Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 1
Avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico nominato in un procedimento penale ed adottato (ai sensi dell'art. 11, primo comma della legge n. 319/80) dal giudice penale che lo ha nominato, è proponibile opposizione (con le forme dell'art. 29 della legge n. 794/42) innanzi al tribunale o alla corte d'appello penali ai quali appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero che ha emesso il decreto (attesa l'esistenza di un rapporto d'incidentalità tra questo procedimento ed il processo penale dal quale deriva) e contro l'ordinanza che lo definisce è proponibile il ricorso alla Corte di cassazione penale (ai sensi dell'art. 111 Cost.) nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale. Se però, l'opposizione è stata proposta innanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare d'ufficio l'improponibilità della domanda e qualora ciò non abbia fatto, decidendo nel merito, il ricorso per cassazione va proposto innanzi alla Corte di cassazione civile la quale, pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda, deve cassare senza rinvio (ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.) l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7136 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PARIGI 11, presso lo studio dell'avvocato PATRIZI FELICE, che lo difende unitamente all'avvocato D'ALBORA MAURIZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO GIUSTIZIA in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso TRIBUNALE SALERNO;
- intimato -
avverso l'ordinanza Rg. n. 1543/97 del Tribunale di SALERNO, depositata il 15/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Michele COSTA, per delega dell'Avv. F. Patrizi, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 14/15 luglio 1998, il Tribunale civile di Salerno rigettava l'opposizione proposta da TO CA avverso il decreto 18 novembre 1997, con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno aveva liquidato ad esso CA, in misura inferiore al richiesto, i compensi e le spese sostenute per l'incarico peritale, affidatogli nell'ambito del procedimento penale n. 1779/96 mod. 21.
Per la cassazione di tale ordinanza, TO CA ha proposto ricorso notificato al Ministero di Grazia e Giustizia e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Il Ministero di Grazia e Giustizia ha resistito con controricorso, mentre la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno non ha svolto alcuna difesa.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico mezzo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4, D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, sui compensi spettanti agli ausiliari del giudice, il ricorrente si duole che il Tribunale civile di Salerno, innanzi al quale aveva proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi dovuti per la perizia espletata su incarico del Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale n. 1779/96 mod. 21, abbia ritenuto applicabile la sola previsione di compenso, di cui al citato art. 2 della tabella allegata al D.P.R. n. 352 del 1988, e non anche quella, di cui al successivo art. 4.
L'incarico peritale, infatti, a dire del ricorrente, aveva comportato lo svolgimento di attività sia in materia amministrativa, contabile e fiscale, e sia in materia di bilanci e contabilità, seppure in un contesto di accertamento unitario, ma non per questo preclusivo della contemporanea applicazione delle sopraindicate previsioni di tariffa, come affermato invece dal Tribunale nella supposta strumentalità della seconda attività (relativa ai bilanci) rispetto alla prima (relativa alla materia amministrativa, contabile e fiscale). L'esposta censura non può essere esaminata, essendo dovuta la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, nella parte in cui risulta proposto nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia, e dovendosi poi disporre, nella parte in cui lo stesso ricorso risulta proposto nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato.
Ed invero, in primo luogo, va osservato che il ricorso, pure in tesi ammissibile ex art. 111 Cost., avendo ad oggetto un provvedimento decisorio e definitivo su diritti soggettivi, reso nella forma prevista di ordinanza (v. ex plurimis sent. 10250/98, n. 8438/98, n. 11604/97 e n. 7958/97), si presenta in concreto inammissibile nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia, giusta il consolidato orientamento di questa Corte in materia, secondo cui tale Amministrazione non è parte, tantomeno necessaria, nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al perito per le prestazioni rese nell'ambito di un procedimento penale, qual è quello in oggetto, cui invece è partecipe il Pubblico Ministero che ha nominato il perito (v. ex plurimis sent. n. 4175/98, n. 4819/97 e n. 5132/96). In secondo luogo, va rilevato che, con la recente pronuncia delle Sezioni Unite Civili n. 434 del 14 giugno 2000, sono state affrontate e risolte - componendosi i contrasti insorti al riguardo - le questioni emergenti in fattispecie analoga a quella in oggetto, nella quale era stato appunto proposto ricorso per la cassazione del provvedimento, con cui il giudice civile adito aveva deciso l'opposizione formulata ex art. 11, legge 8 luglio 1980 n. 319, avverso il decreto del giudice penale di liquidazione del compenso richiesto dal perito nominato dallo stesso giudice. A conclusione di una specifica disamina delle pronunce rese in precedenza, le Sezioni Unite sono pervenute alla enunciazione del seguente ed articolato principio di diritto: "avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico nominato in un procedimento penale ed adottato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 8 luglio 1980 n. 319, dal giudice penale che lo ha nominato, è proponibile opposizione, con le forme di cui all'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, innanzi al tribunale o alla corte d'appello penali alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero che ha emesso il decreto - attesa l'esistenza di un rapporto d'incidentalità tra questo procedimento e il processo penale dal quale deriva - e contro l'ordinanza che lo definisce è proponibile ricorso alla Corte di cassazione penale, ai sensi dell'art. 111. comma 2, Cost., nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale. Qualora però l'opposizione sia stata proposta innanzi a giudice civile, quest'ultimo deve rilevare d'ufficio l'improponibilità della domanda e qualora ciò non abbia fatto, decidendo nel merito, il ricorso per cassazione va proposto innanzi alla Corte di Cassazione civile, la quale, pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda deve cassare senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito."
Siffatto principio, che il collegio ritiene di dover riaffermare, non è revocabile in dubbio, neppure in forza delle osservazioni contrarie, segnatamente svolte dal ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. , che trovano esauriente risposta nella stessa sopraindicata pronuncia delle Sezioni Unite. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, deve provvedersi nei termini di cui al dispositivo.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio di opposizione (di merito), nonché quelle del giudizio di cassazione, queste ultime tra il ricorrente TO CA e il controricorrente Ministero di Grazia e Giustizia, nulla potendosi disporre con riguardo alla intimata Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, che non ha svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia e, pronunciando sul ricorso nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, con compensazione delle spese del giudizio di opposizione e del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 14 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001