Sentenza breve 1 aprile 2026
Decreto collegiale 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 01/04/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00443/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Massei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ascoli Piceno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento Cat -OMISSIS- – Sogg. Nr -OMISSIS- emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 12.12.2025, notificato in data 23.12.2025 con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentato dalla cittadina straniera -OMISSIS- a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ascoli Piceno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. NI RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il presente ricorso, la ricorrente impugna il decreto del Questore di Ascoli Piceno, notificato il 23 dicembre 2025, con cui veniva rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.
Dagli atti emergono i seguenti fatti:
-la ricorrente- faceva regolare ingresso nel territorio nazionale in data 7 ottobre 2024, munito di visto d’ingresso per lavoro subordinato stagionale, della durata di 270gg, rilasciato dall’ambasciata italiana in Senegal a seguito di nulla osta al lavoro stagionale rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ascoli Piceno in data 5 febbraio 2024, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs 286/1998.
-il nulla osta era stato richiesto per lo svolgimento di attività lavorativa stagionale presso l’azienda -OMISSIS-, tramite intermediazione di una ditta di multiservizi, a fronte del pagamento di somme di denaro.
-all’arrivo in Italia, tuttavia la ricorrente non riusciva a stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta, per cause a lsi non imputabili, asseritamente riconducibili a una più ampia vicenda oggetto di denuncia-querela per ipotesi di reato connesse al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla truffa, ove risulta pendente procedimento penale.
-successivamente, intraprendeva una attività lavorativa presso altro datore di lavoro, a cui fa seguito l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno con relativa spedizione del Kit postale.
-constatata la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario, la Questura di Ascoli Piceno adottava decreto di rigetto, emesso in data 12 dicembre 2025 e notificato il 23 dicembre 2025.
Avverso tale provvedimento di rigetto, la ricorrente è insorta con il presente ricorso, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, deducendo con un unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 5 e 22 del d. lgs. 268/1998, eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. In particolare la ricorrente lamenta che a fronte della sopravvenuta e non imputabilità di stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare sin dall’origine la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente, insistendo per il rigetto della sospensiva e del ricorso nel merito.
Alla Camera di Consiglio del 12 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 cpa.
1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1.1 Il provvedimento impugnato si fonda sull’assunto secondo cui la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta costituirebbe, di per sé, circostanza automaticamente ostativa al rilascio di un valido titolo di soggiorno, anche in presenza di una successiva attività lavorativa svolta con altro datore.
1.2 Tale impostazione non può essere condivisa, poiché si risolve in un’applicazione meramente formale della disciplina di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 e si pone in contrasto con l’art. 5, comma 5, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, da svolgersi nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della sua condotta complessiva e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno.
1.3 Nel caso di specie, risulta pacifico che la ricorrente abbia fatto regolare ingresso nel territorio nazionale sulla base di un nulla osta legittimamente rilasciato e che la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario non sia dipesa da una sua inerzia o volontà. Dagli atti emerge, infatti, che tale evenienza è riconducibile a vicende estranee alla sfera di controllo del lavoratore, come comprovato dalla presentazione di una denuncia-querela nei confronti del datore di lavoro, circostanza che rileva quale elemento idoneo a escludere l’imputabilità dell’insuccesso del rapporto lavorativo al ricorrente.
1.4 In tale prospettiva, la giurisprudenza ha chiarito che la revoca del nulla osta o il diniego del titolo di soggiorno non possono fondarsi su automatismi derivanti dal venir meno del rapporto lavorativo originariamente indicato, dovendosi invece valutare la peculiarità della fattispecie e la situazione soggettiva del lavoratore straniero. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che la revoca non può “fondarsi esclusivamente sull’essere venuto meno il rapporto lavorativo ab origine indicato senza però considerare che la pretesa del ricorrente si fonda sull’assunto che tale venir meno non è assolutamente ostativo, dovendosi considerare la peculiarità della fattispecie e in particolare il nuovo rapporto lavorativo” (Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 2550/2025).
1.5 Coerentemente, anche la giurisprudenza di merito ha affermato che l’Amministrazione non può arrestarsi alla mera constatazione dell’assenza del datore di lavoro originario, trattandosi di evenienza “oggettivamente non imputabile al ricorrente”, dovendo invece valutare se questi abbia medio tempore intrapreso un concreto percorso di regolarizzazione lavorativa (TAR Campania, Napoli, sent. n. 1572/2025, TAR Veneto ord. n. 35/2026, TAR Marche sent. 257/2026).
1.6 Nel caso in esame, la ricorrente non ha avanzato una richiesta meramente esplorativa di attesa occupazione, bensì ha documentato l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato con altro datore, attivando un percorso di regolarizzazione coerente con le finalità della normativa in materia di immigrazione. Infatti la relazione dell’Amministrazione in atti riporta testualmente che “la cittadina senegalese instaurava comunque un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma con altro datore di lavoro”. Tale circostanza rende la sua posizione meritevole di valutazione come situazione di effettivo inserimento lavorativo alternativo e non come mera aspettativa di occupazione. L’Amministrazione resistente, tuttavia, ha omesso di svolgere qualsiasi valutazione in concreto su tali elementi, limitandosi a ritenere in astratto impeditiva la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario, senza considerare la non imputabilità di tale evento al ricorrente né l’attività lavorativa nel frattempo intrapresa. In tal modo, l’azione amministrativa si è risolta in un automatismo procedimentale, senza l’effettuazione di una valutazione in concreto ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998. Al contrario, si ritiene che, qualora il cittadino straniero dimostri la sua buona fede e di avere medio tempore conseguito una nuova occasione lavorativa, e dunque documenti una particolare condizione soggettiva, la sua posizione merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza (TAR Campania Napoli, sent. n. 8429/2025 e sent. n. 1572/2025 cit.).
1.7 In conclusione, il Collegio condivide l’orientamento, già fatto proprio da questo Tribunale, secondo cui l’Amministrazione è tenuta a procedere a una valutazione sostanziale della posizione dello straniero, verificando se il mancato perfezionamento del rapporto lavorativo originario sia imputabile a circostanze estranee alla sua sfera di controllo e se il diniego del titolo di soggiorno risulti proporzionato rispetto alla situazione concreta, avuto riguardo all’effettivo percorso di inserimento lavorativo maturato sul territorio nazionale nelle more della validità del nulla osta per l’ingresso sul territorio nazionale (TAR Marche, sent. n. 89/2026).
2 Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato risulta viziato per violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione; pertanto, esso va annullato ai fini del riesame della posizione della ricorrente alla luce dei principi sopra richiamati.
2.1 I profili peculiari della vicenda e gli aspetti di novità della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA IG, Presidente
NI RU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RU | Renata MA IG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.