Art. 4.
Le autostrade indicate all' articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e quelle che saranno indicate nel decreto previsto dall'articolo 1 della presente legge, fanno parte integrante del piano poliennale di sviluppo della rete autostradale indicato nell' articolo 28 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e saranno aperte al traffico entro il 1973.
La concessione e' accordata per tutte le predette autostrade fino al 31 dicembre 2003 con le modalita' di cui al comma terzo dell'articolo 16 della stessa legge. Con le stesse modalita' sono approvate le eventuali modificazioni della convenzione.
Il contributo a carico dello Stato per la realizzazione delle autostrade indicate nel primo comma e' determinato nelle somme stanziate con l' articolo 20 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e nella somma di lire 64 miliardi e 800 milioni, stanziata con la legge 21 aprile 1955, n. 463 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 agosto 1982, n.531 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Alla societa' Autostrade S.p.a. e' accordata la proroga di quindici anni del periodo di concessione di cui allo articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 385 , a pareggio degli oneri della gestione delle societa' Autostrada Torino-Savona S.p.a. e Tangenziale di Napoli S.p.a., nonche' per il completamento e la gestione del tronco Vittorio Veneto-Pian di Vedoia quale prolungamento dell'autostrada Mestre-Vittorio Veneto."
Le autostrade indicate all' articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e quelle che saranno indicate nel decreto previsto dall'articolo 1 della presente legge, fanno parte integrante del piano poliennale di sviluppo della rete autostradale indicato nell' articolo 28 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e saranno aperte al traffico entro il 1973.
La concessione e' accordata per tutte le predette autostrade fino al 31 dicembre 2003 con le modalita' di cui al comma terzo dell'articolo 16 della stessa legge. Con le stesse modalita' sono approvate le eventuali modificazioni della convenzione.
Il contributo a carico dello Stato per la realizzazione delle autostrade indicate nel primo comma e' determinato nelle somme stanziate con l' articolo 20 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e nella somma di lire 64 miliardi e 800 milioni, stanziata con la legge 21 aprile 1955, n. 463 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 agosto 1982, n.531 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Alla societa' Autostrade S.p.a. e' accordata la proroga di quindici anni del periodo di concessione di cui allo articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 385 , a pareggio degli oneri della gestione delle societa' Autostrada Torino-Savona S.p.a. e Tangenziale di Napoli S.p.a., nonche' per il completamento e la gestione del tronco Vittorio Veneto-Pian di Vedoia quale prolungamento dell'autostrada Mestre-Vittorio Veneto."