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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 257/2025 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
, c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2
, c.f. Parte_3 CodiceFiscale_3
, c.f. Parte_4 CodiceFiscale_4
, c.f. Parte_5 CodiceFiscale_5
, c.f. Parte_6 CodiceFiscale_6
, c.f. Parte_7 CodiceFiscale_7
, c.f. Parte_8 CodiceFiscale_8
, c.f. Parte_9 CodiceFiscale_9
, c.f. Parte_10 CodiceFiscale_10
, c.f. Parte_11 CodiceFiscale_11 tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al ricorso, dall'avv. Domenico Nastari, presso il cui studio in Venezia-Mestre, al
Calle del Gambero n. 6, elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
c.f. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla
1 memoria difensiva, dall'avv. Giorgio Conte, presso il cui studio in
Mestre, alla via Allegri n. 29, elettivamente domicilia
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 10.12.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 5.02.2025, i ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenere l'inclusione di una serie di elementi accessori previsti dal
CCNL degli autoferrotranvieri internavigatori (TPL mobilità) 2015 e successivi accordi integrativi nella retribuzione del periodo di ferie, nel presupposto che, sebbene intrinsecamente connessi alla retribuzi one, siano stati esclusi dalla dalla base di calcolo della CP_1 retribuzione stessa.
Più specificamente, hanno dedotto: di lavorare o di aver lavorato nel caso di collocamento in pensione ( , e alle Parte_2 Pt_3 Pt_4 dipendenze della società resistente per i periodi analiticamente indicati in ricorso con mansioni di autisti di autobus e tram ACTC e con qualifica di operatori di esercizio e da giugno 2023 come ausiliario, Pt_5 Pt_10 da luglio 2016 a dicembre 2020 come operatore qualificato d'ufficio e
da marzo 2022 come collaboratore d'ufficio della centrale Pt_11 operativa;
che nello svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio
(autista) i ricorrenti hanno guidato anche autosnodati e, in caso di possesso di autorizzazione, il tram e tutti hanno venduto biglietti a bordo;
che, in base ai principi affermati dalla giurispr udenza della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, la retribuzione delle ferie deve ricomprendere tutte le voci anche variabili rientranti nella
2 normale retribuzione;
che, quindi, sono in contrasto con i consolidati principi comunitari e con l'articolo 36 della Costituzione, le disposizioni contrattual-collettive di cui al CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori
TPL Mobilità, che escludono tali voc i;
che, in particolare, risultano illegittimamente escluse dal computo della retribuzione per il periodo di ferie i seguenti elementi della retribuzione: indennità di presenza/premio di produttività giornaliero/incentivazione produttività giornaliera;
indennità di guida;
indennità di guida aggiuntiva; indennità autosnodati;
indennità tram;
- incentivi bigliettazione/incentivi bigliettazione Imob;
indennità pro tempore/incentivazione produttività giornaliera, tutti elementi da ricomprendersi nella retribuzione;
che il 25.03.2022 è stata inviata costituzione in mora per ottenere la ricomprensione nella retribuzione delle suddette voci, seguita da istanze analoghe per i singoli ricorrenti del 21.06.2022 (per del 27.11.2024 e per del Parte_2 Pt_6
4.04.2023).
