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Sentenza 5 aprile 2022
Sentenza 5 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2022, n. 12806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12806 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR PA nato a [...] il [...] Avverso la sentenza del 27/05/2019 della CORTE di APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE letto/udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12806 Anno 2022 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 06/12/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di Imperia che aveva dichiarato LO AR colpevole concorso in furto mono- aggravato, dall'abuso di prestazione d'opera, per essersi impossessati di elettrodomestici, sottratti da un alloggio sito all'interno di un residence, in quel momento vuoto e non locato. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 56 e 624 bis cod. pen. e correlato vizio della motivazione, dolendosi della errata qualificazione giuridica del fatto, da ritenersi, alla luce della propugnata esegesi, furto tentato, in considerazione delle peculiari modalità con le quali la polizia giudiziaria ha monitorato l'azione furtiva, cosicchè gli agenti non hanno mai, concretamente, conseguito l'impossessamento della res, pur avendola sottratta al legittimo proprietario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Come premesso, l'unico motivo di ricorso attiene alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo la Difesa ricorrente che, nel caso di specie, il costante monitoraggio da parte della polizia giudiziaria e la possibilità di fermare l'agente in qualunque momento, sono circostanze che hanno impedito la consumazione del furto, secondo i principi enunciati dalle Sezioni unite "Prevete" (S.U. n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186). 2. La deduzione non è condivisibile. 2.1. Occorre premettere, in fatto, che, nella vicenda scrutinata, la polizia giudiziaria aveva predisposto un servizio di osservazione e appostamento mirato a seguito di attività intercettiva;
con riguardo ai fatti di causa, il ricorrente, unitamente a due complici, per cui si è proceduto separatamente, venivano avvistati nel mentre si allontanavano da un complesso residenziale, dopo avere caricato su due autovetture ( una condotta dal AR) un forno elettrico e una lavatrice. I tre vennero arrestati in flagranza. Sostiene la Difesa che la polizia giudiziaria ha seguito e monitorato l'intera azione delittuosa, senza mai perdere di vista gli agenti, ciò che impedirebbe la consumazione del furto per mancanza dell'impossessamento della res. 3. Va ricordato che «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva» (Sez. V, n.26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266), di guisa che «risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia» (Sez. V, n.7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483). 3.1. La giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata su fattispecie analoghe, in cui l'azione furtiva è stata monitorata da parte delle forze dell'ordine, e, in tali occasioni, si è condivisibilmente affermato che nel caso in cui l'agente, subito dopo l'impossessamento, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, il reato di furto è 2 integrato nella forma consumata. Si ritiene, infatti, condivisibilmente, che l'osservazione a distanza, da parte degli agenti, non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale "studio", non solo non avviene a opera della persona offesa, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, Rv. 267266, cit.). In altri termini, in simili circostanze, l'agente acquisisce l'autonoma disponibilità della cosa sottratta — e la fattispecie si realizza in forma consumata - nel momento in cui il soggetto passivo del reato ne perda, correlativamente, la detenzione, anche mediata attraverso forme indirette di vigilanza e custodia ( Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 ). 3.2. Ai fini della configurazione dell'autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l'impossessamento è funzionale, assume, invero, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l'intervento di fattori causali successivi ed autonomi. Nell'ottica di siffatto paradigma si declinano i criteri ermeneutici enucleati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite "Prevete", secondo ci «In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» (Sez. Un. n.52117 dei 17/07/2014, PG in proc. Prevete, Rv. 261186). Ai fini della ravvisabilità del tentativo, occorre, dunque, che il complesso delle cautele adottate dal soggetto passivo del reato consenta un contestuale intervento impeditivo che, di fatto, precluda all'agente l'esercizio di autonomi poteri dispositivi sulla cosa, escludendo ex ante il pericolo di definitiva dispersione del bene sottratto. In effetti, la sentenza "Prevete" si pone espressamente in linea di continuità con il dictum della sentenza Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153, che, nel risolvere positivamente la questione della configurabilità del tentativo di rapina impropria (anche) in difetto della materiale sottrazione del bene all'impossessamento del quale l'azione delittuosa era finalizzata, ha argomentato, proprio con espresso riferimento al furto: «finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore» e «questi è ancora in grado di recuperala» tanto fa «degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo». In tale ottica, le Sezioni Unite hanno risolto la quaestio iuris della definizione giuridica della azione di impossessamento della cosa altrui, tipizzata dalla norma incriminatrice, affermando che l'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente, nel senso che la consumazione del furto resta agganciata alla completa rescissione (anche se istantanea) della «signoria che sul bene esercitava il detentore» ( par. 5). 