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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Rg 308/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 308 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Pt_1 rappr. e dif. dall'avv. Francesca Mastrorilli
-Ricorrente in riassunzione-
e
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. Mariantonietta Martinelli
-Resistente in riassunzione-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.01.2013 dinanzi al Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, l'odierno resistente proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 314 2012 00052051 38 000 e 314 2012 00052052 39 000, entrambi emessi dall' il 24.11.2012 e notificati il successivo 10.12.2012 per Pt_1
l'importo rispettivamente di € 180.656,97 ed € 45.578,60 a titolo di contributi dovuti alla Gestione agricola – datori di lavoro. A fondamento dell'opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi e deduceva l'infondatezza delle avverse pretese, contestando i conteggi e richiedendo l'applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni civili.
Costituitosi in giudizio, l' rivendicava la legittimità degli avvisi di addebito Pt_1 impugnati e contestava l'avversa eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, evidenziando che il relativo termine era stato interrotto dalle domande di condono senza riserva di ripetizione presentate dal debitore in data 01.04.1996 e 02.11.1999, nonché da successivi atti interruttivi (diffide di pagamento) inviati nel 2005 e nel
2010.
Con sentenza n. 653/2016 pubblicata in data 11.02.2016 il Tribunale, dato atto dello sgravio parziale disposto dall' in relazione ai contributi richiesti per alcuni Pt_1 dei periodi oggetto di imposizione, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito opposti, condannando l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 7.500,00, oltre accessori. Pt_1
Il primo giudice, in particolare, riteneva: 1) non interrotta la prescrizione dei contributi indicati nell'avviso di addebito n. 314 2012 00052051 38 000, relativi ai quattro trimestri degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, poiché la domanda di condono previdenziale asseritamente presentata in data 02.11.1999 non costituisce di per sé riconoscimento del debito, indipendentemente dall'avvenuta apposizione o meno della clausola di ripetizione, la quale opera soltanto ove la suddetta domanda sia stata accolta e la conseguente obbligazione sia stata adempiuta;
2) maturata la prescrizione quinquennale dei contributi afferenti agli anni 1986, 1987, 1988 e 1993 portati dall'avviso di addebito n. 314 2012 00052052 39 000, anche ammettendo che l'istanza di condono fosse stata effettivamente presentata in data 01.04.1996 e che il debitore vi avesse in parte adempiuto, stante il decorso di nove anni tra la data dell'ultimo versamento, risalente al 16.09.1996, e quella del primo atto interruttivo del 2005; 3) infondata nel merito la pretesa dell' in relazione ai contributi Pt_1 riguardanti gli anni 1991 e 1992, anch'essi oggetto dell'avviso di addebito n. 314
2012 00052052 39 000, non essendo stata dimostrata l'effettiva presentazione dell'istanza di condono, alla quale peraltro non può attribuirsi valore di ricognizione di debito.
Avverso detta pronuncia interponeva appello l' , Parte_2 lamentando l'erronea valutazione del materiale probatorio offerto, a suo dire idoneo a configurare quanto meno un principio di prova in ordine all'avvenuta presentazione delle domande di condono, e chiedendo comunque di accertare e dichiarare
2 l'intervenuta estinzione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito opposti, in ragione dell'adesione del debitore alla procedura di ristrutturazione attraverso un accordo sottoscritto in data 29.01.2015 - dunque nelle more del giudizio di primo grado - con la a ciò deputata in qualità di cessionaria di crediti Controparte_2 contributivi agricoli in precedenza ceduti dall' alla chiedeva Pt_1 Controparte_3 inoltre di riformare la sentenza impugnata nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, condannando la controparte al pagamento di quelle del doppio grado di giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Costituitosi nel giudizio d'appello, l'odierno resistente contestava la fondatezza del gravame proposto dall' ed eccepiva l'inammissibilità dell'avversa istanza di Pt_1 accertamento dell'estinzione dei crediti contributivi, trattandosi a suo dire di domanda nuova, formulata in violazione dell'art. 437 c.p.c. e fondata su documentazione (attestante l'adesione all'accordo di ristrutturazione) tardivamente prodotta.
Con sentenza n. 1128/2018 pubblicata in data 19.07.2018 la Corte d'Appello di
Bari rigettava l'appello e condannava l' al pagamento delle spese processuali del Pt_1 secondo grado liquidate in € 4.800,00, oltre accessori, ritenendo che l' non Pt_3 avesse adeguatamente censurato le affermazioni del primo giudice secondo cui la domanda di condono previdenziale non costituisce di per sé riconoscimento del debito e non è idonea a interrompere la prescrizione.
Avverso tale decisione l' proponeva ricorso per cassazione, deducendo Pt_1 come primo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per non essersi la Corte d'appello pronunciata sulla censura con cui si chiedeva di dichiarare l'avvenuta estinzione del credito per adesione alla ristrutturazione.
La controparte resisteva con controricorso, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, stante il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti per effetto dell'accordo di ristrutturazione, e opponendosi comunque all'accoglimento degli ulteriori motivi di ricorso.
Con ordinanza n. 5855/2024, pubblicata in data 05.03.2024, la Parte_4 ha accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti, e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla medesima Corte territoriale affinché riesamini il merito della controversia, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio “restitutorio”.
L' ha riassunto il giudizio con ricorso depositato il 24.04.2024. Pt_1
3 La controparte si è costituita con comparsa depositata il 20.02.2025.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e i fascicoli relativi ai precedenti gradi di giudizio, all'udienza del 04.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
La sentenza del Tribunale di Bari dell'11.02.2016, che ha accolto l'opposizione avverso gli avvisi di addebito, deve essere riformata, contrariamente a quanto ritenuto da questa Corte con la pronuncia del 19.07.2018 che ha rigettato l'appello proposto dall' e che ha formato oggetto di cassazione con rinvio. Pt_1
Occorre infatti prendere in esame la domanda di estinzione del credito per avvenuta adesione all'accordo di ristrutturazione, rispetto alla quale la Cassazione ha rilevato il vizio di omessa pronuncia.
Ebbene, osserva questa Corte che è pacifico, in quanto incontestato tra le parti, che nelle more del giudizio di primo grado il debitore, originario opponente, ha aderito alla ristrutturazione dei crediti agricoli oggetto degli avvisi di addebito opposti;
di tanto ha dato atto anche l'ordinanza di rinvio della Cassazione (cfr. pag. 3 ultimo capoverso).
All'adempimento del debitore in sede di ristrutturazione consegue l'estinzione del credito contributivo oggetto del presente giudizio.
Va, pertanto, accolto l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale dell'11.02.2016, rammentandosi che nelle conclusioni ivi rassegnate
(ribadite nel ricorso in riassunzione) l'Ente aveva chiesto di “riformare la statuizione laddove dichiara di accogliere l'opposizione e dichiara non dovute le somme iscritte
a ruolo, accertare e dichiarare l'avvenuta adesione di controparte alla ristrutturazione dei crediti agricoli oggetto degli avvisi di addebito impugnati nelle more del giudizio di prime cure, con conseguente estinzione del credito”.
Ne consegue che deve dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno, sin dall'epoca del giudizio di primo grado, ogni ragione di contrasto tra le parti sulle questioni controverse, come espressamente riconosciuto anche dal debitore (cfr. conclusioni della comparsa di costituzione in riassunzione).
Quanto alla regolamentazione delle spese di tutti i gradi di giudizio (primo grado, appello, cassazione, rinvio), ritiene questa Corte che sussistano adeguate ragioni per disporne la compensazione integrale fra le parti.
In ossequio all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle
4 spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (Cass., Sez. II Civile, 29 novembre 2016 n. 24234; Cass., Sez. VI, 09 febbraio 2021 n. 3040; Cass., Sez. VI, 11.08.2022 n. 24714).
Nel caso di specie, in primo luogo l'esito complessivo del giudizio depone nel senso di una soccombenza reciproca (seppur in senso a-tecnico), atteso che, se è vero che il credito contributivo originariamente azionato dall' era in parte prescritto, Pt_1 tanto da essere stato parzialmente sgravato in via di autotutela dallo stesso Ente a seguito dell'avversa opposizione (in mancanza di atti interruttivi della prescrizione),
è altrettanto vero che esso è stato per la restante parte saldato dal debitore (che ne ha dunque riconosciuto l'esistenza) nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione.
