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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/10/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 4776/2017
Verbale di Udienza del giorno 17 ottobre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa MA Casale all'esito dell'udienza cartolare del 03 ottobre 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte attrice Parte_1 la quale riportandosi a tutti i propri atti chiede l'accoglimento della domanda;
vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta “
[...] in persona del legale rapp.te p.t., la quale Controparte_1 riportandosi a tutti i propri atti chiede il rigetto della domanda così come proposta con vittoria di spese diritti ed onorari;
vista la nota di trattazione scritta depositata dalla convenuta la Controparte_2 quale riportandosi a tutti i propri atti chiede il rigetto di ogni e qualsiasi domanda comunque proposta nei confronti della non essendo operante Controparte_3 né applicabile, nel caso di specie, la polizza azionata, ovvero risultando, in ogni caso, la liquidazione del danno di importo sensibilmente inferiore al minimo di scoperto assicurativo pattuito. Vittoria di spese ed onorari a carico dell'attrice in giudizio. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MA Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 17 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4776 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto responsabilità professionale e vertente
T R A
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'avv. C.F._1
EN MB (c.f. e dall'avv. Stefania Colucci (c.f. CodiceFiscale_2
), giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliati come in atti
ATTORE
E
“ n persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., P.Iva , – già , rappresentata e difesa P.IVA_1 CP_4
dall'avv. Nicolino Iacovone giusta mandato rilasciato su CodiceFiscale_4
foglio separato da intendersi in calce alla citazione, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
E società incorporante di a far data Controparte_2 Controparte_5 dal 6.6.14 giusta atto di fusione del 31.12.2013 a rogito Notaio di Bologna Per_1
rep. 53712 racc. 340 in persona del suo legale rappresentante p.t., dott.
[...]
(giusta procura speciale per Notaio dott. di Bologna Persona_2 Persona_3
n. rep. fasc. 87471/8876 del 30.10.2017), rappresentato e difeso dall'avv. Italo Benigni come da mandato a margine della comparsa di CodiceFiscale_5
costituzione e risposta
CONVENUTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente previo scardinamento dal ruolo del dott. nella fase di Controparte_6
precisazione delle conclusioni. All'udienza del giorno 04/07/2025 sulle conclusioni delle parti la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza fissata con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino la e la Controparte_1
premettendo in fatto di essersi rivolta alla Casa di cura convenuta in Controparte_2
data 05/12/2008 per eseguire un raschiamento terapeutico e che in data 15.01.2009, all'esito di accertamenti diagnostici, che avevano evidenziato una metrorragia da poliposi endometriale, era stata nuovamente ricoverata presso la clinica “ CP_1
, per essere sottoposta ad un intervento di ablazione endometriale per via
[...]
trans-isteroscopica e successivamente, in data 09.02.2009, ad intervento di
“isterectomia totale con annessiectomia bilaterale per via laparotomica”. Che, dopo dieci giorni dall'intervento, l'attrice presentava una importante deiscenza della ferita, per cui, in data 23.2.2009, la stessa fu sottoposta ad intervento di plastica addominale, con applicazione di rete in propilene. Che, in data 01.09.2009, a causa di un'ulcera addominale evidenziatasi in ragione di precedenti cicatrici chirurgiche, l'attrice venne nuovamente ricoverata presso la clinica convenuta, per essere sottoposta ad altro intervento di plastica addominale, con auto-innesto di lembi di cute. Assumeva l'attrice che la deiscenza della ferita chirurgica andava ricondotta all'assenza di drenaggio ed alla inefficace sutura dei piani sottocutanei e cutanei con successiva esternalizzazione delle anse intestinali, che aveva reso necessaria l'esecuzione di un intervento di addominoplastica con applicazione di rete di propilene. Che sussisteva, pertanto, responsabilità contrattuale della convenuta per Controparte_1
inadempimento nelle prestazioni assistenziali eseguite in favore dell'attrice e che a seguito degli eventi di cui sopra, all'attrice erano residuati postumi di invalidità permanente, da quantificarsi nel 25% di danno biologico oltre temporanea. Che pertanto all'attrice in epigrafe dovevano essere risarciti dai convenuti tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi in € 109.621,00, oltre al danno morale ed agli accessori di legge e così concludeva:
“1)riconoscere e dichiarare l'esclusiva responsabilità della
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1
in Avellino alla via C. Errico, 2;
2) Condannare la , in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante p.t., con sede in Avellino alla via C. Errico, 2 e la Compagnia
Assicurativa , in persona del suo legale rappresentante p.t., con Controparte_2
sede in Bologna alla via Stalingrado, 45 quali obbligati in solido al pagamento in favore della sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
alla via del Clanio, 19 a titolo di risarcimento di tutti i danni dalla medesima subiti, della somma di € 109.621,00 e precisamente: a) € 88.621,00 quale risarcimento dei postumi invalidanti permanenti sulla integrità psico-fisica dell'istante, quantificati nella misura del 25%; b) € 21.000,00 quale risarcimento del periodo di inabilità temporanea totale di giorni 100 e del periodo di inabilità temporanea parziale (50%) di giorni 150 (valore medio giorno: € 120,00, il tutto oltre il danno morale gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento - intervento sulla sig.ra
[...]
giorno (13/02/2009) e fino all'integrale soddisfo;
Parte_1
3) Condannare la , in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante p.t., con sede in Avellino alla via C. Errico, 2 al pagamento di una somma equitativamente determinata nel suo ammontare dall'on.le adito
Tribunale di Avellino, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi dell'art.96 cpc, comma III, per non aver fatto alcun cenno di adesione al tentativo di conciliazione obbligatorio o giustificato rifiuto;
4) Condannare la , in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante p.t., con sede in Avellino alla via C. Errico, 2 e la società
, in persona del suo legale rappresentante p.t. con sede legale in Controparte_7
Bologna alla Via Stalingrado, 45, quali obbligati in solido, al pagamento congiuntamente e/o disgiuntamente delle spese ed onorario di giudizio oltre IVA e CPA in favore degli avv.ti EN MB ed Avv. Stefania Colucci, espressamente dichiaratisi antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva Controparte_1
contestando l'avversa domanda perché inammissibile, improcedibile,
[...]
inaccoglibile, infondata e non provata, eccependo in via preliminare il difetto del contraddittorio nei confronti dei medici indicati dall'attrice quali responsabili dei fatti loro addebitati. Eccepiva altresì la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui agli artt. 163 e 164 cpc.
Nel merito negava ogni sua responsabilità in quanto l'infezione contratta dalla paziente non sarebbe dipesa da una inadeguata applicazione delle misure atte a ridurre al minimo il rischio di infezione ospedaliera, bensì dalla circostanza che le infezioni del sito chirurgico possono insorgere in corrispondenza della ferita in qualsiasi procedura chirurgica, tenuto altresì conto dell'età della paziente e delle sue patologie quali obesità
e diabete. Contestava il quantum determinato dall'attrice e in ogni caso chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia Assicuratrice e Controparte_8
concludeva in via principale per il rigetto della domanda attorea e in via subordinata, in accoglimento della domanda di garanzia e manleva, per la condanna dell CP_2
a tenerla indenne da quanto dovesse risultare dovuto all'attrice, con vittoria di spese.
Si costituiva altresì che impugnava l'atto di citazione Controparte_2
eccependo in via preliminare l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda attorea, per difetto di titolarità dell'azione diretta in capo al danneggiato nei confronti dell'assicuratore della clinica convenuta, non essendo nella specie applicabile la Legge
n.24/2017, cd. Legge Gelli-Bianco per fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, come nella specie.
In linea subordinata, precisava che la copertura assicurativa non potrebbe comunque operare nel caso di specie sia perchè con nota dell' 11/2/2013 l'assicuratore, esercitando il proprio diritto di recesso disciplinato dall'art. 8 delle “Norme che regolano l'assicurazione in generale” di cui alla invocata polizza, aveva comunicato nelle forme pattuite l'esercizio del recesso stesso, con la cessazione di ogni effetto dalle ore 24 del giorno 18/3/2013, sia perché la polizza di cui sopra prevedeva espressamente, all'art. 23 delle condizioni di assicurazione era prevista la clausola claim made, sottoscritta dall'assicurato ai sensi dell'art. 1341 c.c..
Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda attorea, carente di allegazione e documentazione, e del tutto indeterminata e priva di fondamento, anche sul versante delle diverse poste di danno e del relativo quantum debeatur.
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“l'On.le Tribunale adito voglia in linea preliminare estromettere dal giudizio, per gli esposti motivi, la;
ovvero, in subordine, rigettare ogni Controparte_8
e qualsiasi domanda comunque proposta nei confronti della non essendo CP_2
operante nel caso di specie la polizza azionata. In ulteriore subordine, nel merito, voglia il Tribunale rigettare ogni e qualsiasi domanda comunque proposta nei confronti della in quanto inammissibile, non procedibile e priva di qualsiasi Controparte_1 fondamento sia in fatto che in diritto……, con vittoria di spese ed onorari”.
Alla prima udienza di comparizione venivano concessi i termini ex art. 183 VI° comma cpc e all'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenutane la necessità veniva disposta TU medico-legale .
Depositata la relazione peritale e rigettate tutte le altre richieste istruttorie avanzate dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
29/03/2022. Assegnata nelle more la causa ad altro Magistrato, la causa veniva rimessa sul ruolo per richiesta chiarimenti ai CC.TT.UU. Stante l'inadempimento da parte dei
CC.TT.UU. , veniva disposta la rinnovazione della TU nominando all'uopo altro
Collegio medico. Depositata la nuova relazione peritale e assegnato nelle more il presente fascicolo alla scrivente, all'udienza del 04/07/2025, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO Pare opportuno preliminarmente evidenziare che la fattispecie per cui è causa è tuttora inquadrabile e riconducibile all'ambito della responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera (nel caso in esame, struttura sanitaria privata), qualificazione sulla quale non ha avuto incidenza alcuna l'innovativa disciplina introdotta in materia di responsabilità medica dalla legge n. 24 del 08.03.2017, cd. legge Gelli, e che la valutazione circa la sussistenza di inesatto adempimento fonte di obbligazione risarcitoria deve dunque ritenersi ancora disciplinata in via generale, soprattutto per quanto riguarda i relativi oneri probatori, dal disposto dell'art. 1218 c.c. secondo l'interpretazione e le applicazioni elaborate dalla abbondante giurisprudenza intervenuta in materia a partire dalla fine degli anni novanta, con il ricorso alla figura contrattuale c.d. di “spedalità” derivante dal contatto sociale.
Per quanto concerne più specificamente la ripartizione dell'onere probatorio in ambito di responsabilità contrattuale in generale, e medica in particolare, è ormai consolidato il principio per cui il paziente che intenda far valere la responsabilità della struttura sanitaria per danni derivanti da trattamento sanitario inadeguato deve dimostrare il titolo della sua pretesa, consistente dell'aggravamento della propria situazione patologica (o nell'insorgenza di nuove patologie) ed allegare inoltre la sua derivazione e connessione causale con la prestazione erogata - cd. inadempimento qualificato -, mentre, una volta adempiuto siffatto predetto onere probatorio, è onere della struttura sanitaria fornire prova dell'esatto adempimento della prestazione medica, ovvero che il peggioramento delle condizioni soggettive sia dipeso da eventi o reazione soggettiva del tutto estranei, imprevedibili e dunque non prevenibili, e che non sussiste quindi, per tali ragioni, alcun nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del creditore
(vedasi, Cass. civ. Sez. Un. 11.01.2008, n. 577; Cass. civ. Sez. Un. 30.10.2001, n.
13533).
Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova ha chiarito che “Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare
l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass. Civ., n. 20547/2014).
In tempi recenti è stato tuttavia specificato che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno
l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o
l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con
l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla vedova di un paziente deceduto, per arresto cardiaco, in seguito ad un intervento chirurgico di asportazione della prostata cui era seguita un'emorragia, sul rilievo che la mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, della riconducibilità eziologica dell'arresto cardiaco all'intervento chirurgico e all'emorragia insorta, escludeva in radice la configurabilità di un onere probatorio in capo alla struttura)” (Cass. Civ.
18392/2017).
Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza successiva: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la
TU espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo” (Cass. Civ. n.
26700/2018).
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità civile, in nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. Civ. 16123/2010).
Anche in tempi più recenti, Cass. Civ. n. 21008/2018, ha ribadito che occorre accertare il nesso causale secondo la regola del “più probabile che non”: “La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermare la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non"”.
La regola di diritto per giungere ad accertamento di responsabilità professionale dei sanitari non è peraltro limitata soltanto al piano oggettivo dell'illecito, vale a dire per quanto concerne l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, ma rileva anche sul piano del concreto atteggiarsi dell'elemento soggettivo della colpa, intesa come prevedibilità dell'evento dannoso da parte del sanitario stesso e/o della struttura,
e dunque della qualità della prestazione richiesta per il raggiungimento dell'obiettivo costituito dalla guarigione del paziente o - come nel caso in esame - dalla prevenzione di possibili esiti negativi o peggiorativi delle condizioni personali rispetto a quanto era previsto come ragionevole attendersi dall'intervento. Sulla struttura sanitaria convenuta in giudizio grava pertanto, secondo uniforme orientamento giurisprudenziale, un duplice onere probatorio: - dimostrare di aver impiegato la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della categoria di interventi in esame, valendo a determinare un simile standard, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità; - provare inoltre che l'inesatto adempimento - costituito dal mancato conseguimento degli obiettivi terapeutici previsti per tale intervento, o nell'insorgenza di complicanze o come nel caso in esame di patologia infettiva - è dovuto a causa non imputabile agli operatori sanitari, in quanto determinato da fattore non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuta
(cfr. Cass. civ. Sez. III 13.04.2007, n. 8826; tra le numerose pronunce di merito vedasi
Tribunale di Torino Sez. IV 17.11.2017, n. 5539; Tribunale Bologna Sez. III
13.10.2017, n. 2231; Corte di Appello di Roma Sez. III 20.03.2017, n. 1819). Con più specifico riguardo all'infezione cd. “nosocomiale”, si è più volte affermato in giurisprudenza che, affinchè possa configurarsi responsabilità per l'insorgenza di patologie infettive, deve in primo luogo verificarsi se esse siano riconducibili alla prestazione sanitaria erogata, e se sia rinvenibile secondo gli ordinari criteri medico- legali una relazione causale tra la prestazione sanitaria e l'infezione - la quale, in caso positivo viene infatti definita come “nosocomiale”-. Il nesso eziologico deve essere accertato prima della colpa, atteso che l'accertamento di quest'ultimo profilo soggettivo rileverà sul diverso piano dell'eventuale non imputabilità del danno. La valutazione del nesso di causalità assume poi particolare importanza in tema di c.d. complicanze
(ovvero eventi dannosi, prevedibili ma non prevenibili, insorti in occasione o successivamente all'intervento) che comportino un peggioramento delle condizioni del paziente, tra i quali sono certamente da annoverarsi le infezioni nosocomiali, poiché in tali casi, come ha recentemente sintetizzato la Suprema Corte, non vi è che una duplice alternativa con contrapposti possibili esiti: - “o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze"; - ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile, ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all'art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze". Un tale accertamento deve essere compiuto in concreto e non in astratto;
la circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla clinica come "complicanza" non basta a farne di per sé solo considerato una causa non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. (così si
è espressa Cass. civ. Sez. III, 30.06.2015, n. 13328). Quando è accertata la natura nosocomiale di una infezione per la presenza di un batterio nell'ambiente ospedaliero, secondo la Suprema Corte la responsabilità è da imputarsi alla struttura ospedaliera
(così Cass. civ. Sez. III, 10.12.2012, n. 22379), in forza dell'operare dei principi in materia di responsabilità contrattuale. Si è altresì affermato, sempre in tema di infezione ospedaliera, come la struttura sanitaria che sia convenuta in giudizio possa andare esente da responsabilità dimostrando che la stessa infezione intraoperatoria costituisca "un evento imprevisto e comunque non evitabile né imputabile alla condotta dei sanitari", per essere state adottate nella fattispecie tutte le cautele atte a prevenire l'evento infettivo (Cass. civ. Sez. III 07.06.2011 n. 121274). L'evento dannoso di tipo infettivo integra dunque ipotesi di inadempimento all'obbligazione specifica di perseguimento di quel risultato positivo previsto come raggiungibile nella quasi totalità delle operazioni ortopediche della tipologia esaminata (vedasi anche Tribunale Roma sez. XIII 03.09.2013, n. 17773), per escludere il quale e la connessa responsabilità contrattuale non appare di per sé decisivo il mero criterio della bassa frequenza statistica delle complicanze associate all'intervento. La concreta individuazione della causa specifica della complicanza chirurgica comporta secondo le regole della responsabilità contrattuale che il debitore della prestazione fornisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. la prova non solo e non tanto di aver diligentemente svolto la prestazione richiesta, bensì delle concrete ragioni per cui la medesima non è stata esattamente adempiuta, e che il mancato raggiungimento del risultato ottenibile è dovuto ad una causa ad esso non imputabile che deve essere individuata. Prova in difetto della quale la struttura ospedaliera non può ritenersi esente da responsabilità per l'infezione contratta dalla paziente semplicemente invocando asserita inevitabilità dell'incidenza statistica nota in letteratura medica. Efficacemente recente pronuncia di merito ha osservato che “nell'ipotesi di infezione contratta in ambito ospedaliero – cd. infezione nosocomiale – graverà sul soggetto danneggiato, oltre alla prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della patologia ovvero dell'insorgenza di nuove patologie, anche la prova del nesso causale tra il pregiudizio lamentato e l'infezione, secondo un criterio di "probabilità logica", mentre graverà sulla struttura sanitaria – una volta accertata la sussistenza di tale nesso causale – l'onere di dimostrare di avere diligentemente operato, sia sotto il profilo dell'adozione, ai fini della salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della profilassi della strumentazione chirurgica eventualmente adoperata, di tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, onde scongiurare l'insorgenza di patologie infettive a carattere batterico, sia sotto il profilo del trattamento terapeutico prescritto e somministrato al paziente dal personale medico, successivamente alla contrazione dell'infezione. Il mancato raggiungimento della prova in ordine agli enunciati profili da parte della struttura sanitaria, ne comporta la responsabilità diretta nella causazione dell'infezione, per non aver messo a disposizione del paziente le attrezzature idonee ad evitare l'insorgenza della complicanza infettiva” (Tribunale Agrigento 02.03.2016, n. 370).
Premesso quanto sopra in linea generale, si procede ora all'esame del caso di specie.
Dalla consulenza medico legale eseguita e dai chiarimenti forniti dai CCTTUU Dott.
e Dott le cui conclusioni questo Giudice Persona_4 Persona_5
condivide in quanto le considerazioni svolte dal perito risultano il frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche, emerge in conclusione la sussistenza della malpractice medica dei sanitari della nella gestione terapeutica della Controparte_1
paziente, nonché l'esistenza del nesso di causalità con i danni occorsi alla signora secondo il suddetto principio del più probabile che non.
In particolare, i TU, rispondendo esaustivamente alle osservazioni dei CTP di parte convenuta, in risposta ai quesiti sottoposti loro hanno accertato quanto segue:” Nel caso clinico di specie la Sig veniva sottoposta ad intervento Parte_1
laparoisterectomia totale e di annessiectomia bilaterale presso la di Cura CP_1
“ Il decorso post-operatorio si complicava con un quadro CP_1 Controparte_1
clinico di infezione polimicrobica I.C.A. (Infezione Correlata all'Assistenza). Si precisa che la pz. non presentava alcuna infezione sistemica o locale al momento del ricovero presso la casa di cura di Avellino, ma è solo durante Controparte_1
l'intervallo di tempo successivo all'intervento ginecologico di lapaisteroannessiectomia (12/2008), nel febbraio 2009 che l'infezione cominciava a manifestarsi in primis. Da considerare che la comorbilità diabetica e l'obesità abbiano prolungato il decorso - ricovero 09/02/2009 dimissione 13/05/2009 - complicandolo e contribuendo all'evoluzione peggiorativa per quanto attiene gli esiti, fino all' intervento di plastica addominale eseguito nel settembre 2009 volto alla risoluzione della complicanza verificatasi. Va da sé che, in assenza di una valida documentazione di tutti quei provvedimenti atti ad abbattere il rischio infettivo anche attraverso report periodici del monitoraggio dei germi patogeni, si sia concretizzata, nel caso in esame, una infezione a genesi nosocomiale, rispetto alla quale, appurata la responsabilità della struttura sanitaria, ove la sig. era degente, è possibile affermare che:
1. La Pt_1
presenza documentata di batteri tipici dell'infezione nosocomiale: Pseudomonas aeruginosa e concomitante Streptococcus faecalis, quale la complicanza insorta, sia conseguenza di detto processo infettivo in correlazione causale con condotte censurabili di tipo assistenziale a carico della casa di cura di Avellino Controparte_1
dove la è stata ricoverata.
2. Alcun addebito può ascriversi ai sanitari della Pt_1
che eseguirono l'intervento ginecologico di Controparte_9
lapaisteroannessiectomia secondo lege artis.
3. Per quanto attiene le doglianze lamentate dall'attrice in relazione alla diagnosi di diabete, deve considerarsi quanto segue: l'aumento dell'attesa di vita e dell'età media della popolazione è uno dei fattori più importanti della prevalenza crescente del diabete nel mondo. Il diabete mellito e la diminuita tolleranza al glucosio (IGT) aumentano progressivamente con l'età. Il diabete
è infatti presente nel 7- 10% della popolazione anziana, il 10% di anziani è affetto da diabete non diagnosticato ed un ulteriore 10% presenta intolleranza al glucosio. Quindi, il 20% degli anziani ha un diabete diagnosticato e se si includono i pazienti con IGT, almeno il 30% delle persone con più di 65 anni presenta un'alterazione del metabolismo degli zuccheri. L'intervento chirurgico di laparoisterectomia totale con annessiectomia bilaterale non presentava la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Le conseguenze negative sono causalmente riconducibili all'insorgenza di una infezione precoce, a distanza di circa 24 ore, a carico della ferita laparotomica in una paziente affetta da diabete. Il trattamento dell'infezione precoce è stato inizialmente conservativo mediante terapia antibiotica risultata adeguata a fronte di negatività della ricerca microbiologica del germe (Ricerca colturale di batteri e miceti. Organismo dominante: assenza di crescita del 21/02/09.). Il 23 febbraio 2009 si procedeva a risutura della ferita laparotomica deiscente con apposizione di rete in polipropilene sagomata secondo la tecnica di River. Questo secondo intervento era gravato da insuccesso per lo sviluppo di ulteriore infezione nel sito chirurgico, allorquando dai drenaggi chirurgici fuoriuscivano 800 cc di materiale maleodorante e la ferita era secernente. Tale Infezione risultava non responsiva alla politerapia antibiotica
(sospende EF ed inizia TA 1 fl x 2, 1 g al dì.). In data 28/02/09 Pt_2
l'esame colturale ottenuto dal liquido di drenaggio addominale evidenziava, come microrganismo dominante lo Pseudomonas aeruginosa e la concomitante presenza di
Streptococcus faecalis. L'antibioticoterapia veniva ulteriormente modificata a seguito dell'antibiogramma ottenuto per entrambi i batteri isolati, con Targosid 1 fl ogni 24 ore e TA 1 fl. ogni 12 ore. Il 3 marzo 2009, alla rimozione dei punti di sutura cutanei si constatava la deiscenza generale del piano peritoneale con anse intestinali affioranti ma ben adese ai tessuti circostanti. Il tratto di protesi scollato era rimosso e inviato per esame colturale, che confermava l'infezione da Pseudomonas aeruginosa e concomitante Streptococcus faecalis. In data 04/03/09, a seguito di TC addome completo senza e con mdc aveva luogo il ricovero precauzionale, presso il Centro di
Rianimazione e Terapia Intensiva del medesimo nosocomio, per stato settico in paziente operata di isterectomia, dimessa il giorno seguente 05/03/09. Il successivo ricovero era caratterizzato da apiressia, medicazioni giornaliere della deiscenza della sutura laparotomica, controllo della glicemia e dei parametri vitali. Fino al 23 marzo
2009, le condizioni generali erano stazionarie, il 24 marzo presentava un rialzo febbrile, che si ripeteva dopo tre giorni.. fino al 9 aprile 2009 ancora condizioni generali stazionarie, che mostravano miglioramento dal 6 maggio 2009 ed il 13 maggio fino alla dimissione, in presenza di ulcera addominale in regione epigastrica. Tale ulcera veniva parzialmente sanata in data 1 settembre 2009 mediante intervento chirurgico di auto innesto cutaneo a spessore parziale a coprire ulcera in regione epigastrica con area donante coscia sx, in paziente con obesità > 120 kg. Il decorso postoperatorio era regolare seguiva la dimissione il giorno 2 settembre 2009. La presenza documentata di batteri tipico dell'infezione nosocomiale: Pseudomonas aeruginosa e concomitante
Streptococcus faecalis, è dirimente al fine dell'attribuzione - criterio del più probabile che non – di responsabilità alla struttura curante ove il fatto ebbe luogo.
La durata dell'inabilità assoluta è stata di 100 giorni;
la durata dell'inabilità temporanea
è stata di 100 giorni al valore medio del 50% per convalescenza ed il recupero funzionale. Attualmente è residuato in area ipogastrica paramediana qui descritto - auto innesto cutaneo in regione epigastrica area donante coscia sx- è derivante dall'evento volto alla correzione della complicanza infettiva da ritenersi in correlazione causale con le sequele riparative. Tale esito cicatriziale residuato, che in parte deriva dall'evento in censura, inteso quale danno differenziale iatrogeno - posto che la cicatrice in addome di persona senescente ed obesa, si sarebbe comunque osservata anche nella miglior pratica - è stimabile come danno biologico permanente differenziale valutabile in misura del 5 % (cinque per cento) come da Barémes di riferimento”.
In definitiva, si può ragionevolmente ritenere che l'attuale quadro menomativo derivato dalla condotta colposa - per le intrinseche caratteristiche soggetto senescente diabetica ed obesa in assenza di ripercussioni funzionali - può essere formulata attraverso la metodologia del “danno differenziale”, in base alla quale il quantum risarcibile deriva dalla differenza tra la menomazione preesistente (10%) e la menomazione (5%), che si sarebbe comunque osservato anche nella miglior pratica .
Pertanto, il danno biologico differenziale – derivato dall'illecito censurabile dei sanitari della casa di cura di Avellino che hanno avuto in cura la sig. CP_1 Parte_1
– deve valutarsi complessivamente nella misura percentuale del 5% (cinque
[...]
percento). ……………. Va tuttavia rilevato che, essendo quest'ultima una quota di “danno differenziale” o “danno incrementativo”, la monetizzazione del 5% di danno biologico permanente deve essere esperita con riferimento al valore economico del punto previsto a partire dal 10% della menomazione stimata. Per quanto attiene la valutazione del danno biologico temporaneo sulla base della documentazione sanitaria esibita, nonché della comune esperienza clinica, in merito ad un decorso complicato di casi consimili, può indicarsi il seguente periodo di malattia: 100 (cento) giorni di ITT;
100 (cento) giorni di ITP valutabili ad un tasso medio del 50%, per la convalescenza e la ripresa funzionale. Ciò detto, in ragione del criterio giuridico corrente “del più probabile che non”, alla luce dei fatti, si può concludere, che nel caso clinico di specie, ricorrano profili di condotta censurabile assistenziale da parte della struttura
[...]
che nell'anno 2009 ebbero in cura la sig. Controparte_9 [...]
”. Parte_1
Le considerazioni a cui sono giunti i periti risultano dunque del tutto condivisibili, coerenti e logiche, immuni da censure e da vizi ricostruttivi, dunque pienamente valorizzabili ai fini decisori.
Da quanto detto ne discende che deve ritersi acclarato l'errore medico da parte dei sanitari della nonché il nesso di Controparte_10
causalità tra tali condotte negligenti e i danni conseguentemente patiti dalla Sig.
Pt_1
Pertanto, può ascriversi alla struttura sanitaria convenuta in giudizio una diretta responsabilità in ordine alle conseguenze pregiudizievoli delle quali è stato domandato il ristoro in questa sede processuale.
Ciò posto, relativamente alla determinazione e quantificazione dei postumi permanenti da cui è rimasta attinta l'attrice ed i periodi di invalidità temporanea totale e parziale, diversi ed ulteriori rispetto a quelli che sarebbero necessariamente derivati dalla patologia e dai trattamenti terapeutici, ove correttamente eseguiti (cd. danno differenziale), richiamate le superiori conclusioni dei CCTTUU, occorre procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale complessivamente sofferto dalla Sig.ra
(danno biologico/dinamico relazionale + incremento per sofferenza soggettiva Pt_1 interiore presumibilmente riconducibile a siffatto tipo di lesione secondo l'id quod plerumque accidit avuto riguardo nella specie ai patemi sopportati in conseguenza di quanto subito, delle cure alle quali si è dovuta sottoporre la paziente e dell'entità dei postumi che sono residuati) sottraendo dal valore economico corrispondente al punto
10 % di invalidità permanente complessivamente accertato, il valore equivalente all'invalidità cd. ineliminabile e che sarebbe normalmente risultata all'esito del trattamento sanitario pari al 5 % (in giurisprudenza si veda sul punto Cass. n.
6341/2014; conforme Cass. 28327/2022; v. anche Cass. 21261/2024).
Nell'operare detta quantificazione questo Giudice ritiene di dover utilizzare, per entrambi i valori, le Tabelle di Milano vigenti (ovvero quelle aggiornate al 2024), considerata l'entità dell'invalidità permanente di cui si discorre (anche in termini di differenziale iatrogeno), non rientrante nell'alveo di cui all'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni Private e, inoltre, non potendo trovare applicazione, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 12/25, la recentissima Tabella unica nazionale per il risarcimento dei danni da macro lesioni, trattandosi di fatto avvenuto in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.
Ciò detto, considerata l'età della paziente al momento dei fatti di causa, alla stessa può essere riconosciuto un importo pari ad € 21.413,00 (risultante dalla sottrazione tra l'importo di € 39.633,00 per il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile al punto percentuale di invalidità permanente al 10% ed € 18.220,00 per il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile al punto percentuale di invalidità permanente al 5 % che sarebbe comunque residuata(e calcolata secondo la tabelle delle microlesioni).
Nella fattispecie in esame la somma di € 21.413,00 costituisce – ad avviso di questo
Giudice – un ristoro esaustivo del pregiudizio non patrimoniale, comprensivo del
“danno biologico/dinamico relazionale” e di quello “da sofferenza soggettiva interiore”, riportato dalla paziente in conseguenza dell'evento oggetto del presente giudizio, avuto riguardo – si ribadisce – ai patemi evidentemente sopportati in conseguenza delle lesioni subite, delle cure e dell'entità dei postumi che sono nel complesso residuati secondo l'id quod plerumque accidit.
Non ricorrono nella vicenda in esame i presupposti per accordare un incremento del risarcimento standard previsto dalle citate tabelle nell'ottica della invocata
“personalizzazione”.
In proposito, preme osservare che secondo il più recente insegnamento della Suprema
Corte, può essere riconosciuta una variazione in aumento del risarcimento solo ove vengano allegate e provate circostanze eccezionali e specifiche e non per tener conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, venendo in rilievo in siffatta evenienza conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (si vedano Cass. 7513/2018; Cass. 20912/2018; Cass.
n. 23469/2018; Cass.27482/2018; Cass. n.28988/2019 e Cass. n. 25164/2020 già cit., la quale ha pure precisato che la personalizzazione del danno non può costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa, tanto più che la lesione alla capacità lavorativa generica è ricompresa nell'ambito del danno alla salute e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico).
Il danno alla vita di relazione o esistenziale è inoltre per definizione ricompreso nel danno biologico, tant'è che la giurisprudenza ritiene più corretto parlare non di danno biologico, ma di danno dinamico-relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano proprio i pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale), sicché il danno biologico è già danno relazionale e così dovrebbe essere più correttamente definito.
Solo aspetti del tutto eccezionali di lesione alla vita di relazione vanno ulteriormente risarciti, laddove dimostrati e provati.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali- e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (cd. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 c.2 l.e) del d.lgs. 209/2005, nel testo modificato dalla l.124/2017” (Cass. 901/2018).
Ne deriva che le conseguenze normali sono già liquidate col danno biologico e, dunque, sarebbe una duplicazione risarcire gli ordinari danni dinamico relazionali in aggiunta al danno biologico;
solo le conseguenze “peculiari” dovranno essere risarcite aumentando il danno biologico (personalizzazione), laddove vi sia adeguata allegazione e prova di tali ulteriori conseguenze.
Deve trattarsi di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendono il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; solo in tal caso è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione, come già ritenuto, peraltro dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 18611/2015; Cass. 2788/2019).
Nel caso di specie, non risultano allegate da parte attrice (prima ancora che provate) le ulteriori circostanze specifiche ed eccezionali che renderebbero il danno più grave.
Dunque, alcun ulteriore aumento deve essere apportato a quello già riconosciuto.
Ne discende, dunque, che in difetto di allegazione e prova di pregiudizi di tipi diverso, alla Sig.ra spetta complessivamente la somma di € 21.413,00. Pt_1
Quanto al danno patrimoniale, i CCTTUU hanno rilevato l'assenza di documentazione relativa ad eventuali spese sostenute dalla paziente per cui nulla viene riconosciuto.
Va a questo punto esaminata la posizione della Controparte_2
La costituendosi in giudizio ha eccepito nei confronti dell'attrice Controparte_2
l'improcedibilità della domanda proposta in via diretta nei suoi confronti e nei confronti della convenuta chiamante in causa l'operatività della clausola claims made riportata nelle condizioni speciali di responsabilità civile professionale contratto di assicurazione all'art. 23.
La prima eccezione è fondata in quanto la domanda risarcitoria svolta in questo giudizio direttamente contro l è inammissibile atteso che allo stato Controparte_2
mancano i decreti ministeriali attuativi previsti dalla Legge Gelli Bianco per l'azione diretta del danneggiato. Non può essere dichiarata l'estromissione dal giudizio della
Compagnia, parte in causa a seguito di chiamata in causa da parte della convenuta
[...]
Controparte_1
Quanto alla seconda eccezione, come noto, la questione della validità delle clausole claims made è stata negli ultimi anni più volte posta al vaglio della Suprema Corte, con pronunce invero di diversa portata, che qui giova rammentare.
In base allo schema contrattuale delineato dall'art. 1917 c.c. (della c.d. “loss occurrence”) la copertura assicurativa opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto.
Diversamente, il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola claims made (a richiesta fatta) si caratterizza per il fatto che la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset clause).
In proposito, le Sezioni Unite con sentenza n. 9140/2016, risolvendo un pregresso contrasto giurisprudenziale, stabilirono che la clausola claims made, nella parte in cui consente la copertura di fatti commessi dall'assicurato prima della stipula del contratto, non è nulla e non rende nullo il contratto di assicurazione per inesistenza del rischio, ai sensi dell'art. 1895 c.c.; per altro verso, la clausola claims made delimita l'oggetto del contratto (e non la responsabilità dell'assicuratore), con la conseguenza che essa non può definirsi vessatoria e soggetta al regime delle clausole di tale natura. Pur non essendo vessatoria, tuttavia, potrebbe risultare in singoli casi specifici non diretta a
"realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico", ai sensi dell'art. 1322 c.c., con conseguente doveroso vaglio del giudice chiamato ad applicarle in ordine alla “meritevolezza” delle stesse.
Successivamente, Cass. n. 10509/2017 intervenne, sulla scia delle Sezioni Unite n.
9140/2016, a chiarire il concetto di meritevolezza, ritenendo immeritevoli, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., contratti o patti contrattuali che, pur formalmente rispettosi della legge, hanno per scopo o per effetto di: (a) attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita per l'altra; (b) porre una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra; (c) costringere una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti.
La clausola claims made che esclude l'indennizzabilità delle richieste postume (in particolare, quella inserita nel contratto tra l'assicurazione e l'azienda sanitaria, in relazione ai sinistri derivanti dallo svolgimento dell'attività di quest'ultima) non apparve a Cass. n. 10509/2017 meritevole di tutela sotto molteplici profili: tale clausola, secondo la sentenza in parola, attribuisce all'assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita, poiché riduce il periodo effettivo di copertura assicurativa, dal quale resteranno verosimilmente esclusi tutti i danni causati dall'assicurato nella prossimità della scadenza del contratto. Ciò determina uno iato tra il tempo per il quale è stipulata l'assicurazione (e verosimilmente pagato il premio) e il tempo nel quale può avverarsi il rischio.
In particolare, nei contratti assicurativi aventi ad oggetto la responsabilità civile, la clausola pone l'assicurato in una posizione di indeterminata soggezione rispetto alla controparte, poiché fa dipendere la prestazione dell'assicuratore non solo da un evento futuro ed incerto ascrivibile a colpa dell'assicurato, ma altresì da un evento futuro ed incerto dipendente dalla volontà del terzo danneggiato: la richiesta di risarcimento.
Tale impostazione ha subito, come noto, un revirement con la pronuncia delle Sezioni
Unite n. 22437/2018, secondo cui, invece, il modello contrattuale basato sulle claims made rappresenta una deroga pattizia all'art. 1917 c. 1 c.c., consentita dall'ordinamento ai sensi dell'art. 1932 c.c. Si tratta, pertanto, di un contratto tipico, come sarebbe confermato dalle più recenti scelte legislative .
Dalla tipicità del contratto di assicurazione con clausola claims made deriva il superamento del giudizio di meritevolezza che l'art. 1322, comma 2, c.c. impone per i contratti atipici.
I rimedi sono rimessi a strumenti diversi dal vaglio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c. e utilizzato da Cass. n. 10509/2017, e sono stati individuati nella considerazione di eventuale responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c) di eventuali vizi del consenso (in particolare, il dolo incidente ex art. 1440 c.c.) nel caso di inosservanza di obblighi informativi da parte dell'impresa assicuratrice nella fase delle trattative.
A ciò si aggiunga che secondo le Sezioni Unite n. 22437/2018 il giudice dovrà comunque effettuare un vaglio causale del contratto con clausola claims made, con riferimento alla causa concreta del contratto, “ossia quella che ne rappresenta lo scopo pratico, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato”. In particolare, in presenza di uno squilibrio nel regolamento di interessi “occorre indagare, con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale 'on claims made basis' presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale”.
Tale rigorosa impostazione è confermata da Cass. Sent. n. 8117 del 23 aprile 2020; in definitiva, sono fissati quattro importanti punti in tema di clausole “claim made”:
1- lo schema assicurativo c.d. “loss occurrence” è certamente derogabile dalle parti, le quali sono libere di prevedere l'operatività della polizza secondo il meccanismo “claim made”, mediante l'inserimento non solo di clausole c.d. “pure”, ma anche “miste”: la
Corte ricorda che il modello di assicurazione della responsabilità civile c.d. “loss occurrence” non rientra tra le disposizioni inderogabili elencate dall'art. 1932, c.c., ed
è quindi consentito alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto assicurativo ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c.. Tale libertà può tradursi tanto nella previsione di clausole “claim made” c.d. “pure” (ove la copertura è condizionata alla circostanza che la richiesta di risarcimento sia avanzata nei confronti dell'assicurato durante il periodo di vigenza della polizza) quanto c.d. “miste” o “impure” (ove la copertura è condizionata alla circostanza che sia la richiesta risarcitoria sia il fatto illecito intervengano nel periodo di efficacia del contratto);
2- tali clausole non possono considerarsi vessatorie agli effetti dell'art. 1341, c.c., in quanto delimitano l'oggetto del contratto assicurativo e non già la responsabilità dell'assicuratore; in particolare, esse specificano il rischio garantito, “cirscoscrive[ndo] la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, e stabil[endo] quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917, c.c., i sinistri indennizzabili”;
3- il modello “claim made”, legislativamente previsto in materia di assicurazione professionale obbligatoria, risulta ormai “tipizzato”; di conseguenza, non si impone un test di “meritevolezza” degli interessi perseguiti dalle parti, ma di rispetto dei “limiti imposti dalla legge”; in particolare, la Corte rileva che il meccanismo “on claim made basis” “già ampiamente diffuso nell'ambito del mercato assicurativo ... ha trovato, peraltro di recente, espresso riconoscimento legislativo (con particolare riferimento all'art. 11 l. 24/2017 e 3, comma 5, d.l. 138/2011, convertito con modificazioni in L-
148/2011, come novellato dall'art. 1, comma 26, L. 124/2017), ed è divenuto, pertanto, legalmente tipico”. Di conseguenza, non può trovare applicazione il test di meritevolezza previsto dal secondo comma dell'art. 1322, c.c. (che presuppone appunto l'atipicità del contratto), ma quello relativo al rispetto dei “limiti imposti dalla legge” di cui al primo comma dello stesso art. 1322, c.c. per stabilire se il contenuto contrattuale sia conforme ai limiti di legge. Occorre quindi valutare, “sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della “causa concreta” del contratto”, se vi sia stato un “arbitrario squilibrio giuridico” tra rischio assicurato e premio”. L'indagine potrà investire diversi aspetti (dagli obblighi informativi che precedono la conclusione del contatto alla facoltà di recesso dell'assicuratore in caso di verificazione del sinistro durante la sua esecuzione), con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili coinvolti;
4- poiché le valutazioni relative al rispetto di tali limiti implicano questioni di fatto, esse non sono sindacabili in sede di legittimità: la Corte ha concluso che, poiché le valutazioni in merito al rispetto dell'equilibrio sinallagmatico tra le parti implicano questioni di fatto, esse sono insindacabili in sede di legittimità, “se non nei ristretti limiti di cui alla nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. [omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ndr].
Tanto premesso, venendo al caso di specie si considera quanto segue.
Deve preliminarmente convenirsi con la giurisprudenza che ha fatto seguito alla citata pronuncia delle SU del 2018 in ordine alla sicura legittimità delle clausole in parola, in considerazione della tipicità del contratto assicurativo con clausola claim made;
ne consegue, anche, la natura non vessatoria della clausola che esclude anche la necessità di specifica approvazione per iscritto.
Per altro verso, non è escluso che il giudice svolga un vaglio del contratto con clausola claims made, se non sul piano della “meritevolezza”, come pure autorevolmente sostenuto dalla stessa giurisprudenza della Cassazione prima del revirement del 2018, almeno sul piano della adeguatezza del complessivo impianto contrattuale rispetto agli interessi delle parti ed alla causa tipica del contratto assicurativo, con riferimento alla necessaria tutela remediale pure ammessa dalla stessa pronuncia a SU secondo i criteri sopra riportati.
In particolare, e per quanto qui interessa, è dovuto un vaglio, con riferimento alla liceità del contratto ex art. 1322, co. 1 c.c., in ordine alla causa concreta del contratto, “ossia quella che ne rappresenta lo scopo pratico, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato”. Tra i profili esaminati dalla stessa Corte nella sentenza SU del 2018 in ordine alla necessaria tutela rimediale, oltre che il parametro della responsabilità precontrattuale, viene qui in rilievo l'esame in ordine all'eventuale sussistenza di profili di annullabilità o nullità totale o parziale del contratto rispetto alla causa: occorre indagare, nella prospettiva del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale 'on claims made basis' abbia raggiunto un apprezzabile equilibrio negli interessi delle parti, non solo con riferimento all'equilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio -giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato- ma anche, più in generale, al complessivo equilibrio nel regolamento degli interessi delle parti, anche nella fase attuativa del regolamento negoziale.
Al riguardo, si rileva, per un verso, che le citate pronunce, nonché quelle, più recenti,
(Cass. Ordinanza n. 8894 del 13/05/2020; Cass. Sentenza n. 13877 del 6 luglio 2020) fanno riferimento al necessario apprezzamento del complessivo contenuto negoziale, essendo dovuta la verifica in concreto della coincidenza tra il regolamento contrattuale e gli interessi delle singole parti sottese allo stesso;
si tratta, cioè, di saggiare la c.d.
“causa concreta”, quale funzione economico-individuale, intrinsecamente caratterizzante la singola e specifica negoziazione e verificare che il sinallagma contrattuale sia coerente con il criterio dell'adeguatezza: è invero necessario che l'accordo contrattuale possa concretamente concorrere a realizzare la funzione pratica voluta dai contraenti (ossia, nel caso di specie, giovarsi di una copertura assicurativa della responsabilità professionale adeguata allo scopo), giacchè la esistenza di disequilibrio o disallineamento deve essere ragionevolmente interpretato alla stregua di indice presuntivo di una carenza della causa in concreto dell'operazione economica.
Con specifico riferimento al quadro del corretto funzionamento del profilo causale nello specifico accordo contrattuale, già con la citata pronuncia del 2018 le stesse
Sezioni Unite attenzionano, in tale prospettiva, la clausola che ascriva in capo all'assicuratore la facoltà di recesso dal contratto, al verificarsi del sinistro compreso nei rischi assicurati: condizione potenzialmente connotata da abusività, in ragione della frustrazione dell'alea del contratto, che si viene a parametrare sul termine ultimo di durata della copertura assicurativa, rispetto alla quale, peraltro, i premi stessi sono calcolati e corrisposti.
La rilevanza di tale profilo risulta confermata, nella prospettiva della tipicità del contratto assicurativo con clausola claim made, dalla norma che a tale tipo di figura contrattuale fa riferimento, contenuta nell'art. 11 l. n. 24 del 2017 -pure richiamata dalla Suprema Corte-: tale previsione, (la cui formulazione è ripresa dall'art. 3, comma
5, lett. e), d.l. n. 138 del 2011, conv. l. n. 148 del 2011, secondo cui, fermo l'obbligo dei professionisti in generale di «stipulare idonea assicurazione» in relazione ai rischi derivanti dalla loro attività e fatta salva la libertà negoziale dei contraenti le condizioni generali di polizza devono prevedere «l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura), seppure concorre a definire la natura del contratto basato sulla clausola claim made nel senso della tipicità normativa, non configura l'ipotesi negoziale in modo incondizionato, stabilendo anzi, proprio in materia di responsabilità medica, che la garanzia assicurativa, pur potendo riferirsi senz'altro ai sinistri denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza -così configurando, appunto la clausola “a richiesta fatta”- debba prevedere una operativita' temporale della garanzia anche per gli eventi accaduti negli anni precedenti alla stipula del contratto assicurativo, assumendo come indicazione temporale una retroattività di dieci anni. La stessa norma, poi, ritiene necessario che in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa, debba essere “previsto un periodo di ultrattivita' della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilita' verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattivita' della copertura.
