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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/12/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 7610/2022 R.G. promossa con ricorso in appello depositato il 13 dicembre 2022
da in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Maristella Marigo, del Foro di ed elettivamente Pt_1
domiciliato presso lo studio della stessa, giusta mandato in calce al ricordo in appello
APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Marco NI, del Foro di CP_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta Pt_1
mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981
Conclusioni
per l'appellante: “Voglia il Tribunale adito, alla luce di tutte le altre ragioni dedotte in narrativa, riformare la sentenza del Giudice di prime cure, con conferma integrale di tutti i verbali ex adverso opposti.
Con rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;
1 per l'appellata: “Rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza del
Giudice di Pace di n. 579/2022 del 12.5.2022, per i motivi indicati Pt_1
nella narrativa della propria memoria di costituzione sub punto A.;
In subordine, nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello avversario,
riformare, in via d'appello incidentale condizionato (o riproponendo le domande di cui al ricorso di primo grado) e per i motivi indicati nella narrativa della propria memoria di costituzione sub punto B., la sentenza n. 579/2022,
emessa dal Giudice di Pace di in data 12.5.2022, statuendo: Pt_1
A. - nel merito:
I. 1. - In via preliminare: disporre la sospensione di tutti i provvedimenti impugnati, sotto identificati;
2. - In via principale: accertata/dichiarata l'inesistenza/nullità/invalidità della notifica (telematica) dei verbali di violazione al codice della strada n. K-
70201997 (Prot. 200220269), n. K-70203110 (Prot. 200228783), n. K-
70208051 (Prot. 200244421), n. K-70210109 (Prot. 200249816), n. K-
70213847 (Prot. 210026787), n. K-70213949 (Prot. 210030441), n. K-
70217277 (Prot. 210043718), n. K-70219716 (Prot. 210053542), n. K-
70221562 (Prot. 210062281), n. K-70222514 (Prot. 210072594), n. K-
70224227 (Prot. 210083477), n. N-60122018 (Prot. 210069499), n. K-
70230242 (Prot. 210115287), n. K-70231652 (Prot. 210122695), n. K-
70233008 (Prot. 210127839), n. K-70241721 (Prot. 210153780), n. K-
70247934 (Prot. 210184323), n. F-50257158 (Prot. 210208582), di cui al punto 17 della premessa della propria memoria di costituzione, per i motivi indicati nella narrativa della propria memoria di costituzione sub punti B.II e
B.III, annullare/revocare/dichiarare illegittimi i suddetti verbali e le conseguenti applicazioni delle sanzioni pecuniarie, oltre spese ed eventuali sanzioni accessorie;
2 3. - in subordine: accertata la tempestività della presente opposizione, o, se del caso rimessa in termini la ricorrente, per i motivi indicati in premessa della propria memoria di costituzione sub punto I.
5. e/o nella narrativa della propria memoria di costituzione sub punti A.II.1 e A.II.
3. annullare/revocare/dichiarare illegittimi i verbali di violazione al codice della strada (notificati in via telematica) n. K-70201997 (Prot. 200220269), n. K-70203110 (Prot.
200228783), n. K-70208051 (Prot. 200244421), n. K-70210109 (Prot.
200249816), n. K-70213847 (Prot. 210026787), n. K-70213949 (Prot.
210030441), n. K-70217277 (Prot. 210043718), n. K-70219716 (Prot.
210053542), n. K-70221562 (Prot. 210062281), n. K-70222514 (Prot.
210072594), n. K-70224227 (Prot. 210083477), n. N-60122018 (Prot.
210069499), n. K-70230242 (Prot. 210115287), n. K-70231652 (Prot.
210122695), n. K-70233008 (Prot. 210127839), n. K-70241721 (Prot.
210153780), n. K-70247934 (Prot. 210184323), n. F-50257158 (Prot.
210208582), di cui al punto 17 della premessa della propria memoria di costituzione, e le conseguenti applicazioni delle sanzioni pecuniarie, oltre spese ed eventuali sanzioni accessorie, per i motivi di cui ai punti B.IV., B.V.,
e A.II.3 della narrativa della propria memoria di costituzione;
CP_2
4. - in ulteriore subordine: ridursi l'ammontare delle sanzioni dei verbali sopra indicati nel minimo, o nella diversa somma ritenuta adeguata, ai sensi dell'art. 195, 2° comma, CdS;
II.
1. - In via preliminare: disporre la sospensione di tutti i provvedimenti impugnati, sotto identificati;
2. - In via principale: annullare/revocare/dichiarare illegittimi/nulli/invalidi i verbali di violazione al codice della strada (notificati via posta) n. K-70274014
(Prot. 210277820) e n. K-70280905 (Prot. 210289364), di cui ai punti 12 e 20
3 della premessa, e le conseguenti applicazioni delle sanzioni pecuniarie, oltre spese postali e procedurali ed oltre eventuali sanzioni accessorie, per i motivi di cui ai punti B.IV., B.V., B.VI. e B.VII. della narrativa della propria memoria di costituzione;
3. - in subordine: ridursi l'ammontare delle sanzioni dei verbali sopra indicati nel minimo, o nella diversa somma ritenuta adeguata, ai sensi dell'art. 195, 2°
comma, CdS.
B. - In via istruttoria:
Se del caso e senza inversione dell'onere relativo, si chiede prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) E' vero o non è vero che la sig.ra a un computer ? CP_1
2) E' vero o non è vero che la sig.ra nel periodo da ottobre 2020 fino CP_1
al 7 febbraio 2022, era conoscenza che la PEC
era attiva ? Email_1
3) E' vero o non è vero che la sig.ra nel periodo da ottobre 2020 fino CP_1
al 17 febbraio 2022, conosceva e custodiva le password per accedere alla
PEC suddetta ?
4) E' vero o non è vero che la sig.ra nel periodo da ottobre 2020 fino CP_1
al 17 febbraio 2022, conosceva e utilizzava il sito dell'ordine dei medici, dal quale accedere alla PEC ? Email_1
5) E' vero o non è vero che la sig.ra nel periodo da ottobre 2020 fino CP_1
al 17 febbraio 2022, utilizzava la PEC ? Email_1
6) Vero che la sig.ra in data 8.2.2022, si recava al Comando di CP_1
Polizia Municipale di (via G. Gozzi), accompagnata dall'avv. Marco Pt_1
NI e chiedeva quale fosse il motivo delle multe che le arrivavano a casa e se ce ne fossero delle altre e che l'addetta allo sportello le consegnava un prospetto di multe già a lei notificate via PEC (di cui al doc. 9) e le diceva che
4 c'erano circa altre 20 multe ancora da notificare via posta, atteso che, con l'intervento del garante della privacy, le multe non potevano più esserle notificate sulla sua PEC professionale e che la sig.ra rispondeva che CP_1
non aveva una PEC, ma l'addetta le faceva vedere la PEC della dott.ssa registrata nel sito internet INIPEC ? CP_1
7) Vero che la sig.ra una mattina della seconda settimana di CP_1
maggio 2020 (giorni 11, 12, 13, 14, 15, dice il teste quale), telefonava all'Ufficio ZTL del Comune di e comunicava la targa dell'auto elettrica, Pt_1
per poter circolare nella ZTL e che, nel corso della telefonata, l'addetta all'Ufficio le diceva che, ora che aveva comunicata la targa dell'auto, poteva liberamente circolare nella ZTL con il suo veicolo elettrico ?
8) Vero che la sig.ra nel periodo da maggio 2020 al gennaio CP_1
2022, diceva ai familiari e agli amici che lei poteva liberamente circolare nella
ZTL di anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, posto che aveva Pt_1
una macchina elettrica e così le aveva detto il personale della ZTL del
? Parte_1
9) Vero che la sig.ra era l'unico conducente dell'autovettura CP_1
Volkswagen UP, targata FZ506YB, a recarsi nella ZTL nel periodo ottobre
2020 – febbraio 2022 ?
10) Vero che a nella Riviera Ponti Romani, prima dell'intersezione Pt_1
con via S. Francesco, c'è il cartello rappresentato nella prima foto del doc. 36,
che viene rammostrata al teste ?
11) Vero che il cartello che avvisa della presenza della telecamera in Pt_1
Riviera Ponti Romani, nell'intersezione con via S. Francesco, è posto sotto la telecamera stessa, come nella seconda foto del doc. 36, che viene rammostrata al teste ?
5 Si indicano a testimoni i sigg.ri: , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
,
[...] Testimone_4
In ogni caso: spese, diritti e onorari - relativi al grado d'appello e, in caso di riforma della sentenza di prime cure, inerenti anche al primo grado di giudizio -
integralmente rifusi, con distrazione ex art. 93 c.p.c., avendo il sottoscritto avvocato anticipato le spese e non avendo riscosso gli onorari”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ritualmente notificato il ha proposto Parte_1
appello contro la sentenza n. 579/2022 emessa dal Giudice di Pace di Pt_1
in data 12 maggio 2022 riguardante l'opposizione proposta da CP_1
avverso 21 verbali di violazione del codice della strada.
