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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/08/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. 3247/2024 RG
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3267/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...], titolare di DNI. N° 41.169.821, Parte_1 residente in [...], Argentina, Diagonal 62 numero 2454 Villa Maipù;
, nato il [...] in [...], titolare di DNI. N° 42.776.061, Persona_1 residente in [...], Argentina, Diagonal 62 numero 2454 Villa Maipù;
, nata il [...] in [...], titolare di DNI N° 44.319.392, residente Parte_2 in General San Martin, Argentina, Diagonal 62 numero 2454 Villa Maipù
Martin nato il [...] in [...], titolare di DNI. N° , Parte_3 NumeroD_1 residente in [...], Argentina, Diagonal 62 numero 2454 Villa Maipù;
- ricorrente nonché da:
titolare del documento di identità argentino n. , nata il Parte_4 NumeroD_2
09/05/1976 in Argentina, ed ivi residente in [...], Diagonal 62 n. 2454;
- interveniente volontaria tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Baciucco ed elettivamente domiciliati, presso il suo studio in Perugia, Piazza Danti n. 7, giusta procura notarile allegata al ricorso autenticata, tradotta e apostillata
-
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
- resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 28.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano cittadino italiano , nato il [...] a [...], Reggio Calabria, da Persona_2
e (cfr. all. n.2). Persona_3 Persona_4
Una volta emigrato in Argentina il nativo italiano aveva sposato il 19 luglio 1939 in seconde nozze la cittadina spagnola (cfr. all. n.3), con la quale aveva generato il figlio Controparte_2
nato il [...] e riconosciuto nel 1922 (atto di riconoscimento n.329 vol. Persona_5 primo, sezione 6, anno 2022, cfr. all. n.6).
si era unito in matrimonio con il 27 Parte_5 Persona_6 aprile 1940 (cfr. all. n.7) e dalla loro unione erano stati generati i figli nata il Persona_7
20 gennaio 1942(cfr. all. n.8) e nato il [...] (cfr. all. n.9). Persona_8
Sulla discendenza di Persona_7
veva sposato il 1° giugno 1960 (cfr. all. n.10) e dalla Persona_7 Controparte_3 loro unione era nata la figlia il 06 maggio 1963 (cfr. all. n11). Persona_9
Dall'unione di con era stato generato il figlio Persona_9 Persona_10 naturale , nato il 1° ottobre 1997 (cfr. all. n.12), odierno ricorrente. Persona_11
Sulla discendenza di Persona_8
aveva sposato, il 19 luglio 1939, (cfr. all. n.13) e dalla Persona_8 Controparte_4 loro unione era nata la figlia nata il [...] (cfr. all. n.14), Parte_4 interveniente volontaria.
Dall'unione di con erano stati generati tre figli Parte_4 Persona_12 naturali, odierni ricorrenti: , nato il [...] in [...] (cfr. all. Parte_1
n.15), , nato il [...] (cfr. all. n.16) e Persona_1 Parte_2
nata il [...] in [...] (cfr. all. n.17).
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In data 9 luglio 2025, con atto di intervento volontario, interveniva nel giudizio Parte_4 quale discendente del cittadino italiano nonché madre dei
[...] Persona_13 germani e odierni ricorrenti , e Parte_1 Persona_1 [...]
, deducendo di condividere integralmente i presupposti di fatto e di diritto esposti Parte_2 nel ricorso, tra gli altri, dai figli e la documentazione genealogica ivi prodotta, chiedendo anch'essa di dichiarare in suo favore lo status di cittadina italiana.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio il 10.07.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
In particolare, l'Avvocatura ha resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire dei ricorrenti a causa dell'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, deducendo come in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione debba escludersi l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le loro ragioni.
Inoltre, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis da desumersi da una lettura combinata della legislazione argentina e di quella italiana.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso, come si evince dal visto apposto in data 30.01.2025.
