TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/09/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario, dott. Rosa Maria Rella, in funzione di giudice del lavoro, all' esito dell' udienza del 18.9.2025, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7183/2024 R.G., promossa da
(nato a [...] il [...]) rapp. e dif. dall' Avv. Antonietta Ruggieri Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
d'Istituto (Avv Paolo Sedda)
RESISTENTE
Oggetto: pensione / assegno ordinario d'invalidità ex L.222/84
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l' 8.8.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata- a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni- chiedeva all'intestato tribunale l'accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento della pensione ordinaria d'invalidità o, in subordine, dell'assegno ordinario d'invalidità ex L.n.222/84, negato in sede amministrativa e in fase di ATPO, a far data CP_ dalla relativa domanda, instando altresì per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi CP_
Integrato il contraddittorio, l' costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda.
Disposta una integrazione alla CTU espletata in sede di ATP, al fine di meglio calibrare i risultati della prima, alla luce della documentazione medica di formazione successiva alla visita peritale depositata in atti a supporto delle osservazioni formulate da parte ricorrente, all'udienza odierna, tenuta con trattazione cartolare ex art 12 7 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del provvedimento di trattazione cartolare, acquisite le brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente. La domanda va accolta per quanto di ragione .
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi della legge n.222/84, la pensione o l'assegno ordinario di invalidità spettano all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo, per l'assegno o, totalmente, in relazione a qualunque attività lavorativa, per la pensione, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
Tale prestazione viene riconosciuta solo per coloro che abbiano il requisito contributivo previsto.
Ciò posto il CTU, dott in sede di perizia integrativa, stante la documentazione Persona_1 medica di formazione successiva alla prima visita peritale versata in atti , ha accertato che il ricorrente è affetto da patologie tali da limitare la propria capacità di lavoro specifica in attività confacenti alla sua attività in misura inferiore ad un terzo e che pertanto vi è la sussistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal
18.6.2024 ( data successiva a quella della domanda amministrativa- 23.7.2022- ).
Tanto si deduce dall' elaborato peritale integrativo depositato in atti in data
7.7.2025 in cui l'esperto conclude: “…Dall'esame della nuova documentazione clinica agli atti e sulla scorta della visita medica eseguita al signor Parte_1
si formula la seguente diagnosi: “LINFOMA NON HODGKIN A
[...]
CELLULE B TIPO FOLLICOLARE PRIMITIVO CUTANEO TRATTATO CON
RADIOTERAPIA IN ATTUALE FOLLOW-UP. CARDIOPATIA IPERTENSIVA-
VALVOLARE –CLASSE NYHA II-III -FE 50%”.Trattasi di patologie che in considerazione della loro natura e del livello di compromissione degli apparati interessati, possono motivatamente considerarsi a carattere cronico. Orbene, in riferimento alla istanza presentata dal signor le infermità per Parte_1 capacità invalidanti sono espresse dal linfoma non Hodgkin a cellule B tipo follicolare primitivo cutaneo sottoposto a radioterapia in attuale follow-up e dalla cardiopatia ipertensiva e valvolare Classe NYHA II -III – FE 50%. 1)Circa il linfoma non Hodgkin a cellule B tipo follicolare primitivo cutaneo in attuale follow-up si riporatano le conclusioni a cui è giunto il CTU nell'ATP del
22/03/2024: “gli esami strumentali agli atti quali la PET –Tac del 20/10/2022 e la TAC total Body del 24/10/2022 non documentano segni di ripresa di malattia.
Il ricorrente effettua peridici controlli ematologici e strumentali per il monitoraggio della patologia onco - ematologica sofferta”. 2)Circa la cardiopatia ipertensiva e valvolare, il ricorrente in data 16/06/2024 veniva sottoposto a valutazione cardiologica con diagnosi di cardiopatia ipertensiva - valvolare
Classe NYHA II-III –FE 50%. Una FE al 50% pur essendo considerata normale, viene inserita nella categoria dello scompenso cardiaco con frazione di eiezione preservata I pz in Classe NYHA II -III manifestano modico affaticamento con attività convenzionali quali camminare a passo normale o fare le scale pur stando bene a riposo. 3)Circa il deficit della deambulazione diagnosticato dal dott.
. del 16/09/2022 con l'indicazione all'utilizzo di n° Pt_1 Persona_2
2 appoggi antibrachiali per grave ipomiotrofia degli arti inferiori con deficit di forza e facile affaticabilità, in sede di post-ATP il ricorrente ha mantenuto una autonoma deambulazione, senza l'utilizzo di appoggi antibrachiali ,conservata la forza muscolare agli AA.SS e II. contro la resistenza fornita dall'operatore, inoltre il ricorrente ha affermato che svolge regolare attività come guardia giurata, non nel ruolo di servizio sedentario, ma ispettivo. Pertanto, dalla disamina attenta delle varie patologie elencate al fine di valutare l'eventuale sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione della Pensione di Inabilità'
(art.2 L.222/1984), si può affermare che il signor non si trova Parte_1 nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ovvero il ricorrente è affetto da infermità che determinano una diminuzione della capacità di lavoro in oc cupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative specifiche a meno di un terzo (art.1 L.222/1984). Per lo svolgimento di tale attività (guardia giurata) il ricorrente non è in grado di utilizzare le residue capacità di lavoro in modo proficuo….2)Trattasi di infermità che, per quando motivate nella valutazione clinico -obiettiva, non determinano una permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art.2 L.222/84), ovvero il ricorrente è affetta da infermità che determinano una diminuzion e della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative specifiche a meno di un terzo (art.1 L.222/1984). Per lo svolgimento di tale attività (guardia giurata) il ricorrente non è in grado di utilizzare le residue capacità di lavoro in modo proficuo a far data dalla presentazione della nuova documentazione sanitaria agli atti del 18/06/2024. (cfr CTU integrativa del CTU depositata telematicamente il 7.7.2025)
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per l'assegno ordinario d'invalidità in capo al ricorrente dal 18.6.2024, data successiva a quella della domanda amministrativa e coincidente con quella del referto di visita cardiologica con E.C.G. e Ecocardiogramma con diagnosi di:”Cardiopatia –Insufficenza mitralica moderata con cardiopatia valvolare (ipertrofia ventricolare eccentrica, ridotta contrattilità ventricolare sinistra),sovraccarico polmonare con ipertensione del piccolo circolo.Classe NYHA II-III – FE 50%)”. depositata in atti.
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (da ultimo si veda Cass Civ 5422/2025) per i quali, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio in base al quale “…il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del 2005) …. Nel definire un'istanza di decisione di analogo tenore, questa Corte, proprio prendendo le mosse dalle enunciazioni della sentenza n. 32061 del 2022, ha ravvisato una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018)….A tali conclusioni la pronuncia ricordata è giunta ….alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI-L, 17 luglio 2017, n. 17653), che presiede al riparto delle spese di lite Invero, «il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa» (Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845, in motivazione…)”
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza parziale s ul piano temporale.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno Parte_1 ordinario d'invalidità dal 18.6.2024 ( data successiva a quella della domanda);
- compensa le spese di giudizio;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, 18.9.2025
Il Giudice
Rosa Maria Rella