L'odierno appellante ha dedotto che nei confronti di rano stati CP_1
notificati: 1) il verbale N-60122018 (Prot. 210069499) emesso il 29.04.2021 e notificato via pec il 25.06.2021 per la violazione dell'art. 158, comma 2, C.d.S.
(sostava nello spazio riservato agli invalidi), con cui il Comando accertatore aveva chiesto alla il pagamento di € 10,00 “a saldo ed integrazione CP_1
della somma già versata”, invitando la stessa ad effettuare la comunicazione dei dati del conducente entro il termine di 60 giorni;
2) il verbale F-50257158
(Prot. 210208582) emesso il 26.10.2021 e notificato via pec l'11.11.2021, per la violazione dell'art. 126 bis C.d.S., perché la non aveva provveduto CP_1
alla suddetta comunicazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale prodromico N-60122018 (Prot. 210069499); 3) altri 19 verbali emessi tutti per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 14, C.d.S. per transito abusivo nella corsia riservata ai mezzi pubblici di Riviera Ponti Romani e precisamente: K-
70201997 (Prot. 200220269) emesso il 02.12.2020 e notificato via pec il
14.12.2020, per infrazione commessa il 23.10.2020 alle ore 17.55; K- 23.12.2020, per infrazione commessa il 29.10.2020 alle ore 17.50; K-
70208051 (Prot. 200244421) emesso il 21.01.2021 e notificato via pec il
27.01.2021, per infrazione commessa il 05.12.2020 alle ore 11.50 nella corsia riservata ai mezzi pubblici di Riviera Ponti Romani;
K-70210109 (Prot.
200249816) emesso il 29.01.2021 e notificato via pec il 04.02.2021, per infrazione commessa il 18.12.2020 alle ore 12.35; K-70213847 (Prot.
210026787) emesso il 26.02.2021 e notificato via pec il 02.03.2021, per infrazione commessa il 28.01.2021 alle ore 16.57; K-70213949 (Prot.
210030441) emesso il 03.03.2021 e notificato via pec il 18.03.2021, per infrazione commessa il 29.01.2021 alle ore 12.31; K-70217277 (Prot.
210043718) emesso il 16.03.2021 e notificato via pec il 29.03.2021, per infrazione commessa il 19.02.2021 alle ore 16.59; K-70219716 (Prot.
210053542) emesso il 02.04.2021 e notificato via pec l'08.04.2021, per infrazione commessa il 06.03.2021 alle ore 11.16; K-70221562 (Prot.
210062281) emesso il 15.04.2021 e notificato via pec il 23.04.2021, per infrazione commessa il 23.03.2021 alle ore 17.42; K-70222514 (Prot.
210072594) emesso il 28.04.2021 e notificato via pec il 13.05.2021, per infrazione commessa il 02.04.2021 alle ore 17.24; K-70224227 (Prot.
210083477) emesso il 19.05.2021 e notificato via pec il 27.05.2021, per infrazione commessa il 16.04.2021 alle ore 16.55; K-70230242 (Prot.
210115287) emesso il 06.07.2021 e notificato via pec il 26.07.2021, per infrazione commessa il 21.05.2021 alle ore 17.14; K-70231652 (Prot.
210122695) emesso il 20.07.2021 e notificato via pec il 02.08.2021, per infrazione commessa il 28.05.2021 alle ore 17.34; K-70233008 (Prot.
210127839) emesso il 27.07.2021 e notificato via pec il 16.08.2021, per infrazione commessa il 04.06.2021 alle ore 17.57; K-70241721 (Prot.
210153780) emesso il 26.08.2021 e notificato via pec il 06.09.2021, per
7 infrazione commessa il 16.07.2021 alle ore 11.14; K-70247934 (Prot.
210184323) emesso il 28.09.2021 e notificato via pec il 07.10.2021, per infrazione commessa il 16.08.2021 alle ore 12.20; K-70271298 (Prot.
210273486) emesso il 14.01.2022 e notificato via posta il 03.02.2022, per infrazione commessa il 04.11.2021 alle ore 13.55; K-70274014 (Prot.
210277820) emesso il 17.01.2022 e notificato via posta il 07.02.2022, per infrazione commessa il 13.11.2021 alle ore 20.22; K-70280905 (Prot.