Con note depositate in data 9.07.2025, ai sensi dell'art.127 ter Codice di procedura civile, la difesa evidenziava la titolarità in capo ad del medesimo diritto azionato in giudizio e Parte_4
l'impossibilitata ad attivare il procedimento amministrativo per il riconoscimento dello status civitatis per cause attribuibili alla P.A Inoltre, si riportava integralmente al ricorso introduttivo insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi spiegate ribadendo “di aver reiteratamente tentato, anche successivamente all'instaurazione del presente giudizio, di ottenere un appuntamento presso il Consolato italiano territorialmente competente, senza tuttavia riuscirvi a causa della costante indisponibilità di date”.
Infine, allegava le schermate del portale “Prenotami” dei ricorrenti (e della sig.ra da R_ gennaio 2025 a marzo 2025.
Dunque, veniva riservato il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Occorre precisare che eventuali discordanze rinvenibili in alcuni documenti argentini rispetto alle generalità del nativo italiano il cui cognome nel tempo è stato trasformato in Persona_2
non sono altro che il frutto della errata trascrizione negli atti dello stato civile estero delle R_ generalità. Pertanto, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona considerato che, data la corrispondenza del prenome, della paternità, della maternità e della data e del luogo di nascita, il cognome può essere inteso come una mera errata trascrizione R_ dell'originario . Per_2
Ad ogni buon conto, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_5 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_5
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si osserva ancora che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per via paterna dei ricorrenti, e dell'interveniente, da avo italiano con un passaggio in linea materna, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.
30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti e dell'interveniente sia stata nata il 20 gennaio Persona_7
1942 (figlia di a sua volta figlio del nativo italiano Parte_5 Persona_2 ed è indubbio che ella abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis” alla figlia , Persona_9 sin dal momento della sua nascita, avvenuta – il 06 maggio 1963 - ovvero in epoca post – costituzionale.
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_1 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei richiedenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Sul punto, i ricorrenti e l'intereveniente, diretti discendenti di avo italiano, hanno lamentato l'inutile tentativo di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso le autorità consolari competenti attraverso il portale telematico “Prenotami” – unico canale disponibile per dare avvio al procedimento di cui all'art. 1 della legge 91/92 - senza poter mai ottenere un appuntamento, a causa dei pochissimi posti messi a disposizione dal e l'inefficienza del Parte_6 sistema informatizzato offerto dal CP_6
A riprova dell'impossibilità di ottenere un appuntamento per l'utilizzo dello specifico servizio consolare la difesa ha allegato gli screenshots del sito web, che in occasione di ciascun accesso effettuato nel periodo compreso tra l'8 agosto e 2024 e il 19 marzo 2025, ha restituito un messaggio automatico indicante l'esaurimento dei posti disponibili per il servizio richiesto e l'invito a controllare con frequenza la disponibilità.
Inoltre, è stata versata agli atti una nota del del 2023 nella quale viene dato atto della CP_6 situazione di considerevole arretrato in cui versano le autorità consolari in Brasile e Argentina e delle difficoltà, anche in considerazione della difficoltà di ricostruire genealogie molto risalenti nel tempo e dell'esponenzialità dell'incremento delle istanze registrate negli ultimi anni.
Infine, parte richiedente ha provato che l'amministrazione non è in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica;
infatti, dalla tabella relativa alle tempistiche dei procedimenti ad istanza di parte aggiornata al 23/03/2023 del Consolato d'Italia a Buenos Aires sotto la voce “tempi medi” riporta la seguente dicitura: “Non è possibile indicare una tempistica precisa, in quanto essa dipende dal grado di complessità delle pratiche” (cfr. doc.23).
, sostanzialmente omettendo in tal modo di indicare le tempistiche medie dei procedimenti, che in realtà potrebbero essere facilmente calcolabili, giacché non sembra incidere sulla media dei tempi il grado di complessità delle pratiche, proprio perché si tratta di indicare una media e non il termine preciso della singola pratica. In questo modo, il e il ontravvengono palesemente Parte_6 CP_6 il principio di “trasparenza” che dovrebbe guidare l'azione dell'Amministrazione pubblica;
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che Tale sistema di prenotazione si sostanzi in un diniego da parte dell'Amministrazione con pregiudizio per i richiedenti tale da giustificare così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Orbene, sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti e dell'interveniente dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano ai propri figli e, tramite questi, ai successivi discendenti in linea retta senza interruzioni.
