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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 931/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
LE CO, Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3187/2019 depositato il 16/07/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_2§Email_3
Consorzio Di Bonifica Int. Bacini Dello NI IN - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Int. Bacini Dello NI IN
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RICH PAGAMENTO n. 4080887 CONT CONSORTILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RGR n. 3187/19 il Signor Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio impugna e contesta la richiesta formale di pagamento n. 4080887 notificatagli in data 20/02/2019 dalla Concessionaria Areariscossioni S.r.l, con la quale il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello NI IN, chiede il pagamento della somma di euro 625,00 a titolo di contributo consortile per la bonifica ed il miglioramento fondiario sui terreni agricoli di proprietà dello stesso, afferente l'annualità 2017.
Parte ricorrente eccepisce la carenza di motivazione dell'atto impugnato in violazione dell'art. 7 della legge
212/2000, poichè dallo stesso non si evincono le opere di bonifica citate ed eseguite dalla parte convenuta, nè tantomeno si evince il criterio di calcolo del contributo richiesto, in ossequio ai principi generali in tema di formazione dei ruoli di bonifica in violazione degli artt. 860 e 864 del Codice Civile ed artt. 11 e 59 del R.
D. 215/33. Inoltre rileva la mancanza del piano di classifica e del contestuale perimetro di contribuenza, producendo in merito perizia tecnica a firma del Dr. For. Nominativo_2, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato con la consequenziale condanna alle spese delle parti soccombenti e distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c..
In data 10/06/2019 si costituisce la Concessionaria Areariscossioni S.r.l. previo deposito di proprie controdeduzioni, nelle quali evidenzia di essere abilitata alla riscossione in virtù dell'iscrizione nell'albo
Ministeriale ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 446/97 e nel merito, rileva altresì la carenza di legittimazione passiva circa la richiesta delle quote consortili chiedendo pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di giudizio a carico della parte ricorrente.
Il Consorzio convenuto sebbene regolarmente citato non risulta costituito ne ha presentato alcuna propria controdeduzione nel merito a sostegno delle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e per gli effetti deve essere accolto. Circa l'eccezione afferente la carenza di motivazione questo Organo Giudicante osserva che la stessa risulta fondata e per gli effetti va accolta. Orbene l'Ente deve sempre motivare in maniera adeguata le ragioni che giustificano la pretesa impositiva, indicando l'iter logico giuridico e fattuale seguito durante l'Istruttoria, in modo da garantire al contribuente il diritto di difesa. Infatti nell'ottica di una maggiore democraticità e trasparenza dell'azione amministrativa, non è più ammissibile concepire una disparità di trattamento tra le due parti del procedimento e pertanto, non può considerarsi legittima la pretesa impositiva che si esaurisce in una astratta enunciazione dell'imposizione fiscale, come nel caso di specie. (Cfr. Cass. 30039/18).
Nel merito il ricorso si appalesa fondato e degno di accoglimento nei termini di cui in motivazione. Con esso infatti, la ricorrente contesta la fondatezza nonchè la legittimità del contributo richiesto dal Consorzio e l'esercizio del potere impositivo, per l'assenza di opere di miglioramento dei fondi e di bonifica sui propri immobili. Orbene l'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, nel disciplinare la bonifica integrale dei Consorzi di Bonifica, conferisce ai medesimi il potere di imporre alle proprietà consorziate contributi per l'adempimento dei loro fini istituzionali e perciò, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, esso però non prevede per queste ultime spese, alcuna deroga ai principi fissati, in tema di contribuzione consortile dagli art. 10 e 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 del codice civile, secondo cui i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del comprensorio, sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica. Nel caso di specie pertanto, in mancanza di un beneficio diretto derivante dalle presunte opere di bonifica i contributi richiesti si appalesano immotivati ed illegittimi.
