Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 dicembre 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 dicembre 1985 |
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Giurisprudenza • 115
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/09/2017, n. 21972Provvedimento: E T 219 72\ 17 N E S E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAVORO -- Primo Pres.te f.f. - GIOVANNI AMOROSO VINCENZO DI CERBO - Rel. Pres. Sezione - Ud. 04/07/2017 - MAGDA CRISTIANO - Consigliere - PU R.G.N. 11718/2011 ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΑΝΝΑ - Consigliere - R.G.N. 12584/2011 Ronz 1972 Rep. UC TRIA - Consigliere - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - RAFFAELE FRASCA · Consigliere - GIUSEPPINA UCNA BARRECA - Consigliere - ANGELINA MARIA PERRINO Consigliere - ha pronunciato la seguente Y SENTENZA sul ricorso 11718-2011 proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in …Leggi di più...
- rapporto a tempo indeterminato costituito giudizialmente·
- fattispecie·
- trattamento economico già goduto – diritto quesito – esclusione·
- “lettori di scambio” di cui alla l. n. 62 del 1967·
- professori universitari·
- personale insegnante·
- istruzione e scuole
- 2. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 14/01/2025, n. 5Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA 5/2025 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai magistrati: Enrico TORRI Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere relatore Aurelio LAINO Consigliere Donatella SCANDURRA Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 60519 del ruolo generale, proposto da Procura regionale della Corte dei conti per la Liguria, contro MA IS AU, nato a [...] il [...], c.f. [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Giovanni Arecco, c.f. [...], pec francesco.arecco@pec.it, Lucia Bitto, c.f. [...], …Leggi di più...
- responsabilità erariale·
- danno erariale·
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- conflitto di interesse·
- art. 53 d.lgs. 165/2001·
- prescrizione·
- autorizzazione incarichi·
- art. 6 l. 240/2010·
- docenti universitari a tempo pieno·
- incompatibilità attività extraistituzionali·
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- d.P.R. 382/1980
- 3. Trib. Foggia, sentenza 01/10/2025, n. 1897Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FOGGIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 18/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 5091/2023 promossa da Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. DI MATTO IVANO,VENDITTI CLAUDIO, DIONIGI MICHELE contro RT rappr. e dif. dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI Fatto e diritto Con ricorso depositato innanzi al TAR Puglia sede di Bari, il ricorrente in epigrafe indicato, docente …Leggi di più...
- compensi aggiuntivi·
- incarichi aggiuntivi docenti universitari·
- giurisdizione amministrativa·
- esclusività rapporto di lavoro·
- conflitto di interessi·
- autorizzazione preventiva·
- giurisdizione giudice ordinario·
- art. 9 L. 240/2010·
- regolamento fondo premialità·
- art. 53 d.lgs 165/2001
- 4. TAR Milano, sez. V, sentenza 26/02/2024, n. 513Provvedimento: Pubblicato il 26/02/2024 N. 00513/2024 REG.PROV.COLL. N. 01548/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police e Ilaria Petrangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Università Telematica e-Campus, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Pardini, Claudia Figliolia e Mario …Leggi di più...
- libertà di ricerca e insegnamento·
- equiparazione docenti·
- università non statali·
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- diritto pubblico·
- art. 133 c.p.a.·
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- autonomia universitaria·
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- 5. TAR Catania, sez. I, sentenza 20/10/2023, n. 3092Provvedimento: Pubblicato il 20/10/2023 N. 03092/2023 REG.PROV.COLL. N. 01176/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Bisignano, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, piazza Maurolico 7; contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149; per …Leggi di più...
- applicabilità alle indennità ai magistrati·
- morte del prestatore di lavoro·
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Versioni del testo
- Art. 1.
Nella presente legge ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . - Art. 2.
L'articolo 5 e' modificato come segue:
al primo comma sono soppresse le parole: "o di associato";
all'ultimo comma, le parole: "nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire ad esse in base ai criteri di programmazione", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione".
NOTE
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 382/1980 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5. (Norme particolari per l'assegnazione di contingenti di posti). - Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennalmente a concorso, il Ministro della pubblica istruzione deve tenere conto, anche in deroga ai criteri programmatici stabiliti nel piano formulato ai sensi del precedente art. 2 e nel limite del 20 per cento dei posti da assegnare, delle eventuali richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualita' di professore incaricato nella stessa disciplina o gruppi di discipline. Tali richieste, presentate alle facolta', devono essere inoltrate unitamente alle richieste delle facolta'.
Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi, sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria formulata in base ai criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.
Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, assegna i posti all'organico delle facolta' cui appartengono i richiedenti, nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione". - Art. 3.
L'articolo 11 e' modificato come segue:
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"L'opzione puo' essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorche' dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito";
al quinto comma, il punto b) e' sostituito dal seguente:
"b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonche' con lo svolgimento di attivita' didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purche' tali attivita' non corrispondano ad alcun esercizio professionale;".
Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 11 del D.P.R. n. 382/1980 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 11. (Tempo pieno e tempo definito). - L'impegno dei professori ordinari e' a tempo pieno o a tempo definito.
Ciascun professore puo' optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.
L'opzione puo' essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorche' dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito.
Il regime d'impegno a tempo definito:
a) e' incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;
b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' professionali e di attivita' di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.
Il regime a tempo pieno:
a) e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attivita' professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;
b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonche' con lo svolgimento di attivita' didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purche' tali attivita' non corrispondano ad alcun esercizio professionale;
c) da' titolo preferenziale per la partecipazione alle attivita' relative alle consulenze o ricerche affidate alle universita' con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.
I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale".