Sentenza 19 giugno 1998
Massime • 1
Ai fini della riabilitazione del condannato, il mancato pagamento della pena pecuniaria è un fatto che, per la sua ambiguità, non assume, in modo automatico e ineluttabile, il significato di mancato ravvedimento del colpevole e non è, pertanto, idoneo ad escludere il requisito della buona condotta. Ed invero, al colpevole la legge non richiede, per la riabilitazione, il compimento di atti positivi di particolare rilievo morale o sociale, ma semplicemente la prova di essersi reinserito pienamente nella comunità, rispettandone, nei limiti del possibile, le regole, attraverso l'applicazione assidua al lavoro, un tenore di vita onesto e corretto e l'abbandono assoluto di ogni rapporto illecito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/1998, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Edoardo Fazzioli Presidente del 19.6.1998
1. Dott. Bruno Rossi Consigliere SENTENZA
2. " Paolo OV " N. 3644
3. " Antonio MA " REGISTRO GENERALE
4. " RG CR " N. 2442/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SE, IO, nato in [...] il 26 - 6 - 1959,
avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Napoli in data 16-10-1997. Sentita la relazione fatta dal Consigliere, dott. B. Rossi. Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte suprema di cassazione, dott. V. Geraci, che chiede il rigetto del ricorso con le statuizioni consequenziali, il Collegio osserva:
Con ordinanza del 16-10-1997 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto la domanda di riabilitazione spiegata da IO SE ai sensi degli artt. 178, segg., cp. e 683, cpp., ritenuto, da un lato, di non essere legittimato a dichiarare, neppure incidentalmente, l'estinzione per intervenuta prescrizione della pena pecuniaria inflitta all'istante con sentenza della locale corte d'appello in data 23-11-1981; dall'altro, che "la perdurante inattività del condannato, (il quale) non ha manifestato alcuna partecipazione all'esecuzione della pena (anzidetta), provvedendo come dovuto al (suo) pagamento" non consentisse di esprimere un giudizio positivo sulla condotta del medesimo.
Con il proposto ricorso il SE, per mezzo del suo difensore deduce l'illegittimità della decisione sull'assunto che il giudice di merito non avrebbe dovuto fondare la sua valutazione su una circostanza, il mancato pagamento della multa, non attinente al requisito normativo della buona condotta e riferibile, comunque, anche a cause diverse dalla sua presunta inerzia, ribadendo, altresì, che il giudice anzidetto avrebbe dovuto, in ogni caso, prendere atto dell'avvenuta estinzione della pena. L'impugnazione merita accoglimento.
Prescindendo dall'esame della questione relativa alla legittimazione del giudice di sorveglianza a verificare l'avvenuta estinzione della pena, questione ormai superata dalla pronuncia emessa sul punto dal giudice competente, va notato che, in effetti, il riferimento contenuto nel provvedimento gravato al mancato pagamento della sanzione pecuniaria per escludere il requisito della buona condotta appare fortemente limitativo e non congruente con la previsione legislativa, dacché si tratta di una circostanza, la quale per la sua ambiguità non assume, in modo automatico e ineluttabile, il significato di mancato ravvedimento del colpevole. A questo, pervero, la legge non richiede per la riabilitazione il compimento di atti positivi di particolare rilievo morale o sociale, ma semplicemente la prova di essersi reinserita pienamente nella comunità, rispettandone, nei limiti del possibile, le regole, attraverso l'applicazione assidua al lavoro, un tenore di vita onesto e corretto, l'abbandono assoluto di ogni rapporto illecito e così via.
Di tutto ciò, nella pronuncia del tribunale napoletano non v'è la minima considerazione, sicché, almeno sotto questo profilo, la motivazione che la sorregge e palesemente carente ed esige una revisione alla stregua dei principi di diritto dianzi enunciati.
Per questi motivi
,
la Corte, visti gli artt. 606, 611, 623. Cpp., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 1998