Orbene la mancanza di una puntuale motivazione e del relativo piano di classifica con il contestuale perimetro di contribuenza del territorio consortile, approvato dalla competente autorità regionale recanti i criteri per il riparto della contribuenza, non risulta in alcun modo delimitato l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella fase contenziosa, con la conseguenza che il contribuente non è stato posto in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria per approntare idonea difesa, volta, a contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto. Nel caso di specie il Consorzio di Bonifica convenuto sebbene regolarmente citato risulta contumace e pertanto, non ha potuto provare la fondatezza della pretesa tributaria avanzata nei confronti della parte ricorrente, necessaria per dimostrare che il fondo in oggetto è ricompreso nel perimetro di contribuenza, non potendosi ritenere pacifico tale dato in difetto di allegazione nell'atto impugnato, al contrario parte ricorrente allega al ricorso perizia tecnica a firma del Dr. For. Nominativo_2, nella quale si attesta che nessun miglioramento fondiario è stato eseguito sui terreni di proprietà della parte ricorrente.
Al riguardo va detto che come rilevato dalla Suprema Corte, il c.d. perimetro di contribuenza reso pubblico col mezzo della trascrizione, non coincide con il comprensorio di attività del Consorzio di Bonifica, consistendo soltanto in quell'area posta all'interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere realizzate e che da sola, potrà essere sottoposta a contribuzione, proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto (Cfr. Cass. 12860/12; Cass. n. 10231/12). Ed invero la legge n. 215 del 1933, prevede espressamente che con decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, si provvede alla delimitazione del comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa non sia a totale carico dello Stato, ai sensi del comma
1 dell'art. 7 della stessa normativa, aggiungendo all'art. 10 comma 2, che il perimetro di contribuenza di cui all'art. 3, è reso pubblico col mezzo della trascrizione. Pertanto, la delimitazione del c.d. perimetro di contribuenza è attività ulteriore rispetto a quella di classificazione dei comprensori di bonifica. Ed al riguardo, occorre ribadire che la presunzione di beneficio con conseguente inversione dell'onere della prova, non investe tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio, ma soltanto quelli inclusi nel perimetro di contribuenza
(Cfr. Cass. 12860/12; Cass. n. 10231/12).
Il ricorso pertanto ritenuti assorbiti ogni altro motivo e richiesta, va accolto e di conseguenza, l'atto impugnato deve essere annullato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, accoglie il ricorso, e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Condanna inoltre il Consorzio convenuto e la Concessionaria Areariscossioni S.r.l. in solido, alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in Euro 450,00 oltre Iva e Cpa come per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
LE CO, Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3187/2019 depositato il 16/07/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_2§Email_3
Consorzio Di Bonifica Int. Bacini Dello NI IN - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Int. Bacini Dello NI IN
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RICH PAGAMENTO n. 4080887 CONT CONSORTILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RGR n. 3187/19 il Signor Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio impugna e contesta la richiesta formale di pagamento n. 4080887 notificatagli in data 20/02/2019 dalla Concessionaria Areariscossioni S.r.l, con la quale il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello NI IN, chiede il pagamento della somma di euro 625,00 a titolo di contributo consortile per la bonifica ed il miglioramento fondiario sui terreni agricoli di proprietà dello stesso, afferente l'annualità 2017.
Parte ricorrente eccepisce la carenza di motivazione dell'atto impugnato in violazione dell'art. 7 della legge
212/2000, poichè dallo stesso non si evincono le opere di bonifica citate ed eseguite dalla parte convenuta, nè tantomeno si evince il criterio di calcolo del contributo richiesto, in ossequio ai principi generali in tema di formazione dei ruoli di bonifica in violazione degli artt. 860 e 864 del Codice Civile ed artt. 11 e 59 del R.
D. 215/33. Inoltre rileva la mancanza del piano di classifica e del contestuale perimetro di contribuenza, producendo in merito perizia tecnica a firma del Dr. For. Nominativo_2, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato con la consequenziale condanna alle spese delle parti soccombenti e distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c..
In data 10/06/2019 si costituisce la Concessionaria Areariscossioni S.r.l. previo deposito di proprie controdeduzioni, nelle quali evidenzia di essere abilitata alla riscossione in virtù dell'iscrizione nell'albo
Ministeriale ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 446/97 e nel merito, rileva altresì la carenza di legittimazione passiva circa la richiesta delle quote consortili chiedendo pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di giudizio a carico della parte ricorrente.
