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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 26/11/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati :
- dott. Maria Grazia d'Errico Presidente
. dott. Rita Carosella Consigliere
- dott. Elena Quaranta Consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, il cui termine è scaduto il
19.11.2025, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello, in materia di lavoro promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ersilia Di Tillo e dall'avv. Ida Rampino
Appellante ed appellato incidentale contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio Grassini, OD IC Controparte_1
Appellato ed Appellante Incidentale
causa riassunta da , con ricorso depositato il 1.7.2025, a seguito di annullamento con rinvio Controparte_1 disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza 23928/2024 pubblicata il 25.9.2024, di ordinanza di correzione di errore materiale della Corte di Ccassazione n 8750/2025 pubblicata il 1.4.2025 e di sentenza della Corte di
Appello di Ancona sezione lavoro del 29.5.2025 di rimessione in termini per la riassunzione innanzi alla Corte di
Appello di Campobasso.
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n 90/12 emesso dal Tribunale di RN il 30.5.2012 e domanda riconvenzionale di condanna a pagamento di rendita Pt_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 9 Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
Con decreto ingiuntivo n. 90 del 2012 il Tribunale di RN ha condannato a pagare all' Controparte_1 Pt_1 la somma di euro 152.661,23 a titolo di restituzione di quanto erogato ad dall'Istituto per rendita vitalizia CP_1 da infortunio sul lavoro per una invalidità del 60%.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo formulando, altresì, domanda riconvenzionale di CP_1 accertamento dell'esistenza dell'infortunio sul lavoro e di condanna dell' al pagamento della corrispondente Pt_1 rendita.
Il Tribunale di RN con sentenza 279/2016 ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. Ha, inoltre, respinto la domanda riconvenzionale proposta da . Controparte_1
Avverso detta sentenza l' ha proposto appello principale e appello incidentale, entrambi Pt_1 Controparte_1 rigettati dalla Corte di Appello di Campobasso con sentenza n 151 del 2018.
ha proposto ricorso per Cassazione avverso il rigetto dell'appello incidentale. Controparte_1
La Corte di Cassazione con ordinanza n 23928/2024 ha accolto il secondo motivo di ricorso, annullato la sentenza di appello e rinviato per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Ancona. Successivamente la Corte di Cassazione ha corretto l'errore materiale contenuto in detta ordinanza individuando la Corte di Appello di Campobasso ( e non quella di Ancona) quale giudice del rinvio.
ha, quindi, provveduto a riassumere il giudizio di appello innanzi a questa Corte con ricorso Controparte_1 depositato in data 1.7.2025.
L' si è costituito nel giudizio riassunto. Pt_1
L'ordinanza della Corte di Cassazione n 23928/2024 ha cassato con rinvio la sentenza emessa da questa Corte di
Appello per difetto di motivazione in merito al rigetto dell'appello incidentale, per non avere svolto un'autonoma valutazione dei motivi di impugnazione che devono, pertanto, essere valutati nella presente sede.
Con il proposto appello incidentale ha censurato il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la CP_1 domanda riconvenzionale di accertamento dell'esistenza di un infortunio sul lavoro da lui subito in data
24.12.1994 e di condanna dell' alla corresponsione di una rendita nella misura del 60% di inabilità Pt_1 permanente o nella maggiore o minore misura da accertarsi tramite CTU.
L'appellante contesta la decisione con cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che difettasse l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda, evidenziando che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, contenente la domanda riconvenzionale, esso appellante ha, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di RN, indicato i fatti pagina 2 di 9 costitutivi del diritto azionato (vale a dire l'infortunio occorsogli in data 24.12.1994, la conseguente invalidità permanente nella misura del 60% e le circostanze concrete per le quali detto infortunio era da considerarsi avvenuto in itinere e quindi in occasione di lavoro) e deduce che l' , costituendosi nel giudizio di primo Pt_1 grado, non ha contestato tali fatti sicché il Giudice a quo avrebbe fatto mal governo del principio di non contestazione, non traendo le dovute conseguenze probatorie dalla non contestazione dei fatti da parte dell' . Pt_1
Rileva, altresì, l'appellante incidentale che alla non contestazione dei fatti da parte dell' si aggiunge il Pt_1 valore probatorio delle sentenze che esso appellante aveva prodotto in primo grado e nuovamente in grado di appello, vale a dire le sentenze che erano state pronunciate in un precedente giudizio tra esso e l' CP_1 Pt_1 avente ad oggetto la stessa domanda di riconoscimento della rendita per infortunio sul lavoro. Deduce che, sebbene detto giudizio si sia estinto ai sensi dell'art 393 c.p.c. per mancata riassunzione nei termini, i fatti accertati nelle sentenze pronunciate in detto giudizio devono ritenersi provati.
Osserva l'appellante incidentale che il Giudice di prime cure non avrebbe dato il giusto rilievo probatorio, soprattutto, alla sentenza n 438 del 2002 del Tribunale di RN, pronunciata nel giudizio estinto, che aveva accertato che l'infortunio occorso ad esso in data 24.12.1994 era accaduto in occasione di lavoro ed alla CP_1 circostanza che l' , nel proporre appello avverso detta sentenza, non aveva contestato le prove testimoniali Pt_1
(rese in primo grado dai testi e valorizzate dal primo giudice ma aveva fondato Testimone_1 Testimone_2
l'impugnazione solo sul fatto che si fosse recato sul luogo di lavoro accompagnato in auto da una terza CP_1 persona, in tal modo assumendo su di sé dei rischi non collegabili al lavoro ed escludendosi così, secondo l' , l'infortunio in itinere. Pt_1
Evidenzia, ancora, la difesa di che la sentenza del Tribunale di RN n 438 del 2002, di Controparte_1 accoglimento della domanda di costituzione della rendita, era stata, a seguito di appello dell' , riformata Pt_1 dalla Corte di appello di Campobasso la quale aveva ritenuto che non ricorresse uno dei requisiti necessari per qualificare l'incidente occorso come infortunio in itinere, vale a dire la prova che l'uso del mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro fosse stato necessario e non frutto di una scelta del lavoratore. La Corte di
Cassazione, però, con sentenza n 13376/2008, anch'essa prodotta in primo grado e nuovamente in appello, ha accolto il ricorso proposto da , annullato la sentenza di appello e statuito che nel giudizio di rinvio CP_1 occorreva applicare il principio di diritto secondo cui la necessità dell'uso del mezzo privato da parte del lavoratore va accertata in considerazione “della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro ovvero in considerazione della sicura fruibilità dei servizi pubblici qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell'attività svolta, la determinazione a priori della durata della sua prestazione lavorativa (pagg 12 e 13 della sentenza della Corte di Cassazione n 13376/2008, prodotta dall'appellante incidentale).
pagina 3 di 9 A sostegno della sua domanda ha, in via istruttoria, depositato copia della sentenza n 438 del 2002 con la CP_1 quale il Tribunale di RN aveva accolto la domanda di costituzione di rendita per infortunio sul lavoro, copia del ricorso in appello del 28.1.2003 proposto dall' avverso detta sentenza, copia della memoria di costituzione Pt_1 di esso avverso l'appello dell' , copia della sentenza della Corte di Appello di Campobasso n 315 CP_1 Pt_1 del 2004 con cui la Corte di Appello aveva accolto l'impugnazione dell' rigettando la domanda di Pt_1 costituzione di rendita, copia del ricorso per Cassazione di Anziano avverso la sentenza di appello, copia della sentenza della Corte di Cassazione n 13376 del 2008 che aveva cassato la sentenza di appello 315 del 2004 e rinviato per nuovo giudizio alla Corte di Appello di L'Aquila, fissando il principio di diritto sopra riportato.
Con il ricorso in riassunzione depositato l'1.7.2025 ha, poi, chiesto che la Corte di appello disponga CP_1
l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio del Tribunale di RN n 239/1996, già chiesta in primo grado e sulla quale il Tribunale non aveva provveduto, e dei fascicoli di parte (ordinandone l'esibizione in caso di avvenuto ritiro) nonché l'espletamento di CTU medico legale per verificare il grado di inabilità di CP_1
derivato dall'infortunio per cui è causa.
[...]
L' ha resistito all'appello incidentale, asserendo che non avrebbe potuto formulare la domanda di Pt_1 CP_1 riconoscimento della rendita, introducendo tardivamente una questione non attinente con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. L'appellato incidentale ha richiamato, al riguardo, l'ordinanza del Tribunale di RN del
25.3.2014 che aveva rilevato l'inammissibilità della domanda, deducendo che sul punto si è formato il giudicato interno. L' ha poi rilevato di avere, in primo grado, contestato la sussistenza dei presupposti per il Pt_1 riconoscimento dell'infortunio in itinere sicché non sussiste la non contestazione dei fatti invocata dall'appellante incidentale.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisito, con ordinanza del 30.10.2025 il fascicolo d'ufficio del procedimento n 239/1996 innanzi al Tribunale di RN, a seguito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
*****
1. L'eccezione dell' , secondo cui si sarebbe formato il giudicato in merito all'inammissibilità Pt_1 della domanda riconvenzionale di accertamento del diritto alla rendita, è infondata atteso che il
Tribunale di RN con la sentenza impugnata ha revocato l'ordinanza del 25.3.2014 con la quale aveva ritenuto l'inammissibilità di detta domanda e l'ha esaminata nel merito, rigettandola (cfr. pag 5 della sentenza di primo grado odiernamente impugnata) per difetto di allegazione dei fatti costitutivi del diritto alla rendita e per mancanza di prova degli stessi.
pagina 4 di 9 2. Quanto all'allegazione, ha ritenuto che si fosse limitato ad indicare la data del sinistro in cui CP_1 era rimasto coinvolto poiché la parte narrativa del ricorso conteneva soltanto l'esposizione dei diversi gradi di giudizio che si erano già svolti tra le parti.
3. Ha ritenuto, inoltre, non provati i fatti, rilevando che le prove acquisite nel precedente giudizio, svoltosi tra le parti ed estinto, possono valere solo come argomento di prova ai sensi dell'art 310 comma 3 c.p.c. e 116 comma 2 c.p.c. e necessitano, quindi, di riscontri che, nella specie, mancano del tutto.
4. Con un unico motivo l'appellante incidentale ha censurato tali affermazioni evidenziando che il ricorso di primo grado contiene l'enunciazione dei fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale. Ha dedotto che il Tribunale di RN avrebbe dovuto ricavare la prova dei fatti allegati sia facendo applicazione del principio di non contestazione (stante la non contestazione degli stessi da parte dell' ) sia dalle prove documentali da lui prodotte ed in particolare dalle Pt_1 sentenze emesse tra le parti nel giudizio estinto che assurgono a prova documentale in quanto l'estinzione del giudizio fa venir meno la statuizione ma non gli accertamenti fattuali contenuti nelle sentenze emesse. Deduce che gli atti del giudizio estinto sono prove atipiche che forniscono, quanto meno, delle presunzioni gravi precise e concordanti da cui desumere la prova dei fatti costitutivi del suo diritto.
5. Rileva, inoltre, l'appellante che il principio di diritto affermato nella sentenza 13376/2008 della Corte di Cassazione, vincolante nel presente giudizio, secondo cui l'impossibilità di determinare a priori la durata della prestazione lavorativa e quindi la sicura fruibilità dei mezzi pubblici giustifica l'utilizzo del mezzo privato, ha, nel caso in esame, trovato piena attuazione nella sentenza n 438 2002 del
Tribunale di RN che aveva, appunto, accertato come non fosse stato possibile per CP_1
utilizzare il mezzo pubblico in quanto il lavoro da svolgere doveva protrarsi per molte ore.
[...]
6. L' appello incidentale è fondato.
Non sussiste a giudizio della Corte il difetto di allegazione affermato dal Giudice di primo grado. La parte narrativa del ricorso di primo grado è, invero, idonea a far comprendere alla controparte ed al
Giudice gli elementi fattuali essenziali della vicenda su cui si fonda la domanda di rendita vitalizia, sebbene si tratti di esposizione, a tratti, poco lineare, poiché inserita nell'ambito della narrazione del contenuto degli atti del precedente giudizio svolto tra le parti sulla stessa domanda.
7 Nel ricorso di primo grado ha esposto (pagina 4) che egli era dipendente della Controparte_1 CP_2 concessionaria del servizio di riscossione tributi per la provincia di RN, con qualifica di
[...] programmatore informatico, che in data 24.12.1994 aveva riportato un incidente con lesioni gravissime nel tragitto RN-NO, luogo ove si era recato in forza di un ordine di servizio per effettuare un pagina 5 di 9 intervento tecnico necessario ed improcrastinabile ai computers dello sportello della Concessionaria esattoriale per cui lavorava.
8. ha, poi, dedotto, in più punti del ricorso, che per recarsi ad NO aveva utilizzato il mezzo CP_1 di trasporto privato stante l'impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici. Al riguardo, ha affermato che dalla deposizione resa nel precedente giudizio estinto dal teste suo datore di lavoro, Testimone_3 era risultato che l'orario di lavoro non fosse determinabile a priori e che poteva protrarsi oltre le ore
17.30 quando partiva l'ultima corsa dei mezzi pubblici da NO.
9. Ha riportato, ancora, che nel giudizio estinto era stata svolta un CTU che aveva accertato la sussistenza di una invalidità nella misura del 60% come conseguenza delle lesioni riportate nell'incidente.
10. Si tratta, come detto, della esposizione degli elementi necessari e sufficienti a fondare la pretesa azionata.
11. Ulteriori indicazioni utili alla comprensione dei fatti sono, altresì, rinvenibili nelle altre parti del ricorso che riassumono il contenuto degli atti del precedente giudizio nei suoi vari gradi.
12. Il relativo motivo di censura appare, quindi, fondato.
13. Fondato è anche il motivo inerente la valutazione delle prove compiuta dal primo giudice.
14. Il Tribunale di RN non ha, di fatto, riconosciuto alcuna valenza probatoria agli atti del precedente giudizio estinto, rilevando che essi necessitano di riscontri, nella specie, mancanti.
15. Ritiene la Corte che la doglianza con cui l'appellante lamenta la mancata valutazione, quali prove atipiche, delle prove acquisite nel precedente giudizio estinto sia fondata.
16. Invero, l'utilizzabilità nel giudizio civile delle prove assunte in altro giudizio tra le stesse parti rappresenta un principio consolidato, fondato sul libero convincimento del giudice e sull'assenza di un numerus clausus dei mezzi di prova. Le prove così acquisite assumono natura di prove atipiche, potendo costituire non solo elementi di convincimento ma anche prova esclusiva della decisione. Il principio trova applicazione tanto per le prove testimoniali quanto per le consulenze tecniche ed anche se le prove provengono dal processo penale.
17. La valutazione di tali prove rimane affidata al prudente apprezzamento del giudice, che deve fornire adeguata motivazione della loro utilizzazione e procedere ad un vaglio critico delle stesse in relazione alle altre risultanze processuali, garantendo così l'effettività del contraddittorio e la correttezza della decisione (cfr. Cass. N 12579/2023: "il giudice di merito è libero di fondare il suo convincimento anche utilizzando le risultanze della prova formata in altro giudizio, sempre che esse siano state ritualmente acquisite agli atti della causa della cui cognizione egli è investito" e Cass. n
20719/2018: "la necessità che il giudice proceda ad una diretta ed autonoma valutazione delle pagina 6 di 9 circostanze accertate con altra sentenza non implica che debbano essere nuovamente esibiti e direttamente riesaminati i documenti presi in considerazione nell'altro giudizio").
18. L'applicazione, al caso in esame, di tali principi comporta il potere/dovere di valutare, a fini di prova, gli atti del giudizio estitnto, le prove in esso acquisite e le sentenze emesse.
