Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/1998, n. 3644
CASS
Sentenza 19 giugno 1998

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Ai fini della riabilitazione del condannato, il mancato pagamento della pena pecuniaria è un fatto che, per la sua ambiguità, non assume, in modo automatico e ineluttabile, il significato di mancato ravvedimento del colpevole e non è, pertanto, idoneo ad escludere il requisito della buona condotta. Ed invero, al colpevole la legge non richiede, per la riabilitazione, il compimento di atti positivi di particolare rilievo morale o sociale, ma semplicemente la prova di essersi reinserito pienamente nella comunità, rispettandone, nei limiti del possibile, le regole, attraverso l'applicazione assidua al lavoro, un tenore di vita onesto e corretto e l'abbandono assoluto di ogni rapporto illecito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/1998, n. 3644
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3644
    Data del deposito : 19 giugno 1998

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