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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/12/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
Dott. Cesare Giosue' Caretta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 22/07/2025 al n. 1668/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AD AO, elettivamente domiciliata in VIA P. AMEDEO N. 35 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. AD AO ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. LUANI Controparte_1 C.F._2
DONATA, elettivamente domiciliato in PIAZZA AN IO 16 46051
AN IO GA presso lo studio dell'avv. LUANI DONATA resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
18/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “Poiché il padre Parte_1 Controparte_1
lavora a Nizza, nella settimana in cui il padre è a Mantova li andrà a prendere a scuola il lunedì (o a casa della madre nel periodo non scolastico) e li terrà presso di sé fino al riaccompagno a scuola il mercoledì (o a casa della madre entro le ore 9.00 nel periodo non scolastico). Successivamente li andrà a prendere a scuola il venerdì e li terrà presso di sé fino al pomeriggio della domenica (indicativamente alle ore 19.00) allorquando li riaccompagnerà a casa della madre. Nella settimana in cui è a lavorare a Nizza, se per un qualunque motivo non dovesse andare a Nizza il padre si rende comunque disponibile a tenerli anche nei giorni infrasettimanali se la madre fosse impegnata e avesse bisogno d'aiuto. Per quanto riguarda le vacanze di Natale quest'anno i figli trascorreranno il giorno della Vigilia con il padre che riporterà i figli la mattina di Natale entro le ore 10.00 dalla madre presso la quale i figli resteranno fino alle ore 15.30 del giorno 31 dicembre. Il giorno 31 la madre riaccompagnerà i figli dal padre i quali resteranno fino al giorno 6 gennaio. A parire dal 7 gennaio tornerà in vigore il calendario valido per il resto dell'anno. Questa modalità di visita sarà alternata di anno in anno salvo diverso accordo tra i genitori. Per le altre festività i genitori si accorderanno direttamente. Per le ferie estive i genitori si comunicheranno entro il 15 maggio di ogni anno il periodo di ferie che vorrebbero prendersi. Le ferie saranno di una durata non inferiore alle due settimane anche non consecutive. Il padre
pagina 2 di 4 verserà un contributo al mantenimento dei figli pari a 600 euro al mese entro il giorno 28 di ogni mese, rivalutabili annualmente agli indici ISTAT. Assegno unico al 100% a favore della madre.
Spese straordinarie come da Protocollo al 50% precisando che fin d'ora che le parti si danno il consenso allo sport del calcio, sci, danza e atletica. Compreso anche il dopo scuola. Le spese mediche non coperte dall'assicurazione del padre, verranno divise al 50%”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione, introdotto inizialmente in via giudiziale, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Villa Poma in data 31/08/2012
(con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2012) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
pagina 3 di 4 2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa Poma, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 2, parte
II, serie A, anno 2012);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 18/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
Dott. Cesare Giosue' Caretta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 22/07/2025 al n. 1668/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AD AO, elettivamente domiciliata in VIA P. AMEDEO N. 35 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. AD AO ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. LUANI Controparte_1 C.F._2
DONATA, elettivamente domiciliato in PIAZZA AN IO 16 46051
AN IO GA presso lo studio dell'avv. LUANI DONATA resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
18/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “Poiché il padre Parte_1 Controparte_1
lavora a Nizza, nella settimana in cui il padre è a Mantova li andrà a prendere a scuola il lunedì (o a casa della madre nel periodo non scolastico) e li terrà presso di sé fino al riaccompagno a scuola il mercoledì (o a casa della madre entro le ore 9.00 nel periodo non scolastico). Successivamente li andrà a prendere a scuola il venerdì e li terrà presso di sé fino al pomeriggio della domenica (indicativamente alle ore 19.00) allorquando li riaccompagnerà a casa della madre. Nella settimana in cui è a lavorare a Nizza, se per un qualunque motivo non dovesse andare a Nizza il padre si rende comunque disponibile a tenerli anche nei giorni infrasettimanali se la madre fosse impegnata e avesse bisogno d'aiuto. Per quanto riguarda le vacanze di Natale quest'anno i figli trascorreranno il giorno della Vigilia con il padre che riporterà i figli la mattina di Natale entro le ore 10.00 dalla madre presso la quale i figli resteranno fino alle ore 15.30 del giorno 31 dicembre. Il giorno 31 la madre riaccompagnerà i figli dal padre i quali resteranno fino al giorno 6 gennaio. A parire dal 7 gennaio tornerà in vigore il calendario valido per il resto dell'anno. Questa modalità di visita sarà alternata di anno in anno salvo diverso accordo tra i genitori. Per le altre festività i genitori si accorderanno direttamente. Per le ferie estive i genitori si comunicheranno entro il 15 maggio di ogni anno il periodo di ferie che vorrebbero prendersi. Le ferie saranno di una durata non inferiore alle due settimane anche non consecutive. Il padre
pagina 2 di 4 verserà un contributo al mantenimento dei figli pari a 600 euro al mese entro il giorno 28 di ogni mese, rivalutabili annualmente agli indici ISTAT. Assegno unico al 100% a favore della madre.
Spese straordinarie come da Protocollo al 50% precisando che fin d'ora che le parti si danno il consenso allo sport del calcio, sci, danza e atletica. Compreso anche il dopo scuola. Le spese mediche non coperte dall'assicurazione del padre, verranno divise al 50%”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione, introdotto inizialmente in via giudiziale, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Villa Poma in data 31/08/2012
(con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2012) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
pagina 3 di 4 2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa Poma, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 2, parte
II, serie A, anno 2012);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 18/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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