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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/12/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
CO LO ZO Presidente
RI RU IU
LO LO IU rel.
ha pronunciato ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1126/2022 R.G. promossa da
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
UN GI
ATTORE nei confronti di
(CF ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. ACCARDI Andrea
CONVENUTA
(CF ), (CF Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
) e (CF ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. PIPITONE Giacomo
CONVENUTI
e
(CF ), rappresentato e Controparte_5 C.F._6 difeso dagli avv. LIDO Vita e CAVASINO Michele Pietro
CONVENUTO CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di discussione i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1
a questo Tribunale i germani Controparte_1 Controparte_2 [...]
e il nipote , Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 deducendo:
- la qualità di legittimario del de cuius (madre dell'attore, nata il [...] in Persona_1
OC e deceduta a Marsala il 9.12.2019);
- che il de cuius aveva disposto in vita di tutti i propri beni immobili, sicché l'asse ereditario è attualmente costituito dagli immobili che la aveva donato ai quattro figli Per_1 CP_3
(e per lei al figlio e , nonché delle somme CP_2 CP_1 Controparte_4 CP_5 di denaro donate al convenuto derivanti dal ricavato della Controparte_5 vendita dell'immobile sito in Marsala, c.da Berbaro, identificato al catasto al fg. 298, part. 1879, nonché dal ricavato della vendita dell'appartamento sito in Marsala, via Mazara n. 247, piano secondo, identificato al catasto al fg. 225, part. 197, sub. 5;
- che il convenuto avrebbe altresì percepito i frutti civili Controparte_5 della locazione dell'appartamento sito in Marsala, via Mazara n. 247, piano primo, identificato al catasto al fg. 225, part. 197, sub. 4, già di proprietà del de cuius, e dell'immobile sito in Marsala,
c.da identificato al catasto al fg. 298, part. 1482, sub. 3 e 4, già di proprietà di CP_6
– marito della e padre dei convenuti – e successivamente Persona_2 Per_1 CP_5 acquisito al patrimonio del Comune.
Su tali premesse, evidenziato di essere stato integralmente pretermesso dalla successione della madre , ha chiesto la reintegrazione della propria quota di legittima asseritamente Persona_1 lesa dalle liberalità e dagli atti di disposizione compiuti in vita dalla madre Persona_1
(deceduta in Marsala il 9.12.2019) e l'imputazione alla quota del fratello Controparte_5
dei valori di beni e somme di cui questi avrebbe goduto o disposto in via esclusiva,
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito, in via principale: - ritenere e dichiarare aperta la successione legittima di;
- determinare la massa dei beni relitti dalla de cuius, decurtandone le Persona_1 passività esistenti alla data di apertura della successione e riunendovi fittiziamente i beni oggetto di donazione;
determinare l'entità della quota spettante a ciascuno dei legittimari, imputando alla quota spettante a ciascuno di essi, quanto ricevuto in vita dalla de cuius;
- accertare e dichiarare, che il IG. Controparte_5 oltre ad aver ricevuto in donazione dalla madre nel 2018 due beni immobili, ovvero un appartamento (primo piano pag. 2/14 via Mazara n. 247), e un altro immobile (piano terra via Mazara n. 247 adibito a bar), ha disposto anche della somma di € 34.700,00, ricavata dalla vendita del 2012 del terreno sito a contrada , per CP_6 estinguere il suo debito con la ha disposto della somma di € 55.000,00, ricavata dalla vendita del Pt_2
2014 dell'appartamento (secondo piano di via Mazara n. 247), per estinguere il suo debito con la MPS e dunque, imputare anche tali somme alla quota dello stesso;
- accertare e dichiarare, l'entità della lesione della quota riservata alla parte attrice, indicando le modalità per la reintegrazione, anche avuto riguardo alla comoda ripartizione dei beni, con riduzione delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius iniziando dalla più recente;
- reintegrare per l'effetto detta quota, attraverso la corresponsione della relativa somma da parte degli eredi all'attore; - accertare e dichiarare, il IG. tenuto al rendiconto dei frutti Controparte_5 civili, relativi alla locazione dell'appartamento di via Mazara n. 247, primo piano e alla locazione della casa al mare, primo piano, con decorrenza di tali locazioni dall'apertura della successione, fino alla concreta reintegrazione della quota di legittima;
- per l'effetto, condannare il predetto germano al pagamento in favore dell'attore della somma corrispondente alla sua quota, dei predetti frutti civili;
- accertare e dichiarare, il IG. tenuto al pagamento dell'indennità di occupazione della villa al mare, Controparte_5 piano terra, dall'apertura della successione, da quantificarsi in via equitativa. - con vittoria di spese, competenze
e onorari di giudizio. Si chiede, sin d'ora disporsi CTU, al fine di compiere tutte le operazioni di stima di tutti
i beni facenti parte dell'asse ereditario (comprensivo anche dei beni fuoriusciti dal compendio trami te atti di compravendita), con ricostruzione dell'intero asse ereditario familiare e individuazione delle quote di ogni erede legittimo e quantificazione della lesione perpetrata ai danni dell'attore e sua ricostituzione”.