Il Consorzio convenuto sebbene regolarmente citato non risulta costituito ne ha presentato alcuna propria controdeduzione nel merito a sostegno delle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e per gli effetti deve essere accolto. Circa l'eccezione afferente la carenza di motivazione questo Organo Giudicante osserva che la stessa risulta fondata e per gli effetti va accolta. Orbene l'Ente deve sempre motivare in maniera adeguata le ragioni che giustificano la pretesa impositiva, indicando l'iter logico giuridico e fattuale seguito durante l'Istruttoria, in modo da garantire al contribuente il diritto di difesa. Infatti nell'ottica di una maggiore democraticità e trasparenza dell'azione amministrativa, non è più ammissibile concepire una disparità di trattamento tra le due parti del procedimento e pertanto, non può considerarsi legittima la pretesa impositiva che si esaurisce in una astratta enunciazione dell'imposizione fiscale, come nel caso di specie. (Cfr. Cass. 30039/18).
Nel merito il ricorso si appalesa fondato e degno di accoglimento nei termini di cui in motivazione. Con esso infatti, la ricorrente contesta la fondatezza nonchè la legittimità del contributo richiesto dal Consorzio e l'esercizio del potere impositivo, per l'assenza di opere di miglioramento dei fondi e di bonifica sui propri immobili. Orbene l'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, nel disciplinare la bonifica integrale dei Consorzi di Bonifica, conferisce ai medesimi il potere di imporre alle proprietà consorziate contributi per l'adempimento dei loro fini istituzionali e perciò, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, esso però non prevede per queste ultime spese, alcuna deroga ai principi fissati, in tema di contribuzione consortile dagli art. 10 e 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 del codice civile, secondo cui i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del comprensorio, sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica. Nel caso di specie pertanto, in mancanza di un beneficio diretto derivante dalle presunte opere di bonifica i contributi richiesti si appalesano immotivati ed illegittimi.
Orbene la mancanza di una puntuale motivazione e del relativo piano di classifica con il contestuale perimetro di contribuenza del territorio consortile, approvato dalla competente autorità regionale recanti i criteri per il riparto della contribuenza, non risulta in alcun modo delimitato l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella fase contenziosa, con la conseguenza che il contribuente non è stato posto in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria per approntare idonea difesa, volta, a contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto. Nel caso di specie il Consorzio di Bonifica convenuto sebbene regolarmente citato risulta contumace e pertanto, non ha potuto provare la fondatezza della pretesa tributaria avanzata nei confronti della parte ricorrente, necessaria per dimostrare che il fondo in oggetto è ricompreso nel perimetro di contribuenza, non potendosi ritenere pacifico tale dato in difetto di allegazione nell'atto impugnato, al contrario parte ricorrente allega al ricorso perizia tecnica a firma del Dr. For. Nominativo_2, nella quale si attesta che nessun miglioramento fondiario è stato eseguito sui terreni di proprietà della parte ricorrente.
Al riguardo va detto che come rilevato dalla Suprema Corte, il c.d. perimetro di contribuenza reso pubblico col mezzo della trascrizione, non coincide con il comprensorio di attività del Consorzio di Bonifica, consistendo soltanto in quell'area posta all'interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere realizzate e che da sola, potrà essere sottoposta a contribuzione, proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto (Cfr. Cass. 12860/12; Cass. n. 10231/12). Ed invero la legge n. 215 del 1933, prevede espressamente che con decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, si provvede alla delimitazione del comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa non sia a totale carico dello Stato, ai sensi del comma
1 dell'art. 7 della stessa normativa, aggiungendo all'art. 10 comma 2, che il perimetro di contribuenza di cui all'art. 3, è reso pubblico col mezzo della trascrizione. Pertanto, la delimitazione del c.d. perimetro di contribuenza è attività ulteriore rispetto a quella di classificazione dei comprensori di bonifica. Ed al riguardo, occorre ribadire che la presunzione di beneficio con conseguente inversione dell'onere della prova, non investe tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio, ma soltanto quelli inclusi nel perimetro di contribuenza
(Cfr. Cass. 12860/12; Cass. n. 10231/12).
Il ricorso pertanto ritenuti assorbiti ogni altro motivo e richiesta, va accolto e di conseguenza, l'atto impugnato deve essere annullato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, accoglie il ricorso, e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Condanna inoltre il Consorzio convenuto e la Concessionaria Areariscossioni S.r.l. in solido, alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in Euro 450,00 oltre Iva e Cpa come per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario.