TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 10/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 n. 74 promossa da: nato in [...] il [...] ) e Parte_1 C.F._1
nata in [...] il [...] elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliati in Caltagirone Viale Mario Milazzo 148 presso lo studio professionale dell'avvocato Enzo
Mattia , che li rappresenta e difende, per procura in Email_1
atti
OPPONENTI
Contro
(codice fiscale, partita iva ed iscrizione nel Registro delle Controparte_1
Imprese di Milano n. , in persona del legale rappresentante pro-tempore (la Mandante) P.IVA_1
e, per essa -giusta procura speciale rilasciata con atto Notaio Dott.ssa del Persona_1
20.07.2017, rep. n.60852, racc.n.11359 (doc. 1) - la mandataria (codice fiscale CP_2
n. , P.IVA n. ), elettivamente domiciliata in Catania, via Caronda n.136, P.IVA_2 P.IVA_3
presso lo studio professionale dell'avv. Antonella Scardavilla
, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Email_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.1.2024, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 19.01.2024, con cui era stato loro intimato il pagamento della somma di €. 500.000,00 in forza del titolo rappresentato dal contratto di mutuo agrario concesso ai sensi degli artt. 38 e ss. e dell'art. 43 e ss. del Dlgs nr. 398/1993 dal Banco di
Sicilia spa – dante causa dell'intimante – stipulato in data 30.11.2007 ai rogiti Notar dal Per_2 figlio degli opponenti, nei confronti del quale i genitori si costituirono fidejussori CP_3 e tanto sino alla concorrenza di €. 3.900.018,00 oltre interessi di mora.
A sostegno dell'opposizione proposta, gli attori hanno eccepito: 1) il difetto di legittimazione attiva di e, per essa, della per non essere iscritte all'albo Controparte_1 CP_2 degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB;
2) il difetto di legittimazione attiva di
[...]
e, per essa, della per mancanza della certa identificazione del Controparte_1 CP_2 credito ceduto ex art. 58 TUB;
3) la nullità della fideiussione dai medesimi prestata per la presenza di clausole restrittive della concorrenza e comunque vessatorie nel relativo contratto sostenente l'avversato precetto.
Con comparsa del 28.3.2024, si è costituita in giudizio la , contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
Effettuate le verifiche preliminari e rigettata l'istanza sospensiva, la causa, all'esito del decorso dei termini previsti ex art. 171 ter c.p.c., è stata istruita tramite produzione documentale ed è stata rinviata, per la decisione, all'udienza del 6.2.2025.
**********
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata, per le ragioni di seguito esplicate.
Preliminarmente, giova ricordare, in punto di diritto, che l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore ed è, dunque, onerato della specifica allegazione e prova della non debenza, in tutto o in parte (originaria o sopravvenuta) del credito precettato, astrattamente riconducibile al titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto. È l'opponente, dunque, che contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. L'opposto, ovvero il creditore procedente, a cui nel giudizio di opposizione spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo assume, invece, la posizione di convenuto, e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Tanto precisato, si rileva, in primo luogo, l'infondatezza delle contestazioni relative al difetto di legittimazione attiva in capo alla opposta per mancata iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., sia della società sia della Controparte_4 CP_2
Tale articolo prevede l'iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia per i soggetti che svolgono attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.
Quanto, dunque, alla , si evidenzia che le società veicolo (quale è Controparte_4 quest'ultima), possono effettuare soltanto operazioni di cartolarizzazione e non anche attività di finanziamento e, pertanto, non sono sottoposte all'obbligo di iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B.
(cfr. in proposito Cass., n. 7635 del 2024).
Quanto poi alla mandataria si osserva che questo Tribunale aderisce CP_2 all'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di merito, corroborato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge
n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass., n. 7243 del 2024; Cass., n. 12007 del 2024).
Da quanto esposto discende l'infondatezza dell'eccezione svolta da parte opponente, non rilevando, ai fini della validità del mandato conferito alla società incaricata del recupero crediti,
l'iscrizione di quest'ultima nell'albo ex art. 106 T.U.B.
**************
Devono parimenti essere rigettate le contestazioni relative all'eccepito difetto di legittimazione della convenuta, in ragione della lamentata assenza di documentazione comprovante l'avvenuta cessione dei crediti ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993.
Giova rammentare, in punto di diritto, il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, cui questo Giudice ritiene di aderire, alla stregua del quale “quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco” (Cass. n.
17944 del 2023; cfr. anche Cass. civ. n. 15884 del 2019; Cass. n. 31188 del 2017; Tribunale
Civitavecchia, n. 1640 del 2019).
È stato infatti, anche di recente osservato “da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass., n. 28790 del 2024; Cass. 9412 del 2023).
Ebbene, nel caso di specie – in cui parte opponente non ha specificamente contestato l'esistenza della cessione del credito, ma soltanto la carenza di prova in ordine all'avvenuta cessione dello specifico credito e della garanzia azionata – parte opposta ha fornito adeguata prova della titolarità del credito azionato, avendo a tal uopo prodotto: 1) la Gazzetta Ufficiale n.93 del 8.08.2017, contenente l'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.
Lgs. n. 385 del 1993, in cui la odierna opposta rendeva noto di aver acquistato da Controparte_5
di tutti i crediti della prima che soddisfacevano cumulativamente i requisiti analiticamente indicati nel suddetto avviso;
2) l'avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 26/10/2019 del precedente avviso di cessione di crediti pubblicato sulla GURI n. 93 del 08/08/2017, in cui è stato correttamente indicato il sito internet da cui estrarre i dati indicativi dei crediti ceduti;
3) la visura camerale da cui risulta l'avvenuta regolare iscrizione della cessione de qua; 4) la dichiarazione della con la quale si attesta che tra i crediti compresi nella cessione a favore di Controparte_5 [...] rientra anche il credito de quo; 5) l'estratto del contratto di cessione stipulato il Controparte_1
14.07.2017 tra e relativamente alla posizione di cui si Controparte_1 Controparte_5
tratta.
Quanto all'avviso di cessione prodotto in atti, si osserva che, in base al tenore dello stesso, è ben possibile stabilire con certezza che tra i crediti oggetto di cessione, era ricompreso anche il credito di cui si tratta.
Ed infatti, nell'avviso di cessione de quo si legge che sono oggetto di cessione “tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in Controparte_5 altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971
e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
Come si vede, il credito controverso possiede caratteristiche conformi alle indicazioni ivi contenute, con riferimento sia alla natura del rapporto da cui esso deriva, sia all'epoca di insorgenza, sia alla sua qualificazione come “attività finanziarie deteriorate”.
Quanto a tale ultimo profilo, si rileva che la Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio
2008 specifica che sono da ricomprendersi tra i crediti in sofferenza, quelli ricompresi nelle categorie delle "sofferenze, inadempienze improbabili, esposizioni scadute, e/o sconfinanti deteriorate".
Ora, risulta incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato che, alla data indicata nel contratto di cessione, il credito in parola doveva essere qualificato come attività finanziaria deteriorata, e, dunque, fosse ricompreso nell'oggetto del contratto di cessione.
Si consideri, inoltre, che parte opposta ha prodotto in atti anche l'estratto del contratto di cessione stipulato il 14.07.2017 tra e relativamente alla Controparte_1 Controparte_5 posizione di cui si tratta, nonché la dichiarazione della con la quale si attesta che tra Controparte_5
i crediti compresi nella cessione a favore di rientra anche il credito de quo. Controparte_1
A tale riguardo si sottolinea, in adesione alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che la dichiarazione del cedente di avvenuta cessione, unitamente al possesso in capo alla cessionaria del titolo esecutivo, costituiscono ulteriori elementi documentali, dotati di peculiare rilevanza probatoria, circa l'avvenuta cessione (cfr. Cass., n. 10200 del 2021).
Si osserva infine che parte opposta ha altresì prodotto in atti la visura camerale da cui risulta l'avvenuta regolare iscrizione della cessione de qua.
Giova in ogni caso osservare che la pubblicazione sulla Gazzetta e l'iscrizione nel registro delle imprese dell'avvenuta cessione, richieste dall'art. 58, comma 2 TUB, richiamato dall'art. 4 della
L. 130/1999, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto (cfr. Cass. n. 5617 del 2020; App. Venezia, n. 1388 del 2022) e che l'art.
