Articolo 1 della Legge 6 giugno 1939, n. 985
Articolo 2
Versione
18 luglio 1939
Art. 1.

I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali del ruolo territoriale riconosciuti non piu' idonei, per incapacita', a coprire la carica alla quale sono addetti, oppure che ne siano giudicati non piu' meritevoli, dovranno essere proposti al Ministero della guerra per il collocamento a riposo o per la dispensa dal servizio a seconda che abbiano raggiunto o meno i venti anni di servizio effettivamente prestato.
Entrata in vigore il 18 luglio 1939