Costituendosi in giudizio, Controparte_4 Controparte_2
e hanno dichiarato di non opporsi Controparte_3 Controparte_1 all'azione intrapresa dall'attore e concluso nei seguenti termini: “- adottare ogni più opportuna statuizione in ordine alle domande proposte dal IG. con l'atto di citazione;
- condannare il Parte_1 convenuto IG. al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di causa in Controparte_5 favore delle parti costituite”.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio anche il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_5 dell'azione di riduzione promossa dall'attore per indeterminatezza, non avendo l'attore indicato il valore della massa ereditaria, la quota di legittima spettante e l'entità della lesione subita, né allegato l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni, oltre a quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione;
ha contestato comunque nel merito l'avversa l'azione deducendo:
- l'insussistenza della lamentata lesione, in quanto l'attore avrebbe ricevuto beni di valore corrispondente alla sua quota di riserva, mediante donazioni effettuate per il tramite pag. 3/14 dell'apertura in data 17.8.1999 di un conto corrente cointestato alla e all'odierno attore Per_1
(con saldo iniziale di Lire 200.000.000);
- il difetto di prova in ordine alla circostanza secondo cui il prezzo della vendita degli immobili sopra indicati (c.da Berbaro, identificato al catasto al fg. 298, part. 1879 e via Mazara n. 247, piano secondo, identificato al catasto al fg. 225, part. 197, sub. 5) sarebbe andato a suo beneficio, giacché tali somme sarebbero state utilizzate per estinguere debiti personali della stessa Per_1 nei confronti di e Monte dei Paschi di Siena;
Pt_2
- di aver effettuato migliorie all'interno degli immobili a lui donati;
- di aver personalmente sostenuto le spese per il funerale e la sepoltura della , per € Per_1
2.960,00;
- il difetto di legittimazione con riguardo alla domanda avente ad oggetto i frutti civili della CP_ locazione dell'immobile di in quanto acquisito al patrimonio del Comune sin CP_6 dall'anno 1998;
- l'infondatezza della domanda avente ad oggetto i frutti civili della locazione dell'appartamento sito in Marsala, via Mazara n. 247, piano primo, identificato al catasto al fg.
225, part. 197, sub. 4, giacché mai locato a terzi.
Su tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: --- ritenere e dichiarare che la competenza a conoscere della presente lite spetta al Tribunale di Marsala in forma collegiale, ai sensi dell'art.
