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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3627/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3627/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALZOLARI Parte_1 C.F._1 VA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CALZOLARI VA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLO Controparte_1 C.F._2 CARMELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAPPELLO CARMELA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto integrato all'udienza di comparizione personale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza, considerando che si tratta di una figlia ormai maggiorenne. In breve, si tratta di questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), che sono state ponderate secondo le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore. I termini dell'accordo (anche come meglio chiarito all'udienza)
pagina 1 di 3 Il sig. verserà alla sig. fino al 31.12.2025, a mezzo bonifico bancario irrevocabile CP_1 Pt_1 entro il 10° giorno di ogni mese la somma di € 300,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Per_1 Tribunale di Bologna che le parti hanno dichiarato di conoscere.
All'udienza 6.11.2025 le parti hanno integrato e modificato la loro richiesta in tal senso: “fino al reperimento di una idonea occupazione lavorativa che le permetterà l'indipendenza economica”, eliminando la scadenza del termine finale dell'obbligo di mantenimento per la figlia, maggiorenne ma non indipendente economicamente. Le spese straordinarie sostenute per la figlia dalla signora verranno mensilmente Per_1 Pt_1 inviate da quest'ultima al signor e dovranno essere rimborsate da questi unitamente al CP_1 pagamento dell'assegno di mantenimento del mese successivo all'invio; con l'esatto adempimento di quanto contenuto nell'accordo descritto nel ricorso ed il pagamento delle somme indicate nel ricorso, di cui il Tribunale prende atto, le parti dichiarano di avere regolato ogni pendenza economica pregressa, presente e futura all'infuori del mantenimento della figlia di Per_1 cui al punto 1) del ricorso. Le spese legali relative al presente ricorso sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: preso atto dell'accordo tra le parti: dà atto che il sig. verserà alla sig. fino al reperimento di una idonea occupazione CP_1 Pt_1 lavorativa che le permetterà l'indipendenza economica, a mezzo bonifico bancario irrevocabile entro il 10° giorno di ogni mese la somma di € 300,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento della figlia
, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Per_1 Bologna che le parti hanno dichiarato di conoscere. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o pagina 2 di 3 oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Dà atto che le spese straordinarie sostenute per la figlia dalla signora verranno Per_1 Pt_1 mensilmente inviate da quest'ultima al signor e dovranno essere rimborsate da questi CP_1 unitamente al pagamento dell'assegno di mantenimento del mese successivo all'invio; con l'esatto adempimento di quanto contenuto nell'accordo descritto nel ricorso ed il pagamento delle somme indicate nel ricorso, di cui il Tribunale prende atto, le parti dichiarano di avere regolato ogni pendenza economica pregressa, presente e futura all'infuori del mantenimento della figlia di Per_1 cui al punto 1) del ricorso. Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 3.12.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3627/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALZOLARI Parte_1 C.F._1 VA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CALZOLARI VA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLO Controparte_1 C.F._2 CARMELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAPPELLO CARMELA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto integrato all'udienza di comparizione personale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza, considerando che si tratta di una figlia ormai maggiorenne. In breve, si tratta di questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), che sono state ponderate secondo le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore. I termini dell'accordo (anche come meglio chiarito all'udienza)
pagina 1 di 3 Il sig. verserà alla sig. fino al 31.12.2025, a mezzo bonifico bancario irrevocabile CP_1 Pt_1 entro il 10° giorno di ogni mese la somma di € 300,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Per_1 Tribunale di Bologna che le parti hanno dichiarato di conoscere.
All'udienza 6.11.2025 le parti hanno integrato e modificato la loro richiesta in tal senso: “fino al reperimento di una idonea occupazione lavorativa che le permetterà l'indipendenza economica”, eliminando la scadenza del termine finale dell'obbligo di mantenimento per la figlia, maggiorenne ma non indipendente economicamente. Le spese straordinarie sostenute per la figlia dalla signora verranno mensilmente Per_1 Pt_1 inviate da quest'ultima al signor e dovranno essere rimborsate da questi unitamente al CP_1 pagamento dell'assegno di mantenimento del mese successivo all'invio; con l'esatto adempimento di quanto contenuto nell'accordo descritto nel ricorso ed il pagamento delle somme indicate nel ricorso, di cui il Tribunale prende atto, le parti dichiarano di avere regolato ogni pendenza economica pregressa, presente e futura all'infuori del mantenimento della figlia di Per_1 cui al punto 1) del ricorso. Le spese legali relative al presente ricorso sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: preso atto dell'accordo tra le parti: dà atto che il sig. verserà alla sig. fino al reperimento di una idonea occupazione CP_1 Pt_1 lavorativa che le permetterà l'indipendenza economica, a mezzo bonifico bancario irrevocabile entro il 10° giorno di ogni mese la somma di € 300,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento della figlia
, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Per_1 Bologna che le parti hanno dichiarato di conoscere. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o pagina 2 di 3 oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Dà atto che le spese straordinarie sostenute per la figlia dalla signora verranno Per_1 Pt_1 mensilmente inviate da quest'ultima al signor e dovranno essere rimborsate da questi CP_1 unitamente al pagamento dell'assegno di mantenimento del mese successivo all'invio; con l'esatto adempimento di quanto contenuto nell'accordo descritto nel ricorso ed il pagamento delle somme indicate nel ricorso, di cui il Tribunale prende atto, le parti dichiarano di avere regolato ogni pendenza economica pregressa, presente e futura all'infuori del mantenimento della figlia di Per_1 cui al punto 1) del ricorso. Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 3.12.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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