Sentenza 12 febbraio 2001
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- 1. Cassazione penale, sez. III, sentenza 07/02/2008 n° 6080Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2001, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
IN01 9 6 6 /0 1 REPUBBLICA ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE -Pess & tsp - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Reintegrazione - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 2529/00 Cron.4146 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere 64 Consigliere - Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Ud. 26/10/00 - Rel. Consigliere C.C. Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.3002 sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: ✓ 12 FEB. 2001 DE ROSA ALFONSO, PETRILLO CELESTE, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VLE LIEGI 58, presso lo studio LIRE 1500 CELLERIA dell'avvocato FABRIZIO GRECO, difesi dall'avvocato BENEDETTO VITTORIO DE MAIO, giusta delega in atti;
ricorrenti contro 0976340 elettivamente domiciliato in ROMA ARGENIO VITTORIO, VIA S AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell'avvocato CATERINA MIELE, difeso dall'avvocato ANTONIO CARLO LA SALA, giusta delega in atti;
2000 controricorrente 1743 avverso la sentenza n. 1456/99 del Tribunale di -1- BB Sez. Strelcio AVELLINO10) depositata il 26/11/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/10/00 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Avellino, con le conseguenze di legge. -2- Mhm. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 4 maggio 1994 il Pretore di Avellino ordinò a OR EN di reintegrare FO De SA e TE TR nel possesso di un immobile ubicato in quella città e fissò il termine per l'inizio del giudizio di merito. Questo fu promosso dal De SA e dalla Pe- trillo davanti al Tribunale di Avellino, con citazione notificata il 10 maggio 1994 all'Arge- nio, il quale si difese, tra l'altro, eccependo l'incompetenza per materia del giudice adito. Con sentenza del 26 novembre 1999, in acco- glimento di tale eccezione, il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza, per essere la cognizione della causa riservata per materia al Pretore di Avellino. Questa sentenza è stata impugnata con regola- mento di competenza da FO De SA e TE TR, i quali hanno chiesto che venga affer- mata la competenza del Tribunale di Avellino. OR EN ha presentato una memoria, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso. Il Procuratore generale ne ha chiesto invece l'accoglimento. 2529/2000 Min T MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente il resistente ha contestato l'ammissibilità del ricorso, osservando che stato sottoscritto soltanto da uno dei due difen- sori che FO De SA e TE TR avevano nominato con il mandato apposto a margine dell'atto di citazione. L'eccezione va disattesa, poiché la procura alle liti, quando è conferita a più di un difen- sore e manca, come nella specie, la previsione che debbano tutti agire congiuntamente, attribui- sce а ognuno singolarmente il potere di rappre- sentare la parte nel processo (v., per tutte, Cass. 16 giugno 1997 n. 5389). l'istanza di regola- Oltre che ammissibile, mento è altresì fondata. Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 188, ha soppresso l'ufficio del pretore con effetto dal 2 giugno 1999, "fatta salva l'attivi- tà necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti", trasferendo le relative competenze al tribunale ordinario, in difetto di diversa dispo- sizione (art. 1); ha mantenuto in funzione in via transitoria l'organo abolito, "per la definizione 2529/2000 4 Mmm i dei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto che proseguono con l'appli- cazione delle norme anteriormente vigenti" (art. 42); in particolare ha devoluto al tribunale, nella materia civile, tutte le cause precedente- mente di competenza del pretore (art. 49 e 50) comprese quelle in corso (art. 132); ha stabilito che "le cause pendenti davanti al pretore alla presente decreto sonodata di efficacia del definite dal pretore secondo le disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta data sono già state precisate le conclusioni о la causa è stata comunque ritenuta in decisione" (art. 133); ha disposto che "i procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del presente decreto legislativo sono definiti: a) dal tribu- nale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data sono già state la causa stataprecisate le conclusioni comunque ritenuta in decisione;
b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, in ogni altro caso;
la composi- zione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti" (art. 135). 2529/2000 5 Mmm Il Tribunale di Avellino ha ritenuto che l'esame e l'accoglimento dell'eccezione di incom- petenza, sollevata dal convenuto, non fossero preclusi da tale disciplina, "che ha introdotto il Giudice Unico, con l'abolizione dei Pretori, a far data dal 2/6/1999, epoca in cui entrambe le parti di questa causa avevano rassegnato già le proprie conclusioni". La decisione è erronea, poiché tra le "dispo- sizioni vigenti" richiamate dalanteriormente citato art. 135 - al quale chiaramente, anche se implicitamente, si è inteso fare riferimento nella sentenza impugnata - non sono comprese, come esattamente hanno dedotto i ricorrenti, quelle riguardanti la competenza: il rinvio le regole relative alconcerne esclusivamente modo in cui si deve procedere, poiché l'indivi- duazione del giudice, nel pretore o nel tribuna- le, è presupposta, rispettivamente negli art. 133 e 135. Lo dimostrano, con evidenza, sia la lette- ratio delle norme in esame, che te- ra, sia la stualmente prevedono, come unica eccezionale ipotesi di permanenza in via transitoria dell'uf- ficio del pretore, quella delle cause già penden- ti in fase di decisione davanti allo stesso Min. 2529/2000 6 organo ormai abolito, e ciò in coerenza con lo scopo di "limitare quanto più possibile la So- pravvivenza' degli uffici soppressi per l'esauri- mento del contenzioso pendente, la quale sarebbe d'ostacolo al 'decollo' del nuovo sistema di competenze", come si legge al n.
2.2.6 della relazione ministeriale illustrativa del decreto legislativo istitutivo del giudice unico di primo grado. hoooo In accoglimento del ricorso, deve quindi es- 290000 806T 1,00 sere dichiarata la competenza del Tribunale di Avellino. Le spese di questo giudizio vengono 7 4 61. compensate tra le parti, per giusti motivi 1 DISPOSITIVO La Corte accoglie il ricorso;
dichiara la competenza del Tribunale di Avellino;
compensa tra le parti le spese di questo giudizio. Roma, 26 ottobre 2000 Presidente if cons est Head Яйон Валисий S AN UL CANN IN 12 NEC. 2007. TO LENE O1 IL CANCELLIERE C1 DEPOSIT Neri IL CANCE AGENZIA BELLE ENTRATE ROMAN 29 ROV. 2004 004 Reg 8260 versate € 16.1177 aln 75ATE D (euro. LENTO SESSANTUNO 77 2529/2000 p. #Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHIN