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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10040 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IA IS BU, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11150/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 41097/2023-RGn.58081/2022 - emessa in data 2.11.2023 e pubblicata in data 21.11.2023 dal Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Chiara Drago (C.F. ), Cristina Zampieri (CF: C.F._1
), (C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
) dell'Avvocatura Regionale della Regione Veneto, in virtù di procura C.F._4 allegata agli atti appellante
E
(C.F. ) con sede legale in Roma alla Controparte_1 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rapp.te p.t dott. , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Giuliana Miglietta (C.F. ), in virtù di procura allegata agli C.F._5 atti appellata
NONCHE'
(C.F. ) CP_3 C.F._6 appellata contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.d.P. di Napoli, spiegava opposizione CP_3 avverso la cartella esattoriale n. 07120220106512537000 (ruolo n. 2022/010307), dall'importo di euro 357,57 ed emessa a suo carico per l'omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa
1 all'anno 2018. Citando in giudizio l' e la , Controparte_1 Parte_1 chiedeva che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito azionato e, per l'effetto, annullata la cartella di pagamento, con vittoria delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il giudizio recante R.G. n. 58081/2022, si costituiva l' Controparte_4 la quale, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della
Commissione Tributaria Provinciale competente, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la regolare notifica della cartella esattoriale, chiedeva il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva altresì la , eccependo anch'essa in via preliminare il difetto di Parte_1 giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente ed il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché, nel merito, la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento del verbale di infrazione sotteso alla cartella esattoriale impugnata. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con sentenza n. 41097/2023 - R.G. n. 58081/2022, pubblicata in data 21.11.2023, il Giudice di Pace di Napoli, dichiarando la contumacia dell' e della Controparte_1 CP_5
accoglieva la domanda sul presupposto dell'omessa prova in ordine alla corretta notifica
[...] dei verbali di accertamento sottesi alla cartella esattoriale e della cartella stessa e, per l'effetto, annullava la cartella di pagamento n. 07120220085628171000 per l'importo di euro 1.407,58 e condannava l' al pagamento in favore di parte attrice delle spese Controparte_1 del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquidava in complessivi € 150,00, di cui, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La , nell'appellare la prefata sentenza, proponeva gravame reiterando le eccezioni Parte_1 preliminari già sollevate nel primo grado di giudizio ed in particolare il difetto di giurisdizione del
Giudice adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Inoltre, eccepiva la nullità assoluta della sentenza in considerazione dell'erronea individuazione da parte del Giudice a quo sia delle parti coinvolte nel presente giudizio, ritenendo convenuta altresì la con conseguente erronea declaratoria di Controparte_5 contumacia delle medesime convenute, sia l'oggetto dell'opposizione, identificando lo stesso nella cartella esattoriale n. 07120220085628171000, piuttosto che nella cartella di pagamento effettivamente opposta identificata dal n. 07120220106512537000. Nel merito, l'ente impositore rilevava la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento. Pertanto, chiedeva di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita e di rimettere le parti innanzi alla Corte di
2 Giustizia Tributaria, nonché, nel merito, di rigettare il ricorso in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l' la quale, aderendo all'appello spiegato dalla Controparte_6
, eccepiva la nullità della sentenza impugnata in ragione dell'erronea indicazione Parte_1 delle parti e dell'oggetto del giudizio e reiterava le doglianze già censurate in primo grado. In particolare, deduceva il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte di Giustizia tributaria, la regolarità della notifica degli atti presupposti, nonché l'erroneità della statuizione in ordine alle spese di lite. Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
sebbene ritualmente citata, rimaneva contumace. CP_3
Incardinato il giudizio di appello recante R.G. n.11150/2024, la causa, concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., veniva riservata in decisione in data 28.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di che, sebbene regolarmente CP_3 citata, non si è costituita.
Prima di procedere alla disamina dei motivi di appello, occorre precisare che il Giudice di prime cure ha erroneamente individuato non solo le parti coinvolte, ma altresì l'oggetto della stessa domanda. In particolare va rilevato che, in sede di costituzione, non ha citato in giudizio la CP_3 CP_5
bensì la;
inoltre non ha impugnato la cartella esattoriale n.
[...] Pt_1 Parte_1
07120220085628171000, bensì la cartella esattoriale n. 07120220106512537000.
3. Ciò posto e venendo all'esame dei motivi di impugnazione, riveste carattere preliminare ed assorbente il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
Il motivo è meritevole di accoglimento e, in tal senso, si impone l'annullamento della sentenza impugnata: il presente giudizio ha origine dalla domanda spiegata da avverso la CP_3
e l per l'opposizione della cartella esattoriale Parte_1 Controparte_1
n. 07120220106512537000, dall'importo di euro 357,57, emessa a carico della medesima per l'omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2018.
Il credito azionato ha, dunque, natura tributaria.
Nel caso di specie, rileva l'articolo 23, comma 1 d.l. n. 504/1992, il quale, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con d.P.R. n. 39/1953 e ss.mm.ii., che ha assunto contestualmente la
3 denominazione di “tassa automobilistica regionale”. La stessa è da ritenersi, secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale n. 288/2012, “tributo proprio derivato della Regione”. Con riferimento ai crediti tributari, va rilevato che l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è la norma che sancisce il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario (in specie, dell'esecuzione) ed individua la linea di demarcazione della giurisdizione nella cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante intimazione ad adempiere ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
successivamente, quando cioè inizia l'esecuzione con il pignoramento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.
La Cassazione a Sez. U - con Ordinanza n.7822 del 14/04/2020 – ha ultimamente chiarito la linea demarcazione tra la giurisdizione tributaria ed ordinaria, statuendo che:
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Inoltre la Cassazione, a sezioni unite n. 16986/22, ha ulteriormente precisato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
4 Alla luce dei principi sopra richiamati, poiché la controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento e l'esecuzione non è ancora iniziata, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto affermare la giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria territorialmente competente, stante la natura tributaria dei crediti azionati (tassa automobilistica).
Va, dunque, accolto l'appello e dichiarato il difetto di giurisdizione.
4. Vanno compensate interamente le spese di lite del presente giudizio, dovendosi tener conto del fatto che l'appellante si è visto costretto a proporre l'appello proprio per l'omessa pronuncia del
Giudice di prime cure sulla questione di giurisdizione nonché per l'erronea indicazione in sentenza delle parti in causa e della cartella impugnata, di cui si è detto in parte motiva.
Le spese di lite del primo grado di giudizio vengono invece poste a carico di in CP_3 considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 139,00 (di cui euro 34,00 per la fase di studio, euro 34,00 per la fase introduttiva, euro 71,00 per quella decisionale) solo in favore dell' , in base alle tariffe forense fissate per lo scaglione fino Controparte_1 ad euro 1100,00, ridotte al minimo in virtù della semplicità delle questioni esaminate.
Vanno, invece, compensate le spese del primo grado di giudizio tra e la CP_3 Pt_1
, avendo quest'ultima, nella comparsa innanzi al Giudice di Pace, richiesto la compensazione
[...] delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia di CP_3
b) dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale e, per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado e concede 60 gg per la riassunzione della causa innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado territorialmente competente;
c) condanna a corrispondere la somma di euro 139,00 per compensi del CP_3 primo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap se dovute, in favore dell'
[...]
in riforma della sentenza appellata. Controparte_1
d) compensa le spese del primo grado di giudizio tra e la , CP_3 Parte_1 in riforma della sentenza appellata;
e) compensa per intero le spese di lite tra le parti del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 2.11.2025
Il Giudice
IA IS BU
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IA IS BU, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11150/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 41097/2023-RGn.58081/2022 - emessa in data 2.11.2023 e pubblicata in data 21.11.2023 dal Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Chiara Drago (C.F. ), Cristina Zampieri (CF: C.F._1
), (C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
) dell'Avvocatura Regionale della Regione Veneto, in virtù di procura C.F._4 allegata agli atti appellante
E
(C.F. ) con sede legale in Roma alla Controparte_1 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rapp.te p.t dott. , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Giuliana Miglietta (C.F. ), in virtù di procura allegata agli C.F._5 atti appellata
NONCHE'
(C.F. ) CP_3 C.F._6 appellata contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.d.P. di Napoli, spiegava opposizione CP_3 avverso la cartella esattoriale n. 07120220106512537000 (ruolo n. 2022/010307), dall'importo di euro 357,57 ed emessa a suo carico per l'omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa
1 all'anno 2018. Citando in giudizio l' e la , Controparte_1 Parte_1 chiedeva che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito azionato e, per l'effetto, annullata la cartella di pagamento, con vittoria delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il giudizio recante R.G. n. 58081/2022, si costituiva l' Controparte_4 la quale, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della
Commissione Tributaria Provinciale competente, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la regolare notifica della cartella esattoriale, chiedeva il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva altresì la , eccependo anch'essa in via preliminare il difetto di Parte_1 giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente ed il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché, nel merito, la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento del verbale di infrazione sotteso alla cartella esattoriale impugnata. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con sentenza n. 41097/2023 - R.G. n. 58081/2022, pubblicata in data 21.11.2023, il Giudice di Pace di Napoli, dichiarando la contumacia dell' e della Controparte_1 CP_5
accoglieva la domanda sul presupposto dell'omessa prova in ordine alla corretta notifica
[...] dei verbali di accertamento sottesi alla cartella esattoriale e della cartella stessa e, per l'effetto, annullava la cartella di pagamento n. 07120220085628171000 per l'importo di euro 1.407,58 e condannava l' al pagamento in favore di parte attrice delle spese Controparte_1 del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquidava in complessivi € 150,00, di cui, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La , nell'appellare la prefata sentenza, proponeva gravame reiterando le eccezioni Parte_1 preliminari già sollevate nel primo grado di giudizio ed in particolare il difetto di giurisdizione del
Giudice adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Inoltre, eccepiva la nullità assoluta della sentenza in considerazione dell'erronea individuazione da parte del Giudice a quo sia delle parti coinvolte nel presente giudizio, ritenendo convenuta altresì la con conseguente erronea declaratoria di Controparte_5 contumacia delle medesime convenute, sia l'oggetto dell'opposizione, identificando lo stesso nella cartella esattoriale n. 07120220085628171000, piuttosto che nella cartella di pagamento effettivamente opposta identificata dal n. 07120220106512537000. Nel merito, l'ente impositore rilevava la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento. Pertanto, chiedeva di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita e di rimettere le parti innanzi alla Corte di
2 Giustizia Tributaria, nonché, nel merito, di rigettare il ricorso in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l' la quale, aderendo all'appello spiegato dalla Controparte_6
, eccepiva la nullità della sentenza impugnata in ragione dell'erronea indicazione Parte_1 delle parti e dell'oggetto del giudizio e reiterava le doglianze già censurate in primo grado. In particolare, deduceva il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte di Giustizia tributaria, la regolarità della notifica degli atti presupposti, nonché l'erroneità della statuizione in ordine alle spese di lite. Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
sebbene ritualmente citata, rimaneva contumace. CP_3
Incardinato il giudizio di appello recante R.G. n.11150/2024, la causa, concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., veniva riservata in decisione in data 28.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di che, sebbene regolarmente CP_3 citata, non si è costituita.