210289364) emesso il 01.02.2022 e notificato via posta il 23.02.2022, per infrazione commessa il 09.12.2021 alle ore 12.08.
L'appellante ha dedotto, altresì, che la , con ricorso depositato il CP_1
9.3.2022, aveva svolto opposizione avanti il Giudice di Pace di Pt_1
deducendo di avere aperto, nell'ottobre 2020, una casella pec solo per poter rimanere iscritta all'Ordine dei Medici, ma di non disporre nemmeno di un computer per poterla consultare, così come di non essere esperta nell'uso delle tecnologie;
di avere appreso della esistenza delle contestazioni solo all'esito della notifica del verbale K-70271298 del 14.1.2022 notificatole via posta in data 3 febbraio 2022; di avere creduto di poter circolare in ZTL anche nelle corsie riservate, avendo un veicolo a trazione elettrica;
ha dedotto,
inoltre, che, instaurato il contraddittorio e svolte le difese da parte del
[...]
, il giudizio di primo si era concluso con la citata sentenza nella Parte_1
quale era stato confermato il verbale N. 60122018 con la sanzione pecuniaria di € 10,00 e la decurtazione dei punti ivi richiamata;
era stato annullato il verbale F-50257158; era stato dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento al verbale K-70271298, per essere stata la relativa sanzione già
pagata, con conferma degli ulteriori 18 verbali notificati via pec applicando la sanzione complessiva di € 180,00 in forza dell'applicato cumulo giuridico.
8 Il ha impugnato la detta sentenza nella parte in cui 1) ha Parte_1
ravvisato la non colpevolezza della nel fatto di ignorare la Pt_2
pubblicazione della propria pec nel registro INI-PEC e nel fatto di non controllare la propria casella;
2) ha rimesso in termini la ai fini della Pt_2
comunicazione del nominativo del conducente richiesta dal verbale N-
60122018 e ha ritenuto tempestiva l'opposizione proposta avverso i 18 verbali notificati via pec sulla base di argomentazioni (incertezza della normativa di settore, buona fede della , precedenti giurisprudenziali, legittimità della Pt_2
notifica via pec) infondate;
l'appellante ha argomentato che il Giudice di Pace,
riconosciuta la regolarità della notifica via pec, avrebbe dovuto rilevarne la tardività per essere stati tutti i verbali notificati tra il 25 giugno 2021 ed il 7
ottobre 2021, così come avrebbe dovuto dichiarare tardiva la comunicazione dei dati del conducente, trattandosi di termine perentorio;
l'appellante ha,
inoltre, contestato l'applicazione del cumulo giuridico delle infrazioni commesse per accesso abusivo alla corsia riservata ai mezzi pubblici in
Riviera Ponti Romani.
1.2 Costituitasi nel giudizio di appello, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'appello avversario e, in subordine, ha svolto appello incidentale.
L'odierna appellata ha dedotto la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la remissione in termini sul presupposto della buona fede nella omessa consultazione della pec ed in cui ha applicato il cumulo giuridico delle diciotto infrazioni stradali relative al transito nelle corsie riservate ai mezzi pubblici nel tratto di Riviera Ponti Romani compreso tra via
San Francesco e via Cesare Battisti.
La ha svolto appello incidentale condizionato in relazione alla parte CP_1
della sentenza con cui il Giudice di Pace ha ravvisato la legittimità della notifica via pec delle infrazioni stradali, argomentando che, trattandosi nel
9 caso di specie di pec funzionale al mantenimento della iscrizione presso l'Ordine dei Medici, non poteva costituire il domicilio digitale della CP_1
stessa quale persona fisica;
ha inoltre contestato la regolarità della segnaletica relativa al transito nelle corsie riservate ai mezzi pubblici,
rilevando come la stessa possa trarre in inganno l'automobilista e ha in generale riproposto le medesime doglianze esposte nel giudizio di primo grado.
1.3 La causa è stata istruita documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
L'appello principale va accolto per le motivazioni di seguito enunciate.
2.1 Come emerge dalla esposizione che precede, il presente giudizio ha ad oggetto le infrazioni al Codice della Strada sopra meglio specificate che, per comodità espositiva (con trattazione congiunta dell'appello principale e di quello incidentale), possono essere distinte in quattro gruppi: il primo costituito dai verbali N-60122018 e F-50257158; il secondo costituito dai verbali da K-
70201997 a K-70247934 (secondo l'ordine sopra enunciato); il terzo costituito dal verbale K-70271298 ed il quarto dai verbali K-70274014 e K-70280905.