50 bis, c.p.c., essendo l'azione di riduzione per lesione di legittima di sua esclusiva pertinenza;
--- ritenere e dichiarare inammissibile la domanda di riduzione della donazione avanzata per indeterminatezza della stessa;
Nel merito, senza recesso dalle eccezioni che precedono, in via principale: ---- accertare e dichiarare che l'attore ha ricevuto dalla madre nell'anno 1999, a titolo di donazione, la somma complessiva di € Persona_1
71.167,04 (somma di € 51.645,17 rivalutata al 19.12.2019, data di apertura della successione) mediante
l'accensione in data 17.08.1999, presso Banco Ambrosiano Veneto - filiale di Marsala via Nino Bixio, del conto corrente n. 869-51291/17 intestato alla predetta ed al figlio con saldo Persona_1 Parte_1 iniziale di Lire 200.000.000, pari ad € 103.290,00, somma appartenente in via esclusiva a;
-- Persona_1
-- per l'effetto, accertare e dichiarare che la donazione disposta in data 11.06.2018 da in favore Persona_1 del figlio non eccede la quota disponibile e, conseguentemente, rigettare tutte le Controparte_5 domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto e comunque carenti di prova;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione della donazione effettuata in favore del convenuto --- accertare e dichiarare che il convenuto ha Controparte_5 effettuato migliorie e sostenuto esborsi per un totale di € 67.277,84 per il locale di piano terra donatogli sito in
Marsala, via Mazara n. 247, e per un totale di € 40.000,00 per l'appartamento di primo piano donatogli sito in
Marsala, via Mazara n. 247, o per la diversa, maggiore o minore, somma che risulterà provata e/o di Giustizia pag. 4/14 e/o di Equità; --- accertare e dichiarare che il convenuto ha integralmente sostenuto le spese funerarie in morte della madre per un totale di € 2.960,00; --- per l'effetto riconoscere e stralciare i suddetti Persona_1 importi in favore dell'odierno convenuto;
--- rigettare, per i motivi di cui in narrativa, la domanda di condanna del convenuto al pagamento di una somma corrispondente al valore della legittima lesa;
--- rigettare la domanda di condanna al pagamento dei frutti civili relativi alla locazione dell'appartamento di via Mazara n. 247 in quanto infondata per i motivi di cui in narrativa;
--- rigettare la domanda di condanna al pagamento dei frutti civili relativi alla locazione del primo piano della casa al mare nonché quella di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione del piano terra del medesimo immobile per evidente difetto di legittimazione attiva.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. ratione temporis vigente, l'attore, contestando partitamente la comparsa del convenuto ha precisato le Controparte_5 proprie domande nei seguenti termini: “- accertare e dichiarare che, il IG. Controparte_5
oltre ad aver ricevuto in donazione dalla madre IG.ra , a mezzo atto
[...] Persona_1 dell'11.06.2018, reg. part. 9189, reg. gen. 11940, repertorio 28770/11486, un appartamento (primo piano Tes_ via Mazara n. 247, del valore pari ad € 160.000,00 come quantificato dall'Arch. , e un altro immobile (piano terra via Mazara n. 247 adibito a bar, del valore pari ad € 55.000,00 come quantificato Tes_ dall'Arch. accatastati al foglio n. 225, particella 197, subalterni 4 e 11, ha disposto anche della somma di € 34.700,00, ricavata dalla vendita del 13.02.2012, reg. part. 3785, reg. gen. 4557, repertorio
7963/4903, del terreno sito a contrada , accatastato al foglio 298, particella 1879, per CP_6 estinguere il suo debito con la ha disposto della somma di € 55.000,00, ricavata dalla vendita del Pt_2
22.01.2014, reg. part. 989, reg. gen. 1194, repertorio 24513/8442, dell'appartamento (secondo piano di via
Mazara n. 247, foglio di mappa n. 225, particella 197, subalterno 5), per estinguere il suo debito con la
MPS; - accertare e dichiarare, che la IG.ra ha ricevuto l'appartamento sito in via Controparte_3
Mazara n. 247, piano terzo della palazzina, accatastato al foglio n. 225, particella 197, subalterno 7 (valore Tes_ stimato a mezzo relazione allegata in atti redatta dall'Arch. € 80.000,00) a mezzo della donazione del 15.11.2004, reg. part. 26348, reg. gen. 37450, repertorio 42999, (all. n. 8); la IG.ra Controparte_2 ha ricevuto l'appartamento sito in via Mazara n. 247, piano terzo della palazzina, accatastato al foglio n.
225, particella 197, subalterno 8 (valore stimato € 84.000,00), a mezzo della donazione del 13.02.2006, reg. part. 5137, reg. gen. 8497, repertorio 46409/17755, (all. n. 9); il IG. Controparte_4
(figlio di ), riceveva l'appartamento sito in via Mazara n. 247, piano secondo Controparte_1 della palazzina, accatastato al foglio n. 225, particella 197, subalterno 6 (valore stimato € 84.000,00) (all.
n. 10), a mezzo della donazione del 04.12.2015, reg. part. 17197, reg. gen. 23301, repertorio 9262/4631;
- ritenere e dichiarare aperta la successione legittima di;
- determinare la massa dei beni Persona_1 ereditari, decurtandone le passività esistenti alla data di apertura della successione e riunendovi fittiziamente i pag. 5/14 beni oggetto di donazione;
determinare l'entità della quota spettante a ciascuno dei legittimari, imputando alla quota spettante a ciascuno di essi, quanto ricevuto in vita dalla de cuius;
- accertare e dichiarare che il IG.
