CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
NI UC, Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2234/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301069/2023 SANZIONI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301069/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301069/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301069/2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301069/2023 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: “(…) Dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento n. TDY01T301069/2023. (…) Con vittoria delle spese di giudizio”.
Resistente: “(…) rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TDY01T301069/2023, relativo all'anno d'imposta 2018, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto alla rideterminazione del reddito di lavoro autonomo, delle imposte dirette e dell'IVA, contestando maggiori compensi non dichiarati e minori costi deducibili.
La ricorrente esponeva che l'atto impositivo traeva origine da un invito alla produzione documentale ai sensi degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, con il quale l'Ufficio aveva richiesto, oltre alla documentazione contabile, anche il registro cronologico degli incassi e pagamenti nonché la documentazione bancaria attestante la tracciabilità delle operazioni.
Secondo la prospettazione difensiva, tali richieste sarebbero illegittime nei confronti di un contribuente in contabilità semplificata, quale risulta essere la ricorrente, costituendo un indebito travalicamento dei poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria, con conseguente nullità derivata dell'avviso di accertamento.
La ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
1.2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale contestava integralmente le deduzioni avversarie, evidenziando come l'attività istruttoria fosse pienamente conforme al quadro normativo vigente e come, peraltro, la contribuente non avesse sollevato alcuna censura di merito in ordine alla ricostruzione del reddito, dei costi indeducibili e dell'IVA indebitamente detratta.
1.3. All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato su un unico motivo, di carattere esclusivamente procedimentale, con il quale la contribuente deduce l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio per avere richiesto documentazione extracontabile ritenuta non dovuta in ragione del regime di contabilità semplificata adottato.
Non vengono, invece, formulate specifiche doglianze sul merito dell'accertamento, né in relazione ai maggiori compensi contestati, né con riguardo alla rideterminazione dei costi deducibili e della detrazione IVA.
3. Tale delimitazione dell'oggetto del giudizio impone, preliminarmente, di verificare la legittimità dei poteri istruttori esercitati dall'Amministrazione finanziaria.
Gli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972 attribuiscono all'Amministrazione finanziaria ampi poteri di richiesta di dati, notizie e documenti, inclusi quelli di natura bancaria e finanziaria, indipendentemente dal regime contabile adottato dal contribuente.
La distinzione tra contabilità ordinaria e semplificata rileva sul piano degli obblighi di tenuta delle scritture, ma non limita i poteri istruttori dell'Ufficio, che restano finalizzati alla verifica della correttezza sostanziale delle dichiarazioni fiscali.
È principio pacifico, in giurisprudenza di legittimità, che l'Amministrazione possa richiedere ed utilizzare dati bancari anche nei confronti di contribuenti in contabilità semplificata, essendo tali elementi funzionali alla ricostruzione del reddito e alla verifica dell'IVA (cfr., ex multis, Cass. civ. 15 dicembre 2021 n. 40221; Cass. civ. 31 gennaio 2019 n. 2900).
Ne consegue che nessun eccesso di potere può ravvisarsi nella richiesta del registro incassi e pagamenti e della documentazione attestante la tracciabilità delle operazioni, trattandosi di strumenti idonei a verificare l'effettività degli incassi e dei pagamenti dichiarati.
Conseguentemente, non è ravvisabile, nel caso di specie, alcuna nullità dell'avviso di accertamento.
Peraltro, l'atto impugnato risulta analiticamente motivato, con puntuale indicazione delle ragioni poste a fondamento della rettifica, delle norme applicate e dei criteri di calcolo utilizzati, consentendo alla contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa, in conformità all'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973.
Si ribadisce, infine, che la ricorrente non ha contestato nel merito le risultanze dell'accertamento, né ha fornito prova contraria idonea a superare le presunzioni utilizzate dall'Ufficio.
4. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, risultando infondate le censure proposte.
