciso ammontare per l'impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, sia se la parte abbia svolto un'attività proces- suale volta a fornire questi elementi, ma il giudice non li abbia riconosciuti di sicura efficacia" (sent.n.9838 del 1994). Anche questo motivo è infondato. Poiché la Corte del merito ha ritenuto, con suo incensurabile apprezzamento, che la convenuta non aveva fornito alcun elemento probatorio del danno da fermo,e non ha ravvisato alcun ostacolo che le avesse potuto impedire la produzione in giudizio di elementi idonei per dimostrarne l'esistenza (si legge in motivazione che vi è stata:"to- tale carenza di allegazioni e di prova"), deve ritenersi corretta la statuizione di rigetto to della sua pretesa, proprio in applicazione del principio di diritto citato nel motivo. di ricorso. Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente a rimborsare al con- troricorrente le spese di questo giudizio. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio 0. 1602,00di legittimità a favore del controricorrente. Liquida dette spese in euro.. di cui 1.500,00 di onorari d'avvocato. Roma 15 febbraio 2002. Il consigliere estensore. Il presidente (dott.F.Pontorieri) (dott.A.Vella) Глянех Denfanti Amanovs IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERA. 26 APR. 2002 ELLIERE C AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 8 OTT.2007 4. Registrato in data *Serie 109T 12911 W2000 versate € 149,77 al nu CENTOQUARANTANOVE/77. (euro 456T 2066 p. Il Dirigente Area Serviet (Dott.ssa Maria Grazia Druppo) TOT.14977 Il Responsabile Servizio At Gradiziari (Dr. M. RACCICHINI) DEL