Ordinanza collegiale 29 luglio 2025
Sentenza 7 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/04/2026, n. 6261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6261 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06261/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05574/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5574 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’interno del 21/07/2022 di rifiuto della cittadinanza italiana -OMISSIS-, notificato in data 02/01/2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa ON CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 29 settembre 2018.
Con provvedimento del 2 gennaio 2023 l’Amministrazione ha respinto la domanda dell’interessato, a causa di una segnalazione Schengen inserita dalla Germania nel 2021 per reati contro la fede pubblica.
Avverso tale ultimo provvedimento di diniego dello status è insorto l’interessato, chiedendone l’annullamento, con il presente atto di gravame, affidato ai seguenti motivi di censura:
1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L. 241/1990 , rilevando che il rigetto della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è stata decretata senza darne preavviso all’interessato, in violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 ;
2. DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE , assumendo che il giudizio sull’integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana, sebbene debba tenere conto di fatti penalmente rilevanti, non può ispirarsi ad un criterio di assoluta irreprensibilità morale .
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio in resistenza, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 15006/2025, “[r] ilevato che con il ricorso in esame si impugna un provvedimento di diniego della cittadinanza fondato su una segnalazione Schengen inserita dalla Germania nel 2021 per reati contro la fede pubblica ”, è stata disposto di:
“ acquisire dalla PA documentati chiarimenti in merito alla modalità di comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/1990;
onerare entrambe le parti di fornire documentati chiarimenti in merito alla predetta segnalazione e all’esito di eventuali richieste di cancellazione … ”.
La p.a. ha ottemperato all’incombente istruttorio versando una relazione difensiva, unitamente a pertinente documentazione, in cui ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti richiesti circa la segnalazione Schengen emersa sul conto del richiedente lo status .
La parte ricorrente ha replicato rappresentando, in via preliminare, che nulla l’amministrazione ha eccepito in merito alla comunicazione di preavviso di rigetto del provvedimento impugnato, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
II. - Il ricorso è meritevole di favorevole apprezzamento.
In particolare, ad avviso del Collegio, è da ritenere fondata ed assorbente la dedotta violazione dell’art. 10- bis legge n. 241/1990, di cui al primo motivo di gravame.
Parte ricorrente lamenta, segnatamente, la violazione delle proprie prerogative partecipative da parte della p.a., che ha adottato il provvedimento di diniego, in mancanza di un contraddittorio completo con l’interessato.
Al riguardo, invero, l’amministrazione resistente, anche a fronte degli incombenti istruttori disposti con ordinanza collegiale n. 15006/2025, non ha fornito chiarimenti circa le alla modalità di comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/1990 né prova dell’effettiva avvenuta notifica della stessa.
Considerato che nel processo ammnistrativo incombe sull'Amministrazione resistente un obbligo di collaborazione all'attività istruttoria disposta dal giudice, l'inottemperanza alle richieste di produzione di atti e documenti in possesso dell'Amministrazione può essere valutata a sfavore della parte pubblica (cfr., T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 11/11/2022, n. 283), ai sensi del principio di cui all’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, che non si pongano in conflitto con altri fatti ricavabili dagli atti di causa.
Orbene, nel caso di specie, in mancanza della prova circa l’effettiva comunicazione del preavviso di rigetto da parte dell’autorità procedente, non è possibile escludere la dedotta violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 10- bis della legge n. 241/1990.
Quanto testé delineato incide sulla legittimità stessa del provvedimento finale, che deve essere annullato, non potendosi peraltro invocare la “sanatoria processuale” di cui all'art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241 del 1990, tenuto conto della natura discrezionale del provvedimento impugnato e delle modifiche intervenute al testo dell'art. 21- octies , comma 2 per effetto del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La nuova disposizione, infatti, ha stabilito espressamente che " non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis " la previsione di cui al precedente periodo (dell’art. 21- octies , comma 2), ovvero quella riguardante il citato meccanismo di sanatoria processuale che impedisce l'annullabilità del provvedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto di quest'ultimo " non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato " (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 9.03.2021 n. 2861).
La novella legislativa rafforza la concezione del preavviso di rigetto come modalità imprescindibile di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta "anticipare" l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa più efficace all'interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l'amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 8.10.2021, n. 6743; Id. 05.12.2019, n. 834). In quest’ottica, si è infatti evidenziato che " il Legislatore mostra di non transigere sul modulo procedimentale partecipato e sul disegno di una Amministrazione pubblica trasparente e leale con il cittadino, anche per le finalità compositive dei conflitti e deflattive del carico giudiziario che ne derivano " (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 11.11.2021, n. 7529).
In conclusione, assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FL TO, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
ON CE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON CE | FL TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.