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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/12/2024, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1566/2022 vertente
TRA
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Ameruso, presso il cui studio in Tarsia, in via Schininà, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Di CP_1 C.F._2
Iacovo, presso il cui studio in Corigliano Rossano, A.U Corigliano, in Via San Francesco
D'Assisi n. 10, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.07.2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con , in AN ES in data 03.09.2000 CP_1 pagina 1 di 4 (anno 2000, n. 20,parte II ,serie A); che dal matrimonio nasceva in data 19.06.2002, un figlio
; deduceva che con decreto di omologa di questo Tribunale depositato il Persona_1
20.09.2018 veniva pronunciata la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: “- affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente presso la Persona_1
madre; - verserà a la somma mensile di Euro 350,00 CP_1 Parte_1
quale contributo al mantenimento del minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
-
Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi pretesa reciproca di natura economica”; che dalla separazione, tra i coniugi, non si era più ricostruita la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, adiva l'autorità giudiziaria al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 3.09.2000 tra la ricorrente e il sig. e trascritto sul registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di AN ES, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del predetto Comune di AN ES, con conferma degli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di omologa giudiziale.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando CP_1
la richiesta di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne, poiché ormai inserito nel Per_1
mondo del lavoro ed economicamente autosufficiente. Inoltre, rappresentava che la Pt_1
continuava a risiedere nella casa coniugale in comproprietà, mentre lui era impegnato nella ricerca di un appartamento in locazione.
Quanto alla situazione patrimoniale dichiarava di percepire annualmente la somma pari ad
6.523,00 euro.
Ciò posto, , chiedeva all'intestato Tribunale di: “dichiarare la cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. nato a [...] il CP_1
22/06/1972 e la sig.ra nata a [...] il [...], ordinando Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN ES di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
• revocare l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento della somma pari ad € 350,00. da parte del sig. nei confronti della sig.ra CP_1 [...]
per il mantenimento del figlio . • revocare l'assegnazione della casa Parte_1 Per_1 coniugale tenuto conto che il figlio maggiorenne saltuariamente coabita con la madre. • Per_1
Condannare la ricorrente alle spese di giudizio con distrazione a mente dell'art. 93 c.p.c.”
All'esito dell'udienza presidenziale, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente, con ordinanza del 13.12.2022, così si pronunciava: “avuto riguardo all'epoca di
pagina 2 di 4 adozione della sentenza di separazione, fermo ed impregiudicato l'approfondimento delle condizioni patrimoniali dei coniugi in sede istruttoria, tenuto conto della capacità reddituale del resistente e dell'età del figlio divenuto maggiorenne ed avente capacità lavorativa, riduce
l'assegno di mantenimento dovuto dal per il mantenimento del figlio ad € 250 mensili”. CP_1
Il Giudizio proseguiva nel merito davanti al Giudice Istruttore.
All'udienza del 11.12.2024, le parti sentite personalmente, raggiungevano un accordo nei seguenti termini: “il sig. corrisponderà la somma di € 200,00 quale contributo CP_1
al mantenimento del figlio maggiorenne, non economicamente indipendente e la casa coniugale resta assegnata alla . Danno atto che non vi sono reciproche richieste di Pt_1 mantenimento.”
Nella medesima udienza la causa veniva trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e merita accoglimento.
In punto di diritto va brevemente evidenziata la ricorrenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, poiché non v'è dubbio che sia venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi e che sia decorso il tempo prescritto dalla legge per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale il Pubblico Ministero non si è opposto.
Per quanto riguarda le ulteriori statuizioni, il Tribunale ritiene eque e conformi all'interesse delle parti le condizioni previste all'udienza del 11.12.2024, all'esito del tentativo di conciliazione che è andato a buon fine, grazie all'atteggiamento collaborativo assunto dalle parti e dai rispettivi difensori.
In considerazione della natura del giudizio e del comportamento processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari Sezione Civile - definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e CP_1
in data 03.09.2000 in AN ES (atto n. 20, Parte II, Parte_1
Serie A, anno 2000);
- ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1
- DISPONE che corrisponderà a la somma di CP_1 Parte_1
€ 200,00 (duecento/00) mensili, quale contributo al mantenimento del figlio;
Per_1
pagina 3 di 4 - DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
- DISPONE che a cura della Cancelleria copia della presente sentenza venga trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 12.12.24
Il Presidente-Estensore
Dott.ssa Beatrice Magaro'
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il
Processo dott. Umile Terranova.
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