[...] non ha ricevuto alcun bene e dunque dichiarare l'entità della lesione della quota riservata alla parte Parte_1 attrice, indicando le modalità per la reintegrazione, anche avuto riguardo alla comoda ripartizione dei beni, con riduzione delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius iniziando dalla più recente;
- reintegrare per l'effetto detta quota, attraverso la corresponsione della relativa somma da parte degli eredi all'attore; - accertare e dichiarare, il
IG. tenuto al rendiconto dei frutti civili, relativi alla locazione Controparte_5 dell'appartamento di via Mazara n. 247, primo piano e alla locazione della casa al mare, primo piano, con decorrenza di tali locazioni dall'apertura della successione, fino alla concreta reintegrazione della quota di legittima;
- per l'effetto, condannare il predetto germano al pagamento in favore dell'attore della somma corrispondente alla sua quota, dei predetti frutti civili;
- accertare e dichiarare, il IG. tenuto al Controparte_5 pagamento dell'indennità di occupazione della villa al mare, piano terra, dall'apertura della successione, da quantificarsi in via equitativa. - con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
La causa è stata istruita mediante ordine di esibizione nei confronti del terzo Agenzia delle
Entrate, l'escussione di testi e l'espletamento di CTU, indi, rigettate le ulteriori istanze di prova orale (non specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e, dunque, anche alla luce del tenore degli scritti difensivi successivi alla loro formulazione, implicitamente abbandonate, cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022, Rv. 664646 – 01), è stata ordinata la discussione orale della causa dinanzi al Collegio ai sensi dell'art.
1-ter, co. 1, ult. per., della l. 24 marzo 2001, n. 89 ratione temporis vigente, previa assegnazione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
***
Va premesso in termini generali che, per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quindi, quello della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal “relictum” dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del “relictum” al netto e del valore del “donatum” e imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente pag. 6/14 diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.; cfr. Cass. 11873/93;
12919/12), tenuto conto dell'irrilevanza, ai fini dell'azione di riduzione, delle migliorie eseguite da taluno dei coeredi sui beni che compongo l'asse ereditario, potendo esse al più assumere rilevanza in sede di divisione (cfr. ex multis, Cass. 17.7.2020, n. 15300; Cass. 21.2.2019, n. 5135;
Cass. 27.6.2013, n. 16206).
Quanto all'onere della prova incombente sulla parte attrice, appare sufficiente evidenziare il principio di diritto espresso da Cass., Sez. II, sentenza n. 17926 del 2020 – secondo cui “i principi di giurisprudenza sugli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere intesi nel senso che il legittimario è tenuto a precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima” – per escludere l'inammissibilità della domanda attorea per indeterminatezza, tanto più che nel caso in esame l'attore ha dedotto di essere stato totalmente pretermesso, sì che egli risulta onerato unicamente dell'indicazione dei beni relitti (cfr. Cass. n. 5458/2017).
Chiarito che in tema di successione necessaria l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. S.U. 13429/2006), deve ora osservarsi che, nel caso di specie, per ciò che attiene al patrimonio relitto da , risulta confermata, all'esito dell'istruttoria Persona_1 svolta e, in particolare, alla luce delle indagini tecniche d'ufficio espletate, la lesione della quota di legittima dedotta dall'attore.
Una premessa si impone in ordine alle circostanze dedotte dall'attore e dal convenuto in ordine ai conti correnti rispettivamente cointestati alla Controparte_5 Per_1
e all'attore, da un lato, e alla e ad moglie di Per_1 Controparte_8 CP_5 CP_5
, dall'altro. Sul punto, va rammentato che nel conto corrente bancario intestato a due
[...]
(o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall' art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente. La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, comma 2, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso pag. 7/14 presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (cfr. Cassazione civile , sez. II ,
04/01/2018 , n. 77; Cassazione civile , sez. I , 05/12/2008 , n. 28839). Dirimente allora diviene la valutazione in ordine alla provenienza delle somme di denaro, depositate presso il conto corrente cointestato, esclusivamente dal de cuius, difettando prova della quale va necessariamente considerato cointestato (non solo formalmente ma anche nella sostanza), a tanto conseguendo il conteggio nella massa ereditaria della sola quota del 50% del residuo del detto conto.
Orbene, nel caso in esame, è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio l'allegazione del convenuto in ordine all'asserita donazione all'attore delle Controparte_5 somme giacenti sul conto corrente n. 869-51291/17 della al momento della Per_1 cointestazione (17.08.1999) al figlio e alla consistenza stessa della provvista del conto Parte_1 corrente. Parimenti priva di supporto probatorio è rimasta l'allegazione attorea in ordine all'asserita donazione di somme di denaro al figlio a seguito Controparte_5 dell'apertura di un conto corrente cointestato alla e ad moglie di Per_1 Controparte_8
. Pertanto, in assenza di elementi in fatto idonei a fondare la Controparte_5 presunzione di contitolarità di somme determinate, le circostanze in esame non possono assumere rilievo alcuno ai fini dell'accertamento della massa ereditaria.
Tanto precisato, va premesso in termini generali che, a norma dell'art. 537, co. 2, c.c. se chi muore lascia più figli, è loro riservata la quota di due terzi del patrimonio, da dividersi in parti uguali tra tutti.
Nella specie, è dimostrato che l'attore è stato totalmente pretermesso.
La massa ereditaria, accertata in sede di CTU, è composta dai seguenti beni immobili: 1) appartamento sito in Marsala, via Mazara n. 247, piano terzo, identificato al catasto al fg. 225, part. 197, sub. 7; 2) appartamento sito in Marsala, via Mazara n. 247, piano terzo, identificato al catasto al fg. 225, part. 197, sub. 8; 3) appartamento sito in Marsala, via Mazara n. 247, piano secondo, identificato al catasto al fg. 225, part. 197, sub. 6; 4) appartamento sito in Marsala, via
Mazara n. 247, piano primo, identificato al catasto al fg. 225, part. 197, sub. 4; 5) immobile già adibito a bar, sito in Marsala, via Mazara n. 253, piano terra, identificato al catasto al fg. 225, part. 197, sub. 11 (già sub. 10); nonché, come pacifico tra le parti e confermato dal medesimo convenuto in sede di interrogatorio formale, dal denaro da Controparte_5 questi ricevuto dalla madre a seguito della vendita degli immobili sopra indicati (€ Persona_1
20.241,70, costituenti i 7/12 del ricavato della vendita dell'immobile sito in c.da Berbaro, identificato al catasto al fg. 298, part. 1879 – in quanto riferibili alla quota di proprietà della de cuius € 45.000,00, pari alla quota del ricavato della vendita Persona_1
pag. 8/14 dell'appartamento sito in Marsala, via Mazara n. 247, piano secondo, identificato al catasto al fg. 225, part. 197, sub. 5).
Quanto alla stima dei predetti immobili, si osserva che gli approfondimenti peritali condotti dal CTU appaiono condivisibili e non sono stati oggetto di contestazioni delle parti in relazione al valore attribuito ai singoli cespiti e ai i criteri adottati dal consulente per la stima.
Le uniche contestazioni hanno riguardato l'accertamento della consistenza fisica e catastale dell'immobile sopra indicato al n. 5.
Al riguardo, il CTU ha inizialmente stimato detto immobile senza ricomprendervi l'area esterna lato strada e la veranda coperta lato retro, stimate tra i beni comuni in quanto non ricomprese nella particella catastale oggetto della donazione in favore del convenuto
[...]
. Il rilievo del CTU è stato contestato da quest'ultimo, il quale ha dedotto Controparte_5 trattarsi di pertinenze del locale commerciale ai sensi dell'art. 817 c.c.; sicché il CTU ha prospettato una diversa ipotesi di stima dell'intero compendio immobiliare – e, conseguentemente, della quota di legittima – che ricomprende il valore di tali aree nella stima del locale commerciale, quali pertinenze dello stesso.
Le osservazioni del convenuto , tuttavia, non possono essere Controparte_5 condivise.