7.1 comma
6 della L. 130/1999 precisa, con riferimento alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, che gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile si producono nei confronti dei debitori ceduti dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta (Cass. n. 11436 del
2021).
Nella fattispecie in esame – in cui la cessione ha ad oggetto crediti in sofferenza, come sopra già specificato – sarebbe stata pertanto sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta a renderla opponibile al debitore ceduto.
**************
Deve infine essere rigettata – poiché generica e infondata – anche l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dagli odierni opponenti per violazione della legislazione in materia di concorrenza e per vessatorietà delle clausole ivi contenute.
È sufficiente osservare in proposito che la fideiussione di cui si tratta è una fideiussione specifica endocontrattuale e non invece una fideiussione omnibus – come risulta dalla documentazione in atti e dalle deduzioni delle parti – e che invece l'accertamento della Banca d'Italia invocato da parte opponente ha riguardato soltanto lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provv. Banca d'Italia, n.
55 del 2005; cfr. tra le altre, Tribunale, Napoli, n. 4158 del 2023,).
Si evidenzia inoltre che, in ogni caso, parte opponente non ha dedotto né la standardizzazione delle clausole contestate (Tribunale Busto Arsizio, n.469 del 2023,), né la circostanza per cui i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che sarebbe colpita da nullità (Tribunale, Sondrio, n. 260 del 2023,); né infine che la creditrice si è avvalsa delle clausole di cui lamenta la vessatorietà.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da Parte_1
e deve essere rigettata.
[...] Parte_2
**************
La statuizione riguardo alle spese di lite si accorda al canone della soccombenza, sì che e vanno condannati a rifondere, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
la somma liquidata in dispositivo, determinata secondo il D.M. n. 55/2014, per Controparte_1 come aggiornato dal D.M. n. 147/22, in applicazione dei parametri minimi, in considerazione della non complessità delle questioni trattate, e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
CONDANNA e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
le spese del presente giudizio che si liquidano in € 6.023,00 per compensi, oltre Controparte_1
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Caltagirone, 10.2.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 n. 74 promossa da: nato in [...] il [...] ) e Parte_1 C.F._1
nata in [...] il [...] elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliati in Caltagirone Viale Mario Milazzo 148 presso lo studio professionale dell'avvocato Enzo
Mattia , che li rappresenta e difende, per procura in Email_1
atti
OPPONENTI
Contro
(codice fiscale, partita iva ed iscrizione nel Registro delle Controparte_1
Imprese di Milano n. , in persona del legale rappresentante pro-tempore (la Mandante) P.IVA_1
e, per essa -giusta procura speciale rilasciata con atto Notaio Dott.ssa del Persona_1
20.07.2017, rep. n.60852, racc.n.11359 (doc. 1) - la mandataria (codice fiscale CP_2
n. , P.IVA n. ), elettivamente domiciliata in Catania, via Caronda n.136, P.IVA_2 P.IVA_3
presso lo studio professionale dell'avv. Antonella Scardavilla
, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Email_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.1.2024, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 19.01.2024, con cui era stato loro intimato il pagamento della somma di €. 500.000,00 in forza del titolo rappresentato dal contratto di mutuo agrario concesso ai sensi degli artt. 38 e ss. e dell'art. 43 e ss. del Dlgs nr. 398/1993 dal Banco di
Sicilia spa – dante causa dell'intimante – stipulato in data 30.11.2007 ai rogiti Notar dal Per_2 figlio degli opponenti, nei confronti del quale i genitori si costituirono fidejussori CP_3 e tanto sino alla concorrenza di €. 3.900.018,00 oltre interessi di mora.
A sostegno dell'opposizione proposta, gli attori hanno eccepito: 1) il difetto di legittimazione attiva di e, per essa, della per non essere iscritte all'albo Controparte_1 CP_2 degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB;
2) il difetto di legittimazione attiva di
[...]
e, per essa, della per mancanza della certa identificazione del Controparte_1 CP_2 credito ceduto ex art. 58 TUB;
3) la nullità della fideiussione dai medesimi prestata per la presenza di clausole restrittive della concorrenza e comunque vessatorie nel relativo contratto sostenente l'avversato precetto.
Con comparsa del 28.3.2024, si è costituita in giudizio la , contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
Effettuate le verifiche preliminari e rigettata l'istanza sospensiva, la causa, all'esito del decorso dei termini previsti ex art. 171 ter c.p.c., è stata istruita tramite produzione documentale ed è stata rinviata, per la decisione, all'udienza del 6.2.2025.
**********
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata, per le ragioni di seguito esplicate.
Preliminarmente, giova ricordare, in punto di diritto, che l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore ed è, dunque, onerato della specifica allegazione e prova della non debenza, in tutto o in parte (originaria o sopravvenuta) del credito precettato, astrattamente riconducibile al titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto. È l'opponente, dunque, che contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. L'opposto, ovvero il creditore procedente, a cui nel giudizio di opposizione spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo assume, invece, la posizione di convenuto, e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Tanto precisato, si rileva, in primo luogo, l'infondatezza delle contestazioni relative al difetto di legittimazione attiva in capo alla opposta per mancata iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., sia della società sia della Controparte_4 CP_2
Tale articolo prevede l'iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia per i soggetti che svolgono attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.
Quanto, dunque, alla , si evidenzia che le società veicolo (quale è Controparte_4 quest'ultima), possono effettuare soltanto operazioni di cartolarizzazione e non anche attività di finanziamento e, pertanto, non sono sottoposte all'obbligo di iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B.
(cfr. in proposito Cass., n. 7635 del 2024).
Quanto poi alla mandataria si osserva che questo Tribunale aderisce CP_2 all'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di merito, corroborato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge
n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass., n. 7243 del 2024; Cass., n. 12007 del 2024).
Da quanto esposto discende l'infondatezza dell'eccezione svolta da parte opponente, non rilevando, ai fini della validità del mandato conferito alla società incaricata del recupero crediti,
l'iscrizione di quest'ultima nell'albo ex art. 106 T.U.B.
**************
Devono parimenti essere rigettate le contestazioni relative all'eccepito difetto di legittimazione della convenuta, in ragione della lamentata assenza di documentazione comprovante l'avvenuta cessione dei crediti ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993.
Giova rammentare, in punto di diritto, il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, cui questo Giudice ritiene di aderire, alla stregua del quale “quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco” (Cass. n.
17944 del 2023; cfr. anche Cass. civ. n. 15884 del 2019; Cass. n. 31188 del 2017; Tribunale
Civitavecchia, n. 1640 del 2019).
È stato infatti, anche di recente osservato “da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass., n. 28790 del 2024; Cass. 9412 del 2023).
Ebbene, nel caso di specie – in cui parte opponente non ha specificamente contestato l'esistenza della cessione del credito, ma soltanto la carenza di prova in ordine all'avvenuta cessione dello specifico credito e della garanzia azionata – parte opposta ha fornito adeguata prova della titolarità del credito azionato, avendo a tal uopo prodotto: 1) la Gazzetta Ufficiale n.93 del 8.08.2017, contenente l'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.
Lgs. n. 385 del 1993, in cui la odierna opposta rendeva noto di aver acquistato da Controparte_5
di tutti i crediti della prima che soddisfacevano cumulativamente i requisiti analiticamente indicati nel suddetto avviso;
2) l'avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 26/10/2019 del precedente avviso di cessione di crediti pubblicato sulla GURI n. 93 del 08/08/2017, in cui è stato correttamente indicato il sito internet da cui estrarre i dati indicativi dei crediti ceduti;
3) la visura camerale da cui risulta l'avvenuta regolare iscrizione della cessione de qua; 4) la dichiarazione della con la quale si attesta che tra i crediti compresi nella cessione a favore di Controparte_5 [...] rientra anche il credito de quo; 5) l'estratto del contratto di cessione stipulato il Controparte_1
14.07.2017 tra e relativamente alla posizione di cui si Controparte_1 Controparte_5
tratta.
Quanto all'avviso di cessione prodotto in atti, si osserva che, in base al tenore dello stesso, è ben possibile stabilire con certezza che tra i crediti oggetto di cessione, era ricompreso anche il credito di cui si tratta.
