Ordinanza collegiale 16 ottobre 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00721/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01137/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2025, proposto da
RM NF, MA TI, SA NF, NF SA e C. Snc, rappresentati e difesi dall’avvocato Livia Lucia Gugliotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Piero Patti, non costituito in giudizio;
Commissario del Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del decreto n. 316 in data 7 marzo 2025 ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 emesso dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario del Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa RI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato il decreto del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana n. 316 in data 7 marzo 2025, adottato ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.
In particolare, i ricorrenti, sul presupposto che l’istituto di cui all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 non possa trovare applicazione per aree mai occupate, né irreversibilmente trasformate, hanno chiesto di “ annullare parzialmente il provvedimento impugnato, perché illegittimo, limitatamente alla parte con cui l’Ente ha acquisito la proprietà del terreno sito nel Comune di San Piero Patti, distinto in catasto al foglio 20, particella 1303 (ex parte della particella 771) e parte della 702, di proprietà di tutti i ricorrenti nonché la particella 1308 (ex parte della particella 772) di proprietà della sola società TA SA e C. snc ”.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto fatto e in diritto quanto segue: a) gli interessati sono titolari delle porzioni immobiliari di cui si discute in forza di atti di compravendita stipulati nell’anno 1996 e nell’anno 2007; b) nell’ambito di una procedura espropriativa alcuni immobili degli odierni interessati sono stati inizialmente occupati in data 4 febbraio 2021, giusta decreto n. 2080 del 12 novembre 2020, cui ha fatto seguito il decreto n. 50 del 12 gennaio 2023, con cui è stata disposta una nuova occupazione d’urgenza; c) con diffida del 2 agosto 2024 è stata lamentata l’inclusione, nel frazionamento, delle aree - sopra indicate - non interessate dall’intervento pubblico; d) dopo ulteriori interlocuzioni è intervenuto il provvedimento di acquisizione sanante in questa sede impugnato; e) la presente impugnazione è limitata alle particelle 1303 e 1308 e a porzione della particella 702, difettando in radice il presupposto dell’occupazione, in quanto le aree non sono state utilizzate, né trasformate a seguito della realizzazione dell’opera pubblica; f) nei terreni in questione sono, invero, presenti strade di accesso private e funzionali ad altre proprietà degli interessati; g) risulta anche un’obiettiva incertezza sulla precisa individuazione dei beni oggetto di espropriazione a seguito del frazionamento operato nell’anno 2024; h) si denuncia il difetto assoluto del presupposto ai fini dell’attivazione dell’acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, posto che l’istituto non può trovare applicazione per aree mai occupate, né irreversibilmente trasformate; i) ciò determina anche violazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 327/2001; l) si deduce anche il difetto di motivazione, in quanto il provvedimento non indica le concrete ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare l’acquisizione in luogo della restituzione, né dà conto dell’istruttoria svolta in merito alle alternative praticabili e al bilanciamento tra l’interesse pubblico e il diritto di proprietà; m) risulta da una comunicazione dell’Ufficio del Commissario del Governo che l’inserimento delle particelle 1303 e 1308 è stato richiesto dal Comune ai fini della realizzazione di una strada di accesso al cimitero, ma tale finalità è estranea ed ulteriore rispetto all’opera realizzata e non legittima, quindi, l’acquisizione ex art. 42-bis; n) l’opzione acquisitiva non realizza il necessario bilanciamento tra interesse pubblico e diritto di proprietà, poiché conduce all’ablazione di superfici non strettamente necessarie e non connesse alla realizzazione dell’opera, che avrebbero potuto, al più, essere asservite.
