Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7136
CASS
Sentenza 25 maggio 2001

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Avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico nominato in un procedimento penale ed adottato (ai sensi dell'art. 11, primo comma della legge n. 319/80) dal giudice penale che lo ha nominato, è proponibile opposizione (con le forme dell'art. 29 della legge n. 794/42) innanzi al tribunale o alla corte d'appello penali ai quali appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero che ha emesso il decreto (attesa l'esistenza di un rapporto d'incidentalità tra questo procedimento ed il processo penale dal quale deriva) e contro l'ordinanza che lo definisce è proponibile il ricorso alla Corte di cassazione penale (ai sensi dell'art. 111 Cost.) nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale. Se però, l'opposizione è stata proposta innanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare d'ufficio l'improponibilità della domanda e qualora ciò non abbia fatto, decidendo nel merito, il ricorso per cassazione va proposto innanzi alla Corte di cassazione civile la quale, pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda, deve cassare senza rinvio (ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.) l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7136
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7136
Data del deposito : 25 maggio 2001

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