2.1.1 Va subito ricordato che, benché l'opposizione svolta dalla vanti CP_1
il Giudice di Pace, avesse ad oggetto anche il verbale K-70271298 (terzo gruppo), è pacifico che la relativa infrazione fosse stata pagata dall'odierna appellata anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado, cosicché
va confermata la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso in opposizione.
2.1.2 I primi due gruppi (come sopra delineati) di verbali hanno in comune la questione della validità o meno della notifica, questione che viene qui esaminata ai fini della trattazione sia dell'appello principale, sia dell'appello incidentale.
10 Bisogna prendere le mosse dalla constatazione che tutti i verbali di cui sopra sono stati notificati a mediante pec e dall'ulteriore CP_1
constatazione che indubbia la regolarità – per ciascuno di essi - della consegna alla pec corretta (risultante da INI-PEC – cfr. art. 6 bis D. Lgvo
7.3.2005 n. 82 c.d. CAD), va stabilito se sia o meno regolare, con evidenti ripercussioni sulla validità della notifica, l'impiego della pec per la notificazione delle infrazioni al codice della strada: regolarità che viene affermata dal e negata dalla Parte_1 CP_1
Nella fattispecie in esame non è in contestazione la possibilità in sé di procedere via pec alla notifica di infrazioni al codice della strada (D.M.
18.12.2017 richiamato da entrambe le parti), essendo piuttosto in contestazione, da parte della difesa della la possibilità di utilizzare un CP_1
indirizzo pec “professionale” anche per infrazioni correlate non all'espletamento dell'attività professionale, bensì correlate alla “vita privata”
del professionista. Deduce, in particolare, la i “essere stata costretta” CP_1
(cfr. art. 3 bis comma 1 CAD) a munirsi di un indirizzo pec per rimanere iscritta nell'albo professionale dei medici, pur essendo in pensione e soprattutto pur essendo sprovvista, anche per ragioni anagrafiche (la è nata nel CP_1
1939), di dotazioni tecnologiche (deduce di non possedere nemmeno un computer) che le consentano di consultare la casella di posta elettronica certificata;
richiama, al riguardo, la possibilità per i professionisti iscritti in albi ed elenchi di eleggere un domicilio digitale (INAD – cfr. art. 6 quater CAD)
diverso rispetto a quello “strettamente professionale” (INI-PEC – cfr. art. 6 bis
CAD); evidenzia, inoltre, che le Linee Guida approvate dall Controparte_3
con determinazione n. 529/2021, in conformità alle
[...]
osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali, attribuiscono al professionista la facoltà di dotarsi di un domicilio digitale “personale” diverso
11 da quello “professionale”, cosicché, finché non sarà attivo l'INAD, non possono considerarsi valide le notifiche eseguite sulla pec professionale per fatti non afferenti alla vista professionale (richiama il provvedimento
27.10.2021 del Garante per la privacy cui ha fatto seguito il provvedimento
17.11.2021 del ministero dell'Interno). La evidenzia, altresì, che i CP_1
verbali di cui al quarto gruppo le sono stati notificati mediante posta ordinaria.
La normativa richiamata dalla sottende alla problematica dell'utilizzo CP_1
della pec professionale per comunicazioni afferenti fatti estranei alla sfera professionale del destinatario, con ripercussioni anche in tema di privacy,
sussistendo la possibilità – in base all'organizzazione dello studio professionale – che le pec vengano consultate e lette anche da collaboratori e dipendenti.
Preso atto di tale problematica, che può avere evidenti ripercussioni in tema di tutela della privacy del professionista, non si può omettere di considerare come la normativa primaria sopra richiamata, nel consentire la notifica anche mediante pec, non faccia alcuna distinzione tra notifiche correlate alla vita professionale del destinatario e notifiche afferenti alla sua vita privata,
distinzione che, peraltro, imporrebbe agli agenti accertatori di una violazione del codice della strada di verificare se l'infrazione rilevata sia stata commessa dal “privato” o dal “professionista”. In tal senso si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione 22.1.2025 n. 1615 che, sul punto, ha così statuito: “In
tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia
stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività
professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa
estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un
indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la
ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per
12 ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al
socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec,
seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea
all'impresa fallita;
n. 12134/2024)”.
Appurato, dunque, che le infrazioni al codice della strada possono essere notificate via pec;
appurato, altresì, che è in possesso di un Parte_3
indirizzo pec ed appurato che le pec di notifica dei verbali di cui si controverte sono state regolarmente consegnate all'indirizzo della risultante dai CP_1
pubblici registri, non vi è motivo per dubitare della legittimità delle notifiche stesse.
Alla medesima conclusione era giunto anche il Giudice di prime cure e,
pertanto, la sentenza qui appellata va sul punto confermata.
2.1.3 L'aspetto sul quale questo Giudice ritiene di discostarsi dalla sentenza del Giudice di Pace, così accogliendo l'appello principale, riguarda la disposta rimessione in termini in favore della CP_1
Il Giudice di prima cure ha, in buona sostanza, ritenuto di rimettere in termini la partendo dal presupposto che ella, nonostante la regolarità della CP_1
notifica, non avesse avuto (per ragioni legate all'età e al non possesso di tecnologia informatica) la possibilità di avere tempestiva contezza delle infrazioni di cui si discute.
Orbene, pur prendendo atto dell'età della (classe 1939) e pur CP_1
ritenendo verosimile che ella non abbia particolare dimestichezza con la tecnologia, non per ciò solo tali elementi possono rappresentare un'esimente all'onere che ciascun detentore di pec ha di controllare la propria casella. Del
resto, la stessa a dimostrato di avere avuto contezza della esistenza CP_1
di una sua pec, posto che, come dalla medesima esposto, il possesso di una
13 pec rappresentava un requisito per poter rimanere iscritta all'albo dei medici;
ma se così è, come in effetti è, anche la come qualsiasi altro CP_1
possessore di pec, ha l'onere di controllarla, trattandosi di un domicilio digitale al quale possono essere regolarmente fatte le comunicazioni prescritte dalla legge.
Appurato, dunque, che la non conoscenza della notifica delle infrazioni è
imputabile alla le notifiche di tutti i verbali in questione sono regolari, CP_1
cosicché l'opposizione risulta tardiva, con l'ulteriore conseguenza che ne va dichiarata l'inammissibilità: l'opposizione risale, infatti, al 9 marzo 2022 a fronte di notifiche dei verbali in un periodo compreso tra dicembre 2020 ed ottobre 2021.
3.1 Appurata la regolarità della notifica pec delle infrazioni di cui ai verbali sopra indicati N-60122018 e F-50257158, nonché della regolarità della notifica via posta ordinaria dei verbali K-70274014 e K-70280905, vanno esaminate le contestazioni sollevate nel merito.
3.1.1 Si prende atto che la sentenza di primo grado non è stata impugnata, né
con l'appello principale, né con quello incidentale in relazione al verbale N-
60122018 con il quale era stata invitata ad integrare il CP_1
pagamento di € 10,00 a saldo della somma già versata e ad effettuare la comunicazione dei dati del conducente entro il termine di 60 giorni.
3.1.2 Il verbale F-50257158 è l'effetto della mancata comunicazione, da parte della del conducente, nonostante l'invito di cui al verbale menzionato CP_1
nel precedente punto 3.1.1.
Il verbale F-50257158 è stato annullato dal Giudice di Pace, essendo stata la rimessa in termini per la comunicazione del nominativo del CP_1
conducente; tale statuizione è stata oggetto di impugnazione da parte del
14 sul presupposto che non vi era motivo per procedere alla Parte_1
remissione in termini.
Ritiene questo Giudice la fondatezza dell'appello.
Sul punto è assorbente osservare che con il verbale N-60122018 –
regolarmente notificato per quanto sopra esposto in data 25.6.2021 – la era stata notiziata del fatto che avrebbe dovuto effettuare la CP_1
comunicazione del nominativo del conducente entro il termine di giorni 60.
Poiché è indubbio che siffatto termine abbia natura perentoria, va ricordato che peculiarità dei termini perentori è proprio quella di non poter essere prorogati, con la conseguenza che il suo decorso senza l'espletamento dell'attività da compiere entro il termine medesimo non può che comportare l'irrogazione della sanzione. Pertanto, la comunicazione della CP_1
risalente a circa un anno dopo (7 marzo 2022) è tardiva e come tale non rileva ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione.
In riforma della sentenza di primo grado, va, dunque, rigettata l'opposizione avverso il verbale F-50257158.
3.1.3 Come ulteriore motivo di doglianza viene enunciata la contestazione rivolta a di aver indebitamente transitato lungo un tratto di CP_1
strada riservato a determinati mezzi e precisamente il tratto di Riviera Ponti
Romani compresa tra via San Francesco e via Cesare Battisti nella corsia in direzione dalle ridette via San Francesco a via Cesare Battisti.
