TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 5586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5586 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13621/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 16 dicembre 2025, alle ore 12:50, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice in opposizione nessuno compare;
per parte convenuta opposta l'avv. Luca Riviello per delega orale dell'avv. Vincenzo Riviello.
Il Giudice invita la parte presente alla discussione orale.
L'avv. Riviello si riporta alle note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisa le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che è presente il difensore di parte convenuta opposta, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 13621/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 13621/2023 promossa da
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Miele
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
C.F. , in persona del direttore generale Controparte_1 P.IVA_2
e procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Riviello
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Parte convenuta opposta ha concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 16.12.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è
2 necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti
a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294;
Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3503/2023, Parte_1 dell'importo a titolo di capitale di € 47.181,16 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di
Brescia in favore di per il mancato pagamento di fatture relative Controparte_1 alla vendita di materiale per impianti acquatici.
A tal fine, l'attrice ha: eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito, non potendosi applicare l'art. 1182, co. 3 c.c.; lamentato l'inesatto inadempimento da parte dell'opposta.
Si è costituita in giudizio , contestando le difese di controparte e Controparte_1 chiedendo la conferma del provvedimento monitorio.
La causa, dopo la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. (a seguito di un rinvio interlocutorio per consentire all'opponente di adempiere agli accordi raggiunti per la composizione bonaria della controversia).
*** ** ***
§ 2. L'opposizione non è fondata.
2.1 Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, dal momento che la parte non ha contestato tutti i possibili fori (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018, Rv. 649456 - 01).
2.2 Nel merito, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
3 della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 - 01. Principio confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. 6 - 1, ordinanza n. 25584 del 12/10/2018, Rv. 650915 - 01).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che parte convenuta opposta abbia dimostrato sia il titolo che l'esatto adempimento delle prestazioni concordate, così come dimostrato dalla documentazione prodotta sia in sede monitoria che a cognizione piena (cfr. docc.
1-3 fasc. mon.).
Viceversa, le eccezioni formulate dall'opponente, con particolare riferimento all'inesatto adempimento da parte dell'opposta, sono generiche, essendosi la parte limitata a tali allegazioni e a depositare solo la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. (peraltro, senza formulare alcuna richiesta istruttoria).
A ulteriore riprova della fondatezza del credito si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2994). Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti” (Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 26801 del
21/10/2019, Rv. 655656 - 01).
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo con ordinanza del 3.5.2024, confermato.
Fermo restando che, dall'importo oggetto di ingiunzione, deve essere scomputato quanto già versato dall'opponente in (parziale) esecuzione degli accordi conciliativi raggiunti nel corso del processo e, tuttavia, rimasti inadempiuti (cfr. note conclusive autorizzate conv.).
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente poste a carico di parte attrice in opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto
4 non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui
è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Esse vanno liquidate, come dispositivo, secondo i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3503/2023, emesso dal Tribunale di Brescia in data 28.9.2023, già dichiarato esecutivo;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 16 dicembre 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 16 dicembre 2025, alle ore 12:50, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice in opposizione nessuno compare;
per parte convenuta opposta l'avv. Luca Riviello per delega orale dell'avv. Vincenzo Riviello.
Il Giudice invita la parte presente alla discussione orale.
L'avv. Riviello si riporta alle note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisa le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che è presente il difensore di parte convenuta opposta, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 13621/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 13621/2023 promossa da
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Miele
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
C.F. , in persona del direttore generale Controparte_1 P.IVA_2
e procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Riviello
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Parte convenuta opposta ha concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 16.12.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è
2 necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti
a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294;
Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3503/2023, Parte_1 dell'importo a titolo di capitale di € 47.181,16 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di
Brescia in favore di per il mancato pagamento di fatture relative Controparte_1 alla vendita di materiale per impianti acquatici.
A tal fine, l'attrice ha: eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito, non potendosi applicare l'art. 1182, co. 3 c.c.; lamentato l'inesatto inadempimento da parte dell'opposta.
Si è costituita in giudizio , contestando le difese di controparte e Controparte_1 chiedendo la conferma del provvedimento monitorio.
La causa, dopo la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. (a seguito di un rinvio interlocutorio per consentire all'opponente di adempiere agli accordi raggiunti per la composizione bonaria della controversia).
*** ** ***
§ 2. L'opposizione non è fondata.
2.1 Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, dal momento che la parte non ha contestato tutti i possibili fori (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018, Rv. 649456 - 01).
2.2 Nel merito, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
3 della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 - 01. Principio confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. 6 - 1, ordinanza n. 25584 del 12/10/2018, Rv. 650915 - 01).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che parte convenuta opposta abbia dimostrato sia il titolo che l'esatto adempimento delle prestazioni concordate, così come dimostrato dalla documentazione prodotta sia in sede monitoria che a cognizione piena (cfr. docc.
1-3 fasc. mon.).
Viceversa, le eccezioni formulate dall'opponente, con particolare riferimento all'inesatto adempimento da parte dell'opposta, sono generiche, essendosi la parte limitata a tali allegazioni e a depositare solo la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. (peraltro, senza formulare alcuna richiesta istruttoria).
A ulteriore riprova della fondatezza del credito si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2994). Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti” (Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 26801 del
21/10/2019, Rv. 655656 - 01).
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo con ordinanza del 3.5.2024, confermato.
Fermo restando che, dall'importo oggetto di ingiunzione, deve essere scomputato quanto già versato dall'opponente in (parziale) esecuzione degli accordi conciliativi raggiunti nel corso del processo e, tuttavia, rimasti inadempiuti (cfr. note conclusive autorizzate conv.).
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente poste a carico di parte attrice in opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto
4 non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui
è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Esse vanno liquidate, come dispositivo, secondo i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3503/2023, emesso dal Tribunale di Brescia in data 28.9.2023, già dichiarato esecutivo;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 16 dicembre 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
5