Pertanto, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti e interveniente proviene, per via generazionale, dall'avo italiano (agli atti indicato anche come Persona_2 _1
, nato il [...] a [...] il quale è deceduto senza mai aver
[...] acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione e senza avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, il
27.05.2022 dal POTERE GIUDIZIARIO. CAMERA NAZIONALE ELETTORALE N. 0395187, nel quale si legge: “CERTIFICO: che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui risultano iscritti tutti
i cittadini argentini nativi e per opzione maggiori a sedici anni di età, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni di età, non si trova registrato fino alla data odierna il Sig.: R_ [...]
, nato/a il 23/11/1876, in ITALIA – Reggio Calabria – Cinquefrondi. Deceduto”. Parte_7
Pertanto, in quanto italiano, o ha trasmesso “iure Persona_2 Persona_13 sanguinis” la cittadinanza ai proprio figlio e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti e l'interveniente cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: , nato il [...] in [...], titolare di DNI. N° 41.169.821, Parte_1 residente in [...], Argentina, Diagonal 62 numero 2454 Villa Maipù;
[...]
, nato il [...] in [...], titolare di DNI. N° 42.776.061, residente in Persona_1
General San Martin, Argentina, Diagonal 62 numero 2454 Villa Maipù; , Parte_2 nata il [...] in [...], titolare di DNI N° 44.319.392, residente in [...],
Argentina, Diagonal 62 numero 2454 Villa Maipù; nato il [...] Parte_8 in Argentina, titolare di DNI. N° , residente in [...], Argentina, Diagonal NumeroD_1
62 numero 2454 Villa Maipù;
nonché all'interveniente:
titolare del documento di identità argentino n. , nata il Parte_4 NumeroD_2
09/05/1976 in Argentina, ed ivi residente in [...], Diagonal 62 n. 2454; il diritto alla cittadinanza italiana, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 5 agosto 2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3267/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...], titolare di DNI. N° 41.169.821, Parte_1 residente in [...], Argentina, Diagonal 62 numero 2454 Villa Maipù;
, nato il [...] in [...], titolare di DNI. N° 42.776.061, Persona_1 residente in [...], Argentina, Diagonal 62 numero 2454 Villa Maipù;
, nata il [...] in [...], titolare di DNI N° 44.319.392, residente Parte_2 in General San Martin, Argentina, Diagonal 62 numero 2454 Villa Maipù
Martin nato il [...] in [...], titolare di DNI. N° , Parte_3 NumeroD_1 residente in [...], Argentina, Diagonal 62 numero 2454 Villa Maipù;
- ricorrente nonché da:
titolare del documento di identità argentino n. , nata il Parte_4 NumeroD_2
09/05/1976 in Argentina, ed ivi residente in [...], Diagonal 62 n. 2454;
- interveniente volontaria tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Baciucco ed elettivamente domiciliati, presso il suo studio in Perugia, Piazza Danti n. 7, giusta procura notarile allegata al ricorso autenticata, tradotta e apostillata
-
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
- resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 28.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano cittadino italiano , nato il [...] a [...], Reggio Calabria, da Persona_2
e (cfr. all. n.2). Persona_3 Persona_4
Una volta emigrato in Argentina il nativo italiano aveva sposato il 19 luglio 1939 in seconde nozze la cittadina spagnola (cfr. all. n.3), con la quale aveva generato il figlio Controparte_2
nato il [...] e riconosciuto nel 1922 (atto di riconoscimento n.329 vol. Persona_5 primo, sezione 6, anno 2022, cfr. all. n.6).
