Sentenza 20 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2017, n. 16905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16905 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2017 |
Testo completo
16 905 -18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 20/12/2017 Sentenza n.4290/2017- Registro generale n. 25524/2017 Composta dai Consiglieri: Presidente Dott. ANGELA TARDIO Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO AG, n. 1'08/06/1970; avverso l'ordinanza n. 400/2016 del Tribunale di sorveglianza di Campobasso del 20/12/2016; れ sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/12/2016 il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha rigettato l'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990 proposta da AT TI, dete- nuto in espiazione della pena di anni otto di reclusione per il reato di rapina (fine pena attualmente fissato al 19/06/2022). Il Tribunale ha ritenuto il condannato scarsamente affidabile e non seriamente motivato al cambiamento e, pertanto, non in grado di gestire responsabilmente una misura alternativa.
2. Il AT, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione av- verso la suindicata ordinanza, per violazione di legge. La difesa rileva che il Tribunale avrebbe dovuto svolgere un'effettiva valutazione della personalità del richiedente, volta ad esprimere un giudizio prognostico sull'utilità della concessione del beneficio richiesto, senza richiamare in modo acritico le indica- zioni della Direzione carceraria di Larino, in quanto le violazioni disciplinari rivestivano carattere di particolare tenuità e la predetta valutazione risaliva a cinque mesi ante- cedenti alla presentazione dell'istanza. Il ricorrente esclude la rilevanza delle interruzioni di pregressi programmi terapeu- tici, stante la loro ascrivibilità ad evenienze non prevedibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni tera- peutiche ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, i presupposti per l'applicazione dell'istituto sono di duplice natura: a) uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcool dipen- denza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità, deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;
b) l'altro oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzione com- plessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontare e dalla mancata, pregressa concessione per più di due volte dell'affidamento stesso. In presenza di queste pre-condizioni l'Autorità giudiziaria deve svolgere una com- plessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma, con- cordato dal soggetto interessato con un'unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti l'art. 115 D.P.R. n. 309 del 1990, oppure, con organismi privati, tenuto conto 3 della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158). Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, non ha concesso il beneficio sulla base dei seguenti fattori: a) l'irre- golarità della condotta detentiva, desumibile dalla commissione di due illeciti discipli- nari, entrambi sanzionati;
b) l'assenza di valide risorse esterne di tipo familiare, con conseguente necessità di proseguire l'osservazione intra moenia;
c) la risalenza nel tempo della condizione di tossicodipendenza, mai seriamente affrontata, con pro- grammi terapeutici sempre interrotti da successive carcerazioni;
d) i numerosissimi precedenti penali;
e) carichi pendenti;
f) l'assenza di opportunità lavorative. Il Tribunale, cioè, ha legittimamente valutato l'assenza di tutti i suindicati para- metri, da prendere in considerazione ai fini del giudizio di meritevolezza in ordine al conseguimento della misura alternativa. L'epoca della relazione di osservazione dell'istituto penitenziario, risalente a cinque mesi antecedenti alla data dell'istanza, è priva di rilievo. Il ricorrente, infatti, non ha indicato significative circostanze idonee al superamento di tale sfavorevole giudizio.
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Aldo Esposito Angels Tardy Aloha Ent CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma, 16 APR. 2018 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Adam SI AN