Sentenza 16 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza della scriminante, invocata dal ricorrente in ragione dello stato di gravidanza del coniuge e ha, altresì, ritenuto irrilevante la circostanza che il precedente assegnatario dell'immobile lo avesse liberato in favore dell'imputato, spettando tale funzione all'ente pubblico preposto).
Commentari • 3
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Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurazione di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata; ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto dall'imputato, l'onere di dimostrare la non configurabilità della causa di giustificazione invocata grava sulla parte pubblica e, nei casi in cui residui il dubbio sull'esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perché il fatto …
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Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di invasione di terreni o edifici previsto e punito dall'art. 633 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2015, n. 9655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9655 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IANNELLI Enzo - Presidente - del 16/01/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 118
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 43227/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA VA nato il [...];
avverso la sentenza della corte di appello di Lecce del 19/5/2014;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Fabrizio Di Marzio;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Dr. Enrico Delehaye sulla inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del tribunale di Brindisi del 14/4/2010 di condanna dell'odierno ricorrente per il delitto di invasione di edificio.
Avverso detta sentenza ricorre - a mezzo del proprio difensore - l'imputato sollevando due motivi sulla erronea applicazione delle legge penale e sul vizio di motivazione: per il mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, espressamente reclamata dalla difesa in ragione dello stato di gravidanza del coniuge dell'odierno ricorrente;
per non aver considerato il consenso dell'avente diritto, pur avendo quest'ultimo acconsentito all'occupazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con riguardo alla violazione dell'art. 54 c.p. il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. In punto di diritto, va ribadito quanto statuito da questa Corte con sentenza n 36270/2010 che, in una fattispecie di occupazione di immobili, ha escluso la sussistenza dello stato di necessità. Il primo dato di fatto dal quale partire è che gli imputati hanno occupato stabilmente l'immobile. Il secondo elemento che viene in rilievo è il dettato dell'art. 54 c.p., nella parte in cui stabilisce che, per la configurabilità dello stato di necessità (la cui prova spetta all'imputato che la invoca), occorre che il pericolo sia "attuale". Tale ultimo requisito presuppone che, nel momento in cui l'agente agisce contra ius - al fine di evitare "un danno grave alla persona" - il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (Cass. 3310/1981 riv 148374). L'attualità del pericolo, per argumentum a contrario, esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo. Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell'attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto. Invero, il pericolo non sarebbe più attuale (rectius: imminente) bensì permanente proprio perché l'esigenza abitativa - ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità "di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona" - necessariamente è destinata a prolungarsi nel tempo. Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di proprietà, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 54 c.p. alla luce dell'art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili l'attualità del pericolo con l'esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un'ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque, un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale: cfr. sul punto, Cass. 35580/2007 riv 237305;
Cass. 7183/2008 riv 239447. Quanto appena detto, porta, pertanto a ritenere che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi popolari sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate.
Proprio in applicazione di questi arresti, la Corte di appello ha correttamente motivato sulla non attualità dello stato di necessità e di mancanza di scelta necessari per ritenere integrata l'invocata esimente.
Manifestamente infondato è poi l'ulteriore motivo relativo al consenso dell'avente diritto: non soltanto essendo il precedente assegnatario deceduto, ma anche perché non è comunque in facoltà dell'assegnatario di procedere alla attribuzione dell'immobile, liberandolo a favore di terzi, spettando evidentemente tale funzione all'ente pubblico preposto.
Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015