3 3.3. Valutando in tale ottica le specifiche circostanze in cui si è svolta l'azione predatoria, resta infondata la prospettazione difensiva, secondo cui la predisposizione di un servizio di osservazione delle Forze di Polizia osterebbe alla configurabilità del reato in forma consumata in quanto, in simile evenienza, all'agente sarebbe stato impedito il definitivo impossessamento della res furtiva, con conseguente configurabilità della sola fattispecie tentata. La circostanza che l'impossessamento della refurtiva in danno della vittima sia caduto sotto la diretta osservazione delle Forze dell'ordine non esclude la consumazione del reato nei casi in cui le stesse siano intervenute soltanto dopo il conseguimento - anche se per un breve lasso di tempo - del possesso della refurtiva da parte dell'agente, concretizzandosi la lesione del bene giuridico protetto nel momento in cui l'agente acquisisce l'autonoma disponibilità della refurtiva con il correlativo spossessamento del legittimo detentore, a prescindere da qualsiasi criterio spazio- temporale (in tema di estorsione Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, Rv. 254450; n. 27601 del 19/06/2009, Rv. 244671). In effetti, nel caso di osservazione o inseguimento da parte delle forze dell'ordine, la res rimane nella piena disponibilità dell'agente fino a quando, e se, si verifica l'arresto in flagranza da parte delle Forze dell'ordine. Ciò che, infatti, potrebbe anche non avvenire, laddove, come pure avrebbe potuto accadere nella peculiare situazione in cui si sono svolti i fatti , gli inseguitori perdano di vista l'agente a causa del traffico cittadino o per qualsiasi altra accidentale causa. Per questo, il richiamo al paradigma ermeneutico declinato dalle Sezioni Unite non è pertinente, dal momento che la ratio di tale indirizzo è legata al fatto che, in tali contesti ( furto nei supermercati), il pericolo di consolidamento del possesso da parte degli autori del fatto ( in termini di autonoma signoria sulla res) è pressocchè inesistente, e il bene non risulta essere mai uscito realmente dalla sfera di signoria del proprietario. Nel caso in esame, invece, correttamente, il giudice di merito ha ritenuto configurata la concreta fattispecie nella forma consumata: il monitoraggio dell'azione antigiuridica, realizzato attraverso la predisposizione di un servizio di osservazione e controllo - che, di fatto, ha consentito l'arresto in flagranza - non ha, invero, neutralizzato il pericolo di illecita apprensione del bene, avendone solo agevolato la constatazione, giacchè gli agenti hanno potuto completare l'impossessamento degli elettrodomestici sottratti alla persona offesa, portandoli con sé a bordo delle proprie autovetture, con le quali si sono allontanati dal luogo del delitto, venendo raggiunti dalla polizia giudiziaria che li traeva in arresto. Tutti elementi circostanziali che rendono improponibile la tesi difensiva. Di tale ricostruzione il giudice di merito ha dato conto in motivazione, rilevando che - a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di furto all'interno dei supermercati dotati di servizio di vigilanza, che consente di tenere sotto controllo la merce che, pur sottratta, rimane sempre nella sfera di controllo e di vigilanza del personale stesso - nel caso di specie, è mancato quel continuo controllo, della persona offesa o dei suoi collaboratori, che è presupposto negativo essenziale per la esclusione della consumazione del furto, giacchè, invece, nel caso di specie, 4 all'osservazione della polizia giudiziaria non era nota la destinazione, la condotta successiva all'impossessamento, e l'oggetto stesso dell' interesse degli autori. In tal modo la Corte di appello ha conferito al fatto la conseguente valutazione giuridica, secondo un percorso giustificativo corretto e completo, che si sottrae alle censure di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2021 Il Consigliere estensore IA ES NT Il Presidente EL AT CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
con riguardo ai fatti di causa, il ricorrente, unitamente a due complici, per cui si è proceduto separatamente, venivano avvistati nel mentre si allontanavano da un complesso residenziale, dopo avere caricato su due autovetture ( una condotta dal AR) un forno elettrico e una lavatrice. I tre vennero arrestati in flagranza. Sostiene la Difesa che la polizia giudiziaria ha seguito e monitorato l'intera azione delittuosa, senza mai perdere di vista gli agenti, ciò che impedirebbe la consumazione del furto per mancanza dell'impossessamento della res. 3. Va ricordato che «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva» (Sez. V, n.26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266), di guisa che «risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia» (Sez. V, n.7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483). 3.1. La giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata su fattispecie analoghe, in cui l'azione furtiva è stata monitorata da parte delle forze dell'ordine, e, in tali occasioni, si è condivisibilmente affermato che nel caso in cui l'agente, subito dopo l'impossessamento, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, il reato di furto è 2 integrato nella forma consumata. Si ritiene, infatti, condivisibilmente, che l'osservazione a distanza, da parte degli agenti, non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale "studio", non solo non avviene a opera della persona offesa, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, Rv. 267266, cit.). In altri termini, in simili circostanze, l'agente acquisisce l'autonoma disponibilità della cosa sottratta — e la fattispecie si realizza in forma consumata - nel momento in cui il soggetto passivo del reato ne perda, correlativamente, la detenzione, anche mediata attraverso forme indirette di vigilanza e custodia ( Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 ). 