Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/1999, n. 7021
CASS
Sentenza 10 dicembre 1999

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Quando un giudice si rifiuti di dare esecuzione ad un provvedimento che, a causa del mancato esperimento degli ordinari rimedi giurisdizionali da parte dell'organo che ha la potestà di impugnarlo, è divenuto definitivo, si è al di fuori della situazione conflittuale, in quanto manca il requisito dell'attualità di detta situazione e l'ordinamento vigente non consente al di fuori del rapporto di impugnazione l'esercizio da parte del giudice di poteri di correzione degli errori eventualmente commessi da altro giudice in un provvedimento divenuto irrevocabile. (Fattispecie nella quale un magistrato di sorveglianza aveva autorizzato in via definitiva un condannato, ammesso al regime della detenzione domiciliare, a trasferire il proprio domicilio in altro Comune, disponendo la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza territorialmente competente. Quest'ultimo sollevava conflitto negativo di competenza, osservando che, a norma dell'art.91, comma 5, del D.P.R. n. 431 del 1976, spettava al tribunale di sorveglianza e non al magistrato di sorveglianza autorizzare in via definitiva il trasferimento del domicilio del condannato. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha dichiarato insussistente il conflitto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/1999, n. 7021
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7021
    Data del deposito : 10 dicembre 1999

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