si era unito in matrimonio con il 27 Parte_5 Persona_6 aprile 1940 (cfr. all. n.7) e dalla loro unione erano stati generati i figli nata il Persona_7
20 gennaio 1942(cfr. all. n.8) e nato il [...] (cfr. all. n.9). Persona_8
Sulla discendenza di Persona_7
veva sposato il 1° giugno 1960 (cfr. all. n.10) e dalla Persona_7 Controparte_3 loro unione era nata la figlia il 06 maggio 1963 (cfr. all. n11). Persona_9
Dall'unione di con era stato generato il figlio Persona_9 Persona_10 naturale , nato il 1° ottobre 1997 (cfr. all. n.12), odierno ricorrente. Persona_11
Sulla discendenza di Persona_8
aveva sposato, il 19 luglio 1939, (cfr. all. n.13) e dalla Persona_8 Controparte_4 loro unione era nata la figlia nata il [...] (cfr. all. n.14), Parte_4 interveniente volontaria.
Dall'unione di con erano stati generati tre figli Parte_4 Persona_12 naturali, odierni ricorrenti: , nato il [...] in [...] (cfr. all. Parte_1
n.15), , nato il [...] (cfr. all. n.16) e Persona_1 Parte_2
nata il [...] in [...] (cfr. all. n.17).
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In data 9 luglio 2025, con atto di intervento volontario, interveniva nel giudizio Parte_4 quale discendente del cittadino italiano nonché madre dei
[...] Persona_13 germani e odierni ricorrenti , e Parte_1 Persona_1 [...]
, deducendo di condividere integralmente i presupposti di fatto e di diritto esposti Parte_2 nel ricorso, tra gli altri, dai figli e la documentazione genealogica ivi prodotta, chiedendo anch'essa di dichiarare in suo favore lo status di cittadina italiana.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio il 10.07.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
In particolare, l'Avvocatura ha resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire dei ricorrenti a causa dell'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, deducendo come in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione debba escludersi l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le loro ragioni.
Inoltre, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis da desumersi da una lettura combinata della legislazione argentina e di quella italiana.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso, come si evince dal visto apposto in data 30.01.2025.
Con note depositate in data 9.07.2025, ai sensi dell'art.127 ter Codice di procedura civile, la difesa evidenziava la titolarità in capo ad del medesimo diritto azionato in giudizio e Parte_4
l'impossibilitata ad attivare il procedimento amministrativo per il riconoscimento dello status civitatis per cause attribuibili alla P.A Inoltre, si riportava integralmente al ricorso introduttivo insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi spiegate ribadendo “di aver reiteratamente tentato, anche successivamente all'instaurazione del presente giudizio, di ottenere un appuntamento presso il Consolato italiano territorialmente competente, senza tuttavia riuscirvi a causa della costante indisponibilità di date”.
Infine, allegava le schermate del portale “Prenotami” dei ricorrenti (e della sig.ra da R_ gennaio 2025 a marzo 2025.
Dunque, veniva riservato il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Occorre precisare che eventuali discordanze rinvenibili in alcuni documenti argentini rispetto alle generalità del nativo italiano il cui cognome nel tempo è stato trasformato in Persona_2
non sono altro che il frutto della errata trascrizione negli atti dello stato civile estero delle R_ generalità. Pertanto, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona considerato che, data la corrispondenza del prenome, della paternità, della maternità e della data e del luogo di nascita, il cognome può essere inteso come una mera errata trascrizione R_ dell'originario . Per_2
Ad ogni buon conto, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_5 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_5
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si osserva ancora che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per via paterna dei ricorrenti, e dell'interveniente, da avo italiano con un passaggio in linea materna, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.
30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti e dell'interveniente sia stata nata il 20 gennaio Persona_7
1942 (figlia di a sua volta figlio del nativo italiano Parte_5 Persona_2 ed è indubbio che ella abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis” alla figlia , Persona_9 sin dal momento della sua nascita, avvenuta – il 06 maggio 1963 - ovvero in epoca post – costituzionale.
