Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. ((La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.)) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.
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8 marzo 2005
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15 novembre 2011
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17 luglio 2020
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Commentari • +500
- 1. Diniego di condono: provvedimento illegittimo se non preceduto dal preavviso di rigettoAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2025
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/04/2026, n. 6261Provvedimento: […] 1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L. 241/1990 , rilevando che il rigetto della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è stata decretata senza darne preavviso all'interessato, in violazione dell'art. 10- bis della legge n. 241/1990 ; […] “ acquisire dalla PA documentati chiarimenti in merito alla modalità di comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/1990; […] In particolare, ad avviso del Collegio, è da ritenere fondata ed assorbente la dedotta violazione dell'art. 10- bis legge n. 241/1990, di cui al primo motivo di gravame.Leggi di più...
- art. 21-octies legge 241/1990·
- preavviso di rigetto·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 9 legge 91/1992·
- spese di lite·
- cittadinanza italiana·
- segnalazione Schengen·
- obbligo di collaborazione PA·
- sanatoria processuale·
- art. 10-bis legge 241/1990