TAR Perugia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 50
TAR
Decreto cautelare 19 agosto 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 3 settembre 2025
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TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inefficacia del provvedimento tardivo per intervenuta formazione del silenzio assenso

    Il Collegio esclude la formazione del silenzio assenso, poiché la concessione di passo carrabile, incidendo sulla circolazione e sosta su suolo pubblico, rientra tra i procedimenti esclusi da tale regime per motivi di pubblica incolumità e/o per l'utilizzazione di beni pubblici.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 21-octies legge n. 241/1990; eccesso di potere per istruttoria insufficiente, illogica, contraddittoria

    Il Collegio esclude che il provvedimento impugnato sia un atto di autotutela, ma un vero e proprio diniego, rendendo infondato tale motivo di ricorso.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria - applicazione retroattiva di normativa successiva al diritto acquisito

    Il Collegio ritiene che, sebbene la regolarità edilizia del cancello sia presupposta, il possesso di un titolo edilizio per il varco non comporti automaticamente la spettanza della concessione di passo carrabile, che è provvedimento autonomo e richiede la valutazione di altri interessi, come la sicurezza della circolazione. Tuttavia, accoglie parzialmente il ricorso annullando il diniego in quanto basato sull'errata applicazione dell'art. 21, comma 4, lettera g) del regolamento regionale n. 2/2015, che contrasta con la regolarità edilizia accertata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e contraddittorietà

    Il Collegio ritiene che le motivazioni addotte dal Comune riguardanti gli artt. 25 del regolamento regionale 2/2015 e 46 del d.P.R. 495/1992 costituiscano motivazione postuma del provvedimento, non ammissibile. Inoltre, il Collegio non può pronunciarsi su poteri non esercitati dal Comune.

  • Rigettato
    Violazione del principio di tutela dell'affidamento e dei diritti acquisiti, eccesso di potere per difetto di istruttoria, assente ovvero, insufficiente.

    Il Collegio esclude la sussistenza di una situazione consolidata e di un affidamento tutelabile, data la mancanza del necessario titolo autorizzatorio.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 97 Cost. - principio di buon andamento.

    Il Collegio riconosce l'illegittimità dell'inerzia del Comune, ma non ritiene necessario accertarne le conseguenze in questa sede, se non per quanto riguarda l'obbligo di provvedere.

  • Rigettato
    Accertamento del silenzio inadempimento

    Il Collegio, pur riconoscendo l'illegittimità dell'inerzia del Comune, non accoglie la domanda di accertamento del silenzio inadempimento in quanto tale, ma ordina al Comune di provvedere nuovamente sull'istanza.

  • Accolto
    Obbligo di installazione segnaletica

    Il Collegio, accogliendo parzialmente il ricorso e annullando il diniego, ordina al Comune di provvedere nuovamente sull'istanza, il che implicitamente include l'obbligo di installare la segnaletica qualora l'autorizzazione venga rilasciata.

  • Rigettato
    Diritto quesito all'autorizzazione

    Il Collegio, pur riconoscendo la regolarità edilizia del cancello, esclude che ciò comporti automaticamente il diritto quesito all'autorizzazione di passo carrabile, che è provvedimento autonomo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 50
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 50
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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