TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/02/2026, n. 1139
TAR
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e motivazione, violazione buona fede e affidamento

    Il decreto prefettizio che concedeva l'accreditamento aveva un'efficacia limitata al 31.12.2021, in linea con i provvedimenti precedenti. Pertanto, l'amministrazione non era tenuta a una motivazione rafforzata per il diniego.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione, violazione affidamento, violazione normativa accreditamento e principi costituzionali

    L'art. 8 quater del d.lgs. 509/1992 prevede che l'accreditamento sia subordinato alla rispondenza ai requisiti, alla funzionalità rispetto alla programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività. La Regione definisce il fabbisogno per garantire i livelli essenziali di assistenza. Non vi è previsione di accreditamento in eccesso rispetto al fabbisogno programmato. La parte lett. b) del comma 3 dell'art. 8 quater, richiamata dalla ricorrente, è inconferente in quanto limitata all'accreditamento dei professionisti.

  • Rigettato
    Questioni di legittimità costituzionale e comunitaria

    L'offerta delle prestazioni sanitarie si articola in autorizzazione, accreditamento (subordinato a requisiti, programmazione regionale e fabbisogno) e stipulazione di accordi contrattuali. L'accreditamento legittima la struttura a operare per conto del SSR secondo criteri di servizio pubblico, non di mercato, e sottoposta al potere autoritativo dell'amministrazione per mantenere certezza sul volume e tipologia dell'attività. La determinazione del fabbisogno territoriale e la programmazione della spesa sono passaggi propedeutici alla valutazione delle istanze di accreditamento.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria per illegittimità provvedimentale

    La domanda risarcitoria è respinta in quanto la legittimità degli atti impugnati esclude il requisito del danno ingiusto richiesto dall'art. 2043 c.c.

  • Rigettato
    Illegittimità propria per difetto istruttorio e motivazionale

    L'Amministrazione ha prudenzialmente deciso di attendere l'esito del contenzioso, prevedendo una nuova procedura di selezione a cui la ricorrente potrà partecipare. Il rigetto del ricorso principale rende insussistente la pretesa della ricorrente a una priorità nell'accreditamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Le censure sono infondate in quanto il ricorso principale è stato respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/02/2026, n. 1139
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1139
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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