19. In particolare, questo Collegio giudicante ha ritenuto, stante la richiesta avanzata dall' già CP_1 innanzi al Giudice di primo grado e stante l'avvenuta produzione, ad opera della parte, delle sentenze emesse nel giudizio estinto, di disporre l'acquisizione, ai sensi dell'art 437 comma 2 c.p.c., del fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio estinto iscrivendosi tale acquisizione nell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in presenza di una pista probatoria indicata dalla produzione della parte ed a completamento delle prove da questa fornite.
20. Dagli atti del fascicolo d'ufficio del procedimento n 239/1996 del Tribunale di RN (primo grado del giudizio estinto) risulta che all'incirca alle ore 11 e 45 del 24.12.1994 il ricorrente CP_1
, dipendente della con qualifica di impiegato programmatore, mentre era
[...] Controparte_3 trasportato a bordo della vettura condotta dalla proprietaria subì gravi lesioni in CP_4 conseguenza dello scontro avvenuto con altra vettura marciante in senso inverso
21. Il datore di lavoro, , sentito come testimone all'udienza del 30.9.1997, riferì che Testimone_1
, programmatore di computer, fu comandato ad NO per svolgere le operazioni di CP_1 chiusura di fine anno presso lo sportello di quel luogo. Riferì che gli impiegati utilizzavano sempre autoveicoli privati per spostarsi, a ciò autorizzati da esso datore di lavoro, “perché non possono in precedenza stabilire i tempi di lavoro, dipende dalla elaborazione dei dati che a volte si protrare anche per diverse ore”. Ha aggiunto che il luogo dell'incidente si trovava lungo l'unica strada percorribile per raggiugnere NO da RN.
22. Dalla sentenza della Corte di Appello n 315/2004 risulta, poi, che dalla documentazione allegata al fascicolo dell' era emerso che, nell'arco della giornata, i collegamenti tra RN ed NO Pt_1 erano assicurati con cinque corse all'andata (la prima alle 6 e 45 e l'ultima alle 16 e 30 e cinque corse al ritorno la prima alle 12 e 25 e l'ultima alle 17 e 30)
23. Rammenta la Corte che, nel presente giudizio, ha effetto vincolante il principio affermato dalla sentenza n 13376 del 2008 della Corte di Cassazione, depositata dall'appellante incidentale , CP_1 la quale ha cassato la sentenza 315/2004 della Corte di Appello di Campobasso poiché essa “non conteneva alcun accertamento in ordine all'orario di lavoro che l' avrebbe dovuto osservare CP_1 nel giorno del sinistro” e perché “omette(va) di valutare se, in base alle emergenze istruttorie acquisite, la durata della prestazione lavorativa del ricorrente fosse o meno determinabile a priori e
pagina 7 di 9 alla luce di tale valutazione e degli orari dei mezzi pubblici di trasporto di trarre le dovute conseguenze in ordine al carattere necessitato o meno della scelta dell'uso del mezzo privato”.
24. Ebbene, facendo applicazione del dictum della Corte, tenuto conto dell'orario in cui si è avuto l'incidente (circa ore 11 e 45), del fatto che il sinistro è occorso durante il tragitto di andata e che, quindi, sarebbe giunto presso lo sportello di NO dopo le 11 e 45, che l'ultima corsa dei CP_1 mezzi pubblici per rientrare da Angone ad RN era fissata alle ore 17:30, delle dichiarazioni del datore di lavoro -teste secondo cui non era possibile prevedere in anticipo la durata Testimone_3 dell'intervento ai computer, che dipendeva dalla elaborazione dei dati, ed, a volte, si protraeva per diverse ore e che, per tale motivo, i programmatori erano sempre autorizzati ad usare la vettura privata, può concludersi che abbia provato la necessità dell'uso del mezzo privato per CP_1 recarsi, in data 24.12.1994, nel luogo di lavoro e, dunque, la natura di infortunio in itinere dell'incidente occorso.
25. In merito al quantum dell'indennizzo, nel giudizio 239/1996 fu svolta una consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del medico legale dottor il quale ha accertato che riportò Persona_1 CP_1 un politraumatismo di grave entità con trauma cranico e coma post-traumatico con una percentuale di invalidità permanente del 60%.
26. Tale valutazione, in quanto fondata su un esame completo degli atti ed esente da vizi logici, può essere recepita con conseguente riconoscimento in favore di della rendita vitalizia prevista CP_1 dal dpr 1124/1965.
27. Alla luce di quanto esposto, l'appello incidentale proposto da merita accoglimento. Controparte_1
28. Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione disposto con ordinanza n. 23925/2024 del 5.9.2024, sull' appello principale proposto dall' avverso la Pt_1 sentenza del Tribunale di RN n 279/2016 emessa il 10.11.2016 e sull'appello indicentale proposto da riassunto con ricorso depositato il 1.7.2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede: dà atto del passaggio in giudicato della sentenza n 151/2018 del 17.7.2018 di questa Corte, nelle parti non oggetto della Cassazione con rinvio;
accoglie l'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata condanna l' a corrispondere in favore Pt_1 di la rendita per infortunio sul lavoro sulla percentuale di inabilità del 60% a far data Controparte_1 dall'1.3.1995 oltre interessi e rivalutazione come per legge, detratte le somme già corrisposte;
pagina 8 di 9 condanna l' al pagamento in favore della controparte delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio liquidate Pt_1 complessivamente in euro 16.500,00 oltre spese generali IVA e Cpa come per legge
Campobasso, 26.11.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta Dr. Maria Grazia d'Errico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati :
- dott. Maria Grazia d'Errico Presidente
. dott. Rita Carosella Consigliere
- dott. Elena Quaranta Consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, il cui termine è scaduto il
19.11.2025, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello, in materia di lavoro promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ersilia Di Tillo e dall'avv. Ida Rampino
Appellante ed appellato incidentale contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio Grassini, OD IC Controparte_1
Appellato ed Appellante Incidentale
causa riassunta da , con ricorso depositato il 1.7.2025, a seguito di annullamento con rinvio Controparte_1 disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza 23928/2024 pubblicata il 25.9.2024, di ordinanza di correzione di errore materiale della Corte di Ccassazione n 8750/2025 pubblicata il 1.4.2025 e di sentenza della Corte di
Appello di Ancona sezione lavoro del 29.5.2025 di rimessione in termini per la riassunzione innanzi alla Corte di
Appello di Campobasso.
