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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/07/2024, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1456 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1456/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. RODOLFI MONIA, Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. RODOLFI Parte_2 C.F._2
MONIA,
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.06.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) La casa coniugale sita in ZZ (BS), Via Caduti del Lavoro n. 48, condotta in locazione, resta assegnata al sig. , essendosi la sig.ra già trasferita con la figlia minore in altra abitazione, sita Pt_2 Pt_1
a ZZ (BS), Via Sonvigo n. 15/17, condotta in locazione.
2) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Persona_1 domicilio prevalente presso la madre in ZZ (BS), Via Sonvigo n. 15/17. Resta inteso che qualsiasi trasferimento di residenza e/o domicilio da parte di entrambi i coniugi, dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro, nell'esclusivo interesse della figlia minore.
3) I genitori avranno: a) poteri disgiunti per gli atti di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
b) l'obbligo di collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse della figlia, tenendo conto delle esigenze, dei bisogni e dei ritmi di vita consolidati dalla minore;
c)
l'obbligo di garantire un equilibrato e continuativo rapporto di con entrambi;
d) l'obbligo di Persona_1 garantire che la figlia conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
e) l'onere di tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
f) l'obbligo di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre ed in ogni caso a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio dalle 14.00 e sino alla domenica sera dopo cena alle ore
21 nel periodo scolastico, ovvero sino alle 22.30 in periodo extrascolastico, oltre ad almeno un ulteriore pomeriggio infrasettimanale quando il padre preleverà la figlia dall'abitazione materna alle ore 19.00 per cenare con lui e riportarla verso le ore 21.00 nel periodo scolastico, ovvero 22.30 in periodo extrascolastico.
5) Durante le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, sette giorni Persona_1 consecutivi dalla Vigilia di Natale al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre sino al 06 gennaio di ogni anno.
(Durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, la domenica di Pasqua ovvero il Lunedi dell'Angelo. Durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere con il padre due /tre settimane anche non consecutive, da concordare con la sig.ra entro il 30 maggio di ogni anno. Qualora Pt_1 nei giorni e/o nei periodi sopra indicati uno dei due genitori-sia impossibilitato a tenere con sé la figlia i giorni di visita potranno essere spostati di comune accordo compatibilmente con gli impegni dell'altro coniuge.
6) Il padre e la madre nei giorni in cui non avranno con sé la figlia potranno comunicare telefonicamente con la stessa, nel rispetto del diritto di privacy dell'altro coniuge.
7) I coniugi decideranno di comune accordo le scelte più importanti riguardanti la crescita psico-fisica della minore, interpretando con elasticità i tempi di frequentazione e modificandoli anche secondo le esigenze della figlia.
8) Il sig. provvederà a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Pt_2 Per_1
la somma mensile di € 500,00 (cinquecentoc/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
[...]
ISTAT, da pagarsi a mezzo bonifico su conto corrente postale intestato alla moglie IBAN
ITO6R3608105138232041932063 entro il giorno 27 di ogni mese sino alla maggiore età ed indipendenza economica della figlia.
9) Spese extra assegno di mantenimento: Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie non incluse nell'assegno mantenimento, come elencate e secondo le modalità sancite dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia (doc. 06), che di seguito si riporta:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari. b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
1) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze
Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN sia già noto oppure indicato nella richiesta.
10) Assegno unico, benefici fiscali, sostegno al reddito, bonus: Quanto all'assegno unico, eventuali misure di sostegno al reddito in favore dei figli, deduzioni e/o detrazioni in ragione della prole o di spese sostenute per la medesima, le parti concordano che: • L'assegno unico venga attribuito (richiesto ed erogato) al 100% alla signora Parte_1
(c.f. ) in aggiunta all'assegno di mantenimento con rinuncia sin d'ora da parte C.F._1 del SI. (c.f. ) alla propria quota di spettanza del Parte_2 C.F._2 predetto assegno unico in favore della SI.ra ; Pt_1
• La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella proporzionale quota alla quale devono concorrervi in base al provvedimento giudiziale. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota in cui ciascuno le ha effettivamente sostenute.
11) Assegno coniuge: I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
12) Con gli adempimenti di cui sopra, le parti dichiarano di avere compensato e definito tutti i rapporti di dare e avere intercorsi tra gli stessi e di avere quindi regolamentato i loro rapporti economici e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro per qualsiasi titolo o ragione in relazione all'intercorso rapporto coniugale.
13) Assenso documenti identità ed espatrio per la prole: Le parti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti d'identità e dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli, passaporto incluso, attestando sin d'ora l'assenza di inibitorie al rilascio dei documenti validi per l'espatrio (passaporto incluso).
14)Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
17) Le spese legali del presente giudizio saranno suddivise al 50% tra le parti ed in relazione alla quota parte di competenza della sig.ra , si chiede la liquidazione delle stesse a fronte della delibera di ammissione Pt_1 al patrocinio a spese dello Stato.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.01.2024, e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di scioglimento del matrimonio celebrato in ZZ (BS)
[...]
il 29.04.2017 (iscritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 7, Parte I), da cui era nata la figlia il 17.08.2017, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in Persona_1
data 21.09.2022 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il
18.10.2022 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta. Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze della figlia minore.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in ZZ (BS) il 29.04.2017, iscritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2017, parte I^, n.7;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici e alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 18/07/2024
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1456/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. RODOLFI MONIA, Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. RODOLFI Parte_2 C.F._2
MONIA,
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.06.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) La casa coniugale sita in ZZ (BS), Via Caduti del Lavoro n. 48, condotta in locazione, resta assegnata al sig. , essendosi la sig.ra già trasferita con la figlia minore in altra abitazione, sita Pt_2 Pt_1
a ZZ (BS), Via Sonvigo n. 15/17, condotta in locazione.
2) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Persona_1 domicilio prevalente presso la madre in ZZ (BS), Via Sonvigo n. 15/17. Resta inteso che qualsiasi trasferimento di residenza e/o domicilio da parte di entrambi i coniugi, dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro, nell'esclusivo interesse della figlia minore.
3) I genitori avranno: a) poteri disgiunti per gli atti di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
b) l'obbligo di collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse della figlia, tenendo conto delle esigenze, dei bisogni e dei ritmi di vita consolidati dalla minore;
c)
l'obbligo di garantire un equilibrato e continuativo rapporto di con entrambi;
d) l'obbligo di Persona_1 garantire che la figlia conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
e) l'onere di tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
f) l'obbligo di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre ed in ogni caso a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio dalle 14.00 e sino alla domenica sera dopo cena alle ore
21 nel periodo scolastico, ovvero sino alle 22.30 in periodo extrascolastico, oltre ad almeno un ulteriore pomeriggio infrasettimanale quando il padre preleverà la figlia dall'abitazione materna alle ore 19.00 per cenare con lui e riportarla verso le ore 21.00 nel periodo scolastico, ovvero 22.30 in periodo extrascolastico.
5) Durante le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, sette giorni Persona_1 consecutivi dalla Vigilia di Natale al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre sino al 06 gennaio di ogni anno.
(Durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, la domenica di Pasqua ovvero il Lunedi dell'Angelo. Durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere con il padre due /tre settimane anche non consecutive, da concordare con la sig.ra entro il 30 maggio di ogni anno. Qualora Pt_1 nei giorni e/o nei periodi sopra indicati uno dei due genitori-sia impossibilitato a tenere con sé la figlia i giorni di visita potranno essere spostati di comune accordo compatibilmente con gli impegni dell'altro coniuge.
6) Il padre e la madre nei giorni in cui non avranno con sé la figlia potranno comunicare telefonicamente con la stessa, nel rispetto del diritto di privacy dell'altro coniuge.
7) I coniugi decideranno di comune accordo le scelte più importanti riguardanti la crescita psico-fisica della minore, interpretando con elasticità i tempi di frequentazione e modificandoli anche secondo le esigenze della figlia.
8) Il sig. provvederà a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Pt_2 Per_1
la somma mensile di € 500,00 (cinquecentoc/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
[...]
ISTAT, da pagarsi a mezzo bonifico su conto corrente postale intestato alla moglie IBAN
ITO6R3608105138232041932063 entro il giorno 27 di ogni mese sino alla maggiore età ed indipendenza economica della figlia.
9) Spese extra assegno di mantenimento: Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie non incluse nell'assegno mantenimento, come elencate e secondo le modalità sancite dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia (doc. 06), che di seguito si riporta:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari. b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
1) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze
Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN sia già noto oppure indicato nella richiesta.
10) Assegno unico, benefici fiscali, sostegno al reddito, bonus: Quanto all'assegno unico, eventuali misure di sostegno al reddito in favore dei figli, deduzioni e/o detrazioni in ragione della prole o di spese sostenute per la medesima, le parti concordano che: • L'assegno unico venga attribuito (richiesto ed erogato) al 100% alla signora Parte_1
(c.f. ) in aggiunta all'assegno di mantenimento con rinuncia sin d'ora da parte C.F._1 del SI. (c.f. ) alla propria quota di spettanza del Parte_2 C.F._2 predetto assegno unico in favore della SI.ra ; Pt_1
• La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella proporzionale quota alla quale devono concorrervi in base al provvedimento giudiziale. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota in cui ciascuno le ha effettivamente sostenute.
11) Assegno coniuge: I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
12) Con gli adempimenti di cui sopra, le parti dichiarano di avere compensato e definito tutti i rapporti di dare e avere intercorsi tra gli stessi e di avere quindi regolamentato i loro rapporti economici e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro per qualsiasi titolo o ragione in relazione all'intercorso rapporto coniugale.
13) Assenso documenti identità ed espatrio per la prole: Le parti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti d'identità e dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli, passaporto incluso, attestando sin d'ora l'assenza di inibitorie al rilascio dei documenti validi per l'espatrio (passaporto incluso).
14)Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
17) Le spese legali del presente giudizio saranno suddivise al 50% tra le parti ed in relazione alla quota parte di competenza della sig.ra , si chiede la liquidazione delle stesse a fronte della delibera di ammissione Pt_1 al patrocinio a spese dello Stato.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.01.2024, e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di scioglimento del matrimonio celebrato in ZZ (BS)
[...]
il 29.04.2017 (iscritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 7, Parte I), da cui era nata la figlia il 17.08.2017, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in Persona_1
data 21.09.2022 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il
18.10.2022 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta. Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze della figlia minore.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in ZZ (BS) il 29.04.2017, iscritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2017, parte I^, n.7;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici e alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 18/07/2024
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.