L'ultrattivita' e' estesa agli eredi e non e' assoggettabile alla clausola di disdetta”.
Tanto premesso, e venendo al caso di specie, si rileva che: -il contratto è stato nel caso di specie stipulato in epoca risalente , sia con riferimento alla richiamata legge Gelli, sia con riferimento alle citate pronunce della Suprema Corte;
- nel contratto è prevista una clausola “claims made” impura, che richiede che sia il “fatto illecito” che la
“richiesta di risarcimento” si debbano verificare “nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione”, ovvero “durante il periodo di validità della garanzia” (cfr. art. 23
CGC); - nel contratto è prevista una clausola di “recesso in caso di sinistro” (art. 8
CGC) che attribuisce alla compagnia di assicurazione la facoltà di recedere dall'assicurazione dopo ogni sinistro, con preavviso di 30 giorni. Tale clausola è stata in concreto azionata dalla compagnia di assicurazione, che con lettera in data
11/02/2013 recedeva dal contratto che, pertanto, cessava di avere efficacia dal
18/03/2013; - il contratto non prevede alcuna ultrattività.
Ne deriva che ai sensi delle disposizioni contrattuali il sinistro per cui è invocata la copertura risulta verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia, mentre la richiesta
è intervenuta successivamente alla cessazione dell'efficacia, conseguente all'esercitato recesso da parte della compagnia.
Ebbene, con riferimento alle coordinate interpretative sopra richiamate deve ritenersi che nel caso di specie il complessivo assetto contrattuale dei rapporti tra le parti rende oltremodo difficile per la parte assicurata il conseguimento dell'interesse che il contratto è volto a realizzare, ovvero la copertura del rischio di impoverimento del patrimonio dell'assicurato connesso allo svolgimento dell'attività professionale medica.
Da qui il richiamo alla concreta valutazione della dinamica contrattuale, che non può prescindere da una visione sistematica del contratto, secondo il complessivo assetto dei rapporti tra le parti. In applicazione del condiviso principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti, e tenuto conto, dunque, che la tutela del contraente assicurato può investire, in termini di effettività della garanzia assicurativa, sia la fase che precede la conclusione del contratto sia quella dell'attuazione del rapporto, si rileva, coerentemente con i criteri espressi dalle pronunce sopra citate, che mentre nell'assicurazione contro i danni per la perdita o il danneggiamento di cose il verificarsi di tali eventi coincide ontologicamente e temporalmente con l'avveramento del rischio assicurato –e determina automaticamente l'obbligo indennitario dell'assicuratore– nella assicurazione per la responsabilità civile si assiste a una divaricazione temporale tra la data del sinistro e quella del ricevimento della richiesta risarcitoria: ciò consente alle parti di poter ricollegare l'operatività della copertura assicurativa anche solo a quest'ultimo evento, comunque futuro ed incerto, a formazione progressiva, che inizia con la condotta materiale e si perfeziona con la formulazione della domanda di risarcimento.
In tale quadro, il meccanismo operativo delle clausole claims made in ordine alla causa concreta del contratto deve essere valutato nelle varie articolazioni che può assumere mediante la combinazione di tutte le clausole concretamente previste (pure, impure, retroattività ed ultrattività, recesso), verificando che l'operazione negoziale sia correlata funzionalmente all'assetto di interessi che la polizza è volta a realizzare, essendo consentito e dovuto un sindacato ampio sulle clausole che elidano completamente il rischio indennitario dell'assicuratore (Cassazione sez. III, 9 luglio
2020, n. 14595).
Ebbene nel caso di specie la previsione di una clausola claims made impura, che richiede la verificazione nel periodo temporale di efficacia della garanzia sia del fatto illecito che della richiesta di risarcimento, la previsione di un limitatissimo periodo di retroattività e di nessun periodo di ultrattività, in uno con l'attribuzione alla compagnia di assicurazione della facoltà di recesso alla verificazione di un sinistro, determina il venir meno di qualsiasi certezza dell'assicurato in ordine alla copertura dei rischi connessi all'esercizio dell'attività oggetto di assicurazione, neutralizzando la prestazione dell'assicuratore pur a fronte dell'incameramento del premio, e rendendo irrealizzabile l'interesse della parte non predisponente, rimessa non solo -e correttamente- al verificarsi di un duplice evento futuro ed incerto -il fatto illecito e la richiesta- ma anche alla mera volontà di recesso dell'assicuratore, manifestata dopo l'illecito e prima della richiesta.
Il complessivo impianto negoziale e la clausola così impostata non risulta offrire garanzie minime, poiché il meccanismo applicativo combinato con la clausola di recesso realizza sul piano concreto vuoti di tutela assicurativa tali da dover considerare la stessa come abusiva e nulla poiché viziata dal punto di vista causale, con riferimento ai «limiti imposti dalla legge» (art. 1322, comma 1, c.c.).
Attesa la ritenuta alterazione dell'equilibrio causale provocato dalla clausola, deve dichiararsene l'invalidità, con conseguente operatività della garanzia assicurativa.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese in favore dell'attrice da parte della convenuta seguono Controparte_1
la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) con applicazione al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza .
In ragione dell'avvenuta costituzione della anche a seguito della sua CP_2
chiamata in causa si compensano le spese di lite tra l'attrice e la Compagnia
Assicuratrice.
Le spese di TU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la “ CP_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di , della complessiva somma di euro Parte_1
21.413,00 per le causali in narrativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione;
b) condanna la “ Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di parte attrice delle
[...]
spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.077,00 , oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione ove richiesto;
c) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U., liquidate come da decreto in atti;
d) Rigettate le eccezioni di inoperatività della polizza sollevate dalla terza chiamata in causa, condanna a tenere indenne e manlevare parte Controparte_8
convenuta di quanto la stessa è condannata a pagare a parte attrice per effetto della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di cui al punto a), dedotta la franchigia contrattuale;
e) condanna la terza chiamata a rifondere a parte convenuta le spese di lite, come sopra liquidate, oltre spese generali ed accessori come per legge, nonché le spese di TU, liquidate come in atti;
f) compensa integralmente le spese del giudizio tra e Parte_3 [...]
Controparte_8
rigetta ogni ulteriore domanda.
Così deciso in data 17 ottobre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa MA Casale