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n 90/12 emesso dal Tribunale di RN il 30.5.2012 e domanda riconvenzionale di condanna a pagamento di rendita Pt_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 9 Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
Con decreto ingiuntivo n. 90 del 2012 il Tribunale di RN ha condannato a pagare all' Controparte_1 Pt_1 la somma di euro 152.661,23 a titolo di restituzione di quanto erogato ad dall'Istituto per rendita vitalizia CP_1 da infortunio sul lavoro per una invalidità del 60%.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo formulando, altresì, domanda riconvenzionale di CP_1 accertamento dell'esistenza dell'infortunio sul lavoro e di condanna dell' al pagamento della corrispondente Pt_1 rendita.
Il Tribunale di RN con sentenza 279/2016 ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. Ha, inoltre, respinto la domanda riconvenzionale proposta da . Controparte_1
Avverso detta sentenza l' ha proposto appello principale e appello incidentale, entrambi Pt_1 Controparte_1 rigettati dalla Corte di Appello di Campobasso con sentenza n 151 del 2018.
ha proposto ricorso per Cassazione avverso il rigetto dell'appello incidentale. Controparte_1
La Corte di Cassazione con ordinanza n 23928/2024 ha accolto il secondo motivo di ricorso, annullato la sentenza di appello e rinviato per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Ancona. Successivamente la Corte di Cassazione ha corretto l'errore materiale contenuto in detta ordinanza individuando la Corte di Appello di Campobasso ( e non quella di Ancona) quale giudice del rinvio.
ha, quindi, provveduto a riassumere il giudizio di appello innanzi a questa Corte con ricorso Controparte_1 depositato in data 1.7.2025.
L' si è costituito nel giudizio riassunto. Pt_1
L'ordinanza della Corte di Cassazione n 23928/2024 ha cassato con rinvio la sentenza emessa da questa Corte di
Appello per difetto di motivazione in merito al rigetto dell'appello incidentale, per non avere svolto un'autonoma valutazione dei motivi di impugnazione che devono, pertanto, essere valutati nella presente sede.
Con il proposto appello incidentale ha censurato il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la CP_1 domanda riconvenzionale di accertamento dell'esistenza di un infortunio sul lavoro da lui subito in data
24.12.1994 e di condanna dell' alla corresponsione di una rendita nella misura del 60% di inabilità Pt_1 permanente o nella maggiore o minore misura da accertarsi tramite CTU.
L'appellante contesta la decisione con cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che difettasse l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda, evidenziando che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, contenente la domanda riconvenzionale, esso appellante ha, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di RN, indicato i fatti pagina 2 di 9 costitutivi del diritto azionato (vale a dire l'infortunio occorsogli in data 24.12.1994, la conseguente invalidità permanente nella misura del 60% e le circostanze concrete per le quali detto infortunio era da considerarsi avvenuto in itinere e quindi in occasione di lavoro) e deduce che l' , costituendosi nel giudizio di primo Pt_1 grado, non ha contestato tali fatti sicché il Giudice a quo avrebbe fatto mal governo del principio di non contestazione, non traendo le dovute conseguenze probatorie dalla non contestazione dei fatti da parte dell' . Pt_1
Rileva, altresì, l'appellante incidentale che alla non contestazione dei fatti da parte dell' si aggiunge il Pt_1 valore probatorio delle sentenze che esso appellante aveva prodotto in primo grado e nuovamente in grado di appello, vale a dire le sentenze che erano state pronunciate in un precedente giudizio tra esso e l' CP_1 Pt_1 avente ad oggetto la stessa domanda di riconoscimento della rendita per infortunio sul lavoro. Deduce che, sebbene detto giudizio si sia estinto ai sensi dell'art 393 c.p.c. per mancata riassunzione nei termini, i fatti accertati nelle sentenze pronunciate in detto giudizio devono ritenersi provati.
Osserva l'appellante incidentale che il Giudice di prime cure non avrebbe dato il giusto rilievo probatorio, soprattutto, alla sentenza n 438 del 2002 del Tribunale di RN, pronunciata nel giudizio estinto, che aveva accertato che l'infortunio occorso ad esso in data 24.12.1994 era accaduto in occasione di lavoro ed alla CP_1 circostanza che l' , nel proporre appello avverso detta sentenza, non aveva contestato le prove testimoniali Pt_1
(rese in primo grado dai testi e valorizzate dal primo giudice ma aveva fondato Testimone_1 Testimone_2
l'impugnazione solo sul fatto che si fosse recato sul luogo di lavoro accompagnato in auto da una terza CP_1 persona, in tal modo assumendo su di sé dei rischi non collegabili al lavoro ed escludendosi così, secondo l' , l'infortunio in itinere. Pt_1
Evidenzia, ancora, la difesa di che la sentenza del Tribunale di RN n 438 del 2002, di Controparte_1 accoglimento della domanda di costituzione della rendita, era stata, a seguito di appello dell' , riformata Pt_1 dalla Corte di appello di Campobasso la quale aveva ritenuto che non ricorresse uno dei requisiti necessari per qualificare l'incidente occorso come infortunio in itinere, vale a dire la prova che l'uso del mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro fosse stato necessario e non frutto di una scelta del lavoratore. La Corte di
Cassazione, però, con sentenza n 13376/2008, anch'essa prodotta in primo grado e nuovamente in appello, ha accolto il ricorso proposto da , annullato la sentenza di appello e statuito che nel giudizio di rinvio CP_1 occorreva applicare il principio di diritto secondo cui la necessità dell'uso del mezzo privato da parte del lavoratore va accertata in considerazione “della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro ovvero in considerazione della sicura fruibilità dei servizi pubblici qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell'attività svolta, la determinazione a priori della durata della sua prestazione lavorativa (pagg 12 e 13 della sentenza della Corte di Cassazione n 13376/2008, prodotta dall'appellante incidentale).
pagina 3 di 9 A sostegno della sua domanda ha, in via istruttoria, depositato copia della sentenza n 438 del 2002 con la CP_1 quale il Tribunale di RN aveva accolto la domanda di costituzione di rendita per infortunio sul lavoro, copia del ricorso in appello del 28.1.2003 proposto dall' avverso detta sentenza, copia della memoria di costituzione Pt_1 di esso avverso l'appello dell' , copia della sentenza della Corte di Appello di Campobasso n 315 CP_1 Pt_1 del 2004 con cui la Corte di Appello aveva accolto l'impugnazione dell' rigettando la domanda di Pt_1 costituzione di rendita, copia del ricorso per Cassazione di Anziano avverso la sentenza di appello, copia della sentenza della Corte di Cassazione n 13376 del 2008 che aveva cassato la sentenza di appello 315 del 2004 e rinviato per nuovo giudizio alla Corte di Appello di L'Aquila, fissando il principio di diritto sopra riportato.
Con il ricorso in riassunzione depositato l'1.7.2025 ha, poi, chiesto che la Corte di appello disponga CP_1
l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio del Tribunale di RN n 239/1996, già chiesta in primo grado e sulla quale il Tribunale non aveva provveduto, e dei fascicoli di parte (ordinandone l'esibizione in caso di avvenuto ritiro) nonché l'espletamento di CTU medico legale per verificare il grado di inabilità di CP_1
derivato dall'infortunio per cui è causa.
[...]
L' ha resistito all'appello incidentale, asserendo che non avrebbe potuto formulare la domanda di Pt_1 CP_1 riconoscimento della rendita, introducendo tardivamente una questione non attinente con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. L'appellato incidentale ha richiamato, al riguardo, l'ordinanza del Tribunale di RN del
25.3.2014 che aveva rilevato l'inammissibilità della domanda, deducendo che sul punto si è formato il giudicato interno. L' ha poi rilevato di avere, in primo grado, contestato la sussistenza dei presupposti per il Pt_1 riconoscimento dell'infortunio in itinere sicché non sussiste la non contestazione dei fatti invocata dall'appellante incidentale.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisito, con ordinanza del 30.10.2025 il fascicolo d'ufficio del procedimento n 239/1996 innanzi al Tribunale di RN, a seguito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
*****
1. L'eccezione dell' , secondo cui si sarebbe formato il giudicato in merito all'inammissibilità Pt_1 della domanda riconvenzionale di accertamento del diritto alla rendita, è infondata atteso che il
Tribunale di RN con la sentenza impugnata ha revocato l'ordinanza del 25.3.2014 con la quale aveva ritenuto l'inammissibilità di detta domanda e l'ha esaminata nel merito, rigettandola (cfr. pag 5 della sentenza di primo grado odiernamente impugnata) per difetto di allegazione dei fatti costitutivi del diritto alla rendita e per mancanza di prova degli stessi.
pagina 4 di 9 2. Quanto all'allegazione, ha ritenuto che si fosse limitato ad indicare la data del sinistro in cui CP_1 era rimasto coinvolto poiché la parte narrativa del ricorso conteneva soltanto l'esposizione dei diversi gradi di giudizio che si erano già svolti tra le parti.
3. Ha ritenuto, inoltre, non provati i fatti, rilevando che le prove acquisite nel precedente giudizio, svoltosi tra le parti ed estinto, possono valere solo come argomento di prova ai sensi dell'art 310 comma 3 c.p.c. e 116 comma 2 c.p.c. e necessitano, quindi, di riscontri che, nella specie, mancano del tutto.
4. Con un unico motivo l'appellante incidentale ha censurato tali affermazioni evidenziando che il ricorso di primo grado contiene l'enunciazione dei fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale. Ha dedotto che il Tribunale di RN avrebbe dovuto ricavare la prova dei fatti allegati sia facendo applicazione del principio di non contestazione (stante la non contestazione degli stessi da parte dell' ) sia dalle prove documentali da lui prodotte ed in particolare dalle Pt_1 sentenze emesse tra le parti nel giudizio estinto che assurgono a prova documentale in quanto l'estinzione del giudizio fa venir meno la statuizione ma non gli accertamenti fattuali contenuti nelle sentenze emesse. Deduce che gli atti del giudizio estinto sono prove atipiche che forniscono, quanto meno, delle presunzioni gravi precise e concordanti da cui desumere la prova dei fatti costitutivi del suo diritto.
5. Rileva, inoltre, l'appellante che il principio di diritto affermato nella sentenza 13376/2008 della Corte di Cassazione, vincolante nel presente giudizio, secondo cui l'impossibilità di determinare a priori la durata della prestazione lavorativa e quindi la sicura fruibilità dei mezzi pubblici giustifica l'utilizzo del mezzo privato, ha, nel caso in esame, trovato piena attuazione nella sentenza n 438 2002 del
Tribunale di RN che aveva, appunto, accertato come non fosse stato possibile per CP_1
utilizzare il mezzo pubblico in quanto il lavoro da svolgere doveva protrarsi per molte ore.
[...]
6. L' appello incidentale è fondato.
Non sussiste a giudizio della Corte il difetto di allegazione affermato dal Giudice di primo grado. La parte narrativa del ricorso di primo grado è, invero, idonea a far comprendere alla controparte ed al
Giudice gli elementi fattuali essenziali della vicenda su cui si fonda la domanda di rendita vitalizia, sebbene si tratti di esposizione, a tratti, poco lineare, poiché inserita nell'ambito della narrazione del contenuto degli atti del precedente giudizio svolto tra le parti sulla stessa domanda.
7 Nel ricorso di primo grado ha esposto (pagina 4) che egli era dipendente della Controparte_1 CP_2 concessionaria del servizio di riscossione tributi per la provincia di RN, con qualifica di
[...] programmatore informatico, che in data 24.12.1994 aveva riportato un incidente con lesioni gravissime nel tragitto RN-NO, luogo ove si era recato in forza di un ordine di servizio per effettuare un pagina 5 di 9 intervento tecnico necessario ed improcrastinabile ai computers dello sportello della Concessionaria esattoriale per cui lavorava.
8. ha, poi, dedotto, in più punti del ricorso, che per recarsi ad NO aveva utilizzato il mezzo CP_1 di trasporto privato stante l'impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici. Al riguardo, ha affermato che dalla deposizione resa nel precedente giudizio estinto dal teste suo datore di lavoro, Testimone_3 era risultato che l'orario di lavoro non fosse determinabile a priori e che poteva protrarsi oltre le ore
17.30 quando partiva l'ultima corsa dei mezzi pubblici da NO.
9. Ha riportato, ancora, che nel giudizio estinto era stata svolta un CTU che aveva accertato la sussistenza di una invalidità nella misura del 60% come conseguenza delle lesioni riportate nell'incidente.
10. Si tratta, come detto, della esposizione degli elementi necessari e sufficienti a fondare la pretesa azionata.
11. Ulteriori indicazioni utili alla comprensione dei fatti sono, altresì, rinvenibili nelle altre parti del ricorso che riassumono il contenuto degli atti del precedente giudizio nei suoi vari gradi.
12. Il relativo motivo di censura appare, quindi, fondato.
13. Fondato è anche il motivo inerente la valutazione delle prove compiuta dal primo giudice.
14. Il Tribunale di RN non ha, di fatto, riconosciuto alcuna valenza probatoria agli atti del precedente giudizio estinto, rilevando che essi necessitano di riscontri, nella specie, mancanti.
15. Ritiene la Corte che la doglianza con cui l'appellante lamenta la mancata valutazione, quali prove atipiche, delle prove acquisite nel precedente giudizio estinto sia fondata.
16. Invero, l'utilizzabilità nel giudizio civile delle prove assunte in altro giudizio tra le stesse parti rappresenta un principio consolidato, fondato sul libero convincimento del giudice e sull'assenza di un numerus clausus dei mezzi di prova. Le prove così acquisite assumono natura di prove atipiche, potendo costituire non solo elementi di convincimento ma anche prova esclusiva della decisione. Il principio trova applicazione tanto per le prove testimoniali quanto per le consulenze tecniche ed anche se le prove provengono dal processo penale.
17. La valutazione di tali prove rimane affidata al prudente apprezzamento del giudice, che deve fornire adeguata motivazione della loro utilizzazione e procedere ad un vaglio critico delle stesse in relazione alle altre risultanze processuali, garantendo così l'effettività del contraddittorio e la correttezza della decisione (cfr. Cass. N 12579/2023: "il giudice di merito è libero di fondare il suo convincimento anche utilizzando le risultanze della prova formata in altro giudizio, sempre che esse siano state ritualmente acquisite agli atti della causa della cui cognizione egli è investito" e Cass. n
20719/2018: "la necessità che il giudice proceda ad una diretta ed autonoma valutazione delle pagina 6 di 9 circostanze accertate con altra sentenza non implica che debbano essere nuovamente esibiti e direttamente riesaminati i documenti presi in considerazione nell'altro giudizio").
18. L'applicazione, al caso in esame, di tali principi comporta il potere/dovere di valutare, a fini di prova, gli atti del giudizio estitnto, le prove in esso acquisite e le sentenze emesse.
19. In particolare, questo Collegio giudicante ha ritenuto, stante la richiesta avanzata dall' già CP_1 innanzi al Giudice di primo grado e stante l'avvenuta produzione, ad opera della parte, delle sentenze emesse nel giudizio estinto, di disporre l'acquisizione, ai sensi dell'art 437 comma 2 c.p.c., del fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio estinto iscrivendosi tale acquisizione nell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in presenza di una pista probatoria indicata dalla produzione della parte ed a completamento delle prove da questa fornite.
20. Dagli atti del fascicolo d'ufficio del procedimento n 239/1996 del Tribunale di RN (primo grado del giudizio estinto) risulta che all'incirca alle ore 11 e 45 del 24.12.1994 il ricorrente CP_1
, dipendente della con qualifica di impiegato programmatore, mentre era
[...] Controparte_3 trasportato a bordo della vettura condotta dalla proprietaria subì gravi lesioni in CP_4 conseguenza dello scontro avvenuto con altra vettura marciante in senso inverso
21. Il datore di lavoro, , sentito come testimone all'udienza del 30.9.1997, riferì che Testimone_1
, programmatore di computer, fu comandato ad NO per svolgere le operazioni di CP_1 chiusura di fine anno presso lo sportello di quel luogo. Riferì che gli impiegati utilizzavano sempre autoveicoli privati per spostarsi, a ciò autorizzati da esso datore di lavoro, “perché non possono in precedenza stabilire i tempi di lavoro, dipende dalla elaborazione dei dati che a volte si protrare anche per diverse ore”. Ha aggiunto che il luogo dell'incidente si trovava lungo l'unica strada percorribile per raggiugnere NO da RN.
22. Dalla sentenza della Corte di Appello n 315/2004 risulta, poi, che dalla documentazione allegata al fascicolo dell' era emerso che, nell'arco della giornata, i collegamenti tra RN ed NO Pt_1 erano assicurati con cinque corse all'andata (la prima alle 6 e 45 e l'ultima alle 16 e 30 e cinque corse al ritorno la prima alle 12 e 25 e l'ultima alle 17 e 30)
23. Rammenta la Corte che, nel presente giudizio, ha effetto vincolante il principio affermato dalla sentenza n 13376 del 2008 della Corte di Cassazione, depositata dall'appellante incidentale , CP_1 la quale ha cassato la sentenza 315/2004 della Corte di Appello di Campobasso poiché essa “non conteneva alcun accertamento in ordine all'orario di lavoro che l' avrebbe dovuto osservare CP_1 nel giorno del sinistro” e perché “omette(va) di valutare se, in base alle emergenze istruttorie acquisite, la durata della prestazione lavorativa del ricorrente fosse o meno determinabile a priori e
pagina 7 di 9 alla luce di tale valutazione e degli orari dei mezzi pubblici di trasporto di trarre le dovute conseguenze in ordine al carattere necessitato o meno della scelta dell'uso del mezzo privato”.
24. Ebbene, facendo applicazione del dictum della Corte, tenuto conto dell'orario in cui si è avuto l'incidente (circa ore 11 e 45), del fatto che il sinistro è occorso durante il tragitto di andata e che, quindi, sarebbe giunto presso lo sportello di NO dopo le 11 e 45, che l'ultima corsa dei CP_1 mezzi pubblici per rientrare da Angone ad RN era fissata alle ore 17:30, delle dichiarazioni del datore di lavoro -teste secondo cui non era possibile prevedere in anticipo la durata Testimone_3 dell'intervento ai computer, che dipendeva dalla elaborazione dei dati, ed, a volte, si protraeva per diverse ore e che, per tale motivo, i programmatori erano sempre autorizzati ad usare la vettura privata, può concludersi che abbia provato la necessità dell'uso del mezzo privato per CP_1 recarsi, in data 24.12.1994, nel luogo di lavoro e, dunque, la natura di infortunio in itinere dell'incidente occorso.
25. In merito al quantum dell'indennizzo, nel giudizio 239/1996 fu svolta una consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del medico legale dottor il quale ha accertato che riportò Persona_1 CP_1 un politraumatismo di grave entità con trauma cranico e coma post-traumatico con una percentuale di invalidità permanente del 60%.
26. Tale valutazione, in quanto fondata su un esame completo degli atti ed esente da vizi logici, può essere recepita con conseguente riconoscimento in favore di della rendita vitalizia prevista CP_1 dal dpr 1124/1965.
27. Alla luce di quanto esposto, l'appello incidentale proposto da merita accoglimento. Controparte_1
28. Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione disposto con ordinanza n. 23925/2024 del 5.9.2024, sull' appello principale proposto dall' avverso la Pt_1 sentenza del Tribunale di RN n 279/2016 emessa il 10.11.2016 e sull'appello indicentale proposto da riassunto con ricorso depositato il 1.7.2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede: dà atto del passaggio in giudicato della sentenza n 151/2018 del 17.7.2018 di questa Corte, nelle parti non oggetto della Cassazione con rinvio;
accoglie l'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata condanna l' a corrispondere in favore Pt_1 di la rendita per infortunio sul lavoro sulla percentuale di inabilità del 60% a far data Controparte_1 dall'1.3.1995 oltre interessi e rivalutazione come per legge, detratte le somme già corrisposte;
pagina 8 di 9 condanna l' al pagamento in favore della controparte delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio liquidate Pt_1 complessivamente in euro 16.500,00 oltre spese generali IVA e Cpa come per legge
Campobasso, 26.11.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta Dr. Maria Grazia d'Errico
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