Sentenza 20 giugno 2000
Massime • 1
Ai fini della documentazione della ricezione di una querela già redatta e firmata dal querelante, è sufficiente che l'ufficiale di polizia giudiziaria dia atto, anche eventualmente con annotazione in calce alla querela stessa,della attività da lui svolta, per quel che attiene alla identificazione del querelante ed alle altre incombenze prescritte; detta attestazione, tuttavia, può anche essere contenuta nella comunicazione della notitia criminis indirizzata al pubblico ministero. (Fattispecie relativa ad un atto di querela redatto dalla persona offesa, con riferimento al quale era stato redatto verbale di ratifica non sottoscritto dal verbalizzante, ma che comunque era stato trasmesso al pubblico ministero in allegato alla relativa comunicazione di reato, regolarmente firmata dal superiore gerarchico del pubblico ufficiale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2000, n. 13055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13055 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO L. CALABRESE - Presidente - del 20/06/2000
1. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANDRO OCCHIONERO - Consigliere - N. 1065
3. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - N. 47965/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso del Procuratore Generale presso la C.A. dell'Aquila, contro la sentenza C.A. dell'Aquila, emessa il 22.9.1999 nei confronti di MA AS, n. il 12.9.1964 a San Martino in Pensilis, e di MA UC, n. il 16.2.1972 a San Martino in Pensilis.
Visti gli atti, udita la relazione del consigliere Dott. Sandro Occhionero e le conclusioni del pubblico ministero, Dott. L. Ciampoli, conformi alla decisione, la Corte osserva quanto segue. Motivi della decisione Il 22.9.99 la C.A. di Campobasso ha rigettato l'impugnazione del P.G. contro la sentenza con la quale il Pretore di Larino il 21.4.198 aveva dichiarato di non doversi procedere
contro
AS MA e UC MA, imputati ex artt. 110 e 582 c.p. di lesioni personali lievissime (reato commesso in San Martino in Pensilis il 27.11.193), perché l'azione penale non avrebbe dovuto essere promossa per mancanza di querela.
La parte lesa, NO Di IO, aveva tempestivamente presentato ad un ufficio di polizia giudiziaria la querela, della quale era stato redatto verbale di ratifica, non sottoscritto dal verbalizzante. La querela e il verbale erano stati trasmessi al p.m., in allegato alla comunicazione di reato, firmata dal comandante del posto di polizia e contenente la testuale affermazione che: "... il 30.11.193 il querelante presentava e ratificava presso questo comando atto di querela........."
I giudici di merito hanno ritenuto che "la mancata sottoscrizione del verbale di ratifica" rendesse "l'atto inefficace per incompletezza della fattispecie", senza che vi potesse ovviare l'attestazione della ricezione dell'atto e dell'accertamento dell'identità del querelante contenuta nella comunicazione di reato. Il procuratore generale ha riproposto la questione con ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di tassatività delle nullità, ex artt. 177 in relazione all'art. 337 co. 4 c.p.p., e delle disposizioni contenute negli artt. 192 co. 2, 603 e 125 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.. A suo avviso la validità della querela non era esclusa dal difetto di sottoscrizione del verbale di ricezione dell'atto e i giudici di appello non avrebbero dovuto disporre in sentenza "l'estromissione dal fascicolo del giudice... dell'atto... comunicante la notitia criminis,... rilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale".
Il ricorso è fondato.
La querela, proposta ex art. 337.1 c.p.p. per iscritto od oralmente, si perfeziona come dichiarazione di istanza punitiva (negozio processuale) con la sottoscrizione del querelante, in calce all'atto, se redatta per iscritto, o al verbale di ricezione, se proposta oralmente. L'azione penale è però procedibile, solo se l'atto è presentato tempestivamente e se è identificato il proponente, di talché la reale (o, quantomeno, principale) funzione del cosiddetto verbale di ratifica di una querela, già redatta per iscritto, è l'attestazione ex art. 337 co. 4 c.p.p. della data e del luogo di ricezione dell'atto e della identità del querelante. Nel caso di specie in punto di fatto questi dati non sono in contestazione, perché comunicati con la notizia di reato. Non è in discussione di conseguenza il fatto che avrebbe dovuto essere documentato con il verbale di ratifica, ma solo gli effetti della mancata sottoscrizione di quel verbale.
Nel vigore del precedente codice di rito la questione era stata risolta nel senso: 1) che la sottoscrizione del pubblico ufficiale assolveva alla funzione di conferire valore di fede pubblica all'autenticità dell'atto di parte;
2) cosicché la sua mancanza ne determinava la nullità ai sensi dell'art. 161 che si estendeva agli atti connessi. Ma già all'epoca una autorevole dottrina aveva contestato queste conclusioni, sostenendo che la nullità del verbale di ricezione non era causa di invalidità della querela, purché fosse certo che questa fosse stata sottoscritta dalla parte legittimata a proporla.
La precedente giurisprudenza è, peraltro, inattuale, perché sono mutati i parametri normativi. Infatti il nuovo codice di rito contiene una specifica disciplina dell'obbligo di documentazione dell'attività di polizia giudiziaria nell'art. 357 c.p.p., distinta da quella in materia di atti delegati dal pubblico ministero (artt. 370 co. 2 e 373) e da quella contenuta nell'art. 142 c.p.p.. Solo quest'ultimo articolo sanziona con la nullità il verbale non sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto (nullità relativa ex art. 181 c.p.p.: Cass. Sez. 1^ sent. 93/ 2.90 2, rv. 194.620 9). È, però, una disposizione contenuta nel titolo terzo del libro secondo e si applica perciò solamente alla documentazione degli atti del giudice da parte di un ausiliario e non a quella degli atti di polizia giudiziaria.
Inoltre, ed è questa lo specifico motivo della decisione, dalla lettura degli artt. 337 e 357 co. c.p.p. emerge che, ai sensi dell'art. 357 co. 1 e 2 lett. a), deve essere redatto verbale solamente delle querele presentate oralmente. Ed è ovvia la ragione della disposizione. In questo caso il verbale contiene una dichiarazione del querelante, che pone in essere un negozio formale che richiede ad substantiam la redazione per iscritto da parte del verbalizzante e la sottoscrizione del querelante. (Rispetto ad esso si pone semmai la questione se entrambe le sottoscrizioni, e cioè anche quella del verbalizzante, siano necessarie agli effetti della validità dell'atto, questione peraltro estranea all'oggetto della causa.)
Invece, ai sensi degli artt. 337 co. 4 e 357 co. 1, ai fini della documentazione della ricezione di una querela redatta e firmata dal querelante, già perfetta come atto in sè, è sufficiente che l'ufficiale di polizia giudiziaria dia atto, ad esempio con annotazione in calce alla querela o con attestazione ex art. 337 co. dell'attività da lui svolta (identificazione del querelante etc.) nella stessa comunicazione scritta della notitia criminis al pubblico ministero, nel trasmettergli la querela. Tutto questo è avvenuto nel caso di specie, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, dalla quale testualmente risulta che la comunicazione della notitia criminis, firmata da un ufficiale di polizia giudiziaria, attestava che il 30.11.1993 "il querelante presentava e ratificava presso questo comando atto di querela...".
L'azione penale è, pertanto, procedibile e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla C.A. di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2000