3.2. Ai fini della configurazione dell'autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l'impossessamento è funzionale, assume, invero, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l'intervento di fattori causali successivi ed autonomi. Nell'ottica di siffatto paradigma si declinano i criteri ermeneutici enucleati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite "Prevete", secondo ci «In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» (Sez. Un. n.52117 dei 17/07/2014, PG in proc. Prevete, Rv. 261186). Ai fini della ravvisabilità del tentativo, occorre, dunque, che il complesso delle cautele adottate dal soggetto passivo del reato consenta un contestuale intervento impeditivo che, di fatto, precluda all'agente l'esercizio di autonomi poteri dispositivi sulla cosa, escludendo ex ante il pericolo di definitiva dispersione del bene sottratto. In effetti, la sentenza "Prevete" si pone espressamente in linea di continuità con il dictum della sentenza Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153, che, nel risolvere positivamente la questione della configurabilità del tentativo di rapina impropria (anche) in difetto della materiale sottrazione del bene all'impossessamento del quale l'azione delittuosa era finalizzata, ha argomentato, proprio con espresso riferimento al furto: «finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore» e «questi è ancora in grado di recuperala» tanto fa «degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo». In tale ottica, le Sezioni Unite hanno risolto la quaestio iuris della definizione giuridica della azione di impossessamento della cosa altrui, tipizzata dalla norma incriminatrice, affermando che l'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente, nel senso che la consumazione del furto resta agganciata alla completa rescissione (anche se istantanea) della «signoria che sul bene esercitava il detentore» ( par. 5). 3 3.3. Valutando in tale ottica le specifiche circostanze in cui si è svolta l'azione predatoria, resta infondata la prospettazione difensiva, secondo cui la predisposizione di un servizio di osservazione delle Forze di Polizia osterebbe alla configurabilità del reato in forma consumata in quanto, in simile evenienza, all'agente sarebbe stato impedito il definitivo impossessamento della res furtiva, con conseguente configurabilità della sola fattispecie tentata. La circostanza che l'impossessamento della refurtiva in danno della vittima sia caduto sotto la diretta osservazione delle Forze dell'ordine non esclude la consumazione del reato nei casi in cui le stesse siano intervenute soltanto dopo il conseguimento - anche se per un breve lasso di tempo - del possesso della refurtiva da parte dell'agente, concretizzandosi la lesione del bene giuridico protetto nel momento in cui l'agente acquisisce l'autonoma disponibilità della refurtiva con il correlativo spossessamento del legittimo detentore, a prescindere da qualsiasi criterio spazio- temporale (in tema di estorsione Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, Rv. 254450; n. 27601 del 19/06/2009, Rv. 244671). In effetti, nel caso di osservazione o inseguimento da parte delle forze dell'ordine, la res rimane nella piena disponibilità dell'agente fino a quando, e se, si verifica l'arresto in flagranza da parte delle Forze dell'ordine. Ciò che, infatti, potrebbe anche non avvenire, laddove, come pure avrebbe potuto accadere nella peculiare situazione in cui si sono svolti i fatti , gli inseguitori perdano di vista l'agente a causa del traffico cittadino o per qualsiasi altra accidentale causa. Per questo, il richiamo al paradigma ermeneutico declinato dalle Sezioni Unite non è pertinente, dal momento che la ratio di tale indirizzo è legata al fatto che, in tali contesti ( furto nei supermercati), il pericolo di consolidamento del possesso da parte degli autori del fatto ( in termini di autonoma signoria sulla res) è pressocchè inesistente, e il bene non risulta essere mai uscito realmente dalla sfera di signoria del proprietario. Nel caso in esame, invece, correttamente, il giudice di merito ha ritenuto configurata la concreta fattispecie nella forma consumata: il monitoraggio dell'azione antigiuridica, realizzato attraverso la predisposizione di un servizio di osservazione e controllo - che, di fatto, ha consentito l'arresto in flagranza - non ha, invero, neutralizzato il pericolo di illecita apprensione del bene, avendone solo agevolato la constatazione, giacchè gli agenti hanno potuto completare l'impossessamento degli elettrodomestici sottratti alla persona offesa, portandoli con sé a bordo delle proprie autovetture, con le quali si sono allontanati dal luogo del delitto, venendo raggiunti dalla polizia giudiziaria che li traeva in arresto. Tutti elementi circostanziali che rendono improponibile la tesi difensiva. Di tale ricostruzione il giudice di merito ha dato conto in motivazione, rilevando che - a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di furto all'interno dei supermercati dotati di servizio di vigilanza, che consente di tenere sotto controllo la merce che, pur sottratta, rimane sempre nella sfera di controllo e di vigilanza del personale stesso - nel caso di specie, è mancato quel continuo controllo, della persona offesa o dei suoi collaboratori, che è presupposto negativo essenziale per la esclusione della consumazione del furto, giacchè, invece, nel caso di specie, 4 all'osservazione della polizia giudiziaria non era nota la destinazione, la condotta successiva all'impossessamento, e l'oggetto stesso dell' interesse degli autori. In tal modo la Corte di appello ha conferito al fatto la conseguente valutazione giuridica, secondo un percorso giustificativo corretto e completo, che si sottrae alle censure di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2021 Il Consigliere estensore IA ES NT Il Presidente EL AT CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE