Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 1
L'esclusione dell'obbligatorietà di ripari e di dispositivi di sicurezza di cui all'ultimo comma dell'art. 115 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, si riferisce esclusivamente agli apparecchi automatici o semiautomatici di alimentazione delle macchine. Ne consegue che gli organi diversi - e cioè quelli lavoratori e le relative zone di operazione, pericolose per gli operai - debbano essere protetti e segregati oppure muniti di dispositivi di sicurezza ai sensi dell'art. 68 dello stesso decreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2007, n. 37633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37633 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 25/09/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 01355
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 046726/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI RO, N. IL 19/12/1958;
avverso SENTENZA del 16/06/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. MISEROCCHI Leopoldo, per l'imputato il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SA UR veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì per rispondere del reato di lesioni personali colpose per avere - quale legale rappresentante della ditta "Tuboesse" di SA UR & C. s.n.c. (svolgente attività artigianale di lavorazione lamiere, particolari per lattoneria e ogni altra attività affine) - cagionato al lavoratore VA IS lesioni personali gravi, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 115 (contravvenzione questa oblata ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21) ed in particolare per aver omesso di munire la pressa automatica Mod. PE 100M (per la produzione di bocchette cilindriche per grondaie dotata di ristampo per il taglio della lamiera e di attrezzatura accessoria) di ripari o dispositivi atti ad evitare che le mani o le altre parti del corpo fossero offese dagli organi mobili lavoratori;
di modo che il VA, nell'effettuare con la mano sinistra per mezzo di un utensile manuale (cd. "palanchino") la pulizia dallo sfrido di lamiera accumulato all'interno dello stampo, aveva appoggiato la mano destra sullo spigolo dello stampo nel punto di battuta procurandosi lo schiacciamento del 3 e 4 dito della mano destra, ed aveva quindi riportato lesioni consistite nell'amputazione del 4 dito della mano destra e frattura pluriframmentaria scomposta del 3 dito della stessa mano, determinanti incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni.
All'esito del giudizio, il Tribunale condannava l'imputato alla pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione - con i benefici di legge - oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio.
Proponeva gravame la difesa dell'imputato e la Corte d'Appello di Bologna sostituiva la pena detentiva inflitta dal primo giudice con quella pecuniaria di Euro 1.710,00 di multa, escludeva (in accoglimento di specifica richiesta dell'appellante) il beneficio della sospensione condizionale della pena, e confermava nel resto l'impugnata decisione.
La Corte distrettuale, in risposta alle deduzioni dell'appellante, motivava il proprio convincimento, circa la ritenuta colpevolezza dell'imputato, ai fini che in questa sede rilevano, sottolineando in particolare che: 1) la macchina sulla quale operava il lavoratore al momento dell'infortunio era automatica o semiautomatica solo nella parte relativa all'alimentazione, il che dunque non esonerava il datore di lavoro dall'adottare le cautele e precauzioni previste dalla legge in relazione alle presse ed alle cesoie: la formulazione letterale del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 115 non lascerebbe spazio a dubbi di sorta nel senso che l'esclusione dell'applicazione della disposizione in parola dovrebbe intendersi limitata al solo organo di alimentazione e non all'intero macchinario, e ciò a maggior ragione nel caso di specie posto che l'utensile si presentava come "... macchina composta, quindi formata da tre macchine importanti, cioè un sistema di alimentazione che si chiama aspo, dove vengono fissati i cois in lamiera, una pressa meccanica di taglio dotata di stampo ad hoc e un'attrezzatura di piegatura" come chiarito dal teste Rossi, operatore U.P.G. dell'A.U.S.L. di Forlì, che rilevò l'infortunio.....;
l'alimentazione automatica o semiautomatica dell'utensile non potrebbe giustificare l'omissione di ogni cautela in relazione alle altre funzioni;
2) non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa, per violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, posto che nel capo di imputazione era stata specificamente mosso all'imputato l'addebito di avere omesso di munire la pressa automatica di ripari o dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo del dipendente potessero essere offese dagli organi mobili lavoratori: tale precisa contestazione, indipendentemente dalle norme citate, anche eventualmente in modo errato, non lascerebbe spazio a dubbi di sorta circa l'impossibilità di configurare un mutamento del fatto, per il quale "occorre comunque una radicale trasformazione degli elementi essenziali, nella fattispecie inesistente" (pag. 4 della sentenza di secondo grado); di tal che l'imputato era stato posto in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, con specifico riferimento all'addebito mossogli, oggetto di approfonditi accertamenti in sede di istruttoria dibattimentale e posto poi a fondamento della decisione;
3) l'appellante non aveva affatto provato tutte le circostanze allegate a propria discolpa nell'atto di appello;
ed invero: a) ad eccezione di un pulsante di emergenza, la macchina non era dotata di alcun dispositivo di sicurezza, quanto alla pressa che era accessibile da tutti i lati, come da testimonianza del verbalizzante e da documentazione fotografica acquisita, e come sostanzialmente ammesso dallo stesso imputato il quale aveva dichiarato che, mentre in corrispondenza dell'ingresso del materiale sotto la pressa non si poteva materialmente intervenire durante la lavorazione per rimuovere gli scarti, era invece possibile accedere all'uscita del pezzo dalla pressa, laddove era avvenuto l'infortunio; b) non rispondeva al vero che la macchina era completamente automatica, in quanto era comunque necessario l'intervento di un operatore per liberare dagli scarti della lavorazione sia il vano di ingresso sia quello di uscita del materiale della pressa, altrimenti l'utensile avrebbe potuto bloccarsi completamente;
