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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 454/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
PO AL SP, LA
NOTO ANTONINO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1411/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via PP Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291202300133598824000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210048242845000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239002860825000 IMU 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239002860825000 IMU 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239002860825000 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava i seguenti atti, tutti notificati in data 24.1.2024 dall'agente della riscossione e precisamente:
1) n. 29120210048242845000, Ruolo n. 2021/002567 relativo ad IMU annualità 2013,
intimante il pagamento della complessiva somma pari ad €. 1.320,16 comprensiva di interessi, sanzioni e diritti di notifica;
2) n. 291202300133598824000, Ruolo n. 2023/001510, relativo ad IMU annualità 2014,
intimante il pagamento della complessiva somma pari ad €. 648,88 comprensiva di interessi, sanzioni e diritti di notifica;
3) Intimazione di Pagamento n. 29120239002860825000, relativa ad IMU annualità 2010, 2011, 2012, intimante il pagamento della complessiva somma pari ad €. 4.348,38 comprensiva di interessi, sanzioni e diritti di notifica.
Assume diversi motivi di ricorso per dedurre la illegittimità dell'atto impugnato, cosi come spiegati nel ricorso introduttivo.
L'agente della riscossione si è costituito in atti deducendo la legittimità dell'attività notificatoria, la carenza di legittimazione passiva, concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Il Comune di Agrigento chiamato in giudizio non risulta costituito.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 29 Gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente accolto.
Parte ricorrente sostiene la nullità delle cartelle e della intimazione con i sottesi atti, ritenendo maturata la prescrizione del credito preteso, non essendo stato provato la ritualità delle notifiche relativi agli atti presupposti.
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità.
Dagli atti processuali
L'agente della riscossione, non ha provato che le cartelle di pagamento che costituiscono atto presupposto dell'intimazione impugnata, sono state ritualmente notificate, infatti la cartella n. 29120210048242845000
e la cartella n. 291202300133598824000 sono da considerarsi giuridicamente inesistente, poiché manca del tutto la prova della notifica avendo prodotto estratto ruolo, mancando del tutto la sottoscrizione dell'avvenuta conoscenza del ricorrente, conseguendo che dette cartelle devono considerarsi, tra l'altro, prescritte.
Mentre per il resto l'agente della riscossione ha provato che le suddette cartelle risultano ritualmente notificate.
Infatti
-la n. 291 2017 00051137 63 000, relativa all'omesso versamento imu -anno 2010, risulta essere stata notificata il 21.08.2017, in mani del marito con il criterio di cui all'art. 139 cpc, che trattandosi la notifica di un atto tributario fatta al marito convivente ed è valida ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 60 D.P.R.
600/1973, purché consegnata nelle mani di un familiare convivente presso l'abitazione o l'ufficio, la cui circostanza non viene contestata da parte ricorrente.
- la n. 291 2018 0015789 136 000, relativa all'omesso versamento imu – anno 2011.che l'Ufficio deduce essere notificata il 7.2.2019, risulta essere stata effettuata in mani di familiare convivente e trattandosi di notifica di un atto tributario è valida ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 60 D.P.R. 600/1973, purché consegnata nelle mani di un familiare convivente presso l'abitazione o l'ufficio, la cui circostanza non viene contestata da parte ricorrente.
- la n. 291 2020 00104804 18 000, relativa ad omesso versamento Imu- anno 2012, che ancorchè risulta formalmente notificata il 14.3.2022, è stata precedentemente impugnata e con sentenza n. 3038/2024 depositata in data 6.12.2024, il ricorso veniva accolto. Le spese vengono compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento parziale il ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alle cartelle di pagamento
29120210048242845000 e la cartella n. 291202300133598824000 e l'atto di intimazione n.
29120239002860825000, limitatamente alla cartella n. - 291 2020 00104804 18 000, conferma il resto.
Spese compensate.
Cosi deciso in Agrigento il 29.1.2026
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AT RI LI PP EG
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
PO AL SP, LA
NOTO ANTONINO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1411/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via PP Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291202300133598824000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210048242845000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239002860825000 IMU 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239002860825000 IMU 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239002860825000 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava i seguenti atti, tutti notificati in data 24.1.2024 dall'agente della riscossione e precisamente:
1) n. 29120210048242845000, Ruolo n. 2021/002567 relativo ad IMU annualità 2013,
intimante il pagamento della complessiva somma pari ad €. 1.320,16 comprensiva di interessi, sanzioni e diritti di notifica;
2) n. 291202300133598824000, Ruolo n. 2023/001510, relativo ad IMU annualità 2014,
intimante il pagamento della complessiva somma pari ad €. 648,88 comprensiva di interessi, sanzioni e diritti di notifica;
3) Intimazione di Pagamento n. 29120239002860825000, relativa ad IMU annualità 2010, 2011, 2012, intimante il pagamento della complessiva somma pari ad €. 4.348,38 comprensiva di interessi, sanzioni e diritti di notifica.
Assume diversi motivi di ricorso per dedurre la illegittimità dell'atto impugnato, cosi come spiegati nel ricorso introduttivo.
L'agente della riscossione si è costituito in atti deducendo la legittimità dell'attività notificatoria, la carenza di legittimazione passiva, concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Il Comune di Agrigento chiamato in giudizio non risulta costituito.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 29 Gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente accolto.
Parte ricorrente sostiene la nullità delle cartelle e della intimazione con i sottesi atti, ritenendo maturata la prescrizione del credito preteso, non essendo stato provato la ritualità delle notifiche relativi agli atti presupposti.
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità.
Dagli atti processuali
L'agente della riscossione, non ha provato che le cartelle di pagamento che costituiscono atto presupposto dell'intimazione impugnata, sono state ritualmente notificate, infatti la cartella n. 29120210048242845000
e la cartella n. 291202300133598824000 sono da considerarsi giuridicamente inesistente, poiché manca del tutto la prova della notifica avendo prodotto estratto ruolo, mancando del tutto la sottoscrizione dell'avvenuta conoscenza del ricorrente, conseguendo che dette cartelle devono considerarsi, tra l'altro, prescritte.
Mentre per il resto l'agente della riscossione ha provato che le suddette cartelle risultano ritualmente notificate.
Infatti
-la n. 291 2017 00051137 63 000, relativa all'omesso versamento imu -anno 2010, risulta essere stata notificata il 21.08.2017, in mani del marito con il criterio di cui all'art. 139 cpc, che trattandosi la notifica di un atto tributario fatta al marito convivente ed è valida ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 60 D.P.R.
600/1973, purché consegnata nelle mani di un familiare convivente presso l'abitazione o l'ufficio, la cui circostanza non viene contestata da parte ricorrente.
- la n. 291 2018 0015789 136 000, relativa all'omesso versamento imu – anno 2011.che l'Ufficio deduce essere notificata il 7.2.2019, risulta essere stata effettuata in mani di familiare convivente e trattandosi di notifica di un atto tributario è valida ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 60 D.P.R. 600/1973, purché consegnata nelle mani di un familiare convivente presso l'abitazione o l'ufficio, la cui circostanza non viene contestata da parte ricorrente.
- la n. 291 2020 00104804 18 000, relativa ad omesso versamento Imu- anno 2012, che ancorchè risulta formalmente notificata il 14.3.2022, è stata precedentemente impugnata e con sentenza n. 3038/2024 depositata in data 6.12.2024, il ricorso veniva accolto. Le spese vengono compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento parziale il ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alle cartelle di pagamento
29120210048242845000 e la cartella n. 291202300133598824000 e l'atto di intimazione n.
29120239002860825000, limitatamente alla cartella n. - 291 2020 00104804 18 000, conferma il resto.
Spese compensate.
Cosi deciso in Agrigento il 29.1.2026
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AT RI LI PP EG
Firmato digitalmente Firmato digitalmente