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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3553/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297202000007954579000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 17.7.2023 a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Sicilia –
Ass. Econ. Dip. Fin. E cred. Serv. 2 tasse Auto, successivamente depositato telematicamente presso questa
Corte in data 15.12.2023, il sig. Ricorrente_1 nato ad [...] il [...] ed ivi residente nella Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'originale dello stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Ispica nella Indirizzo_2
, proponeva ricorso con istanza ai sensi dell'art. 17bis del D.Lgs. nr. 546/1992, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n. 29720200007954579/000, notificata il 19/5/2023, portante un carico di € 490,17, a titolo di tassa auto 2017, comprensivo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica, relativa al veicolo targato Targa_1
Il ricorrente rilevava la nullità della cartella impugnata per mancanza della notifica dell'accertamento prodromico ed eccepiva la prescrizione triennale del credito tributario.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese e compensi difensivi e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate il 12.2.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dell'Avv.
Nominativo_1 n.q. di Direttore dell'Ente pubblico Economico istituito con D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n° 225/2016, con sede in Roma, Indirizzo_3, rappresentata e difesa da Nominativo_2, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura speciale repertorio n. 180134, raccolta n. 12348 rilasciata in data 22 giugno
2023 in Roma avanti al Notaio Nominativo_3, con domicilio del difensore eletto in Palermo, Indirizzo_4
, presso la sede della Direzione regionale della Sicilia dell'Ente Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio rilevava la sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale introdotta per contrastare la pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID 19.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con controdeduzioni depositate il 6.10.2025, la Regione Sicilia, C.F.: P.IVA_1, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, elettivamente domiciliata in Palermo -
Indirizzo_5 rappresentata, ai sensi della L.R. n.10 del 15 maggio 2000 art.7 c.1 lett. h, dall'Avv. Nominativo_4, nato il [...] a [...], nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, che delegava, giusta allegata nota n. 16485 del 21/06/2022, il dott. Nominativo_5, per la firma delle note di deposito delle correlate memorie e controdeduzioni, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai motivi di ricorso concernenti la notifica della cartella impugnata.
Riguardo l'eccezione di prescrizione, richiamate le misure intervenute in campo fiscale connesse all'emergenza COVID 19 (art.68 del D.L. 17-3-2020, n. 18 e successive modifiche e integrazioni), precisava di avere tempestivamente consegnato il ruolo nel 2020.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana, tenendola indenne da qualsivoglia onere conseguente l'eventuale soccombenza in giudizio e di dichiarare la correttezza dell'operato dell'Ente impositore, con compensazione delle spese di giustizia.
All'udienza del 2 dicembre 2025 nessuno era presente e la Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini dell'accoglimento del ricorso è assorbente delibare positivamente l'eccezione di prescrizione.
Il termine triennale per notificare la cartella impugnata con la richiesta di pagamento di una tassa auto relativa al 2017 va individuato, in prima istanza, ai sensi dell'art. 5, comma 51 della L. n° 53/1983, modificata dalla L. n° 60/1986, nel 31.12.2020.
Nella fattispecie in esame, però, trova applicazione l'art.68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021
e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 del D.Lgs. n° 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
In applicazione della normativa sopra riportata, verificato che, come emerge dalla cartella impugnata, il ruolo è stato consegnato all'Agente della riscossione il 10.9.2020, il termine per la notifica della suddetta cartella deve essere individuato (applicando la sospensione di 24 mesi) nel 31.12.2022.
La cartella impugnata notificata in data 19.5.2023 si manifesta, pertanto, tardiva.
Le spese, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico esclusivamente dell'Agenzia
Entrate Riscossione, unica responsabile della tardiva notifica della cartella impugnata, e vanno determinate sulla base dell'attività difensiva effettivamente svolta (assenza dell'attività istruttoria e della fase cautelare).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che, tenuto conto dell'aumento previsto dall'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), liquida in € 250,00, di cui € 30,00 per spese vive ed € 220,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
Ragusa lì 2/12/2025
IL GIUDICE
US IC
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3553/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297202000007954579000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 17.7.2023 a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Sicilia –
Ass. Econ. Dip. Fin. E cred. Serv. 2 tasse Auto, successivamente depositato telematicamente presso questa
Corte in data 15.12.2023, il sig. Ricorrente_1 nato ad [...] il [...] ed ivi residente nella Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'originale dello stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Ispica nella Indirizzo_2
, proponeva ricorso con istanza ai sensi dell'art. 17bis del D.Lgs. nr. 546/1992, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n. 29720200007954579/000, notificata il 19/5/2023, portante un carico di € 490,17, a titolo di tassa auto 2017, comprensivo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica, relativa al veicolo targato Targa_1
Il ricorrente rilevava la nullità della cartella impugnata per mancanza della notifica dell'accertamento prodromico ed eccepiva la prescrizione triennale del credito tributario.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese e compensi difensivi e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate il 12.2.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dell'Avv.
Nominativo_1 n.q. di Direttore dell'Ente pubblico Economico istituito con D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n° 225/2016, con sede in Roma, Indirizzo_3, rappresentata e difesa da Nominativo_2, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura speciale repertorio n. 180134, raccolta n. 12348 rilasciata in data 22 giugno
2023 in Roma avanti al Notaio Nominativo_3, con domicilio del difensore eletto in Palermo, Indirizzo_4
, presso la sede della Direzione regionale della Sicilia dell'Ente Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio rilevava la sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale introdotta per contrastare la pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID 19.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con controdeduzioni depositate il 6.10.2025, la Regione Sicilia, C.F.: P.IVA_1, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, elettivamente domiciliata in Palermo -
Indirizzo_5 rappresentata, ai sensi della L.R. n.10 del 15 maggio 2000 art.7 c.1 lett. h, dall'Avv. Nominativo_4, nato il [...] a [...], nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, che delegava, giusta allegata nota n. 16485 del 21/06/2022, il dott. Nominativo_5, per la firma delle note di deposito delle correlate memorie e controdeduzioni, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai motivi di ricorso concernenti la notifica della cartella impugnata.
Riguardo l'eccezione di prescrizione, richiamate le misure intervenute in campo fiscale connesse all'emergenza COVID 19 (art.68 del D.L. 17-3-2020, n. 18 e successive modifiche e integrazioni), precisava di avere tempestivamente consegnato il ruolo nel 2020.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana, tenendola indenne da qualsivoglia onere conseguente l'eventuale soccombenza in giudizio e di dichiarare la correttezza dell'operato dell'Ente impositore, con compensazione delle spese di giustizia.
All'udienza del 2 dicembre 2025 nessuno era presente e la Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini dell'accoglimento del ricorso è assorbente delibare positivamente l'eccezione di prescrizione.
Il termine triennale per notificare la cartella impugnata con la richiesta di pagamento di una tassa auto relativa al 2017 va individuato, in prima istanza, ai sensi dell'art. 5, comma 51 della L. n° 53/1983, modificata dalla L. n° 60/1986, nel 31.12.2020.
Nella fattispecie in esame, però, trova applicazione l'art.68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021
e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 del D.Lgs. n° 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
In applicazione della normativa sopra riportata, verificato che, come emerge dalla cartella impugnata, il ruolo è stato consegnato all'Agente della riscossione il 10.9.2020, il termine per la notifica della suddetta cartella deve essere individuato (applicando la sospensione di 24 mesi) nel 31.12.2022.
La cartella impugnata notificata in data 19.5.2023 si manifesta, pertanto, tardiva.
Le spese, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico esclusivamente dell'Agenzia
Entrate Riscossione, unica responsabile della tardiva notifica della cartella impugnata, e vanno determinate sulla base dell'attività difensiva effettivamente svolta (assenza dell'attività istruttoria e della fase cautelare).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che, tenuto conto dell'aumento previsto dall'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), liquida in € 250,00, di cui € 30,00 per spese vive ed € 220,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
Ragusa lì 2/12/2025
IL GIUDICE
US IC