In conseguenza di ciò hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare la nullità dell'art. 3 dell'accordo nazionale
27/11/2000 e dell'art. 5 dell'accordo nazionale 15/11/2015 e precedenti e successivi cc.cc.nn.ll. nonché la nullità degl i accordi nazionali e/o aziendali e/o di qualsiasi altro accordo e/o circolare e/o disposizione datoriale succedutisi nel tempo, laddove non prevedono
l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere a ciascun ricorrente durante le ferie, delle voci indennità di presenza / premio di produttività giornaliero / incentivazione produttività giornaliera, indennità di guida, indennità di guida aggiuntiva, indennità autosnodati, indennità tram, incentivi bigliettazione / incentivi bigliettazione Imob, indennità p ro tempore / incentivazione produttività giornaliera, laddove presenti;
ed in particolare, ex plurimis, la nullità di: - accordi del 16/07/1963 e
18/12/1987 (indennità di presenza), accordo del 18/01/2008 (premio di produttività giornaliera) e accordo del 31/07/2014 (incentivazione produttività giornaliera) e accordo del 29/06/2017 (premio di produttività giornaliera); - accordo del 27/07/1984 (indennità di guida);
3 - accordo del 17/10/2013 (indennità di guida aggiuntiva); - accordo del
18/12/1987, del 15/04/1997 (indennità autosnodati); - accordo del
14/07/2015 (indennità di tram); - accordi del 15/07/1999, del
27/09/1999, dell'08/08/2003 e dell'08/08/2011 (incentivi bigliettazione / incentivi bigliettazione Imob); - accordi del 17/04/1981
e del 12/06/1981, circolari del 18/07/1981 e del 27/07/1981, accordi del 31/07/2014 e del 29/06/2017 (indennità pro tempore / incentivazione produttività giornaliera); - e/o accertare il diritto in capo
a ciascun ricorrente alla retribuzione dei giorni di ferie che sia comprensiva delle predette voci, laddove presenti, calcolate assumendo come valore orario dovuto delle predette voci per ciascun mese la media così calcolata sui dodici mesi precedenti: sommatoria dei compensi percepiti ai titoli invocati per i dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, diviso il numero di giorni effettivamente lavorati per lo stesso periodo, od il diverso numero ritenuto di giustizia;
retribuzion e aggiuntiva dei giorni di ferie che per il periodo a decorrere dal
01/07/2022 è data dagli eventuali valori positivi risultanti dalla sottrazione tra (minuendo) il valore orario dovuto delle predette voci calcolato come sopra, e (sottraendo) il valore dato dagli € 8,00 giornalieri di cui all'art. 4 accordo nazionale del 10/05/2022 od eventuale diverso futuro valore;
e, per l'effetto, - condannare alla retribuzione dei CP_1 giorni di ferie che sia comprensiva delle predette voci, laddove presenti;
adottando come valore orario dovuto delle predette voci per ciascun mese la media come sopra calcolata;
retribuzione aggiuntiva dei giorni di ferie che per il periodo a decorrere dal 01/07/2022 è data dagli eventuali valori positivi risultanti dalla sottrazione tra (minuendo) il valore orario dovuto delle predette voci calcolato come sopra, e (sottraendo) il valore dato dagli € 8,00 giornalieri di cui all'art. 4 accordo nazionale del
10/05/2022 od eventuale diverso futuro valore;
e - condannare CP_1 alla corresponsione delle differenze retributive maturate e maturande a tale titolo sin dall'inizio del rapporto lavorativo, sempre assumendo come valore orario dovuto delle predette voci per ciascun mese la media come sopra calcolata;
differenze retributive che per il pe riodo a decorrere dal
4 01/07/2022 sono date dagli eventuali valori positivi risultanti dalla sottrazione tra la sommatoria dei descritti valori sulla media dei dodici mesi precedenti (minuendo) ed il valore dato dagli € 8,00 giornalieri di cui all'art. 4 accordo nazionale del 10/05/2022 (sottraendo) od eventuale diverso futuro valore, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”; il tutto con vittoria d spese.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito, in via preliminare, CP_1
l'indeterminatezza della domanda;
nel merito l'infondatezza della domanda, contestando, in particolare, sia il diritto a ricomprendere le indennità oggetto di ricorso nel computo del le voci per il calcolo della retribuzione dei periodi di ferie per le ragioni puntualmente indicate, sia la carenza di dissuasività dell'invocato diverso calcolo della retribuzione;
in ogni caso, ha eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese azionate per il periodo antecedente ai cinque anni rispetto alla proposizione del ricorso gerarchico;
con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità per indeterminatezza della domanda: come risulta dall'esame del ricorso, infatti, quest'ultimo è specifico e analitico nell'indicare i presupposti di fatto e di diritto della pretesa azionata (causa petendi) e le statuizioni richieste all'adito Giudice del Lavoro (petitum).