Ed infatti, nell'avviso di cessione de quo si legge che sono oggetto di cessione “tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in Controparte_5 altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971
e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
Come si vede, il credito controverso possiede caratteristiche conformi alle indicazioni ivi contenute, con riferimento sia alla natura del rapporto da cui esso deriva, sia all'epoca di insorgenza, sia alla sua qualificazione come “attività finanziarie deteriorate”.
Quanto a tale ultimo profilo, si rileva che la Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio
2008 specifica che sono da ricomprendersi tra i crediti in sofferenza, quelli ricompresi nelle categorie delle "sofferenze, inadempienze improbabili, esposizioni scadute, e/o sconfinanti deteriorate".
Ora, risulta incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato che, alla data indicata nel contratto di cessione, il credito in parola doveva essere qualificato come attività finanziaria deteriorata, e, dunque, fosse ricompreso nell'oggetto del contratto di cessione.
Si consideri, inoltre, che parte opposta ha prodotto in atti anche l'estratto del contratto di cessione stipulato il 14.07.2017 tra e relativamente alla Controparte_1 Controparte_5 posizione di cui si tratta, nonché la dichiarazione della con la quale si attesta che tra Controparte_5
i crediti compresi nella cessione a favore di rientra anche il credito de quo. Controparte_1
A tale riguardo si sottolinea, in adesione alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che la dichiarazione del cedente di avvenuta cessione, unitamente al possesso in capo alla cessionaria del titolo esecutivo, costituiscono ulteriori elementi documentali, dotati di peculiare rilevanza probatoria, circa l'avvenuta cessione (cfr. Cass., n. 10200 del 2021).
Si osserva infine che parte opposta ha altresì prodotto in atti la visura camerale da cui risulta l'avvenuta regolare iscrizione della cessione de qua.
Giova in ogni caso osservare che la pubblicazione sulla Gazzetta e l'iscrizione nel registro delle imprese dell'avvenuta cessione, richieste dall'art. 58, comma 2 TUB, richiamato dall'art. 4 della
L. 130/1999, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto (cfr. Cass. n. 5617 del 2020; App. Venezia, n. 1388 del 2022) e che l'art.
7.1 comma
6 della L. 130/1999 precisa, con riferimento alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, che gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile si producono nei confronti dei debitori ceduti dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta (Cass. n. 11436 del
2021).
Nella fattispecie in esame – in cui la cessione ha ad oggetto crediti in sofferenza, come sopra già specificato – sarebbe stata pertanto sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta a renderla opponibile al debitore ceduto.
**************
Deve infine essere rigettata – poiché generica e infondata – anche l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dagli odierni opponenti per violazione della legislazione in materia di concorrenza e per vessatorietà delle clausole ivi contenute.
È sufficiente osservare in proposito che la fideiussione di cui si tratta è una fideiussione specifica endocontrattuale e non invece una fideiussione omnibus – come risulta dalla documentazione in atti e dalle deduzioni delle parti – e che invece l'accertamento della Banca d'Italia invocato da parte opponente ha riguardato soltanto lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provv. Banca d'Italia, n.
55 del 2005; cfr. tra le altre, Tribunale, Napoli, n. 4158 del 2023,).
Si evidenzia inoltre che, in ogni caso, parte opponente non ha dedotto né la standardizzazione delle clausole contestate (Tribunale Busto Arsizio, n.469 del 2023,), né la circostanza per cui i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che sarebbe colpita da nullità (Tribunale, Sondrio, n. 260 del 2023,); né infine che la creditrice si è avvalsa delle clausole di cui lamenta la vessatorietà.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da Parte_1
e deve essere rigettata.
[...] Parte_2
**************
La statuizione riguardo alle spese di lite si accorda al canone della soccombenza, sì che e vanno condannati a rifondere, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
la somma liquidata in dispositivo, determinata secondo il D.M. n. 55/2014, per Controparte_1 come aggiornato dal D.M. n. 147/22, in applicazione dei parametri minimi, in considerazione della non complessità delle questioni trattate, e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
CONDANNA e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
le spese del presente giudizio che si liquidano in € 6.023,00 per compensi, oltre Controparte_1
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Caltagirone, 10.2.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore