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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/12/2025, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro RE H. NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6295.2020 R.A.C.L., promossa da:
IA CA
con il proc. avv. Troso dom.
CONTRO
CP_1
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 15.6.20 questo Giudice, chiedendo accertarsi il proprio diritto alla riliquidazione della pensione Iocom n.37023359 previo computo di 33 cs esclusi nella CP_ liquidazione del 27.9.19 con conseguente condanna di al pagamento dei ratei differenziali determinati in euro 20,74 mensili, oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone di essere titolare di pensione Iocom n.37023359, superiore al minimo, con decorrenza 1.10.17 e di avere chiesto in data 10.6.19 l'accredito dei contributi per maternità e CP_ malattia;
come la domanda siastata accolta in data 27.9.19 ma abbia errato nella liquidazione avendo accreditato solo 55 cs a fronte dei richiesti 88 (86 cs di maternità e 2 cs di malattia). CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita eccependo la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto azionato e comunque l'infondatezza del ricorso, essendo stata accreditata la contribuzione figurativa per maternità, nei limiti di capienza del periodo, tant'è si è proceduto al ricalcolo dell'assegno ordinario di invalidità in data 27.9.19; come il calcolo della quota A di pensione relativa alla contribuzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari a 601 cs;
come parte avversa non possa pretendere che la contribuzione figurativa in questione sia aggiunta a contributi inizialmente erroneamente conteggiati.
Ebbene, vale ricordare come l'art.47 del Decreto Presidente della Repubblica 30/04/1970, n. 639 reciti: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del CP_2 termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o Controparte_3 ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.”
A lungo si è dibattuto in giurisprudenza in merito alla possibilità di applicare la decadenza de qua anche in caso di parziale riconoscimento del trattamento previdenziale. Che è quanto è stato escluso in giurisprudenza con numerose pronunzie della Suprema Corte [Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2010, n. 4900 e Cassazione civile, sez. un., 29/05/2009, n. 12720].
Tuttavia, è intervenuto il legislatore (art.38, dl n.98.2011) secondo cui:
"Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. Nella specie deve ritenersi maturata la decadenza in relazione ai ratei pensionistici riconosciuti oltre tre anni prima il deposito del ricorso;
che è quanto rende superfluo l'esame dell'eccepita prescrizione , peraltro interrotta con atto del 10.6.19, non potendo decorrere la prescrizione nella pendenza del giudizio.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Ed eguale principio vale quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, spettando al creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione [Cass. civ. Sez. II, 24/07/2018, n. 19549]. Non a caso si è osservato che “vertendosi in materia di diritto di credito alla prestazione pensionistica, spettava a in qualità di creditrice, solo l'allegazione e non la prova Pt_1 CP_ dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento altrui;
incombeva invece sull' che affermava l'avvenuto pagamento dei ratei comprensivi anche degli emolumenti extramensili riferiti ai periodi di contribuzione figurativa, dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito, ovvero il pagamento. Ciò in aderenza a un costante orientamento giurisprudenziale affermato da Cass. S.U. n. 13533/01.
Il motivo di ricorso, laddove pretende di addossare sul pensionato l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto e quindi del diritto di credito al ricalcolo della pensione, non considera che la prova richiesta è solo quella della fonte legale del diritto - prova nel caso di CP_ specie nemmeno necessaria, non avendo mai l' contestato che per i periodi coperti da contribuzione figurativa la base di calcolo della retribuzione pensionabile dovesse computare gli emolumenti extramensili.
Una volta stabilito che la pronuncia ha correttamente applicato l'art. 2697 c.c., resta da aggiungere che il motivo non si incarica di confutare il correlato assunto della pronuncia in base al quale la prova del fatto estintivo (avvenuto pagamento di ratei di pensione che computassero CP_ gli emolumenti extramensili) non fu fornita dall' ” [Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 16/11/2023) 28-12-2023, n. 36239].
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale, è emerso come nella liquidazione della prestazione siano stati conteggiati 88 cs per maternità e 10 per malattia e come l'apparente mancato riconoscimento di 33 cs a detto titolo, siccome lamentato in ricorso, sia conseguenza semmai del mancato riconoscimento di 33 cs a titolo di ds in relazione agli anni 1982\83 per riscontrata duplicazione del periodo contributivo.
Che è quanto, allora, determina il rigetto del ricorso.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese irripetibili
Lecce, 02/12/2025
RE NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro RE H. NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6295.2020 R.A.C.L., promossa da:
IA CA
con il proc. avv. Troso dom.
CONTRO
CP_1
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 15.6.20 questo Giudice, chiedendo accertarsi il proprio diritto alla riliquidazione della pensione Iocom n.37023359 previo computo di 33 cs esclusi nella CP_ liquidazione del 27.9.19 con conseguente condanna di al pagamento dei ratei differenziali determinati in euro 20,74 mensili, oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone di essere titolare di pensione Iocom n.37023359, superiore al minimo, con decorrenza 1.10.17 e di avere chiesto in data 10.6.19 l'accredito dei contributi per maternità e CP_ malattia;
come la domanda siastata accolta in data 27.9.19 ma abbia errato nella liquidazione avendo accreditato solo 55 cs a fronte dei richiesti 88 (86 cs di maternità e 2 cs di malattia). CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita eccependo la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto azionato e comunque l'infondatezza del ricorso, essendo stata accreditata la contribuzione figurativa per maternità, nei limiti di capienza del periodo, tant'è si è proceduto al ricalcolo dell'assegno ordinario di invalidità in data 27.9.19; come il calcolo della quota A di pensione relativa alla contribuzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari a 601 cs;
come parte avversa non possa pretendere che la contribuzione figurativa in questione sia aggiunta a contributi inizialmente erroneamente conteggiati.
Ebbene, vale ricordare come l'art.47 del Decreto Presidente della Repubblica 30/04/1970, n. 639 reciti: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del CP_2 termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o Controparte_3 ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.”
A lungo si è dibattuto in giurisprudenza in merito alla possibilità di applicare la decadenza de qua anche in caso di parziale riconoscimento del trattamento previdenziale. Che è quanto è stato escluso in giurisprudenza con numerose pronunzie della Suprema Corte [Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2010, n. 4900 e Cassazione civile, sez. un., 29/05/2009, n. 12720].
Tuttavia, è intervenuto il legislatore (art.38, dl n.98.2011) secondo cui:
"Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. Nella specie deve ritenersi maturata la decadenza in relazione ai ratei pensionistici riconosciuti oltre tre anni prima il deposito del ricorso;
che è quanto rende superfluo l'esame dell'eccepita prescrizione , peraltro interrotta con atto del 10.6.19, non potendo decorrere la prescrizione nella pendenza del giudizio.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Ed eguale principio vale quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, spettando al creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione [Cass. civ. Sez. II, 24/07/2018, n. 19549]. Non a caso si è osservato che “vertendosi in materia di diritto di credito alla prestazione pensionistica, spettava a in qualità di creditrice, solo l'allegazione e non la prova Pt_1 CP_ dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento altrui;
incombeva invece sull' che affermava l'avvenuto pagamento dei ratei comprensivi anche degli emolumenti extramensili riferiti ai periodi di contribuzione figurativa, dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito, ovvero il pagamento. Ciò in aderenza a un costante orientamento giurisprudenziale affermato da Cass. S.U. n. 13533/01.
Il motivo di ricorso, laddove pretende di addossare sul pensionato l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto e quindi del diritto di credito al ricalcolo della pensione, non considera che la prova richiesta è solo quella della fonte legale del diritto - prova nel caso di CP_ specie nemmeno necessaria, non avendo mai l' contestato che per i periodi coperti da contribuzione figurativa la base di calcolo della retribuzione pensionabile dovesse computare gli emolumenti extramensili.
Una volta stabilito che la pronuncia ha correttamente applicato l'art. 2697 c.c., resta da aggiungere che il motivo non si incarica di confutare il correlato assunto della pronuncia in base al quale la prova del fatto estintivo (avvenuto pagamento di ratei di pensione che computassero CP_ gli emolumenti extramensili) non fu fornita dall' ” [Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 16/11/2023) 28-12-2023, n. 36239].
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale, è emerso come nella liquidazione della prestazione siano stati conteggiati 88 cs per maternità e 10 per malattia e come l'apparente mancato riconoscimento di 33 cs a detto titolo, siccome lamentato in ricorso, sia conseguenza semmai del mancato riconoscimento di 33 cs a titolo di ds in relazione agli anni 1982\83 per riscontrata duplicazione del periodo contributivo.
Che è quanto, allora, determina il rigetto del ricorso.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese irripetibili
Lecce, 02/12/2025
RE NO