Con memoria in data 8 agosto 2025 il Commissario del Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, dopo aver ricostruito lo svolgimento della procedura, ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) le aree oggi interessate dal decreto di acquisizione sanante coincidono con quelle già oggetto dell’originaria occupazione d’urgenza, come risulta dagli elaborati allegati al provvedimento; b) il provvedimento impugnato soddisfa il fine proprio dell’istituto di cui all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, poiché nel caso in esame non è praticabile la restituzione dovendo essere garantita la manutenzione delle opere di consolidamento e l’accesso ai relativi siti, sicché l’adozione del provvedimento acquisitivo si configura come scelta necessitata, tanto più alla luce della riscontrata permanenza di opere e infrastrutture funzionali nell’area; c) si ribadisce che gli atti tecnici e il piano particellare comprovano la continuità oggettiva tra l’occupazione originaria e l’acquisizione recentemente disposta, anche a seguito dei frazionamenti intervenuti.
Con memoria in data 16 settembre 2025 i ricorrenti, nel confermare le proprie difese, hanno precisato, in particolare, quanto segue: a) si ribadisce che le opere hanno interessato in concreto le sole particelle 1304 e 1307, mentre le porzioni oggi acquisite non sono mai state occupate o trasformate; b) sul punto occorre fare riferimento ai piani particellari, alle planimetrie progettuali e alle sovrapposizioni catastali e fotografiche tratte da Google Earth; c) non vi è identità tra le aree originariamente occupate e le aree acquisite ex art. 42-bis; d) l’estraneità delle particelle 1303 e 1308 e della porzione della particella 702 al perimetro dell’intervento emerge dalla comparazione fra il piano particellare finale di esproprio e la planimetria progettuale, nonché dalla documentazione fotografica di cantiere.
Con ordinanza istruttoria n. 2911 in data 16 ottobre 2025 il Collegio, esaminati gli atti, ha osservato e disposto quanto segue: “ sono stati depositati, tra gli altri, i seguenti documenti: a) il decreto n. 2080 del 12 novembre 2020 di occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’esproprio, con allegati il piano particellare di esproprio e l’elenco ditte espropriate, nel quale sono indicate la particella 702 (per un’estensione di mq 965), la particella 771 (per un’estensione di mq 1110) e la particella 772 (per un’estensione da occupare di mq 1180 su 2405 totali); b) il verbale in data 4 febbraio 2021 di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza dei beni occorrenti per l’esecuzione dei lavori, identificati al catasto al foglio 20, particelle 702 e 771, per un’aria estesa, rispettivamente, a mq 965 e mq 1110 (per un totale occupati mq 2075) ; c) il decreto n. 50 del 12 gennaio 2023 di occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’esproprio del terreno e rideterminazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione e di occupazione (privo di allegati); d) il decreto n. 790 del 24 maggio 2024 di “Rideterminazione indennità esproprio definitiva a seguito di frazionamento” e l’allegato piano particellare di esproprio, aggiornato a seguito dei frazionamenti, nel quale risultano indicate le particelle 1307 e 1308, derivanti dal frazionamento dell’originaria particella 772 (per un’estensione da espropriare, rispettivamente, di mq 472 e mq 183, su totale mq 2405), le particelle 1304 e 1305, derivanti dal frazionamento dell’originaria particella 771 (per un’estensione, rispettivamente, di mq 954 e mq 66, su totale mq 1110), e la particella 702 (per l’estensione totale di mq 965); e) le note n. 7235 e n. 7236 in data 21 giugno 2024 di “Rideterminazione indennità esproprio definitiva a seguito di frazionamento”, nelle quali, invece, sono indicate le particelle 1304 e 1303, derivanti dal frazionamento dell’originaria particella 771 (per un’estensione, rispettivamente, di mq 954 e mq 90, su totale mq 1110) e la particella 702 (per l’estensione totale di mq 965).
Tanto premesso, il Collegio ritiene necessario chiedere alle parti, ai sensi dell’art. 63, comma 1, e 65, comma 2, c.p.a., di fornire documentati chiarimenti in merito all’occupazione delle particelle oggetto di causa, anche attraverso la produzione dei verbali di immissione in possesso non ancora versati in atti nonché del piano particellare ed elenco ditte allegati al decreto n. 50 in data 12 gennaio 2023.
Le parti sono tenute a depositare i chiarimenti e/o documenti sopra indicati nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento ”.
