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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/10/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice istr.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2523/2022 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione l'8/10/2025, vertente tra Parte_1
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Attilio
[...] CodiceFiscale_1
Turchetta, e (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso dall'avv. Simona Valente, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino esaminato il ricorso depositato il 12/7/2022 dalla signora Parte_1
, con il quale l'istante ha chiesto la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto in data 19/4/1990 con il signor;
Controparte_1 rilevato che il divorzio è stato pronunciato con sentenza non definitiva n. 717/2024, pubblicata il 17/5/2024; considerato, sulle ulteriori questioni controverse, che il signor nella CP_1 comparsa di costituzione del 25/2/2023 e all'udienza presidenziale del 2/3/2023 ha ribadito l'intenzione di ottenere un contributo di mantenimento destinato alle esigenze personali solo a fronte dell'eventuale accoglimento della domanda della signora tesa al rilascio della casa coniugale di Cassino (FR), di Parte_1 proprietà esclusiva della ricorrente;
preso atto della mancata riproposizione della predetta condizione, ad opera del resistente, nelle conclusioni in calce alla memoria integrativa del 6/9/2023, contenente una richiesta di attribuzione dell'assegno divorzile del tutto svincolata dalle determinazioni del Collegio in merito alla destinazione dell'immobile; ritenuto, in forza di quanto precede, che la rinuncia, formalizzata dalla signora in corso di causa, a ogni rivendicazione sul bene e l'indipendenza Parte_1 Per_ economica dei figli e ormai ultratrentenni, non implichino l'intervenuta Per_2 cessazione della materia del contendere rispetto a tutte le tematiche dibattute,
1 avendo il resistente manifestato un perdurante interesse al riconoscimento tanto del beneficio previsto dall'art. 5, c. 6, della legge n. 898/1970, quanto all'assegnazione del compendio immobiliare adibito in passato a residenza comune;
constatato, in questa prospettiva, che il signor ha giustificato le proprie CP_1 pretese in ragione, da un lato, dell'assenza di mezzi sufficienti a fronteggiare le esigenze della vita quotidiana e, dall'altro, del sostegno morale e materiale prestato in favore del signor , nato nel 1984 da una relazione Parte_2 intrattenuta dalla moglie con un altro uomo;
ritenuto che
la circostanza da ultimo menzionata sia ininfluente ai fini del decidere, venendo in rilievo un'assunzione di oneri di assistenza ispirato da motivi umanitari e tale, dunque, da non poter essere elevato tra gli elementi valutabili nell'individuazione delle risorse a disposizione del resistente per i propri bisogni;
che la disponibilità della casa coniugale in capo al signor (oggetto, come CP_1 detto, di esplicita rinuncia ad opera della proprietaria) e l'ammontare dei ratei pensionistici goduti dall'uomo (oltre € 500,00 al mese) denotino un'autosufficienza economica incompatibile con la funzione assistenziale dell'assegno divorzile;
che nelle proprie difese il resistente non ha articolato deduzioni specifiche, salvo che per il riferimento alla collaborazione prestata negli ultimi anni nell'accudimento del primo figlio della signora , sul contributo offerto alla realizzazione Parte_1 del patrimonio familiare in costanza di matrimonio;
che la necessità per la ricorrente di procurarsi un alloggio alternativo rispetto all'immobile di proprietà, l'entità degli stipendi percepiti in qualità di infermiera, pari a circa € 1.300,00 al mese, e l'incidenza di finanziamenti per circa € 500,00 al mese sugli emolumenti netti evidenzino una capacità economica non dissimile da quella espressa dall'ex consorte, tenuto conto dell'attuale situazione abitativa di quest'ultimo; che sulla casa coniugale, in ogni caso, non occorra provvedere, stante la mancata Per_ destinazione del bene alle esigenze dei due figli (i signori e ) Persona_3 nati dall'unione matrimoniale delle parti;
che non sussista alcuno dei presupposti, alla luce di quanto precede, in presenza dei quali la giurisprudenza di legittimità afferma il diritto del consorte a ricevere l'assegno divorzile (sulla finzione assistenziale, perequativa e compensativa del beneficio cfr. Cass. S.U. 11/7/2018,
n. 18287; in seguito Cass. 30/10/2019, n. 27771); che il signor di CP_1 conseguenza, debba essere condannato al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili nella somma indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2523/2022 R.G.A.C., disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara il non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale;
- rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
- secondo soccombenza, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
2 degli oneri processuali, stimabili in virtù dei Parte_1 parametri previsti dal D.M. n. 55/2024 per le cause di valore indeterminato di non elevata complessità in € 3.625,00 (€ 125,00 per esborsi, € 900,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione, € 800,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 8/10/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice istr.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2523/2022 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione l'8/10/2025, vertente tra Parte_1
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Attilio
[...] CodiceFiscale_1
Turchetta, e (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso dall'avv. Simona Valente, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino esaminato il ricorso depositato il 12/7/2022 dalla signora Parte_1
, con il quale l'istante ha chiesto la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto in data 19/4/1990 con il signor;
Controparte_1 rilevato che il divorzio è stato pronunciato con sentenza non definitiva n. 717/2024, pubblicata il 17/5/2024; considerato, sulle ulteriori questioni controverse, che il signor nella CP_1 comparsa di costituzione del 25/2/2023 e all'udienza presidenziale del 2/3/2023 ha ribadito l'intenzione di ottenere un contributo di mantenimento destinato alle esigenze personali solo a fronte dell'eventuale accoglimento della domanda della signora tesa al rilascio della casa coniugale di Cassino (FR), di Parte_1 proprietà esclusiva della ricorrente;
preso atto della mancata riproposizione della predetta condizione, ad opera del resistente, nelle conclusioni in calce alla memoria integrativa del 6/9/2023, contenente una richiesta di attribuzione dell'assegno divorzile del tutto svincolata dalle determinazioni del Collegio in merito alla destinazione dell'immobile; ritenuto, in forza di quanto precede, che la rinuncia, formalizzata dalla signora in corso di causa, a ogni rivendicazione sul bene e l'indipendenza Parte_1 Per_ economica dei figli e ormai ultratrentenni, non implichino l'intervenuta Per_2 cessazione della materia del contendere rispetto a tutte le tematiche dibattute,
1 avendo il resistente manifestato un perdurante interesse al riconoscimento tanto del beneficio previsto dall'art. 5, c. 6, della legge n. 898/1970, quanto all'assegnazione del compendio immobiliare adibito in passato a residenza comune;
constatato, in questa prospettiva, che il signor ha giustificato le proprie CP_1 pretese in ragione, da un lato, dell'assenza di mezzi sufficienti a fronteggiare le esigenze della vita quotidiana e, dall'altro, del sostegno morale e materiale prestato in favore del signor , nato nel 1984 da una relazione Parte_2 intrattenuta dalla moglie con un altro uomo;
ritenuto che
la circostanza da ultimo menzionata sia ininfluente ai fini del decidere, venendo in rilievo un'assunzione di oneri di assistenza ispirato da motivi umanitari e tale, dunque, da non poter essere elevato tra gli elementi valutabili nell'individuazione delle risorse a disposizione del resistente per i propri bisogni;
che la disponibilità della casa coniugale in capo al signor (oggetto, come CP_1 detto, di esplicita rinuncia ad opera della proprietaria) e l'ammontare dei ratei pensionistici goduti dall'uomo (oltre € 500,00 al mese) denotino un'autosufficienza economica incompatibile con la funzione assistenziale dell'assegno divorzile;
che nelle proprie difese il resistente non ha articolato deduzioni specifiche, salvo che per il riferimento alla collaborazione prestata negli ultimi anni nell'accudimento del primo figlio della signora , sul contributo offerto alla realizzazione Parte_1 del patrimonio familiare in costanza di matrimonio;
che la necessità per la ricorrente di procurarsi un alloggio alternativo rispetto all'immobile di proprietà, l'entità degli stipendi percepiti in qualità di infermiera, pari a circa € 1.300,00 al mese, e l'incidenza di finanziamenti per circa € 500,00 al mese sugli emolumenti netti evidenzino una capacità economica non dissimile da quella espressa dall'ex consorte, tenuto conto dell'attuale situazione abitativa di quest'ultimo; che sulla casa coniugale, in ogni caso, non occorra provvedere, stante la mancata Per_ destinazione del bene alle esigenze dei due figli (i signori e ) Persona_3 nati dall'unione matrimoniale delle parti;
che non sussista alcuno dei presupposti, alla luce di quanto precede, in presenza dei quali la giurisprudenza di legittimità afferma il diritto del consorte a ricevere l'assegno divorzile (sulla finzione assistenziale, perequativa e compensativa del beneficio cfr. Cass. S.U. 11/7/2018,
n. 18287; in seguito Cass. 30/10/2019, n. 27771); che il signor di CP_1 conseguenza, debba essere condannato al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili nella somma indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2523/2022 R.G.A.C., disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara il non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale;
- rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
- secondo soccombenza, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
2 degli oneri processuali, stimabili in virtù dei Parte_1 parametri previsti dal D.M. n. 55/2024 per le cause di valore indeterminato di non elevata complessità in € 3.625,00 (€ 125,00 per esborsi, € 900,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione, € 800,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 8/10/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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