2. Nel merito la domanda fondata e va accolta nei termini che seguono.
Ciò anche in conformità con l'orientamento consolidato di questa
Sezione, peraltro confermato dalla Corte d'Appello di Venezia, come da sentenze prodotte in atti.
In primo luogo, deve premettersi che i fatti principali oggetto di controversia non sono contestati e sono comunque documentalmente provati.
Oggetto del contendere, infatti, è la questione, essenzialmente di natura giuridica e interpretativa, concernente la correttezza o meno dei criteri di calcolo della base imponibile considerata ai fini della retribuzione dei periodi di ferie da alla luce di quanto CP_1 previsto dai contratti collettivi aziendali con riferimento a una serie di
5 voci che non sono state considerate e che, invece, secondo la prospettazione dei ricorrenti, sono strettamente connesse alla retribuzione.
Sul punto deve condividersi l'interpretazione operata dalla Corte di
Cassazione, con le sentenze n. 22401/20 e n. 13425/19, rese in fattispecie analoghe a quelle oggetto di causa, che, sulla scorta di un'analitica ricostruzione del quadro giurisprudenziale comunitario, ha affermato che “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite";
D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva
n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art.
7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto a d un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; Per_1 Pt_12 del 29 novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre Per_2
2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato Per_3
"Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere
6 considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C -341/15, Per_4 punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità naziona li competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88
(v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C -118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti
(id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, HU -H e altri, C-350/06 e C-
520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, e altri, C -155/10, Per_5 punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C -385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime ...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò c he riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C -
131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_6 occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto 58). Persona_7
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello
7 retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate
BI e altri, punto 58, nonché HU -H e altri, punto 60).
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della
Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LI e altri
(punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
"sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza
LI e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore
è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... de ve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza LI e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza LI e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
8 (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarch ico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo
e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza LI e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da p rovvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.).
In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla
Corte di Giustizia.
Resta da osservare che - come più volte ribadito da questa Corte di legittimità (Cass. n. 22577/2012 e giurisprudenza ivi richiamata) -
l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo
9 luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza
CGUE 15 settembre 2011, e a., C -155/10, cit., punto 26) che Per_5 intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di fe rie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
Sulla scorta dei principi sopra riassunti, affinché una voce retributiva possa essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie occorre, dunque, che la stessa sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansi oni svolte dall'interessato ed abbia la funzione di compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Diversamente, le voci retributive che s volgono la funzione di rimborsare spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore nell'espletamento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.”
Anche con la più recente sentenza n. 20216/22, il Giudice di
Legittimità ha affermato che: “Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali.”.
In termini analoghi anche le più recenti decisioni n. 13932/2024 e n.
25840/2024 rese anch'esse in fattispecie analoghe a quella in esame.
10 3. Sulla scorta di tali condivisibili principi, ciò che rileva, come chiarato dalla Corte di Giustizia UE e dalla giurisprudenza nazionale conforme a quella comunitaria innanzi citata, è il pregiudizio potenziale che può derivare da una interpretazione restr ittiva della base di calcolo, perché tale pregiudizio, anche se solo potenziale, può svolgere una funzione dissuasiva rispetto alla fruizione delle ferie, di cui, quindi, il lavoratore potrebbe scegliere di non fruire perché economicamente “svantaggiosa” rispetto allo svolgimento dell'attività lavorativa, funzione dissuasiva che è proprio ciò che il legislatore e la giurisprudenza comunitaria intendono evitare.
Tale funzione dissuasiva, quindi, in concreto, può essere scongiurata solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Ne consegue, quindi, che la mancata inclusione di tutte le voci nella base di calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie si traduce in un pregiudizio effettivo perché, in definitiva, determina una riduzione della retribuzione concretament e corrisposta rispetto a quella che il lavoratore avrebbe avuto diritto a conseguire.
4.1 Passando più specificamente a esaminare la riconducibilità o meno delle singole indennità accessorie della retribuzione indicate dai ricorrenti in ricorso (cfr. pp. 11-18 del ricorso) nella base di calcolo della retribuzione per ferie, ritiene questo giudice di dare continuità all'orientamento espresso dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale con le sentenze n. 601/2023, n. 593/2024 e della Corte d'Appello di
Venezia n. 253/2025 tutte depositate in atti e rese in fattispecie analoghe alla presente.
4.2 In particolare, occorre stabilire se si tratti di voci che contribuiscono a definire la loro “retribuzione ordinaria ai fini di causa” il che, per le voci retributive variabili, ricorre – alla luce dei principi comunitari e interni innanzi richiamati – laddove tali voci attengano alla loro specifica professionalità e facciano fronte ad un disagio tipico della mansione svolta.
11 È possibile, quindi, esaminare le singole voci nei seguenti termini:
Indennità di presenza o premio produttività giornaliera: prevista inizialmente dall'accordo 16.7.1963 (cfr. all. 27 ricorso), è corrisposta in funzione dell'effettiva presenza al lavoro. Con l'accordo del
27.7.1984 tale indennità assume il nome di premio di produttività giornaliero e viene espressamente previs ta per tutte le 14 mensilità retribuite. Con l'accordo del 31.7.2014 (cfr. all. 39 ricorso), il premio di produttività giornaliero viene conglobato in un'unica voce assieme ad altre indennità, per poi essere nuovamente scorporato con il successivo accordo del 29.6.2017 (cfr. all. 41 ricorso). Proprio in quanto legata alla presenza giornaliera, di fatto l'indennità in questione
è parte integrante della retribuzione mensile e deve essere pertanto computata anche nella retribuzione dovuta durante il periodo di ferie.
Indennità di guida: istituita in favore dei conducenti di linea dall'accordo 27.7.1984 punto 9. Nell'accordo si stabilisce che tale indennità sarà erogata per le sole giornate di servizio in linea. Si tratta, evidentemente, di una voce retributiva tipica della mansione di a utisti di autobus, ad essi riservata e riferita a mansioni proprie di tale profilo;
deve ritenersi, per tali ragioni, inclusa nella retribuzione dovuta per il periodo feriale.
Indennità di guida aggiuntiva: è pari a 32 minuti di retribuzione ordinaria ed è prevista dall'accordo del 17.10.2013 (cfr. all. 38 della produzione di parte ricorrente), addendum a pagina 15, come
“incentivazione premiale” per il personale viaggiante;
il medesimo accordo prevede che l'indennità sarà riconosciuta esclusivamente per le giornate di effettiva presenza;
in realtà, anche con riferimento a tale voce ricorrono le medesime ragioni espresse con riferimento all'indennità di guida, stante la sostanziale assimilabilità delle due ipotesi, con la conseguenza che va inclusa nella retribuzione dovuta per il periodo feriale.
Indennità autosnodati (intera e ridotta): istituta con gli accordi del
18.12.1987 (cfr. all. 31 della produzione di parte ricorrente) e del
15.04.1997 (cfr. all. 32 della produzione di parte ricorrente)
12 inizialmente per i lavoratori che utilizzano nei servizi di linea mezzi autosnodati, è stata poi estesa con gli accordi del 30.07.2004 (cfr. all.
36 della produzione di parte ricorrente) e del 12.01.2005 a settori non previsti inizialmente e in particolare a quello extraurbane;
anche con riferimento a tale voce ricorrono le medesime ragioni espresse con riferimento all'indennità di guida, stante la sostanziale assimilabilità delle due ipotesi, con la conseguenza che va inclusa nella retribuzione dovuta per il periodo feriale.
Indennità di tram: istituita con l'accordo del 14.07.2015 (cfr. all. 40 della produzione di parte ricorrente), essa è finalizzata alla sostituzione dell'indennità prevista per i turni tram ed è erogata per le giornate svolte nella conduzione di tali mezzi;
essa, quindi, es sendo legata alla specifica mansione, deve essere riconosciuta ai fini del calcolo della retribuzione dovuta per il periodo feriale.
Incentivazione bigliettazione / incentivi biglietti Imob: le due voci si sono susseguite temporalmente (prima la 1016 ed in seguito, e tuttora, la n. 1019). L'introduzione è avvenuta con l'accordo del
15.07.1999 (cfr. all. 33 della produzione di parte ricorrente), al quale hanno fatto seguito i successivi del 2 7.09.1999 (cfr. all. 34 della produzione di parte ricorrente) e dell'08.08.2003 (cfr. all. 35 della produzione di parte ricorrente), intitolato “Vendita biglietti a bordo degli Autobus”, nel quale sono previste le tariffe (differenziate in base alla tratta) e la relativa percentuale (del 32%, 22%, 18% o 15%) a favore dell'autista che ha venduto il biglietto. È altresì intervenuto l'Accordo dell'08.08.2011 (cfr. all. 38 della produzione di parte ricorrente). Si tratta di voce intrinsecamente connessa alle ma nsioni svolte dall'autista, a cui spettano “all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio”, con la conseguenza che essa deve essere ricompresa all'interno della retribuzione dovuta per i periodi di ferie.
Con riferimento poi alla posizione dei ricorrenti (da Parte_11 marzo 2022), (da luglio 2016 a dicembre 2020) e Parte_13
(da giugno 2023), per i periodi in cui hanno svolto le Parte_5 funzioni, rispettivamente, di collaboratore d'ufficio nella centrale
13 operativa ( ), di operatore qualificato d'ufficio ( ), e di Pt_11 Pt_10 ausiliario ( ) spetta anche l'indennità pro Pt_5 tempore/incentivazione produttività giornaliera: essa è stata istituita con accordo sindacale del 17.04.1981 (cfr. all. 28 della produzione di pate ricorrente), è destinata agli “agenti aventi qualifica di navigazione che operano nell'esercizio della navigazione” e agli
“agenti non aventi qualifica di navigazione ma che operano nell'esercizio della navigazione”. Nell'accordo del 17.04.1981 viene espressamente previsto che “il compenso di cui trattasi compete solo in caso di effettiva presentazione (sono quindi esclude le giornate di malattia, di ferie, di permesso retribuito o non per qualsiasi motivo, le assenze ingiustificate, gli scioperi, ecc.)”. Di fatto l'indennità pro tempore viene riconosciuta nei cedolini paga ai lavoratori del settore navigazione per 32 minuti per ciascuna giornata di lavoro svolta, ad eccezione dei periodi ferie, nei quali viene esclusa.
Nonostante le previsioni di erogazione solo in caso di effettiva presenza in servizio, si tratta di elemento che deve essere ricompreso nella retribuzione per le ferie in quanto strettamente legato all'attività di navigazione, peraltro nella particolare co ndizione della Laguna veneziana, ed infatti è stato previsto che non compete al personale che, pur avendo qualifica di navigazione ma essendo stato dichiarato inidoneo definitivo o temporaneo, non presti la propria opera nell'esercizio della navigazione (cfr. punto sub b) Accordo 27.07.1981 di applicazione dell'Accordo 17.04.1981 sopra indicato).
Inoltre, come correttamente rilevato da parte ricorrente nelle note conclusive, l'Accordo sindacale aziendale del 27.07.1984 (cfr. all. 30 della produzione di parte ricorrente), “non estende” la voce in oggetto;
infatti, dalla lettura del punto 11 di pag. 12 emerge che il personale della navigazione continua a percepire l'indennità pro tempore di cui all'accordo del 17.04.1981 e che a tale indennità (del 1981) viene affiancata “un'altra” indennità pro tempore, destinata, non a tutto il personale, ma ai lavoratori con orario settimanale di 39 ore - diversi
14 da quelli della navigazione – ed in un ammontare diverso (1 ora e mezza e non 3 ore come Accordo del 1981).
Peraltro, come rilevato da parte ricorrente detta seconda indennità non
è applicata, ad esempio, al personale automobilistico di , che ai CP_1 tempi aveva un orario di 36 ore ed il personale automobilistico continua a non percepire un'indennità pro tempore in busta paga, nonostante abbia anch'esso raggiunto da anni le 39 ore di orario settimanale. Si tratta, quindi, di “indennità pro tempore” diverse.
Le indennità richieste, quindi, per le ragioni appena evidenziate, devono essere considerate ai fini del calcolo della retribuzione nei periodi di ferie.
Tale ricostruzione, del resto, appare in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza nazionale secondo cui, in relazione al principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., si è affermato che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate p er compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (cfr.
Cass., n. 16106/03, n e n. n. 11106/97).
Peraltro, tale concetto trova riscontro nel nuovo art. 2103 c.c., che al sesto comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Tali principi possono trovare applicazione nel caso di specie, con la conseguenza che sono riconducibili alla retribuzione le indennità richieste in ricorso per le ragioni innanzi illustrate.
5. Accertato, quindi, per quanto sopra argomentato, che le indennità sopra indicate sono voci che contribuiscono a determinare la
15 retribuzione destinata a compensare lo svolgimento delle mansioni dei ricorrenti, quella fin qui individuata quale loro «retribuzione ordinaria ai fini di causa», occorre valutare – in applicazione dei principi affermati dalla CGUE e dalla giurisprudenza d i legittimità innanzi richiamati – se il mancato riconoscimento di dette voci ai ricorrenti, durante il periodo feriale garantito a livello comunitario, sia conforme all'ordinamento.
Sul punto, deve ritenersi che la società resistente non potesse privare i ricorrenti del computo a loro favore, nelle giornate di ferie, delle indennità sopra identificate, pena la violazione del loro diritto alle ferie retribuite. Infatti, una retribuzion e inferiore rispetto a quella
«ordinaria» è potenzialmente in grado di disincentivare i lavoratori a fruire delle ferie, anche se non si tratta di importi particolarmente significativi in proporzione alla retribuzione annuale;
del resto, come diffusamente osservato innanzi, ciò che rileva ai fini della verifica della legittimità o meno del comportamento datoriale posto in essere, è la
“potenzialità” ai fini della rilevanza della dissuasività, che deve essere valutata ex ante (cfr. sentenza CGUE, Settima Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C-514/20 DS c/ ). Per_8
Né può essere ostativo al riconoscimento del diritto rivendicato in questa sede la scarsa incidenza in concreto, in termini di differenze sulla retribuzione.
Ciò che rileva, infatti, in base all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, è la sussistenza di un concetto “europeo” di retribuzione delle ferie non già di tipo “quantitativo”, bensì “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.), che scongiuri in concreto la realizzazione di quella finalità dissuasiva della fruizione delle ferie che, invece, potrebbe essere realizzata qualora si accedesse a una interpretazione non omnicomprensiva delle diverse voci da includere nella retribuzione;
senza che, quindi, nella prospettiva del giudice nazionale, residui lo spazio per valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo.
16 L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia da parte del datore di lavoro, è stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo;
con la conseguenza ulteriore che l'unica indagine da dover svolgere è quella relativa alle singole voci retributive da includere nella base di calcolo della retribuzione (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”).
Analogamente è a dirsi in relazione alla pretesa irrisorietà dell'incidenza effettiva sulla retribuzione: anche sotto questo profilo, infatti, la stessa decisione della questione pregiudiziale induce a ritenere non decisivo tale elemento se si considera l'affermazione secondo cui “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”
(cfr. paragrafo 21 sentenza LI).
Ne consegue, quindi, che anche l'individuazione di arco temporale di riferimento non rileva ai fini della verifica dell'incidenza della perdita,
e, quindi, della sussistenza o meno dell'effetto dissuasivo, quanto piuttosto al fine di consentire di individu are quali voci della retribuzione siano state percepite durante il periodo di lavoro effettivo e quindi debbano essere conservate anche durante il periodo di ferie e in quale misura debba essere in concreto quantificato il maggior credito del dipendente.
Inoltre, sempre alla luce del concetto “teleologico” e non già strettamente “quantitativo” di retribuzione per ferie affermato dalla
Corte di Giustizia Europea, deve osservarsi che ciò che rileva è la finalità di assicurare la coincidenza della retribuzio ne delle ferie
17 annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui il singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, poiché diversamente si darebbe luogo a una diminuzione del trattamento retributivo potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Infine, sul punto deve ulteriormente osservarsi che: “l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attrib uito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavi a, recare una specifica definizione di retribuzione.” (cfr. Cass. n. 22401/20).
In ogni caso, sul punto risulta riscontrabile in via documentale che l'incidenza di tali voci sulla retribuzione non è affatto irrisoria: come risulta, infatti, dal puntuale calcolo elaborato a pagina 19 del ricorso,
l'incidenza delle voci in questione è pari al 17,1%, percentuale certamente idonea a integrare la dissuasività, volendo correlare tale concetto ad una percentuale specifica della retribuzione.
6.1 Passando alla quantificazione delle suindicate indennità, va osservato che il calcolo deve essere effettuato secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze della CGE del 22.05.2014 e del 15.09.2011, le quali espr essamente affermano che il calcolo deve essere operato “sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”.
Pertanto, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dai ricorrenti, per tali titoli, nei dodici mesi in cui
è ricompreso il periodo di ferie godute.
18 6.2 Quanto all'individuazione del meccanismo di calcolo delle differenze retributive, deve ritenersi che le quattro settimane coperte dalla garanzia retributiva debbano essere equivalenti a 28 giorni, come affermato dalla Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 253/2025 allegata in atti, al punto 8, secondo cui “Ed invero se per un verso nella direttiva 2003/88 non è affatto detto che per quattro settimane devono intendersi 4 settimane di calendario, quindi (tolto il giorno di riposo obbligatorio) 24 giorni di lavoro, nella giurisprudenza di legittimità–si veda in particolare Cass. civ. n. 20216/2022 (punto 30 della motivazione) –vi son riferimenti che inducono a ritenere che le quattro settimane di ferie debbano corrispondere, secondo quanto argoment ato dalla parte appellata, ad un numero di giorni pari a 28 (cfr. Corte App.
Venezia, n. 621/2024 del 08/11/2024). Risulta quindi condivisibile la ricostruzione di parte appellata laddove ritiene che il diritto al ricalcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie non può eccedere i limiti annui previsti dalla direttiva 2003/88, intendendo quattro settimane come 28 giorni”.
6.3 Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalla società resistente, deve considerarsi il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 26246/2022, secondo cui con l'entrata in vigore della legge n. 92/12 l'ambito della tutela reale spettante ai dipendenti anche di imprese di medio -gradi dimensioni si è significativamente ridotto, con sussistenza dunque di situazione di metus tale da giustificare la non decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 2948 con. 4 c.c. in corso di rapporto . In termini analoghi anche la decisione n. 29981/2022, secondo cui “La prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso;
detto principio si applica anche ai crediti del lavoratore formalmente autonomo, il cui rapporto sia successivamente riconosciuto come subordinato”.
Né appare condivisibile la ricostruzione operata da parte resistente secondo cui occorrerebbe considerare la specialità del rapporto
19 autoferrotranvieri, asseritamente assistito da garanzia di stabilità reale;
ciò deve escludersi alla luce di quanto evidenziato nell'Interpello
n. 24 del 24 settembre 2015 Prot. n. 37/0015442 del Ministero del
Lavoro prodotto in atti e dei principi afferma ti dalla Corte di
Cassazione, con sentenza n. 11547/2012, in base a cui l'art. 18 St.
Lav. e il d.lgs. n. 23/2015 sulle tutele crescenti si applicano agli autoferrotranvieri anche se il recesso degli stessi trova la sua fonte normativa nel RD 148/1931, nonché nelle disposizioni della contrattazione collettiva di settore. Tale applicazione della disciplina generale ex art. 18 St. Lav. a tutte le fattispecie di licenziamento aventi titolo nel Regio Decreto 148/1931 deriva - secondo Cassazione n.
11547/2012, - dalla necessità di garantire in materia la certezza del diritto e la parità di trattamento sul piano delle tutele tra tutti i lavoratori dipendenti.
Alla luce di ciò, quindi, considerata la data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, ossia il 18.07.2012, devono ritenersi prescritti i crediti per le differenze retributive scaturenti dall'intercorso rapporto lavorativo e maturati fino al cinque ann i prima rispetto a tale data
(ossia maturati fino al 17.07.2007).
Infine, quanto al periodo successivo all'1.07.2022 va detratta l'indennità retribuzione ferie pari a 8 € al giorno (= € 1,23 /ora) di cui all'art 4 dell'Accordo di Rinnovo 10.5.2022, con la conseguenza che sussiste un credito solo se non assorbito da tale importo.
7. Alla luce di ciò, la domanda deve essere accolta nei termini chiariti con riferimento alle voci (indennità di presenza/premio di produttività giornaliero/incentivazione produttività giornaliera, indennità di guida, indennità di guida aggiuntiva, indennità autosnodati, indennità di tram, incentivi bigliettazione/incentivi bigliettazione Imob) da includere per tutti i ricorrenti e alle voci da includere (indennità pro tempore/incentivazione produttività giornaliera) per alcuni solo dei ricorrenti ( , e ) in considerazione delle mansioni Pt_10 Pt_11 Pt_5 svolte ( come operatore qualificato d'ufficio da luglio 2016 a Pt_10 dicembre 2020, come collaboratore d'ufficio nella centrale Pt_11
20 operativa da marzo 2022 e come ausiliario da giugno 2023), con Pt_5 conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti all'inclusione delle indennità indicate in ricorso e in parte motiva, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di f erie nei termini chiariti anche in ordine ai criteri di calcolo e al periodo di ferie da considerare e con esclusione delle differenze maturate fino al 17.07.2007 perché periodo coperto da prescrizione.
Per l'effetto, va condannata a corrispondere ai ricorrenti, nei CP_1 termini chiariti, le differenze retributive conseguenti all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione delle indennità riconosciute in parte motiva, oltre alla rivalutazione seco ndo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
Spese processuali
Le spese processuali seguono sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m.
55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile -complessità bassa), con aumento del 30% per ciascuna assisten za di ciascuna parte ricorrente oltre la prima ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/14, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 257/2025 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto dei ricorrenti all'inclusione, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, delle indennità nei termini e nei limiti riconosciuti in parte motiva;
2. condanna, per l'effetto, la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti, con esclusione dei periodi fino al 17.07.2007 perché coperti da prescrizione, nei termini e nei limiti riconosciuti in parte motiva
21 anche in relazione al calcolo dei giorni di ferie e a quanto previsto dall'accordo dell'1.07.2022, le differenze retributive conseguenti all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione delle indennità come ricostruito in parte motiva, oltre alla ri valutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c.;
3. condanna la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che liquida in € 259,00 per spese vive e in € 10.000,00 per compenso professionale - importo quest'ultimo già comprensivo dell'aumento operato per il numero dei ricorrenti -, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Venezia, 11.12.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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