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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4239/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Corte D'Appello Catania - Piazza G. Verga Indirizzo_1 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_3 - 80417740588
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 004416/2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3924/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti:
La Corte, in composizione monocratica, rappresenta la possibilità di decidere il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti ex art. 47 ter D.Lgs. 546/92 e l'avv. Difensore_1 nulla osta al riguardo.
Il Giudice pone, quindi, il ricorso in decisione.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato l'invito al pagamento indicato in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è infondato poiché, in generale, in tema di riscossione l'omessa sottoscrizione della cartella o dell'invito di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, (Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 31605 del 04/12/2019 (Rv. 656366 - 01)).
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
L'art. 13, comma 1-ter del d.P.R. n. 115/2002 prevede che "Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis". Il richiamo al precedente comma 1- bis secondo cui "Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione" presuppone il cumulo degi aumenti previsti dai due commi, giacché diversamente non avrebbe alcun senso il richiamo operato dall'inciso finale - "Si applica il comma 1-bis" - del comma 1-ter.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato
La novità della questione legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4239/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Corte D'Appello Catania - Piazza G. Verga Indirizzo_1 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_3 - 80417740588
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 004416/2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3924/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti:
La Corte, in composizione monocratica, rappresenta la possibilità di decidere il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti ex art. 47 ter D.Lgs. 546/92 e l'avv. Difensore_1 nulla osta al riguardo.
Il Giudice pone, quindi, il ricorso in decisione.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato l'invito al pagamento indicato in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è infondato poiché, in generale, in tema di riscossione l'omessa sottoscrizione della cartella o dell'invito di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, (Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 31605 del 04/12/2019 (Rv. 656366 - 01)).
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
L'art. 13, comma 1-ter del d.P.R. n. 115/2002 prevede che "Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis". Il richiamo al precedente comma 1- bis secondo cui "Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione" presuppone il cumulo degi aumenti previsti dai due commi, giacché diversamente non avrebbe alcun senso il richiamo operato dall'inciso finale - "Si applica il comma 1-bis" - del comma 1-ter.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato
La novità della questione legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.