Sentenza 2 luglio 2007
Massime • 1
Non è impugnabile il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari, per errore sul fatto, nullo il decreto di irreperibilità dell'imputato e di conseguenza nullo l'avviso di conclusione delle indagini, restituendo gli atti al PM.
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- 2. Processo penale, atto, abnormità, rilevanza, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2007, n. 31904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31904 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/07/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1085
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 003067/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PORDENONE;
nei confronti di:
1) IN UD, N. IL 08/01/1957;
2) RE LI Clara, N. IL 01/02/1980;
3) IN AN, N. IL 31/12/1948;
avverso ORDINANZA del 12/06/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di PORDENONE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA Mario;
lette le conclusioni del P.G. Dott. FRATICELLI M., di annullamento senza rinvio;
lette le memorie difensive per RE.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1 - Il Procuratore della Repubblica di Pordenone propone ricorso per abnormità contro ordinanza del GUP, che dichiara la nullità del decreto di irreperibilità emesso nei confronti di RE LI, di cui è stato chiesto il rinvio a giudizio in data 10.3.06, e conseguentemente dell'avviso di conclusione delle indagini nei suoi confronti, e dispone la restituzione degli atti al P.M. anche per quanto concerne i coimputati IN UD e IN AN, ritenuta necessaria la trattazione unitaria.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso, rifacendosi a Sez. 5, 182/94, P.M. in proc. Marino perché, nella specie, il provvedimento si esplica fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, fuori di ogni ragionevole limite, data la legittimità del decreto di irreperibilità della RE, e perciò anche della notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.. Al ricorso fanno seguito memorie di replica delle difese degl'imputati.
2 - Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento non è impugnabile, ed è sostenuto abnorme, perché dichiara nulli atti che invece non lo sarebbero. Per questa via il ricorso travisa l'ammissibilità dell'impugnazione per la fondatezza dei motivi di ricorso da verificare. Ma non si può accertare se un provvedimento incorre realmente nell'inosservanza di legge, se la sua impugnazione non è prevista. Nè tanto è consentito sol perché il provvedimento, implicando la restituzione degli atti al P.M. fa regredire il procedimento alla fase delle indagini, pur dopo rituale esercizio dell'azione penale.
In proposito si è bensì ritenuto "abnorme il provvedimento con il quale il tribunale, sull'erroneo presupposto della mancata notificazione all'indagato dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., in realtà regolarmente effettuata, dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e ordini la trasmissione degli atti al P.M. per la rinnovazione di tale adempimento (Cass., Sez. 1, n. 15844/06, P.M. in proc. Toscano, CED rv. 234114).
Ma Cass., Sez. V, n. 20369/06, P.M. in proc. Nanna ed a. che si rifà ad un indirizzo prevalente (S.U. 8/95 - 201544; Cass. 9954/1999 - 213967; Cass. 18153/02 - 221718), in effetti riconoscibile anche in S.U. 28807, Manca, afferma: "non costituisce atto abnorme l'ordinanza del Tribunale che dichiari la nullità del decreto di citazione e restituisca gli atti al P.M. ritenendo, per errore di fatto, che questi abbia violato il dovere di assumere l'interrogatorio degli indagati che ne avevano fatta espressa richiesta, dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., (CED 235321)".
La ragione è che un provvedimento non impugnabile, per quanto erroneo sul presupposto di fatto della ritenuta nullità, non si pone al di fuori del sistema.
Il cardine del sistema delle impugnazioni è, difatti, nella regola di tassatività delle impugnazioni dettata dall'art. 568 c.p.p., comma 1. La regola si riferisce ai provvedimenti che l'art. 111/7
della Costituzione dispone soggetti a ricorso (sentenza, provvedimenti di libertà), e ad altri determinati dal legislatore (per es. riesame dei sequestri, etc).
Il diritto vivente, per il principio di non contraddizione, ha ritenuto che la regola di tassatività delle impugnazioni non esclude che il provvedimento del giudice, non espressamente previsto come impugnabile, in quanto adottato fuori di specifica previsione normativa, può essere soggetto ricorso in quanto abnorme, perché si pone in contrasto con l'evoluzione naturale del procedimento, del quale dunque genera una disfunzione. E questa disfunzione è l'effetto, non la causa dell'abnormità, che si ravvisa nell'assenza di previsione normativa del provvedimento nel caso. Ma tanto premesso è anche evidente che il principio è riconoscibile solo e proprio perché il ricorso per abnormità non richiede verifica ulteriore rispetto al rilievo di assenza del potere del giudice di provvedere. Ritenendo invece possibile la verifica del merito del provvedimento si pone il principio in contrasto con la regola dell'art. 568 c.p.p., comma 1 di cui promana. Nè il ricorso per abnormità autorizzare il giudice di legittimità alla verifica di un qualsiasi sostenuto vizio di legittimità interno al provvedimento, in particolare ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c, in ragione della disfunzione apparentemente generata dallo stesso provvedimento, salvo tradire lo stesso fondamento del concetto di abnormità.
Nè è possibile desumere l'abnormità dall'effetto. S.U. Manca ha affermato che il giudice non può restituire gli atti al P.M., per omessa notifica del decreto di citazione perché, incontroverso il corretto esercizio dell'azione penale, lo stesso giudice è tenuto lui stesso ex lege (art. 143 disp. att. c.p.p.) a disporre il rinnovo della notifica. La pronuncia conferma che il riconoscimento dell'abnormità è correlato alla necessità di rimuovere il provvedimento che si pone per sè in contrasto con lo scopo previsto dalla legge e perciò con l'evoluzione naturale del procedimento, ma proprio perché la legge non autorizza in tal caso il giudice a far regredire lo stesso procedimento.
E, sostenendo l'abnormità di un provvedimento in un caso in cui la sua adozione è autorizzata dalla legge (per es. art. 416 e 552 c.p.p., comma 3), sol perché è erroneo nel rilievo del presupposto di fatto della diversa regola procedurale che si sostiene inosservata (proseguendo nell'esempio, l'art. 415 bis c.p.p.), si subordina in effetti la qualificazione di abnormità alla verifica di legittimità art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c, del provvedimento. Ma in tal caso, ancorché il giudice conseguentemente disponga la restituzione degli atti al P.M., il provvedimento non si pone per sè in contrasto con lo scopo per cui è previsto, anche se la nullità (per omissione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.) è erroneamente ravvisata. Difatti per poterlo stabilire in concreto sarebbe necessario che questa Corte lo verificasse, ma non può farlo, perché il provvedimento non è impugnabile.
È quanto si rileva nella specie. Pertanto non serve per qualificare abnorme il provvedimento, che ha determinato restituzione degli atti al P.M., che il GUP abbia errato nel ritenere la nullità. La sua valutazione in proposito risulta incensurabile in questa sede, perché il suo provvedimento non è previsto come impugnabile. Ed è impossibile ritenerlo abnorme, per operare il controllo interno dell'atto, escluso dall'art. 568 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2007