Difatti, come osservato dal medesimo convenuto, la destinazione di tali aree a servizio esclusivo del locale commerciale non risulta né dalla planimetria catastale, né dal titolo di provenienza, sicché, non potendo affermarsi che il diritto di proprietà su tali aree sia stato trasferito in via esclusiva al convenuto , è giocoforza ritenere che Controparte_5
l'azione intrapresa dall'attore non possa estendere i propri effetti su diritti non ricompresi nell'oggetto dell'atto dispositivo lesivo della quota di legittima.
Pertanto, ritenendo condivisibile l'ipotesi “A” prospettata dal CTU e ribadita l'irrilevanza, ai fini della reintegrazione della quota del legittimario pretermesso, delle migliorie eseguite dal coerede , il valore della massa ereditaria riferito al momento Controparte_5 dell'apertura della successione (9.12.2019), all'esito degli approfondimenti peritali e delle precisazioni sopra riportate, è determinato nei seguenti termini.
Quanto agli immobili, la massa è composta da:
1) diritto di proprietà dell'appartamento sito in Marsala, via Mazara n. 247, piano terzo, identificato al catasto al fg. 225, part. 197, sub. 7, stimato in € 71.000,00;
2) diritto di proprietà dell'appartamento sito in Marsala, via Mazara n. 247, piano terzo, identificato al catasto al fg. 225, part. 197, sub. 8, stimato in € 77.000,00;
pag. 9/14 3) diritto di proprietà dell'appartamento sito in Marsala, via Mazara n. 247, piano secondo, identificato al catasto al fg. 225, part. 197, sub. 6, stimato in € 77.000,00;
4) diritto di proprietà dell'appartamento sito in Marsala, via Mazara n. 247, piano primo, identificato al catasto al fg. 225, part. 197, sub. 4, stimato in € 148.000,00;
5) diritto di proprietà dell'immobile già adibito a bar, sito in Marsala, via Mazara n. 253, piano terra, identificato al catasto al fg. 225, part. 197, sub. 11 (già sub. 10), stimato in €
57.000,00.
A ciò vanno aggiunte le somme di € 20.241,70, costituente i 7/12 del ricavato della vendita dell'immobile sito in c.da Berbaro, identificato al catasto al fg. 298, part. 1879 – in quanto riferibili alla quota di proprietà della de cuius e di € 45.000,00, pari alla Persona_1 quota del ricavato della vendita dell'appartamento sito in Marsala, via Mazara n. 247, piano secondo, identificato al catasto al fg. 225, part. 197, sub. 5.
Tutto ciò considerato, il valore complessivo dell'asse ereditario ammonta ad € 457.281,70, di cui € 430.000,00 costituito dal valore di stima del compendio immobiliare, € 65.241,70, quale somma complessiva del denaro donato dalla al figlio , detratti Per_1 Controparte_5
i debiti ereditari complessivamente ammontanti a € 37.960,00 (di cui € 35.000,00 costituenti l'esposizione debitoria del de cuius nei confronti dell'ER ed € 2.960,00 per spese funerarie).
Ciò considerato, individuata la quota disponibile, pari a 1/3 (€ 152.427,23), la quota di riserva di 2/15 spettante a ciascun figlio risulta pari a € 60.970,89. Dovendo i legittimari che si assumono lesi procedere con l'imputazione ex se, a norma dell'art. 564 c.c. per il calcolo della quota in concreto spettante, gli odierni convenuti devono imputare alle rispettive quote riservate le donazioni ricevute dal de cuius quando questi era ancora in vita al valore nominale.
Poiché non v'è relictum e l'attore non ha ricevuto nessuna donazione, costui risulta leso per l'intero valore della sua quota di legittima.
La legge stabilisce l'ordine di riduzione delle disposizioni lesive della quota di riserva, prevedendo che anzitutto si proceda con la riduzione delle quote ab intestato (art. 553 c.c.), per poi passare alla riduzione delle disposizioni testamentarie (art. 554 c.c.) e, da ultimo, se la quota non è ancora reintegrata, delle donazioni (art. 555 c.c.).