L’Amministrazione costituita, in adempimento dell’ordinanza collegiale, ha depositato documentazione in data 27 ottobre 2025.
Alla pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso non sia fondato.
Quanto assunto dai ricorrenti a presupposto del gravame – ossia che “ le suddette particelle non risultano essere mai state oggetto di materiale occupazione da parte della Pubblica Amministrazione ” – risulta, invero, smentito dalla documentazione acquisita nel processo.
Vanno, in particolare, richiamati i seguenti atti e documenti: a) il decreto n. 2080 del 12 novembre 2020 di occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’esproprio, con allegati il piano particellare di esproprio e l’elenco ditte espropriate, nel quale sono indicate la particella 702 (per un’estensione di mq 965), la particella 771 (per un’estensione di mq 1110) e la particella 772 (per un’estensione da occupare di mq 1180 su 2405 totali); b) gli atti in data 8 gennaio 2021 con i quali i ricorrenti hanno accettato l’indennità provvisoria riferita alle particelle sopra indicate; c) il verbale in data 4 febbraio 2021 di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza dei beni occorrenti per l’esecuzione dei lavori, identificati al catasto al foglio 20, particelle 702 e 771, per un’aria estesa, rispettivamente, a mq 965 e mq 1110 (per un totale occupati mq 2075), nonché il verbale in pari data di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza dei beni identificati al catasto al foglio 20, particella 772, per un’estensione di 1180 mq; d) il piano particellare di esproprio allegato alla seconda perizia di variante e suppletiva, che contempla le suddette particelle; e) il decreto n. 790 del 24 maggio 2024 di “Rideterminazione indennità esproprio definitiva a seguito di frazionamento” e l’allegato piano particellare di esproprio, aggiornato a seguito dei frazionamenti, nel quale risultano indicate le particelle 1307 e 1308, derivanti dal frazionamento dell’originaria particella 772 (per un’estensione da espropriare, rispettivamente, di mq 472 e mq 183, su totale mq 2405), le particelle 1304 e 1305, derivanti dal frazionamento dell’originaria particella 771 (per un’estensione, rispettivamente, di mq 954 e mq 66, su totale mq 1110), e la particella 702 (per l’estensione totale di mq 965).
In definitiva, non permangono dubbi in ordine all’occupazione delle particelle indicate in ricorso da parte dell’Amministrazione, con conseguente legittimità del provvedimento impugnato sotto tale profilo.
Nelle ampie premesse del provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 è, poi, rinvenibile (anche per relationem ) la motivazione in ordine all’indefettibilità dell’interesse pubblico sotteso all’acquisizione, trattandosi di aree interessate da opere e infrastrutture – i cui lavori sono stati ultimati, come risulta dagli atti – funzionali ad un intervento di consolidamento del centro abitato.
Ne deriva l’infondatezza della domanda giudiziale.
Va soggiunto che laddove i ricorrenti abbiano inteso sostenere che all’esito del procedimento espropriativo si sia nei fatti palesata la mancata finalizzazione effettiva all’intervento pubblico in funzione del quale i beni erano stati formalmente occupati, la domanda proposta andrebbe, in termini sostanziali, qualificata come di accertamento di retrocessione, nella specie parziale, stante l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica (ossia di “ quella situazione riveniente dal mancato interessamento di una parte dei terreni originariamente oggetto dell’intervento espropriativo nella concreta realizzazione dello stesso, così da legittimare la richiesta restitutoria del privato che ne abbia subito l’ablazione ”). Siffatta domanda, in ogni caso, non potrebbe essere accolta in difetto dei presupposti di cui all’art. 47 D.P.R. n. 327/2001, “ in primis la riconosciuta effettiva inservibilità del bene anche in prospettiva futura ” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 30 marzo 2020, n. 2159).
Per quanto precede il ricorso va respinto.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità dell’accertamento in fatto sotteso alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL BU, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
RI ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ON | EL BU |
IL SEGRETARIO