La peculiarità della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
CA NI
IL PRESIDENTE
LE SA
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
NI UC, Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2234/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301069/2023 SANZIONI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301069/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301069/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301069/2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301069/2023 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: “(…) Dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento n. TDY01T301069/2023. (…) Con vittoria delle spese di giudizio”.
Resistente: “(…) rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TDY01T301069/2023, relativo all'anno d'imposta 2018, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto alla rideterminazione del reddito di lavoro autonomo, delle imposte dirette e dell'IVA, contestando maggiori compensi non dichiarati e minori costi deducibili.
La ricorrente esponeva che l'atto impositivo traeva origine da un invito alla produzione documentale ai sensi degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, con il quale l'Ufficio aveva richiesto, oltre alla documentazione contabile, anche il registro cronologico degli incassi e pagamenti nonché la documentazione bancaria attestante la tracciabilità delle operazioni.
Secondo la prospettazione difensiva, tali richieste sarebbero illegittime nei confronti di un contribuente in contabilità semplificata, quale risulta essere la ricorrente, costituendo un indebito travalicamento dei poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria, con conseguente nullità derivata dell'avviso di accertamento.
La ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
1.2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale contestava integralmente le deduzioni avversarie, evidenziando come l'attività istruttoria fosse pienamente conforme al quadro normativo vigente e come, peraltro, la contribuente non avesse sollevato alcuna censura di merito in ordine alla ricostruzione del reddito, dei costi indeducibili e dell'IVA indebitamente detratta.
1.3. All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato su un unico motivo, di carattere esclusivamente procedimentale, con il quale la contribuente deduce l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio per avere richiesto documentazione extracontabile ritenuta non dovuta in ragione del regime di contabilità semplificata adottato.
Non vengono, invece, formulate specifiche doglianze sul merito dell'accertamento, né in relazione ai maggiori compensi contestati, né con riguardo alla rideterminazione dei costi deducibili e della detrazione IVA.
3. Tale delimitazione dell'oggetto del giudizio impone, preliminarmente, di verificare la legittimità dei poteri istruttori esercitati dall'Amministrazione finanziaria.
Gli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972 attribuiscono all'Amministrazione finanziaria ampi poteri di richiesta di dati, notizie e documenti, inclusi quelli di natura bancaria e finanziaria, indipendentemente dal regime contabile adottato dal contribuente.
La distinzione tra contabilità ordinaria e semplificata rileva sul piano degli obblighi di tenuta delle scritture, ma non limita i poteri istruttori dell'Ufficio, che restano finalizzati alla verifica della correttezza sostanziale delle dichiarazioni fiscali.
È principio pacifico, in giurisprudenza di legittimità, che l'Amministrazione possa richiedere ed utilizzare dati bancari anche nei confronti di contribuenti in contabilità semplificata, essendo tali elementi funzionali alla ricostruzione del reddito e alla verifica dell'IVA (cfr., ex multis, Cass. civ. 15 dicembre 2021 n. 40221; Cass. civ. 31 gennaio 2019 n. 2900).
Ne consegue che nessun eccesso di potere può ravvisarsi nella richiesta del registro incassi e pagamenti e della documentazione attestante la tracciabilità delle operazioni, trattandosi di strumenti idonei a verificare l'effettività degli incassi e dei pagamenti dichiarati.
Conseguentemente, non è ravvisabile, nel caso di specie, alcuna nullità dell'avviso di accertamento.
Peraltro, l'atto impugnato risulta analiticamente motivato, con puntuale indicazione delle ragioni poste a fondamento della rettifica, delle norme applicate e dei criteri di calcolo utilizzati, consentendo alla contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa, in conformità all'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973.
Si ribadisce, infine, che la ricorrente non ha contestato nel merito le risultanze dell'accertamento, né ha fornito prova contraria idonea a superare le presunzioni utilizzate dall'Ufficio.
4. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, risultando infondate le censure proposte.
La peculiarità della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
CA NI
IL PRESIDENTE
LE SA