Sentenza 10 dicembre 1999
Massime • 1
Quando un giudice si rifiuti di dare esecuzione ad un provvedimento che, a causa del mancato esperimento degli ordinari rimedi giurisdizionali da parte dell'organo che ha la potestà di impugnarlo, è divenuto definitivo, si è al di fuori della situazione conflittuale, in quanto manca il requisito dell'attualità di detta situazione e l'ordinamento vigente non consente al di fuori del rapporto di impugnazione l'esercizio da parte del giudice di poteri di correzione degli errori eventualmente commessi da altro giudice in un provvedimento divenuto irrevocabile. (Fattispecie nella quale un magistrato di sorveglianza aveva autorizzato in via definitiva un condannato, ammesso al regime della detenzione domiciliare, a trasferire il proprio domicilio in altro Comune, disponendo la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza territorialmente competente. Quest'ultimo sollevava conflitto negativo di competenza, osservando che, a norma dell'art.91, comma 5, del D.P.R. n. 431 del 1976, spettava al tribunale di sorveglianza e non al magistrato di sorveglianza autorizzare in via definitiva il trasferimento del domicilio del condannato. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha dichiarato insussistente il conflitto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/1999, n. 7021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7021 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 10.12.1999
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N.7021
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N.23521/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
2) UFF. SORV. SANTA MARIA CAPUA VETERE
nel procedimento a carico di:
1) WU IU n. il 07.08.1962
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO sentite le conclusioni del P.G. Dr. VITTORIO MELONI, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Roma, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 12.5.1999 il Magistrato di Sorveglianza di Roma autorizzava in via definitiva il condannato WU IU, ammesso al regime della detenzione domiciliare, a trasferire il proprio domicilio da Civitavecchia a Sessa Aurunca, disponendo la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere.
Quest'ultimo Magistrato di Sorveglianza, con ordinanza del 24.15.1999, ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che. in applicazione della norma di cui al quinto comma dell'art. 91 del D.P.R. 431/76, spettava al Tribunale di Sorveglianza di Roma e non al Magistrato di Sorveglianza della stessa città autorizzare in via definitiva il trasferimento del domicilio del condannato. Disponeva pertanto la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
Ciò posto, si osserva che il conflitto va dichiarato insussistente. Ed invero, nella specie il Magistrato di Sorveglianza di Roma, come sarebbe stato necessario per l'applicabilità delle norme di cui agli artt. 28 e segg. c.p.p., non ha emesso un provvedimento declinatorio della propria competenza, ma ha adottato un provvedimento che, secondo la tesi sostenuta dal Magistrato di Sorveglianza di S. Maria C. V., era invece riservato alla competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così stando le cose, la denuncia di conflitto negativo di competenza, spiegata dal Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, si risolve in pratica in un inammissibile atto di impugnazione;
non previsto dall'ordinamento giuridico, dell'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Roma, il quale avrebbe usurpato le funzioni riservate ad altro giudice.
Quando, come nella specie, si venga a realizzare una situazione in cui un giudice si rifiuti di dare esecuzione ad un provvedimento che, a causa del mancato esperimento degli ordinari rimedi giurisdizionali da parte dell'organo che ha la potestà di impugnarlo, è divenuto definitivo, si è al di fuori della situazione conflittuale, in quanto manca il requisito dell'attualità di detta situazione e l'ordinamento vigente non consente al di fuori del rapporto di impugnazione l'esercizio da parte del giudice di poteri di correzione degli errori eventualmente commessi da altro giudice in un provvedimento divenuto irrevocabile. (v. Cass., Sez. I, sent. n. 4090 del 01-12-1994, Roseline;
Sez. I, sent. n. 1477 del 29-04-1991, Ciabattani).
In tali casi il conflitto, in quanto difetta uno dei presupposti richiesti dall'art. 28 c.p.p. - e cioè l'esistenza di due formali provvedimenti con i quali due giudici prendano o ricusino di prendere contemporaneamente cognizione di un medesimo "fatto" (e tale presupposto è indispensabile anche nei casi analoghi di cui al comma 2 dell'art. 28 c.p.p.) - non può che essere dichiarato insussistente.
Ove il Magistrato di Sorveglianza di S. Maria C. V. dovesse essere chiamato ad emettere un qualsiasi provvedimento attinente alla posizione dello Iwuji, egli potrà eventualmente declinare la propria competenza in favore di quella del Magistrato di Sorveglianza di Roma. Spetterà a quest'ultimo giudice, qualora ritenesse di non aderire alla tesi dell'altro, sollevare conflitto di competenza su cui questa Corte dovrà pronunciarsi.
In dipendenza delle considerazioni di cui sopra, il conflitto come sopra sollevato va dichiarato insussistente
P. Q. M.
Dichiara insussistente il conflitto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2000