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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/2024, n. 17467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17467 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AG NI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 28/11/2023 del Tribunale di Roma, Sezione per il riesame;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv.to Carmelo Tripodi, che, in accoglimento del ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28/11/2023 il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto nell'interesse di AG NI avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, il precedente 20/10/2023, aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, ha revocato formalmente l'anzidetto vincolo Penale Sent. Sez. 4 Num. 17467 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SS GENNARO Data Udienza: 14/03/2024 custodiale con riguardo ai delitti-fine di illecita cessione di stupefacenti di cui ai capi B1, 83, 85, B6 e 1310, mantenendolo in relazione al sodo delitto-mezzo di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo A. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'AG, avv.to Carmelo Tripodi, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta inadeguatezza del vincolo autocustodiale al contenimento delle esigenze cautelari esistenti con riguardo al delitto-mezzo di cui al capo A. Sostiene, in specie, che il Tribunale distrettuale, seppur richiesto, con il terzo motivo di appello, di riformare il provvedimento del primo giudice mercé la sostituzione della più gravosa misura intramuraria con quella degli arresti domiciliari, avrebbe omesso ogni pronunzia al riguardo, in palese violazione del principio di necessaria proporzionalità dei presidi cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di AG NI è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari al contenimento delle perduranti esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale distrettuale, pur se richiesto, col terzo motivo di appello, di riformare l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari mercé la sostituzione della misura intramuraria con quella autocustodiale, avrebbe omesso ogni pronunzia al riguardo, in palese spregio del principio di necessaria proporzionalità dei presidi cautelari. Osserva al riguardo il Collegio che i giudici della cautela, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, hanno argomentato, in maniera adeguata e non illogica, l'affermata inidoneità al contenimento delle esigenze preventive di presidi meno gravosi di quello carcerario, evidenziando che l'avvenuta riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 del delitto associativo di cui al capo A non consente, "ex se", di ritenere affievolite le esigenze di cautela, precisando che ne attestano la perduranza sia la gravità dei 2 fatti, desumibile dalla durata dell'attività illecita svolta dall'AG per conto del sodalizio, dal ruolo non marginale da lui rivestito al suo interno e dagli stretti rapporti intrattenuti con i sodali in posizione apicale, sia l'elevata pericolosità sociale del predetto, testimoniata dai plurimi e specifici precedenti penali esistenti a suo carico, oltre che dal suo recente assoggettamento alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e aggiungendo, infine, che ostano in radice alla richiesta attenuazione della misura la precedente destinazione del domicilio familiare a luogo di svolgimento dei traffici illeciti e la contestale esecuzione "in loco" della misura autocustodiale cui è assoggettata, nell'ambito del medesimo procedimento, la coniuge e coimputata D'OS MI. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/03/2024
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv.to Carmelo Tripodi, che, in accoglimento del ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28/11/2023 il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto nell'interesse di AG NI avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, il precedente 20/10/2023, aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, ha revocato formalmente l'anzidetto vincolo Penale Sent. Sez. 4 Num. 17467 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SS GENNARO Data Udienza: 14/03/2024 custodiale con riguardo ai delitti-fine di illecita cessione di stupefacenti di cui ai capi B1, 83, 85, B6 e 1310, mantenendolo in relazione al sodo delitto-mezzo di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo A. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'AG, avv.to Carmelo Tripodi, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta inadeguatezza del vincolo autocustodiale al contenimento delle esigenze cautelari esistenti con riguardo al delitto-mezzo di cui al capo A. Sostiene, in specie, che il Tribunale distrettuale, seppur richiesto, con il terzo motivo di appello, di riformare il provvedimento del primo giudice mercé la sostituzione della più gravosa misura intramuraria con quella degli arresti domiciliari, avrebbe omesso ogni pronunzia al riguardo, in palese violazione del principio di necessaria proporzionalità dei presidi cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di AG NI è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari al contenimento delle perduranti esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale distrettuale, pur se richiesto, col terzo motivo di appello, di riformare l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari mercé la sostituzione della misura intramuraria con quella autocustodiale, avrebbe omesso ogni pronunzia al riguardo, in palese spregio del principio di necessaria proporzionalità dei presidi cautelari. Osserva al riguardo il Collegio che i giudici della cautela, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, hanno argomentato, in maniera adeguata e non illogica, l'affermata inidoneità al contenimento delle esigenze preventive di presidi meno gravosi di quello carcerario, evidenziando che l'avvenuta riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 del delitto associativo di cui al capo A non consente, "ex se", di ritenere affievolite le esigenze di cautela, precisando che ne attestano la perduranza sia la gravità dei 2 fatti, desumibile dalla durata dell'attività illecita svolta dall'AG per conto del sodalizio, dal ruolo non marginale da lui rivestito al suo interno e dagli stretti rapporti intrattenuti con i sodali in posizione apicale, sia l'elevata pericolosità sociale del predetto, testimoniata dai plurimi e specifici precedenti penali esistenti a suo carico, oltre che dal suo recente assoggettamento alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e aggiungendo, infine, che ostano in radice alla richiesta attenuazione della misura la precedente destinazione del domicilio familiare a luogo di svolgimento dei traffici illeciti e la contestale esecuzione "in loco" della misura autocustodiale cui è assoggettata, nell'ambito del medesimo procedimento, la coniuge e coimputata D'OS MI. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/03/2024