Il fatto in sé del transito non è contestato da parte della la quale ha CP_1
infatti fondato le proprie doglianze sulla circostanza che non è stato adeguatamente segnalato il carattere “riservato” della corsia, peraltro collocata in ZTL, e che comunque ella, essendo titolare di veicolo elettrico che consente l'accesso alla zona ZTL, ha agito in buona fede, ben potendo
15 prospettarsi la facoltà di circolare all'interno della ZTL senza ulteriori limitazioni.
La tesi dell'odierna appellata non può essere condivisa per le motivazioni che si vanno ad esporre.
Non è contestato che sia titolare di permesso che le consente CP_1
di accedere alla ZTL in quanto titolare di un veicolo elettrico;
tuttavia, non è
seriamente contestabile che sia onere del titolare di un contrassegno - che consente l'accesso e/o il transito in ZTL - appurare se ed entro quali limiti l'accesso e la circolazione siano consentiti. Del resto, trattandosi di un permesso che viene rilasciato a richiesta dell'interessato, questi, nel presentare la domanda, deve specificare in quale tra le “fattispecie consentite”
si trova, cosicché fin da subito l'interessato non può non avere contezza del fatto che esistono in astratto varie tipologie di contrassegni, così come non può ragionevolmente non prospettarsi che le facoltà di accesso/transito correlate alle varie tipologie siano diverse, altrimenti non avrebbe senso differenziare i vari contrassegni che notoriamente esistono.
Già tale basilare constatazione induce a ritenere che sarebbe stato onere della appurare quali facoltà di accesso/transito le erano consentite in CP_1
forza del contrassegno di cui è titolare e conseguentemente ad escludere la sussistenza dell'invocata buona fede in capo all'odierna appellata, giacché
una condotta improntata ad una diligenza normale avrebbe dovuto indurre la titolare del contrassegno ad appurare i limiti all'accesso ed al transito nell'ambito della ZTL.
In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellata,
all'inizio del tratto di strada in questione vi è segnaletica adeguata ad evidenziare che il transito è ivi soggetto a limitazioni.
16 È sufficiente esaminare il documento dimesso sub 36 dalla che ritrae CP_1
la parte iniziale della corsia compresa tra Riviera Ponti Romani incrocio con via San Francesco e tra Riviera Ponti Romani incrocio con via Cesare Battisti.
Ebbene, risulta chiaramente collocato in verticale un segnale di divieto di accesso con il richiamo, nella targhetta sottostante, all'eccezione prevista per i mezzi autorizzati in base all'ordinanza i cui estremi sono parimenti riportati nella targhetta.
Posto il carattere inequivoco del cartello di divieto di accesso (che ogni automobilista non può non conoscere), non è condivisibile l'assunto della secondo cui ella in buona fede ha ritenuto di non essere destinataria CP_1
del detto divieto in quanto titolare di un contrassegno che le consente l'accesso ed il transito in ZTL. Tale assunto potrebbe avere in astratto una qualche fondatezza nel caso in cui il divieto di accesso suddetto fosse stato collocato in prossimità ad uno dei varchi di accesso alla ZTL: sempre in astratto, il titolare di un contrassegno che abilita all'accesso in ZTL in buona fede potrebbe ritenersi non destinatario del divieto di accesso collocato in prossimità di un “varco d'entrata”. Ma se, come nel caso di specie, il divieto di accesso è collocato già all'interno della ZTL, la buona fede non può operare.
Infatti, se il divieto di accesso è collocato all'interno della ZTL, esso non può
che essere rivolto ai conducenti che già si trovano all'interno della ZTL, in quanto titolari di un contrassegno abilitativo, ma delle due l'una: o il semplice fatto di essere titolari di un contrassegno abilitativo dovrebbe escludere la vigenza del divieto, ma in questo caso il divieto medesimo sarebbe del tutto inutile, oppure la presenza di un divieto di accesso già all'interno della ZTL
indica che i titolari dei vari contrassegni non hanno facoltà di accesso e transito illimitate, con la conseguenza che, salvo diversa autorizzazione,
17 anche all'interno della ZTL devono attenersi ai generali divieti ed obblighi adeguatamente segnalati, come per qualsiasi tratto di strada.
Pertanto, una condotta diligente avrebbe imposto alla a fronte del CP_1
cartello di divieto di accesso, di appurare se il suo veicolo rientrasse o meno tra i “mezzi autorizzati”.
Non pertinenti sono poi le doglianze secondo cui il segnale verticale in questione sarebbe stato visibile solo per i conducenti già transitanti su Riviera
IT IO con direzione verso Riviera Ponti Romani, mentre nessun segnale sarebbe stato presente per i conducenti che arrivano da Piazza delle Erbe e,
all'incrocio Riviera Ponti Romani con via San Francesco, svoltano a sinistra per immettersi nella corsia in contestazione.
In realtà, come emerge dalla documentazione fotografica in atti (cit. doc. 36),
l'incrocio in questione è un tipico incrocio a croce, cosicché il conducente che,
provenendo da Piazza delle Erbe, intende effettuare manovra di svolta a sinistra, prima di imboccare la corsia in contestazione necessariamente si trova davanti il detto divieto di accesso collocato sul margine destro della carreggiata.
In ogni caso, come se non bastasse, sul posto vi è anche segnaletica orizzontale consistente in strisce gialle a delimitazione della corsia in questione, come si evince dalla citata documentazione fotografia.
Notoriamente le strisce gialle orizzontali indicano la presenza di un cantiere in atto o la presenza di corsie riservate a determinati mezzi, tendenzialmente bus e taxi, quali mezzi deputati ad un servizio di trasporto pubblico.
Ebbene, il reiterato (cfr. 19 verbali di contestazione a comprova del ripetersi della condotta) transito della nella corsia in questione avrebbe dovuto CP_1
indurla, sempre secondo una condotta mediamente diligente che chi invoca la buona fede non può non tenere, a verificare il motivo della presenza di
18 segnaletica gialla orizzontale;
avrebbe potuto constatare che si tratta di corsia riservata a taxi e bus e, dunque, appurare se la mera titolarità del contrassegno le avrebbe consentito il transito su corsia destinata a bus e taxi.
Le infrazioni contestate vanno, dunque, confermate nel merito.
4.1 Appurata la regolarità della notifica di tutte le notifiche eseguite via pec e ravvisata l'inammissibilità della opposizione ai verbali tutti di cui sopra, la sanzione ivi irrogata è divenuta definitiva, cosicché non vi è margine per procedere ad una sua rideterminazione.
L'unico ambito nel quale vi è spazio per valutare la fondatezza dell'invocato cumulo giuridico, peraltro applicato dal Giudice di prime cure, è quello afferente alle infrazioni di cui ai verbali K-70274014 e K-70280905.
Bisogna prendere le mosse dalla constatazione che, ai sensi dell'art. 198,
comma 2, Codice della Strada, non opera il principio del cumulo, giacché, in deroga a quanto previsto dal primo comma, (…) nell'ambito delle aree
pedonali urbane e delle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di
accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni
previste per ogni singola violazione”.
Ora, è ben vero che la contestazione rivolta alla nei due verbali ora in CP_1
esame riguarda espressamente l'illegittimo transito nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma è altrettanto vero che il transito oggetto di contestazione è
avvenuto nell'ambito della ZTL;
a parere di questo Giudice, tale rilievo sarebbe di per sé sufficiente per escludere l'applicabilità dell'invocato cumulo giuridico in ragione del menzionato comma secondo.
In ogni caso, non si può omettere di considerare come le due infrazioni siano state commesse ad una non trascurabile distanza di tempo (il 13.11.2021 la prima ed il 9.12.2021 la seconda), in fasce orarie diverse (alle 20.22 la prima,
19 alle 12.08 la seconda), cosicché tra le due non è ravvisabile alcuna contestualità spazio-temporale su cui poter basare l'invocato cumulo giuridico.
Ne consegue che, anche per tale aspetto, non può trovare accoglimento l'opposizione svolta da CP_1
5.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, come in dispositivo nei valori medi delle tabelle per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, avuto riguardo allo scaglione tra €
1.101,00 ed € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 7610/2022 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) confermata l'inammissibilità dell'opposizione avverso il verbale K-
70271298, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione avverso i seguenti verbali: K-70201997, K-70203110, K-70208051, K-70210109, K-70213847, K-
70213949, K-70217277, K-70219716, K-70221562, n. K-70222514, K-
70224227, K-70230242, K-70231652, K-70233008, K-70241721, K-70247934;
2) rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale N- CP_1
60122018, il verbale F-50257158, il verbale K-70274014 ed il verbale K-
70280905;
2) condanna a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1
che, per entrambi i gradi di giudizio, si liquidano in € 2.614,00 per compensi ed € 174,00 per spese, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge.
Così deciso in Padova, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
70203110 (Prot. 200228783) emesso l'11.12.2020 e notificato via pec il
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