Nel caso di specie, essendo stato dedotto un fenomeno successorio di natura esclusivamente donativa, occorre procedere alla riduzione delle donazioni, a norma dell'art. 555 c.c., cominciando dall'ultima (art. 559 c.c.), ovverosia quella avente ad oggetto i beni sopra indicati ai nn. 4 e 5 donati al convenuto , realizzata con atto notarile dell'11.6.2018 (Not. Controparte_5
ZO, reg. part. 9189, reg. gen. 11940), la quale, alla luce del valore di stima al reintegro della quota. pag. 10/14 L'azione di riduzione, quale azione personale di accertamento costitutivo della lesione di legittima e di inefficacia relativa dell'atto lesivo, ha lo scopo di rendere essenzialmente inoperante nei confronti del legittimario vittorioso la disposizione impugnata (cfr. tra le tante
Cass. 25834/2009, Cass. 9424/2003, Cass. 2708/1992), sì che rispetto allo stesso quei beni si considerano come mai usciti dal patrimonio del de cuius e il legittimario acquista la quota di legittima sin dal momento dell'apertura della successione (c.d. retroattività reale dell'inefficacia dell'atto lesivo). Il legittimario acquista dunque una quota del bene o dei beni oggetto dell'azione di riduzione, in caso di disposizione parzialmente lesiva della legittima, oppure l'intero bene, in caso di disposizione totalmente lesiva della legittima. Nella prima ipotesi si instaura una situazione di comunione tra il beneficiario della disposizione lesiva e il legittimario;
nella seconda ipotesi il legittimario agirà in restituzione per recuperare l'intero bene.
Nella riduzione delle disposizioni attributive di beni determinati, dunque, la reintegrazione della quota riservata ai legittimari può avvenire alternativamente in forma specifica o per equivalente, con espressa previsione, nei casi in cui prevalga il diritto del legatario o donatario di ritenere il bene oggetto della disposizione lesiva, di compensare in danaro il legittimario (v. in particolare l'art. 560 ult. comma c.c.).
Peraltro, alla luce della prospettazione difensiva del convenuto Controparte_5
– il quale ha dichiarato di non voler liquidare in denaro la lesione – va, peraltro, considerato che, secondo Cass. Sez. 2, sentenza n. 16515 del 2020, “la reintegrazione in linea di principio va fatta in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte, secondo che la riduzione sia pronunciata per intero o per una quota, di bene oggetto delle disposizioni ridotte. Generalmente tale affermazione viene proposta a tutela del diritto del legittimario, che non è in linea di principio suscettibile di essere convertito in un diritto di credito
(Cass. n. 24755/2015; n. 5320/2016; n. 6709/2010). Ciò non toglie che la osservanza della regola possa essere pretesa anche dal soggetto che subisce la riduzione, che non può essere costretto, contro la sua volontà, a liquidare in denaro la lesione che il legittimario ha diritto di recuperare in natura”.
Va altresì considerato che l'azione di riduzione produce come effetto diretto l'inefficacia relativa della disposizione lesiva dei diritti del legittimario e che, in forza della “vocazione necessaria”, il legittimario acquista una quota del bene o dei beni oggetto dell'azione di riduzione, in caso di disposizione parzialmente lesiva della legittima, oppure l'intero bene, in caso di disposizione totalmente lesiva della legittima. Nella prima ipotesi si instaura una situazione di comunione tra il beneficiario della disposizione lesiva ed il legittimario;
nella seconda ipotesi il legittimario agirà in restituzione per recuperare l'intero bene.
pag. 11/14 L'ulteriore questione che si pone nella fattispecie è se possa trovare applicazione il primo comma dell'art. 560 c.c. nel caso in cui oggetto della donazione da ridurre siano stati, anziché un unico immobile (dal quale occorrerebbe separare la parte occorrente per integrare la quota riservata, sempre che ciò possa avvenire comodamente), più cespiti immobiliari.
Orbene, il Collegio ritiene che la disposizione normativa in esame sia estensibile anche alla fattispecie in oggetto, con la differenza che la riduzione andrà operata separando alcuni dei cespiti donati dagli altri, per la parte che occorre per integrare la quota riservata.
Nel caso di specie, all'esito della CTU è emerso che il bene immobile sopra indicato al n. 5 ha un valore di stima, pari a € 57.000,00, prossimo alla lesione per cui è causa. Ciò, anche alla luce delle concordi conclusioni dell'attore e del convenuto , induce il Controparte_5
Collegio a ritenere opportuno che la quota di legittima dell'attore leso sia reintegrata mediante l'attribuzione a del menzionato immobile, ponendo a carico di Parte_1 [...]
l'obbligo di corrispondere all'attore, a titolo di conguaglio, la somma Controparte_5 complessiva di € 3.970,89.