era talmente evidente l'esigenza dell'intervento di un operatore che la macchina era appositamente dotata di un palanchino, utilizzato specificamente per l'operazione di pulizia manuale, per come era dato evincere dalla deposizione del verbalizzante;
c) la predisposizione di altri dispositivi di sicurezza, come pulsanti di blocco, era pertanto del tutto insufficiente a garantire l'incolumità del lavoratore;
d) la difficoltà di raggiungere la zona interessata dalle operazioni di pulizia, peraltro smentita in relazione all'uscita dalla pressa, avrebbe comportato un aggravamento e non un'attenuazione o esclusione della responsabilità, posto che rendere più difficoltosa l'operazione di pulizia avrebbe significato gravare l'operatore di ulteriori attenzioni e difficoltà, tali da esporlo più facilmente ad infortuni, mentre proprio la zona di uscita del materiale dalla pressa era priva delle necessarie difese;
e) l'istruzione di operare a macchina ferma, peraltro smentita dalla parte offesa, non era di per sè sufficiente ad escludere la penale responsabilità, posto che la situazione di pericolo per il lavoratore non poteva essere superata da semplici istruzioni ma mediante appositi dispositivi di sicurezza preventivamente installati;
f) non era vero che l'operazione di pulizia con la macchina in funzione ne avrebbe provocato l'arresto, perché in tal caso l'infortunio non si sarebbe mai verificato, e d'altronde non erano stati predisposti dispositivi automatici nel senso indicato dall'imputato; g) la collocazione di pulsante di spegnimento lontano dalla macchina era cautela del tutto superflua;
h) non era risultato che la macchina fosse adeguatamente perimetrata, e comunque anche tale eventuale accorgimento sarebbe risultato inutile, stante la necessità per l'operatore di accedere alla zona della pressa per eliminare gli scarti, in assenza di adeguati dispositivi di prevenzione degli infortuni, qualora la macchina fosse in funzione;
4) l'infortunio era certamente prevedibile tenuto conto delle modalità delle operazioni di pulizia che portavano gli arti dell'operatore ad accostarsi alla pressa;
quanto alla prevedibilità dell'evento, "il metro per valutarne la sussistenza, ai fini della colpa, non è certo quello della precedente esperienza, altrimenti sarebbe possibile configurare una responsabilità in materia di infortuni sul lavoro solo al verificarsi di un secondo incidente" (così testualmente si legge a pag. 6 della sentenza della Corte d'Appello); 5) l'imputato aveva dichiarato che anche in presenza dei presidi imposti dalla A.S.L. l'infortunio si sarebbe potuto ugualmente verificare, nel caso di un "comportamento malizioso" del lavoratore: orbene trattavasi all'evidenza di una forzatura difensiva posto che sarebbe stato necessario un comportamento malizioso del dipendente per vanificare la funzione dei dispositivi antinfortunistici: ma una siffatta condotta del lavoratore, in quanto all'evidenza abnorme, sarebbe stata tale da escludere ogni responsabilità del datore di lavoro;
6) un'adeguata perimetrazione dell'utensile, così come prescritto dalla A.S.L., avrebbe costituito di per sè impedimento ad avvicinarsi durante il funzionamento, poiché l'apertura della recinzione interrompeva un contatto e determinava l'arresto della macchina, eliminando in tal modo il pericolo di schiacciamento sotto la pressa, a conferma che la pericolosità non discendeva dall'attività in sè considerata bensì dalle sue modalità di svolgimento. Ha presentato ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo vizio motivazionale e violazione di legge con argomentazioni finalizzate a suffragare quelle doglianze e quelle tesi sottoposte al vaglio della Corte territoriale, innanzi ricordate, e dalla Corte medesima respinte. Dette doglianze, caratterizzate in alcuni punti anche dal richiamo al tenore di deposizioni testimoniali acquisite, possono così riassumersi: 1) violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza: il primo giudice aveva escluso che potessero trovare applicazione le disposizioni antinfortunistiche di cui al D.P.R. n.547 del 1955, art. 115, ricorrendo, nella specie, il caso previsto dall'u.c. della norma citata che esclude la necessità dell'applicazione dei presidi indicati nella norma stessa allorquando la macchina sia provvista di apparecchi automatici o semiautomatici di alimentazione;
in effetti il VA si era infortunato proprio perché era venuto a contatto con la parte mobile della macchina alimentata automaticamente, mentre per il resto la macchina in questione era integralmente segregata, ed il primo giudice, una volta esclusa l'applicabilità del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 115, aveva sostenuto la contestazione implicita di altre disposizioni, individuandole nell'art. 68 e segg. del medesimo D.P.R.; la Corte territoriale avrebbe del tutto eluso il "thema decidendum" oggetto del gravame dell'imputato il quale aveva sottolineato di aver articolato la propria difesa, anche con riferimento alla predisposizione del compendio probatorio a discarico, in relazione alla specifica violazione di legge addebitata con la contestazione - vale a dire il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 115, poi formalmente ritenuto inapplicabile dal Tribunale - per ritrovarsi condannato con l'addebito di aver violato una diversa disposizione;
2) contrariamente a quanto affermato dalla Corte distrettuale, la difesa dell'imputato, con l'atto di appello, aveva elencato elementi e circostanze tali da rendere evidente l'assenza di qualsiasi responsabilità, "in primis" l'automaticità della macchina, caratteristica che non poteva certo dirsi esclusa dalla necessità dell'intervento di un operatore per eliminare gli scarti della lavorazione;
3) non sarebbe stato accertato il contrasto delle caratteristiche della macchina con le disposizioni di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68 e segg.: le operazioni di pulizia dovevano essere necessariamente eseguite a macchina ferma;
4) l'evento era imprevedibile per il SA, non perché in precedenza non si erano mai verificati incidenti analoghi a quello occorso al VA, ma avuto riguardo alle caratteristiche di sicurezza della macchina ed alle istruzioni costantemente fornite agli operai circa il relativo uso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle censure, peraltro in parte dedotte anche con argomentazioni concernenti apprezzamenti di merito e valutazioni probatorie che non possono formare oggetto di sindacato in questa sede.
Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi puntuali contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell'infortunio, condotta del dipendente, nesso causale) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto in concreto sussistenti i profili di colpa a carico dell'imputato.
Con le dedotte doglianze il ricorrente, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non ha fatto altro che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte, come detto, anche in chiave di merito - tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata, in relazione ad ogni singola tematica, dalla Corte territoriale.
A prescindere da quanto argomentato dalla Corte di merito - secondo cui l'esclusione dell'applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art.115 deve intendersi limitata al solo organo di alimentazione (in quanto automatico) e non all'intera macchina, trattandosi di macchina composta, formata da tre macchine importanti - deve aggiungersi che le argomentazioni svolte dalla Corte stessa, per quel che riguarda la eccepita lesione del diritto di difesa quale conseguenza della asserita violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza (artt. 521 e 522 c.p.p.), risultano del tutto in sintonia con i principi enunciati da questa Corte. Ed invero va sottolineato che le modalità del fatto, quali ritenute accertate dai giudici di primo e secondo grado, sono emerse in conseguenza delle risultanze probatorie acquisite in ordine alle quali la difesa dell'imputato ha avuto dunque ampia possibilità di interloquire: di tal che deve escludersi la configurabilità della eccepita nullità. Nella giurisprudenza di legittimità è stato invero affermato che "il precetto dell'art. 521 c.p.p., comma 1, che enuncia il principio della correlazione tra accusa e sentenza, va inteso non in senso meccanicistico formale, ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa;
ne consegue che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi in un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, occorrendo che ogni indagine in proposito venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto" (in termini, "ex plurimis", Sez. 6, n. 618/96 - ud 8/11/95 - RV. 20337). Merita di essere ricordato, quanto alla sussistenza della condotta colposa dell'imputato in relazione all'addebito mossogli, il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui "la esclusione dell'obbligatorietà di ripari e di dispositivi di sicurezza di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 115, u.c. (ripari e simili per presse, trance e macchine simili) si riferisce esclusivamente agli apparecchi automatici o semiautomatici di alimentazione delle macchine. Ne consegue che gli organi diversi, e cioè quelli lavoratori e le relative zone di operazione, pericolose per gli operai, debbano essere protetti e segregati oppure muniti di dispositivi di sicurezza ai sensi dell'art. 68 del citato decreto" (Sez. 4, Sentenza n. 11978 del 24/06/1986 - dep. 29/10/1986 - Rv. 174168). "Ad abundantiam", va posto ancora in rilievo che, nel caso di specie, il reato era stato addebitato all'imputato con una formulazione in cui risultavano contestati anche profili di colpa generica (cfr, in proposito: Sez. 4, n. 4968/96, imp. Bonetti, RV. 205266; Sez. 4, n. 7704/97, ud. 27/6/1997, RV. 208556). Per quel che riguarda la condotta del lavoratore, la stessa, nella fattispecie in esame, non presenta in alcun modo le connotazioni di abnormità in quanto strettamente collegata alle mansioni espletate ed all'attività lavorativa in concreto svolta;
giova poi precisare che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, "anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione degli operai subordinati" (in termini, Sez. 4, 14 dicembre 1984, n. 11043). Infine, l'affermazione del ricorrente accompagnata anche dal riferimento ad una deposizione testimoniale - secondo cui non sarebbe risultata provata la non conformità del macchinario in questione alle disposizioni del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68 - non vale ad intaccare l'apparato motivazionale dei giudici del merito, in quanto riferibile ad operazioni di pulizia da effettuare a macchinario spento, mentre l'infortunio si verificò mentre il macchinario era in funzione.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2007