Sentenza 2 agosto 2001
Massime • 1
In tema di responsabilità civile da circolazione stradale i responsabili in solido possono provare singolarmente la propria estraneità allo svolgimento causale dei fatti, essendo la solidarietà passiva scindibile, e, pertanto, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio quando il danneggiato abbia convenuto in giudizio solo alcuni dei presunti responsabili. Quanto poi al danneggiato, egli non può giovarsi delle regole sulla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ. per la prova a lui incombente sull'esistenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso e le conseguenze da lui lamentate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10609 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ernesto LUPO - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZO ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARZANO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato RODOLFO PUCINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMMERCIAL UNION INSURANCE SPA (già GEAS ASSICURAZIONI SPA), con sede in Firenze, in persona del procuratore speciale rag. Giulio Gori, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G SCALIA 39, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MARETTO, difesa dall'avvocato VINCENZO TAFURI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
OV CH;
- intimata -
avverso la sentenza n. 436/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 14/01/98 e depositata il 27/02/98 (R.G. 1174/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Arturo MARZANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 23 aprile 1991 ZO NT e NO RI, quali genitori di ZO AL (odierno ricorrente) convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli il danneggiante OV AC e la assicuratrice GEAS, e ne chiedevano la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dal minore nel corso di un incidente stradale avvenuto in Napoli il 15 luglio 1990. Secondo la versione proposta dai ZO l'autovettura condotta dalla OV aveva colpito la vespa 50 su cui era trasportato il minore procurandogli lesioni alla gamba destra con esiti permanenti invalidanti.
Resisteva l'assicurazione chiedendo il rigetto della domanda, restava contumace la danneggiante assicurata.
Istruita la causa il Tribunale con sentenza del 13 novembre 1995 rigettava la domanda e condannava gli attori alla rifusione delle spese del grado.
Contro la decisione appellava ZO AL, in proprio, resisteva l'assicuratrice, restava contumace la OV. Con sentenza del 27 febbraio 1998 la Corte di appello di Napoli rigettava l'appello e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Contro questa decisione ricorre il ZO deducendo due motivi di gravame, resiste con controricorso la Commercial Unione Insurance spa, avente causa della GEAS.
Non ha svolto difese la OV. La Commercial ha prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Nel primo motivo si deduce l'error iuris per violazione dell'art. 2043 c.c. La tesi è che il danneggiato, terzo trasportato, agisce comunque per il risarcimento dei propri danni e che andava applicata quanto meno la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054. Se il giudice del merito configurava la responsabilità unica del conducente della vespa, doveva integrare il contraddittorio. In senso contrario, si osserva, preliminarmente, che sono stati i genitori del danneggiato, quali suoi rappresentanti, a scegliere di proporre l'azione di danno contro alcuni dei responsabili solidali. La solidarietà passiva dei solidali, come è noto, è scindibile, e dunque le parti convenute si sono limitate a difendersi negando la propria responsabilità. Non si è pertanto verificata alcuna violazione del contraddittorio. Ma neppure risultano violate le norme sulla responsabilità civile da circolazione auto e per fatto illecito.
È infatti il danneggiato che assume l'onere della prova del danno e del nesso di causalità, pur essendo agevolato dalla norma dell'art. 2054 c.c. Ma tale norma non impedisce alle controparti di dare in positivo la prova della propria estraneità allo svolgimento causale dei fatti. La valutazione di tali circostanze e della dinamica dell'incidente costituisce apprezzamento in fatto, che non viene neppure in evidente e chiara contestazione nel motivo riassunto. Ancor più oscuro e come tale inammissibile è il secondo motivo in cui apoditticamente si deduce la omissione della pronuncia su motivi dedotti con il gravame e l'insufficiente motivazione. "La Corte si infogna nella particolare e, perché no, nella personale lettura ed interpretazione delle deposizioni rese dai testi, tralasciando gli inconfutabili motivi di diritto posti a sostegno dell'appello, peraltro motivi rilevabili d'ufficio". Motivi dunque richiamati per relationem e senza alcuna sicura possibilità di individuazione.
A parte il discutibile stile della censura, si osserva che, se per caso si fosse dedotto un error in iudicando, in relazione alla valutazione "personale" delle prove, il difensore aveva almeno l'onere di indicare gli errori logici compiuti nella valutazione delle prove, dotando così la censura dell'essenziale requisito della specificità.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese ed onorari di questo grado del giudizio, in favore della GEAS assicurazioni, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, in favore della Geas assicurazione, al pagamento delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, che liquida in lire per spese ed in lire unmilionecinquecentomila per onorari.
Roma, 3 aprile 2001.
Depositato in cancelleria il 2 agosto 2001.