Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3977 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 3977 LA CORTE SUPREMA DICASS ONE Oggetto Lavoro Composta dagli ill. Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 15728/98 Dott. Erminio RAVAGNANI - Rel. Consigliere Cron. 8442 Dott. Bruno BATTIMIELLO · Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 18/01/01 Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
LO IA;
2001 - intimata - 234 avverso la sentenza n. 47/98 del Tribunale di TRENTO, -1- depositata il 25/08/98 R.G.N. 24/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica " udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Trento la signora MA LO chiedeva che fosse accertato il suo diritto alla riliquidazione della pensione diretta, mediante integrazione al trattamento minimo da trasferirsi dalla pensione di reversibilità. Il Pretore adito accoglieva la domanda con sentenza impugnata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Il Tribunale di Trento rigettava l'appello, osservando quanto segue. Premesso che la RL è titolare di una pensione diretta a carico della gestione speciale dei coltivatori diretti e di una pensione di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, la regola per cui l'integrazione al minimo va calcolata sulla pensione costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781, vale a dire alla pensione di importo maggiore, non è operante nel caso di specie, nel quale le due pensioni non sono a carico della stessa gestione. Devesi quindi applicare il criterio generale, giusta il quale la integrazione al trattamento minimo va sempre corrisposta a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato, o, a parità di importo, come è nel caso in esame, sulla gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota, che, nella specie, è quella avente decorrenza dal 1° gennaio 1991. Avverso questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico, articolato motivo di censura. La LO non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione L'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 6, terzo comma, legge n. 638 del 1983, nonché vizi di motivazione, ritiene non condivisibile la tesi del Tribunale, secondo cui l'ultima parte del terzo comma dell'art. 6 legge n. 638 3 del 1983 troverebbe applicazione solo in caso di coesistenza di pensioni a carico della stessa gestione. Invero, dopo la parificazione dei trattamenti minimi operata dall'art. 7 legge n. 140 del 1985, la scelta prioritaria dovrebbe essere quella dell'integrazione della pensione con più di 780 contributi, in quanto regola generale valida tutte le volte che uno dei trattamenti pensionistici sia una pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti costituita appunto sulla base di un numero di contributi superiore a 780. Tale scelta, giustificata nel 1983 dalla circostanza che sulla pensione attribuita sulla base di un numero di contributi superiore a 780, se integrata al minimo, spettava la maggiorazione prevista dall'art. 14 quater legge n. 33 del 1980, non sarebbe priva di rilevanza anche dopo il 1985, se nel 1989, a quattro anni dall'abrogazione del citato art. 14 quater ad opera dell'art. 4 legge n. 140 del 1985, il DPCM 16 dicembre 1989 ha riconosciuto particolari benefici alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1° gennaio 1984 ed il 31 dicembre 1989 liquidate con più di 780 contributi, purché integrate al trattamento minimo. Poiché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide, facendo proprie le relative argomentazioni, non validamente contraddette dalle tesi dell'INPS, il ricorso non può essere accolto. Invero, nel caso, come quello della specie in esame, di titolarità di pensione diretta e di pensione di reversibilità a carico di diverse gestioni INPS, in osservanza della regola di cui all'art.6 legge 11 novembre 1983 n. 638 (prima parte del terzo comma), la integrazione al minimo si applica sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, sulla pensione avente decorrenza più remota;
e ciò, diversamente che nel caso in cui entrambe le pensioni facciano carico alla stessa gestione, per il quale è operativa la diversa regola M 4 secondo cui l'integrazione al minimo si applica sulla pensione diretta ovvero su quella costituita per effetto di 780 contributi settimanali. Al riguardo, è stato in particolare rilevato che tale diversa regola non può ritenersi tacitamente abrogata per effetto dell'art. 4, ottavo comma, legge 15 aprile 1985 n. 140, il quale ha espressamente abrogato i commi terzo e quarto dell'art. 14 quater DL 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33) che prevede il cosiddetto "superminimo per i settecentottantunisti", la cui salvaguardia costituiva la "ratio" originaria del criterio di scelta dettato dall'art. 6 citato. D'altra parte, secondo quanto affermato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1998, deve escludersi che tale criterio di scelta limiti alcuna posizione soggettiva garantita dall'ordinamento a livello costituzionale o, in genere, legislativo (così Cass. 14 agosto 1999 n. 8647; 2 febbraio 1999 n. 871; 10 agosto 1998 n. 7840). Ed è stato ulteriormente rilevato (v. Cass. n. 871 del 1999, cit.) che è ininfluente il fatto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 legge 15 aprile 1985 n. 140, siano stati parificati i trattamenti minimi delle diverse gestioni, poiché non sono state apportate modifiche alle regole ora richiamate per l'individuazione della pensione da integrare al minimo. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio, considerata la mancanza di attività difensiva della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per lespese. L Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001. Il Consigliere estensore Лишни Ravenquannom! Il Presidente - ria E lle R e IE c L 001 n L a E C 2 C R. in N A A to E M C R ita 0 IE IL L 2 s L o E i, p C e A ogg N D A C M " IL E B I D , A S O S 0 L 1 L A 3 . O T 3 , B T 5 R A S 'A . E P L N L E 3 D 7 G - : S 6 - N 2 A F 1 S E G M E I IS S L E G E I A R D L L O E D