Reintegrata la quota di legittima nei termini esposti, non ricorrono all'evidenza i presupposti per il riconoscimento dei frutti civili in favore dell'attore con riguardo all'immobile sopra indicato al n. 4; né sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore dell'attore di frutti civili in ordine all'immobile sito in Marsala, c.da identificato al catasto al fg. 298, part. 1482, CP_6 sub. 3 e 4, già di proprietà di trattandosi di immobile che non costituisce parte Persona_2 della massa ereditaria, del resto già acquisito al patrimonio del in data Controparte_9 anteriore all'apertura della successione.
Da tanto discende, in conclusione, all'esito del positivo esperimento dell'azione di riduzione,
l'attribuzione a del diritto di proprietà dell'immobile già adibito a bar, sito in Parte_1
Marsala, via Mazara n. 247, piano terra, identificato al catasto al fg. 225, part. 197, sub. 11 (già sub. 10), con condanna del convenuto al pagamento in Controparte_5 favore dell'attore, a titolo di conguaglio, della somma complessiva di € 3.970,89, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite, posto che non ricorrono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 91, co. 1, secondo periodo, c.p.c., va considerato che, alla luce delle rispettive difese e conclusioni, non sussiste un rapporto di soccombenza tra l'attore e i convenuti
[...]
e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 nonché tra questi ultimi e il convenuto sicché tra
[...] Controparte_5 costoro ne va disposta l'integrale compensazione.
pag. 12/14 Quanto al rapporto processuale tra l'attore e il convenuto Controparte_5 alla luce dell'esito della controversia e della complessiva condotta processuale delle
[...] parti, le quali hanno rassegnato, all'esito della fase istruttoria, conclusioni pressoché concordi, deve ritenersi che sussistono eccezionali ragioni per disporre la parziale compensazione delle spese del giudizio nella misura di 1/3 (cfr. Corte cost. n. 77/2018). Per la parte restante, attesa la sostanziale soccombenza del convenuto in ordine all'azione di riduzione vittoriosamente esperita da parte attrice, il primo va condannato alla rifusione del secondo, nella misura indicata in dispositivo parametrata alle tabelle vigenti in rapporto al valore della controversia
(determinato in rapporto alla quota in contestazione;
cfr. Cass. Sez. 2, 09/01/2020, n. 195, Rv.
656829 – 01), all'effettiva complessità e, in generale, all'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse dell'attore, applicati pertanto i parametri medi, con riduzione del 50% limitatamente alla fase decisoria anche in considerazione della definizione del processo secondo il disposto dell'art. 281-sexies c.p.c.
Diversamente, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, trattandosi di approfondimento peritale disposto a cagione delle contestazioni avanzate dal convenuto
, vanno poste interamente a suo carico nei rapporti interni tra le Controparte_5 parti, fermo restando il principio di solidarietà nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: in accoglimento della domanda di riduzione avanzate da Parte_1
- dichiara che con l'atto di donazione dell'11.6.2018 (Not. ZO, reg. part. 9189, reg. gen.
11940) ha leso i diritti di legittima di Persona_1 Parte_1
- dispone la reintegrazione della quota di legittima spettante a Parte_1 mediante riduzione della predetta donazione e attribuzione all'attore del diritto di proprietà dell'immobile già adibito a bar, sito in Marsala, via Mazara n. 247, piano terra, identificato al catasto al fg. 225, part. 197, sub. 11 (già sub. 10), e condanna del convenuto Controparte_5 al pagamento in favore dell'attore, a titolo di conguaglio, della somma
[...] complessiva di € 3.970,89, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite quanto ai restanti rapporti processuali;
- dichiara la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 nel rapporto tra l'attore e il convenuto e condanna quest'ultimo a rifondere al Controparte_5
pag. 13/14 primo i restanti 2/3, che si liquidano in complessivi € 7.984,66 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU interamente a carico del convenuto Controparte_5
[...]
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 28.12.2025.
Il Presidente Il IU rel. ed est.
CO LO ZO LO LO
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