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_1 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei richiedenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Sul punto, i ricorrenti e l'intereveniente, diretti discendenti di avo italiano, hanno lamentato l'inutile tentativo di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso le autorità consolari competenti attraverso il portale telematico “Prenotami” – unico canale disponibile per dare avvio al procedimento di cui all'art. 1 della legge 91/92 - senza poter mai ottenere un appuntamento, a causa dei pochissimi posti messi a disposizione dal e l'inefficienza del Parte_6 sistema informatizzato offerto dal CP_6
A riprova dell'impossibilità di ottenere un appuntamento per l'utilizzo dello specifico servizio consolare la difesa ha allegato gli screenshots del sito web, che in occasione di ciascun accesso effettuato nel periodo compreso tra l'8 agosto e 2024 e il 19 marzo 2025, ha restituito un messaggio automatico indicante l'esaurimento dei posti disponibili per il servizio richiesto e l'invito a controllare con frequenza la disponibilità.
Inoltre, è stata versata agli atti una nota del del 2023 nella quale viene dato atto della CP_6 situazione di considerevole arretrato in cui versano le autorità consolari in Brasile e Argentina e delle difficoltà, anche in considerazione della difficoltà di ricostruire genealogie molto risalenti nel tempo e dell'esponenzialità dell'incremento delle istanze registrate negli ultimi anni.
Infine, parte richiedente ha provato che l'amministrazione non è in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica;
infatti, dalla tabella relativa alle tempistiche dei procedimenti ad istanza di parte aggiornata al 23/03/2023 del Consolato d'Italia a Buenos Aires sotto la voce “tempi medi” riporta la seguente dicitura: “Non è possibile indicare una tempistica precisa, in quanto essa dipende dal grado di complessità delle pratiche” (cfr. doc.23).
, sostanzialmente omettendo in tal modo di indicare le tempistiche medie dei procedimenti, che in realtà potrebbero essere facilmente calcolabili, giacché non sembra incidere sulla media dei tempi il grado di complessità delle pratiche, proprio perché si tratta di indicare una media e non il termine preciso della singola pratica. In questo modo, il e il ontravvengono palesemente Parte_6 CP_6 il principio di “trasparenza” che dovrebbe guidare l'azione dell'Amministrazione pubblica;
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che Tale sistema di prenotazione si sostanzi in un diniego da parte dell'Amministrazione con pregiudizio per i richiedenti tale da giustificare così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Orbene, sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti e dell'interveniente dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano ai propri figli e, tramite questi, ai successivi discendenti in linea retta senza interruzioni.
Pertanto, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti e interveniente proviene, per via generazionale, dall'avo italiano (agli atti indicato anche come Persona_2 _1
, nato il [...] a [...] il quale è deceduto senza mai aver
[...] acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione e senza avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, il
27.05.2022 dal POTERE GIUDIZIARIO. CAMERA NAZIONALE ELETTORALE N. 0395187, nel quale si legge: “CERTIFICO: che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui risultano iscritti tutti
i cittadini argentini nativi e per opzione maggiori a sedici anni di età, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni di età, non si trova registrato fino alla data odierna il Sig.: R_ [...]
, nato/a il 23/11/1876, in ITALIA – Reggio Calabria – Cinquefrondi. Deceduto”. Parte_7
Pertanto, in quanto italiano, o ha trasmesso “iure Persona_2 Persona_13 sanguinis” la cittadinanza ai proprio figlio e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti e l'interveniente cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: , nato il [...] in [...], titolare di DNI. N° 41.169.821, Parte_1 residente in [...], Argentina, Diagonal 62 numero 2454 Villa Maipù;
[...]
, nato il [...] in [...], titolare di DNI. N° 42.776.061, residente in Persona_1
General San Martin, Argentina, Diagonal 62 numero 2454 Villa Maipù; , Parte_2 nata il [...] in [...], titolare di DNI N° 44.319.392, residente in [...],
Argentina, Diagonal 62 numero 2454 Villa Maipù; nato il [...] Parte_8 in Argentina, titolare di DNI. N° , residente in [...], Argentina, Diagonal NumeroD_1
62 numero 2454 Villa Maipù;
nonché all'interveniente:
titolare del documento di identità argentino n. , nata il Parte_4 NumeroD_2
09/05/1976 in Argentina, ed ivi residente in [...], Diagonal 62 n. 2454; il diritto alla cittadinanza italiana, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 5 agosto 2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani