Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2000, n. 13055
CASS
Sentenza 20 giugno 2000

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Ai fini della documentazione della ricezione di una querela già redatta e firmata dal querelante, è sufficiente che l'ufficiale di polizia giudiziaria dia atto, anche eventualmente con annotazione in calce alla querela stessa,della attività da lui svolta, per quel che attiene alla identificazione del querelante ed alle altre incombenze prescritte; detta attestazione, tuttavia, può anche essere contenuta nella comunicazione della notitia criminis indirizzata al pubblico ministero. (Fattispecie relativa ad un atto di querela redatto dalla persona offesa, con riferimento al quale era stato redatto verbale di ratifica non sottoscritto dal verbalizzante, ma che comunque era stato trasmesso al pubblico ministero in allegato alla relativa comunicazione di reato, regolarmente firmata dal superiore gerarchico del pubblico ufficiale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2000, n. 13055
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13055
    Data del deposito : 20 giugno 2000

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