Sentenza 21 dicembre 2000
Massime • 1
Per la sussistenza del reato di diffamazione, non è necessario che la propalazione delle frasi offensive venga posta in essere simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purché risulti comunque rivolta a più soggetti. (Nella fattispecie, l'agente, comunicando separatamente con due distinti funzionari del medesimo istituto di credito, aveva offeso l'onore ed il prestigio di terza persona, definendola insolvente ed inaffidabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2000, n. 6920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6920 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 21/12/2000
1. Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 2116
3. Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 18137/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TA FA nato in Santerano in [...] l'[...]
avverso la sentenza emessa il 6/12/99 dalla Corte di appello di Firenze. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. Santi Laurini che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 18/9/97 il Pretore di Massa Marittima dichiarava TA FA responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 595 c. 1 e 2 c.p. per avere, comunicando reiteratamente con più persone - e cioè con due direttori della filiale di Follonica della Banca Commerciale - offeso l'onore di LI AN, affermando che egli era "persona insolvente, persona inaffidabile", che gli aveva "estorto la firma apposta sulla quietanza del 18/7/95, per un saldo di lire 33.500.000"; condannava il predetto a pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile, con una provvisionale immediatamente esecutiva.
In parziale riforma di detta pronuncia la Corte di appello di Firenze, in data 6/12/99 escludeva l'aggravante del fatto determinato e riduceva la inflitta sanzione.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato negli infradescritti termini.
1 - Violazione di legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato.
Al proposito è stato dedotto: che la Corte territoriale aveva confuso il significato dei termini "insolvente" ed "inaffidabile" intendendoli nel senso che essi equivalessero a "soggetto cui è meglio togliere il fido"; che in realtà le espressioni non avevano provocato siffatta revoca;
che era mancata da parte dello TA la volontà di diffusione dei colloqui da lui avuti separatamente con i due direttori di banca.
La Corte osserva.
Il definire taluno "insolvente" e "inaffidabile" equivale a connotare negativamente il medesimo sotto il profilo della sua attività economica;
a ciò aggiungasi che, essendo stata l'informazione fornita a direttori della banca presso cui il soggetto passivo intratteneva rapporti e godeva di un fido, la lesività risulta accentuata: in tal senso si sono espressi i giudici di merito e la loro valutazione si palesa consequenziale agli evidenziati dati e pertanto corretta.
D'altro canto, la circostanza che il fido non sia stato revocato è priva di rilievo in quanto la diffamazione è un reato formale ed istantaneo che si consuma con la comunicazione con più persone, a prescindere dalle successive conseguenze.
Infine va ricordato che per concretare il delitto de quo non occorre che la propalazione delle frasi offensive venga posta in essere simultaneamente, potendo la stessa avvenire in momenti diversi, purché essa sia rivolta a più soggetti (Cass. 11/7/83 n. 0 6447 RV. 159881; Cass. 19/1/84 n. 00 485 RV. 162160): ne deriva che a fronte di due volontarie comunicazioni a destinatari diversi, non è invocabile mancanza di rappresentazione della diffusione e quindi del dolo.
2 - Vizio motivazionale con riguardo all'elemento soggettivo per omessa considerazione che il fine dell'imputato non era l'offesa, ma il conseguimento dello scarico della fideiussione da lui prestata al LI e che la manifestazione del pensiero era stata necessitata dall'esercizio di un diritto soggettivo. Il rilievo è manifestamente infondato.
Invero, secondo giurisprudenza assolutamente costante, in tema di diffamazione il dolo normativamente postulato è generico, essendo sufficiente che l'agente consapevolmente faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, a prescindere dalle sue effettive intenzioni (ex plurimis: Cass. 16/12/97 n. 11663 RV. 209262; Cass. 11/6/99 n. 0 7597 RV. 213631; Cass. 25/1/99 n. 00 935 RV 212343).
D'altro canto, poiché nel provvedimento impugnato si è segnalato che il LI aveva adempiuto al suo debito nei confronti dello TA, non si imponeva ulteriore e specifico onere di motivazione in punto insussistenza della scriminante dell'esercizio di un diritto soggettivo: all'evidenza mancava il presupposto per l'operatività di quest'ultima, rappresentato dalla verità dell'informazione (ossia dell'insolvenza e dell'inaffidabilità).
Per le svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001