Prima di procedere alla disamina dei motivi di appello, occorre precisare che il Giudice di prime cure ha erroneamente individuato non solo le parti coinvolte, ma altresì l'oggetto della stessa domanda. In particolare va rilevato che, in sede di costituzione, non ha citato in giudizio la CP_3 CP_5
bensì la;
inoltre non ha impugnato la cartella esattoriale n.
[...] Pt_1 Parte_1
07120220085628171000, bensì la cartella esattoriale n. 07120220106512537000.
3. Ciò posto e venendo all'esame dei motivi di impugnazione, riveste carattere preliminare ed assorbente il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
Il motivo è meritevole di accoglimento e, in tal senso, si impone l'annullamento della sentenza impugnata: il presente giudizio ha origine dalla domanda spiegata da avverso la CP_3
e l per l'opposizione della cartella esattoriale Parte_1 Controparte_1
n. 07120220106512537000, dall'importo di euro 357,57, emessa a carico della medesima per l'omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2018.
Il credito azionato ha, dunque, natura tributaria.
Nel caso di specie, rileva l'articolo 23, comma 1 d.l. n. 504/1992, il quale, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con d.P.R. n. 39/1953 e ss.mm.ii., che ha assunto contestualmente la
3 denominazione di “tassa automobilistica regionale”. La stessa è da ritenersi, secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale n. 288/2012, “tributo proprio derivato della Regione”. Con riferimento ai crediti tributari, va rilevato che l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è la norma che sancisce il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario (in specie, dell'esecuzione) ed individua la linea di demarcazione della giurisdizione nella cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante intimazione ad adempiere ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
successivamente, quando cioè inizia l'esecuzione con il pignoramento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.
La Cassazione a Sez. U - con Ordinanza n.7822 del 14/04/2020 – ha ultimamente chiarito la linea demarcazione tra la giurisdizione tributaria ed ordinaria, statuendo che:
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Inoltre la Cassazione, a sezioni unite n. 16986/22, ha ulteriormente precisato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
4 Alla luce dei principi sopra richiamati, poiché la controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento e l'esecuzione non è ancora iniziata, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto affermare la giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria territorialmente competente, stante la natura tributaria dei crediti azionati (tassa automobilistica).
Va, dunque, accolto l'appello e dichiarato il difetto di giurisdizione.
4. Vanno compensate interamente le spese di lite del presente giudizio, dovendosi tener conto del fatto che l'appellante si è visto costretto a proporre l'appello proprio per l'omessa pronuncia del
Giudice di prime cure sulla questione di giurisdizione nonché per l'erronea indicazione in sentenza delle parti in causa e della cartella impugnata, di cui si è detto in parte motiva.
Le spese di lite del primo grado di giudizio vengono invece poste a carico di in CP_3 considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 139,00 (di cui euro 34,00 per la fase di studio, euro 34,00 per la fase introduttiva, euro 71,00 per quella decisionale) solo in favore dell' , in base alle tariffe forense fissate per lo scaglione fino Controparte_1 ad euro 1100,00, ridotte al minimo in virtù della semplicità delle questioni esaminate.
Vanno, invece, compensate le spese del primo grado di giudizio tra e la CP_3 Pt_1
, avendo quest'ultima, nella comparsa innanzi al Giudice di Pace, richiesto la compensazione
[...] delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia di CP_3
b) dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale e, per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado e concede 60 gg per la riassunzione della causa innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado territorialmente competente;
c) condanna a corrispondere la somma di euro 139,00 per compensi del CP_3 primo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap se dovute, in favore dell'
[...]
in riforma della sentenza appellata. Controparte_1
d) compensa le spese del primo grado di giudizio tra e la , CP_3 Parte_1 in riforma della sentenza appellata;
e) compensa per intero le spese di lite tra le parti del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 2.11.2025
Il Giudice
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