Nessuna delle parti, poi, ha dato atto nel corso del giudizio di primo grado della già intervenuta adesione alla procedura di ristrutturazione, inducendo così in errore il Tribunale, che ha dovuto emettere una pronuncia sul merito della questione;
né può ritenersi che l'onere di riferire la circostanza relativa all'accordo di ristrutturazione incombesse esclusivamente sul debitore, in quanto anche l' ne Pt_1 era a conoscenza sin da epoca antecedente alla decisione del Tribunale (v. doc. 9 del fascicolo dell'odierno resistente in riassunzione).
D'altro canto, va rilevato che l'odierno resistente si è ingiustificatamente opposto alla declaratoria di estinzione del credito richiesta in appello dall' Pt_1 deducendo l'inammissibilità della relativa domanda (cfr. pag. 15 e 19 della comparsa di costituzione in appello del 29.06.2017), che sarebbe stata invece pienamente ammissibile trattandosi di sopravvenuta cessazione della materia del contendere per avere il debitore onorato l'accordo di ristrutturazione.
In conclusione, gli elementi sinora considerati giustificano ampiamente la integrale compensazione delle spese di tutti i gradi.
Non sussistono, da ultimo, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall' (cfr. conclusioni del ricorso in riassunzione), poiché non risponde Pt_1 al vero che il debitore abbia negato, nei primi due gradi di giudizio, di aver aderito all'accordo di ristrutturazione: in realtà, nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale, la
5 circostanza dell'avvenuta adesione all'accordo è stata taciuta da ambo le parti, come già rilevato in precedenza;
invece, nel corso del giudizio d'appello, a fronte delle deduzioni svolte dall' il debitore appellato ha riconosciuto espressamente Pt_1
l'intervento del suddetto accordo, tanto che i suoi difensori hanno imputato a un difetto di comunicazione con l'assistito la mancata conoscenza di detta circostanza
(v. pag. 15 cit. della comparsa di costituzione in appello del 29.06.2017).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio, a seguito di ordinanza della Corte di cassazione n. 5855/2024, sul ricorso in riassunzione depositato in data 24.04.2024 dall' nei confronti di Pt_1
, così provvede: CP_1
- accoglie l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Bari n. 653/2016 resa in data 11.02.2016 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Bari, il 04.03.2025
Il Presidente dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
6
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 308 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Pt_1 rappr. e dif. dall'avv. Francesca Mastrorilli
-Ricorrente in riassunzione-
e
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. Mariantonietta Martinelli
-Resistente in riassunzione-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.01.2013 dinanzi al Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, l'odierno resistente proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 314 2012 00052051 38 000 e 314 2012 00052052 39 000, entrambi emessi dall' il 24.11.2012 e notificati il successivo 10.12.2012 per Pt_1
l'importo rispettivamente di € 180.656,97 ed € 45.578,60 a titolo di contributi dovuti alla Gestione agricola – datori di lavoro. A fondamento dell'opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi e deduceva l'infondatezza delle avverse pretese, contestando i conteggi e richiedendo l'applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni civili.
Costituitosi in giudizio, l' rivendicava la legittimità degli avvisi di addebito Pt_1 impugnati e contestava l'avversa eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, evidenziando che il relativo termine era stato interrotto dalle domande di condono senza riserva di ripetizione presentate dal debitore in data 01.04.1996 e 02.11.1999, nonché da successivi atti interruttivi (diffide di pagamento) inviati nel 2005 e nel
2010.
Con sentenza n. 653/2016 pubblicata in data 11.02.2016 il Tribunale, dato atto dello sgravio parziale disposto dall' in relazione ai contributi richiesti per alcuni Pt_1 dei periodi oggetto di imposizione, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito opposti, condannando l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 7.500,00, oltre accessori. Pt_1
Il primo giudice, in particolare, riteneva: 1) non interrotta la prescrizione dei contributi indicati nell'avviso di addebito n. 314 2012 00052051 38 000, relativi ai quattro trimestri degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, poiché la domanda di condono previdenziale asseritamente presentata in data 02.11.1999 non costituisce di per sé riconoscimento del debito, indipendentemente dall'avvenuta apposizione o meno della clausola di ripetizione, la quale opera soltanto ove la suddetta domanda sia stata accolta e la conseguente obbligazione sia stata adempiuta;
2) maturata la prescrizione quinquennale dei contributi afferenti agli anni 1986, 1987, 1988 e 1993 portati dall'avviso di addebito n. 314 2012 00052052 39 000, anche ammettendo che l'istanza di condono fosse stata effettivamente presentata in data 01.04.1996 e che il debitore vi avesse in parte adempiuto, stante il decorso di nove anni tra la data dell'ultimo versamento, risalente al 16.09.1996, e quella del primo atto interruttivo del 2005; 3) infondata nel merito la pretesa dell' in relazione ai contributi Pt_1 riguardanti gli anni 1991 e 1992, anch'essi oggetto dell'avviso di addebito n. 314
2012 00052052 39 000, non essendo stata dimostrata l'effettiva presentazione dell'istanza di condono, alla quale peraltro non può attribuirsi valore di ricognizione di debito.
Avverso detta pronuncia interponeva appello l' , Parte_2 lamentando l'erronea valutazione del materiale probatorio offerto, a suo dire idoneo a configurare quanto meno un principio di prova in ordine all'avvenuta presentazione delle domande di condono, e chiedendo comunque di accertare e dichiarare
2 l'intervenuta estinzione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito opposti, in ragione dell'adesione del debitore alla procedura di ristrutturazione attraverso un accordo sottoscritto in data 29.01.2015 - dunque nelle more del giudizio di primo grado - con la a ciò deputata in qualità di cessionaria di crediti Controparte_2 contributivi agricoli in precedenza ceduti dall' alla chiedeva Pt_1 Controparte_3 inoltre di riformare la sentenza impugnata nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, condannando la controparte al pagamento di quelle del doppio grado di giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Costituitosi nel giudizio d'appello, l'odierno resistente contestava la fondatezza del gravame proposto dall' ed eccepiva l'inammissibilità dell'avversa istanza di Pt_1 accertamento dell'estinzione dei crediti contributivi, trattandosi a suo dire di domanda nuova, formulata in violazione dell'art. 437 c.p.c. e fondata su documentazione (attestante l'adesione all'accordo di ristrutturazione) tardivamente prodotta.
Con sentenza n. 1128/2018 pubblicata in data 19.07.2018 la Corte d'Appello di
Bari rigettava l'appello e condannava l' al pagamento delle spese processuali del Pt_1 secondo grado liquidate in € 4.800,00, oltre accessori, ritenendo che l' non Pt_3 avesse adeguatamente censurato le affermazioni del primo giudice secondo cui la domanda di condono previdenziale non costituisce di per sé riconoscimento del debito e non è idonea a interrompere la prescrizione.
Avverso tale decisione l' proponeva ricorso per cassazione, deducendo Pt_1 come primo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per non essersi la Corte d'appello pronunciata sulla censura con cui si chiedeva di dichiarare l'avvenuta estinzione del credito per adesione alla ristrutturazione.
La controparte resisteva con controricorso, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, stante il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti per effetto dell'accordo di ristrutturazione, e opponendosi comunque all'accoglimento degli ulteriori motivi di ricorso.
Con ordinanza n. 5855/2024, pubblicata in data 05.03.2024, la Parte_4 ha accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti, e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla medesima Corte territoriale affinché riesamini il merito della controversia, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio “restitutorio”.
L' ha riassunto il giudizio con ricorso depositato il 24.04.2024. Pt_1
3 La controparte si è costituita con comparsa depositata il 20.02.2025.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e i fascicoli relativi ai precedenti gradi di giudizio, all'udienza del 04.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
La sentenza del Tribunale di Bari dell'11.02.2016, che ha accolto l'opposizione avverso gli avvisi di addebito, deve essere riformata, contrariamente a quanto ritenuto da questa Corte con la pronuncia del 19.07.2018 che ha rigettato l'appello proposto dall' e che ha formato oggetto di cassazione con rinvio. Pt_1
Occorre infatti prendere in esame la domanda di estinzione del credito per avvenuta adesione all'accordo di ristrutturazione, rispetto alla quale la Cassazione ha rilevato il vizio di omessa pronuncia.
Ebbene, osserva questa Corte che è pacifico, in quanto incontestato tra le parti, che nelle more del giudizio di primo grado il debitore, originario opponente, ha aderito alla ristrutturazione dei crediti agricoli oggetto degli avvisi di addebito opposti;
di tanto ha dato atto anche l'ordinanza di rinvio della Cassazione (cfr. pag. 3 ultimo capoverso).
All'adempimento del debitore in sede di ristrutturazione consegue l'estinzione del credito contributivo oggetto del presente giudizio.
Va, pertanto, accolto l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale dell'11.02.2016, rammentandosi che nelle conclusioni ivi rassegnate
(ribadite nel ricorso in riassunzione) l'Ente aveva chiesto di “riformare la statuizione laddove dichiara di accogliere l'opposizione e dichiara non dovute le somme iscritte
a ruolo, accertare e dichiarare l'avvenuta adesione di controparte alla ristrutturazione dei crediti agricoli oggetto degli avvisi di addebito impugnati nelle more del giudizio di prime cure, con conseguente estinzione del credito”.
Ne consegue che deve dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno, sin dall'epoca del giudizio di primo grado, ogni ragione di contrasto tra le parti sulle questioni controverse, come espressamente riconosciuto anche dal debitore (cfr. conclusioni della comparsa di costituzione in riassunzione).
Quanto alla regolamentazione delle spese di tutti i gradi di giudizio (primo grado, appello, cassazione, rinvio), ritiene questa Corte che sussistano adeguate ragioni per disporne la compensazione integrale fra le parti.
In ossequio all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle
4 spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (Cass., Sez. II Civile, 29 novembre 2016 n. 24234; Cass., Sez. VI, 09 febbraio 2021 n. 3040; Cass., Sez. VI, 11.08.2022 n. 24714).
Nel caso di specie, in primo luogo l'esito complessivo del giudizio depone nel senso di una soccombenza reciproca (seppur in senso a-tecnico), atteso che, se è vero che il credito contributivo originariamente azionato dall' era in parte prescritto, Pt_1 tanto da essere stato parzialmente sgravato in via di autotutela dallo stesso Ente a seguito dell'avversa opposizione (in mancanza di atti interruttivi della prescrizione),
è altrettanto vero che esso è stato per la restante parte saldato dal debitore (che ne ha dunque riconosciuto l'esistenza) nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione.
Nessuna delle parti, poi, ha dato atto nel corso del giudizio di primo grado della già intervenuta adesione alla procedura di ristrutturazione, inducendo così in errore il Tribunale, che ha dovuto emettere una pronuncia sul merito della questione;
né può ritenersi che l'onere di riferire la circostanza relativa all'accordo di ristrutturazione incombesse esclusivamente sul debitore, in quanto anche l' ne Pt_1 era a conoscenza sin da epoca antecedente alla decisione del Tribunale (v. doc. 9 del fascicolo dell'odierno resistente in riassunzione).
D'altro canto, va rilevato che l'odierno resistente si è ingiustificatamente opposto alla declaratoria di estinzione del credito richiesta in appello dall' Pt_1 deducendo l'inammissibilità della relativa domanda (cfr. pag. 15 e 19 della comparsa di costituzione in appello del 29.06.2017), che sarebbe stata invece pienamente ammissibile trattandosi di sopravvenuta cessazione della materia del contendere per avere il debitore onorato l'accordo di ristrutturazione.
In conclusione, gli elementi sinora considerati giustificano ampiamente la integrale compensazione delle spese di tutti i gradi.
Non sussistono, da ultimo, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall' (cfr. conclusioni del ricorso in riassunzione), poiché non risponde Pt_1 al vero che il debitore abbia negato, nei primi due gradi di giudizio, di aver aderito all'accordo di ristrutturazione: in realtà, nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale, la
5 circostanza dell'avvenuta adesione all'accordo è stata taciuta da ambo le parti, come già rilevato in precedenza;
invece, nel corso del giudizio d'appello, a fronte delle deduzioni svolte dall' il debitore appellato ha riconosciuto espressamente Pt_1
l'intervento del suddetto accordo, tanto che i suoi difensori hanno imputato a un difetto di comunicazione con l'assistito la mancata conoscenza di detta circostanza
(v. pag. 15 cit. della comparsa di costituzione in appello del 29.06.2017).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio, a seguito di ordinanza della Corte di cassazione n. 5855/2024, sul ricorso in riassunzione depositato in data 24.04.2024 dall' nei confronti di Pt_1
, così provvede: CP_1
- accoglie l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Bari n. 653/2016 resa in data 11.02.2016 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Bari, il 04.03.2025
Il Presidente dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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