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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/09/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 597 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Prattico' Presidente dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/12/1980 ) rappresentato e difeso dall'avv. FLORIMO MARIA E
(C.F. ) nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
23.12.1984 ) rappresentata e difesa dall'avv. DELEO MILENA
- ricorrenti - Oggetto: Separazione consensuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 21/07/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione CP_1 personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 06/09/2008 in CC (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 2 parte I, anno 2008) e che dall'unione sono nati i figli , (C.F. ), e Persona_1 C.F._3 [...]
, (C.F. ) , hanno dedotto che nel tempo sono sorti Per_2 C.F._4 insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto che il sig. ha già Parte_1 lasciato la casa coniugale e trasferito altrove la propria residenza anagrafica su accordo di entrambi;
Per_
3) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori che Per_1 si impegnano a curarli ed educarli con costanza e continuità.
1 4) I figli continueranno a vivere con la madre, presso la casa di abitazione di proprietà della sig.ra sita in via Gaetano Cingari, CC. CP_1
5) I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli minori.
6) I coniugi concordano nel riconoscere che il diritto/dovere di visita del genitore non collocatario avrà l'obiettivo di assicurare la continuità del rapporto dei bambini con il padre, al quale gli stessi sono molto legati, nel rispetto della loro volontà. I coniugi cercheranno, compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative, di assicurare, quando è possibile, una anche minima frequentazione quotidiana del padre con i bambini, stabilendo, in ogni caso la seguente regolamentazione: - il sig.
, terrà con sé i bambini a fine settimana alternati, prendendoli Parte_1 con sé il sabato alle ore 16.00 e riaccompagnandoli la domenica alle ore 21.00; - il padre potrà altresì tenere con sé i bambini nei pomeriggi delle altre giornate di sabato, dalle ore 16.00 alle 22.00, previo accordo con la madre;
- i bambini trascorreranno altresì con il padre un pomeriggio a settimana, dalle ore 17.00 circa sino alle ore 21.00, in un giorno che sarà concordato in seguito tra i genitori in ragione delle esigenze lavorative del sig. . Parte_1
7) Qualora i bambini fossero ammalati nei giorni in cui dovrebbero essere con il padre, quest'ultimo potrà fare loro visita presso la loro abitazione, previo accordo telefonico con la sig.ra CP_1
8) Il sig. , qualora le sue esigenze lavorative lo consentano e Parte_1 previo accordo telefonico con la sig.ra potrà anche accompagnare CP_1
e riprendere i bambini da scuola.
9) Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi;
tale periodo sarà deciso di comune accordo da entrambi i coniugi in base al periodo in cui ciascuno di essi potrà usufruire delle ferie.
10) I bambini trascorreranno con il padre anche una settimana nel periodo delle festività natalizie, da concordarsi ogni anno.
11) I bambini trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale ed il Capodanno con un genitore, ed il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con l'altro; trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
12) I coniugi potranno in ogni caso convenire una diversa articolazione delle situazioni previste ai punti che precedono, nell'interesse precipuo dei figli e nel rispetto dell'affidamento congiunto e del diritto/dovere di entrambi di concorrere e contribuire alla crescita dei minori.
13) Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli e anche fare loro visita nei giorni in cui non sono con lui, previo accordo della sig.ra CP_1 sempre al fine di tutelare i diritti di privacy del coniuge;
2 14) La madre potrà comunicare telefonicamente con i minori, quando sono con il papà.
15) I coniugi si impegnano a fare mantenere buoni rapporti fra i figli e i nonni paterni e materni e i rispettivi zii.
16) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono comunicare gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
17) Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti, l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, salute, tempo libero) verranno prese concordemente tra i genitori.
18) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, il sig.
verserà alla sig.ra la somma di euro 150,00 per Parte_1 CP_1 ciascuno, per un totale complessivo pari ad euro 300,00 euro, entro il 15 di ogni mese. La somma versata sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat. L'assegno unico universale, misura erogata dall'INPS per i figli, pari ad euro 499,70 mensili, sarà incassata dalla sig.ra che CP_1 tratterrà l'intero importo per le esigenze dei figli minori;
a tal fine, il sig.
presta il suo consenso a che la sig.ra presenti all'INPS Parte_1 CP_1 la richiesta di accredito dell'assegno unico sul suo conto corrente, e nelle more che la richiesta di variazione del conto di accredito sia efficace, si impegna a trasferire tempestivamente alla sig.ra gli importi che gli CP_1 saranno accreditatati a detto titolo.
19) Le spese scolastiche e mediche non mutuabili sono a carico di ciascun Per_ genitore nella misura del 50%. Con riferimento alla figlia che dai mesi di settembre a giugno percepisce l'indennità di frequenza erogata dall'INPS, pari attualmente a 346,00 euro mensili, versati su libretto postale amministrato dalla sig.ra sarà a carico del sig. CP_1 Parte_1 esclusivamente la misura del 50% delle spese che mensilmente dovessero superare l'importo del beneficio. In ogni caso le spese mediche del mese di luglio e agosto sono a carico al 50% tra i coniugi.
20) I coniugi non hanno patrimonio immobiliare né mobiliare comune. I coniugi avevano in uso per le esigenze familiari una autovettura Mod. Fiat 500 X di proprietà del sig. ; questi ha già provveduto a Parte_1 vendere l'autovettura, acquistando con il ricavato due autovetture di cilindrata inferiore intestandone una a sé e l'altra alla sig.ra CP_1
21) La casa coniugale, di proprietà della sig.ra rimane adibita ad CP_1 abitazione della stessa e dei bambini. I mobili e tutti gli arredi, compreso quanto acquistato dal sig. e dalla di lui famiglia, resteranno Parte_1 nella casa coniugale in uso alla sig.ra ed ai figli. CP_1
22) La sig.ra essendo una giovane donna con anche una elevata CP_1 istruzione scolastica, la stessa infatti è laureata in Scienze Politiche e capace di trovare una occupazione lavorativa, rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
3 23) I coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/ patrimoniale e di non avere perciò nulla a pretendere nulla l'uno dall'altro.
24) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'estero per i figli minori. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 06/09/2008 in CC (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 2 part I, anno 2008) e che dall'unione sono nati in Reggio Calabria i figli , C.F. Persona_1
, e , C.F. . C.F._3 Persona_2 C.F._4
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti Parte_1 Controparte_1 condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto che il sig. ha già Parte_1 lasciato la casa coniugale e trasferito altrove la propria residenza anagrafica su accordo di entrambi;
Per_
3) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori che Per_1 si impegnano a curarli ed educarli con costanza e continuità.
4) I figli continueranno a vivere con la madre, presso la casa di abitazione di proprietà della sig.ra sita in via Gaetano Cingari, CC. CP_1
4 5) I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli minori.
6) I coniugi concordano nel riconoscere che il diritto/dovere di visita del genitore non collocatario avrà l'obiettivo di assicurare la continuità del rapporto dei bambini con il padre, al quale gli stessi sono molto legati, nel rispetto della loro volontà. I coniugi cercheranno, compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative, di assicurare, quando è possibile, una anche minima frequentazione quotidiana del padre con i bambini, stabilendo, in ogni caso la seguente regolamentazione: - il sig.
, terrà con sé i bambini a fine settimana alternati, prendendoli Parte_1 con sé il sabato alle ore 16.00 e riaccompagnandoli la domenica alle ore 21.00; - il padre potrà altresì tenere con sé i bambini nei pomeriggi delle altre giornate di sabato, dalle ore 16.00 alle 22.00, previo accordo con la madre;
- i bambini trascorreranno altresì con il padre un pomeriggio a settimana, dalle ore 17.00 circa sino alle ore 21.00, in un giorno che sarà concordato in seguito tra i genitori in ragione delle esigenze lavorative del sig. . Parte_1
7) Qualora i bambini fossero ammalati nei giorni in cui dovrebbero essere con il padre, quest'ultimo potrà fare loro visita presso la loro abitazione, previo accordo telefonico con la sig.ra CP_1
8) Il sig. , qualora le sue esigenze lavorative lo consentano e Parte_1 previo accordo telefonico con la sig.ra potrà anche accompagnare CP_1
e riprendere i bambini da scuola.
9) Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi;
tale periodo sarà deciso di comune accordo da entrambi i coniugi in base al periodo in cui ciascuno di essi potrà usufruire delle ferie.
10) I bambini trascorreranno con il padre anche una settimana nel periodo delle festività natalizie, da concordarsi ogni anno.
11) I bambini trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale ed il Capodanno con un genitore, ed il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con l'altro; trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
12) I coniugi potranno in ogni caso convenire una diversa articolazione delle situazioni previste ai punti che precedono, nell'interesse precipuo dei figli e nel rispetto dell'affidamento congiunto e del diritto/dovere di entrambi di concorrere e contribuire alla crescita dei minori.
13) Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli e anche fare loro visita nei giorni in cui non sono con lui, previo accordo della sig.ra CP_1 sempre al fine di tutelare i diritti di privacy del coniuge;
14) La madre potrà comunicare telefonicamente con i minori, quando sono con il papà.
5 15) I coniugi si impegnano a fare mantenere buoni rapporti fra i figli e i nonni paterni e materni e i rispettivi zii.
16) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono comunicare gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
17) Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti, l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, salute, tempo libero) verranno prese concordemente tra i genitori.
18) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, il sig.
verserà alla sig.ra la somma di euro 150,00 per Parte_1 CP_1 ciascuno, per un totale complessivo pari ad euro 300,00 euro, entro il 15 di ogni mese. La somma versata sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat. L'assegno unico universale, misura erogata dall'INPS per i figli, pari ad euro 499,70 mensili, sarà incassata dalla sig.ra che CP_1 tratterrà l'intero importo per le esigenze dei figli minori;
a tal fine, il sig.
presta il suo consenso a che la sig.ra presenti all'INPS Parte_1 CP_1 la richiesta di accredito dell'assegno unico sul suo conto corrente, e nelle more che la richiesta di variazione del conto di accredito sia efficace, si impegna a trasferire tempestivamente alla sig.ra gli importi che gli CP_1 saranno accreditatati a detto titolo.
19) Le spese scolastiche e mediche non mutuabili sono a carico di ciascun Per_ genitore nella misura del 50%. Con riferimento alla figlia che dai mesi di settembre a giugno percepisce l'indennità di frequenza erogata dall'INPS, pari attualmente a 346,00 euro mensili, versati su libretto postale amministrato dalla sig.ra sarà a carico del sig. CP_1 Parte_1 esclusivamente la misura del 50% delle spese che mensilmente dovessero superare l'importo del beneficio. In ogni caso le spese mediche del mese di luglio e agosto sono a carico al 50% tra i coniugi.
20) I coniugi non hanno patrimonio immobiliare né mobiliare comune. I coniugi avevano in uso per le esigenze familiari una autovettura Mod. Fiat 500 X di proprietà del sig. ; questi ha già provveduto a Parte_1 vendere l'autovettura, acquistando con il ricavato due autovetture di cilindrata inferiore intestandone una a sé e l'altra alla sig.ra CP_1
21) La casa coniugale, di proprietà della sig.ra rimane adibita ad CP_1 abitazione della stessa e dei bambini. I mobili e tutti gli arredi, compreso quanto acquistato dal sig. e dalla di lui famiglia, resteranno Parte_1 nella casa coniugale in uso alla sig.ra ed ai figli. CP_1
22) La sig.ra essendo una giovane donna con anche una elevata CP_1 istruzione scolastica, la stessa infatti è laureata in Scienze Politiche e capace di trovare una occupazione lavorativa, rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
6 23) I coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/ patrimoniale e di non avere perciò nulla a pretendere nulla l'uno dall'altro.
24) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'estero per i figli minori. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Presidente
Natina Pratticò
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Prattico' Presidente dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/12/1980 ) rappresentato e difeso dall'avv. FLORIMO MARIA E
(C.F. ) nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
23.12.1984 ) rappresentata e difesa dall'avv. DELEO MILENA
- ricorrenti - Oggetto: Separazione consensuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 21/07/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione CP_1 personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 06/09/2008 in CC (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 2 parte I, anno 2008) e che dall'unione sono nati i figli , (C.F. ), e Persona_1 C.F._3 [...]
, (C.F. ) , hanno dedotto che nel tempo sono sorti Per_2 C.F._4 insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto che il sig. ha già Parte_1 lasciato la casa coniugale e trasferito altrove la propria residenza anagrafica su accordo di entrambi;
Per_
3) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori che Per_1 si impegnano a curarli ed educarli con costanza e continuità.
1 4) I figli continueranno a vivere con la madre, presso la casa di abitazione di proprietà della sig.ra sita in via Gaetano Cingari, CC. CP_1
5) I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli minori.
6) I coniugi concordano nel riconoscere che il diritto/dovere di visita del genitore non collocatario avrà l'obiettivo di assicurare la continuità del rapporto dei bambini con il padre, al quale gli stessi sono molto legati, nel rispetto della loro volontà. I coniugi cercheranno, compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative, di assicurare, quando è possibile, una anche minima frequentazione quotidiana del padre con i bambini, stabilendo, in ogni caso la seguente regolamentazione: - il sig.
, terrà con sé i bambini a fine settimana alternati, prendendoli Parte_1 con sé il sabato alle ore 16.00 e riaccompagnandoli la domenica alle ore 21.00; - il padre potrà altresì tenere con sé i bambini nei pomeriggi delle altre giornate di sabato, dalle ore 16.00 alle 22.00, previo accordo con la madre;
- i bambini trascorreranno altresì con il padre un pomeriggio a settimana, dalle ore 17.00 circa sino alle ore 21.00, in un giorno che sarà concordato in seguito tra i genitori in ragione delle esigenze lavorative del sig. . Parte_1
7) Qualora i bambini fossero ammalati nei giorni in cui dovrebbero essere con il padre, quest'ultimo potrà fare loro visita presso la loro abitazione, previo accordo telefonico con la sig.ra CP_1
8) Il sig. , qualora le sue esigenze lavorative lo consentano e Parte_1 previo accordo telefonico con la sig.ra potrà anche accompagnare CP_1
e riprendere i bambini da scuola.
9) Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi;
tale periodo sarà deciso di comune accordo da entrambi i coniugi in base al periodo in cui ciascuno di essi potrà usufruire delle ferie.
10) I bambini trascorreranno con il padre anche una settimana nel periodo delle festività natalizie, da concordarsi ogni anno.
11) I bambini trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale ed il Capodanno con un genitore, ed il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con l'altro; trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
12) I coniugi potranno in ogni caso convenire una diversa articolazione delle situazioni previste ai punti che precedono, nell'interesse precipuo dei figli e nel rispetto dell'affidamento congiunto e del diritto/dovere di entrambi di concorrere e contribuire alla crescita dei minori.
13) Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli e anche fare loro visita nei giorni in cui non sono con lui, previo accordo della sig.ra CP_1 sempre al fine di tutelare i diritti di privacy del coniuge;
2 14) La madre potrà comunicare telefonicamente con i minori, quando sono con il papà.
15) I coniugi si impegnano a fare mantenere buoni rapporti fra i figli e i nonni paterni e materni e i rispettivi zii.
16) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono comunicare gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
17) Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti, l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, salute, tempo libero) verranno prese concordemente tra i genitori.
18) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, il sig.
verserà alla sig.ra la somma di euro 150,00 per Parte_1 CP_1 ciascuno, per un totale complessivo pari ad euro 300,00 euro, entro il 15 di ogni mese. La somma versata sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat. L'assegno unico universale, misura erogata dall'INPS per i figli, pari ad euro 499,70 mensili, sarà incassata dalla sig.ra che CP_1 tratterrà l'intero importo per le esigenze dei figli minori;
a tal fine, il sig.
presta il suo consenso a che la sig.ra presenti all'INPS Parte_1 CP_1 la richiesta di accredito dell'assegno unico sul suo conto corrente, e nelle more che la richiesta di variazione del conto di accredito sia efficace, si impegna a trasferire tempestivamente alla sig.ra gli importi che gli CP_1 saranno accreditatati a detto titolo.
19) Le spese scolastiche e mediche non mutuabili sono a carico di ciascun Per_ genitore nella misura del 50%. Con riferimento alla figlia che dai mesi di settembre a giugno percepisce l'indennità di frequenza erogata dall'INPS, pari attualmente a 346,00 euro mensili, versati su libretto postale amministrato dalla sig.ra sarà a carico del sig. CP_1 Parte_1 esclusivamente la misura del 50% delle spese che mensilmente dovessero superare l'importo del beneficio. In ogni caso le spese mediche del mese di luglio e agosto sono a carico al 50% tra i coniugi.
20) I coniugi non hanno patrimonio immobiliare né mobiliare comune. I coniugi avevano in uso per le esigenze familiari una autovettura Mod. Fiat 500 X di proprietà del sig. ; questi ha già provveduto a Parte_1 vendere l'autovettura, acquistando con il ricavato due autovetture di cilindrata inferiore intestandone una a sé e l'altra alla sig.ra CP_1
21) La casa coniugale, di proprietà della sig.ra rimane adibita ad CP_1 abitazione della stessa e dei bambini. I mobili e tutti gli arredi, compreso quanto acquistato dal sig. e dalla di lui famiglia, resteranno Parte_1 nella casa coniugale in uso alla sig.ra ed ai figli. CP_1
22) La sig.ra essendo una giovane donna con anche una elevata CP_1 istruzione scolastica, la stessa infatti è laureata in Scienze Politiche e capace di trovare una occupazione lavorativa, rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
3 23) I coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/ patrimoniale e di non avere perciò nulla a pretendere nulla l'uno dall'altro.
24) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'estero per i figli minori. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 06/09/2008 in CC (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 2 part I, anno 2008) e che dall'unione sono nati in Reggio Calabria i figli , C.F. Persona_1
, e , C.F. . C.F._3 Persona_2 C.F._4
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti Parte_1 Controparte_1 condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto che il sig. ha già Parte_1 lasciato la casa coniugale e trasferito altrove la propria residenza anagrafica su accordo di entrambi;
Per_
3) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori che Per_1 si impegnano a curarli ed educarli con costanza e continuità.
4) I figli continueranno a vivere con la madre, presso la casa di abitazione di proprietà della sig.ra sita in via Gaetano Cingari, CC. CP_1
4 5) I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli minori.
6) I coniugi concordano nel riconoscere che il diritto/dovere di visita del genitore non collocatario avrà l'obiettivo di assicurare la continuità del rapporto dei bambini con il padre, al quale gli stessi sono molto legati, nel rispetto della loro volontà. I coniugi cercheranno, compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative, di assicurare, quando è possibile, una anche minima frequentazione quotidiana del padre con i bambini, stabilendo, in ogni caso la seguente regolamentazione: - il sig.
, terrà con sé i bambini a fine settimana alternati, prendendoli Parte_1 con sé il sabato alle ore 16.00 e riaccompagnandoli la domenica alle ore 21.00; - il padre potrà altresì tenere con sé i bambini nei pomeriggi delle altre giornate di sabato, dalle ore 16.00 alle 22.00, previo accordo con la madre;
- i bambini trascorreranno altresì con il padre un pomeriggio a settimana, dalle ore 17.00 circa sino alle ore 21.00, in un giorno che sarà concordato in seguito tra i genitori in ragione delle esigenze lavorative del sig. . Parte_1
7) Qualora i bambini fossero ammalati nei giorni in cui dovrebbero essere con il padre, quest'ultimo potrà fare loro visita presso la loro abitazione, previo accordo telefonico con la sig.ra CP_1
8) Il sig. , qualora le sue esigenze lavorative lo consentano e Parte_1 previo accordo telefonico con la sig.ra potrà anche accompagnare CP_1
e riprendere i bambini da scuola.
9) Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi;
tale periodo sarà deciso di comune accordo da entrambi i coniugi in base al periodo in cui ciascuno di essi potrà usufruire delle ferie.
10) I bambini trascorreranno con il padre anche una settimana nel periodo delle festività natalizie, da concordarsi ogni anno.
11) I bambini trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale ed il Capodanno con un genitore, ed il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con l'altro; trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
12) I coniugi potranno in ogni caso convenire una diversa articolazione delle situazioni previste ai punti che precedono, nell'interesse precipuo dei figli e nel rispetto dell'affidamento congiunto e del diritto/dovere di entrambi di concorrere e contribuire alla crescita dei minori.
13) Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli e anche fare loro visita nei giorni in cui non sono con lui, previo accordo della sig.ra CP_1 sempre al fine di tutelare i diritti di privacy del coniuge;
14) La madre potrà comunicare telefonicamente con i minori, quando sono con il papà.
5 15) I coniugi si impegnano a fare mantenere buoni rapporti fra i figli e i nonni paterni e materni e i rispettivi zii.
16) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono comunicare gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
17) Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti, l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, salute, tempo libero) verranno prese concordemente tra i genitori.
18) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, il sig.
verserà alla sig.ra la somma di euro 150,00 per Parte_1 CP_1 ciascuno, per un totale complessivo pari ad euro 300,00 euro, entro il 15 di ogni mese. La somma versata sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat. L'assegno unico universale, misura erogata dall'INPS per i figli, pari ad euro 499,70 mensili, sarà incassata dalla sig.ra che CP_1 tratterrà l'intero importo per le esigenze dei figli minori;
a tal fine, il sig.
presta il suo consenso a che la sig.ra presenti all'INPS Parte_1 CP_1 la richiesta di accredito dell'assegno unico sul suo conto corrente, e nelle more che la richiesta di variazione del conto di accredito sia efficace, si impegna a trasferire tempestivamente alla sig.ra gli importi che gli CP_1 saranno accreditatati a detto titolo.
19) Le spese scolastiche e mediche non mutuabili sono a carico di ciascun Per_ genitore nella misura del 50%. Con riferimento alla figlia che dai mesi di settembre a giugno percepisce l'indennità di frequenza erogata dall'INPS, pari attualmente a 346,00 euro mensili, versati su libretto postale amministrato dalla sig.ra sarà a carico del sig. CP_1 Parte_1 esclusivamente la misura del 50% delle spese che mensilmente dovessero superare l'importo del beneficio. In ogni caso le spese mediche del mese di luglio e agosto sono a carico al 50% tra i coniugi.
20) I coniugi non hanno patrimonio immobiliare né mobiliare comune. I coniugi avevano in uso per le esigenze familiari una autovettura Mod. Fiat 500 X di proprietà del sig. ; questi ha già provveduto a Parte_1 vendere l'autovettura, acquistando con il ricavato due autovetture di cilindrata inferiore intestandone una a sé e l'altra alla sig.ra CP_1
21) La casa coniugale, di proprietà della sig.ra rimane adibita ad CP_1 abitazione della stessa e dei bambini. I mobili e tutti gli arredi, compreso quanto acquistato dal sig. e dalla di lui famiglia, resteranno Parte_1 nella casa coniugale in uso alla sig.ra ed ai figli. CP_1
22) La sig.ra essendo una giovane donna con anche una elevata CP_1 istruzione scolastica, la stessa infatti è laureata in Scienze Politiche e capace di trovare una occupazione lavorativa, rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
6 23) I coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/ patrimoniale e di non avere perciò nulla a pretendere nulla l'uno dall'altro.
24) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'estero per i figli minori. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Presidente
Natina Pratticò
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