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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/12/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
IU D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1211/2021 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Villa n. 23 presso lo studio dell'Avv. Antonino Carlo Zarcone che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , nella qualità di titolare Controparte_1 C.F._2
Impresa CO AL IU (c.f. ), P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Milazzo (Me), via Risorgimento n. 142 presso lo studio dell'Avv. Ruggero Zebito che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina via Armeria n. 1, resistente,
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio l'Impresa CO Parte_1
AL IU, deducendo di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze dell'impresa dal 2 maggio 2017 al 25 luglio 2020, con mansioni di operaio e secondo un orario articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore
12.00 e dalle 13.30 alle 17.00, e il sabato dalle 7.00 alle 12.00; nel mese di agosto, per tutto il periodo lavorativo, avrebbe continuato a lavorare dalle 7.00 alle 12.00.
Sostiene che il rapporto di lavoro, svolto sotto la direzione e il controllo del titolare AL IU, sia stato continuativo e privo di interruzioni.
Afferma di aver percepito una paga giornaliera di € 40,00, ridotta a €
20,00 il sabato e a € 25,00 nel mese di agosto, lamentando la mancata corresponsione delle somme dovute per ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, nonché la non proporzionalità della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Sottolinea, inoltre, che la ditta avrebbe predisposto contratti di lavoro di breve durata e con orario inferiore a quello effettivamente svolto, omettendo parzialmente il versamento dei contributi previdenziali e mantenendo una parte del rapporto “in nero”.
A seguito della cessazione del rapporto, il ricorrente ha inviato una diffida di pagamento, ricevendo dalla controparte la somma di €
1.940,69, ritenuta insufficiente e accettata solo a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute.
Il ricorrente chiede pertanto l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato, la condanna della ditta al pagamento della somma di € 31.955,64, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, indennità per ferie e permessi non goduti, tredicesima mensilità e TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna al versamento dei contributi previdenziali omessi e, in subordine, al risarcimento del danno per l'omesso pagamento dei contributi previdenziali. , titolare dell'impresa convenuta, ha contestato Controparte_1 integralmente le allegazioni del ricorrente, sia in fatto che in diritto.
In particolare, il resistente nega che il rapporto di lavoro sia stato continuativo dal 2 maggio 2017 al 25 luglio 2020, sostenendo invece che il ricorrente abbia intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato solo nei seguenti periodi: dal 31 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017, dal 5 aprile 2018 al 21 dicembre 2018, dal 5 aprile
2019 al 13 dicembre 2019 e infine dall'11 marzo 2020 al 25 luglio
2020, data del licenziamento per giusta causa, motivato da assenze ingiustificate e non impugnato dal lavoratore.
Contesta, altresì, la durata e l'orario del rapporto, affermando che il ricorrente abbia lavorato solo nei giorni e per le ore indicate nei cedolini paga, e che la retribuzione sia stata corrisposta secondo quanto previsto dal CCNL di settore, comprensiva del cosiddetto
“terzo elemento” per i lavoratori a tempo determinato, in luogo di tredicesima, quattordicesima, ferie e festività.
Il resistente precisa che anche il TFR è stato regolarmente liquidato in occasione della cessazione di ciascun contratto.
In relazione alle somme corrisposte, il resistente chiarisce che l'importo di € 1.940,69 rappresenta la retribuzione e le indennità dovute per il periodo marzo-luglio 2020, durante il quale le prestazioni lavorative del ricorrente sono state saltuarie e irregolari, e che il pagamento della retribuzione di marzo 2020 è stato effettuato mediante assegno bancario, poi sostituito con pagamento in contanti per difficoltà di negoziazione.
Il resistente nega di essere debitore di ulteriori somme e di aver omesso il versamento dei contributi previdenziali, allegando i modelli
DMAG relativi ai contratti di lavoro intercorsi.
Sottolinea inoltre che, nei periodi non coperti dai contratti, il ricorrente avrebbe richiesto e ottenuto dall' il trattamento di CP_2 disoccupazione agricola. In via conciliativa, ha manifestato in comparsa la disponibilità a definire la controversia mediante il pagamento della somma di €
2.500,00, escludendo comunque qualsiasi intenzione di prestare acquiescenza alle domande del ricorrente.
L' costituendosi, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al CP_2 versamento dei contributi eventualmente dovuti in caso di accoglimento della domanda del Parte_1
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Si deve innanzitutto premettere che ove il lavoratore affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore, egli ha l'onere di dedurre e dimostrare quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, quali siano le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta, nonché la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle caratterizzanti, secondo le medesime disposizioni, la qualifica superiore reclamata.
Il criterio generale delineato dall'art. 2697 c.c. trova applicazione anche per quello che concerne le voci relative al lavoro straordinario.
E così, con riferimento, al lavoro straordinario o supplementare, la consolidata giurisprudenza suole affermare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass. n. 16150/2018), senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr.
Cass. n. 16150/2018; Cass. n. 4076/2018; Cass. n. 1389/2003;
Cass. n. 8006/1998).
Alla valutazione equitativa, infatti, il giudice può fare ricorso quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta, ma non anche quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che deve essere invece, in ogni caso, dimostrato dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
Ai fini del corretto assolvimento dell'onus probandi, dunque, è necessario, non già che sia fornita genericamente la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, ma è piuttosto necessario che siano dimostrati, sia pure in termini minimali, tanto il numero di ore per le quali si è effettivamente protratta la prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito, quanto l'esatta collocazione cronologica di quest'ultima, e dunque che sia accertato, mediante una plena probatio, quando i limiti di orario, di fatto, siano stati effettivamente superati (Trib. Foggia n. 1177/2020; Trib. Prato n.
73/2020; Trib. Brescia n. 401/2019; Trib. Siena n. 7/2018; Trib. Nola
n. 1566/2017; Trib. Bari n. 1868/2017; Trib. Firenze n. 215/2017;
Trib. Pescara n. 526/2016; Trib. Roma n. 5908/2014).
Ciò premesso, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere fondata la domanda proposta da Parte_1
Preliminarmente si osserva che l'interrogatorio formale delle parti si rivela del tutto irrilevante ai fini della decisione, avendo sia il ricorrente che il resistente negato la veridicità dei fatti allegati ex adverso. In particolare, il ricorrente ha escluso la sussistenza delle circostanze istruttorie indicate dalla controparte, mentre il resistente ha negato quelle dedotte dal ricorrente, limitandosi a riconoscere esclusivamente lo svolgimento di mansioni di operaio da parte del ricorrente, ma solo nei periodi contrattuali formalmente documentati.
Passando all'esame delle dichiarazioni testimoniali, si rileva che il teste ha riferito di aver visto il ricorrente presso il Testimone_1 vivaio del resistente, ma ha precisato di non essere in grado di indicare con certezza i periodi di effettiva presenza, limitandosi a dichiarare di averlo visto svolgere piccoli lavori di manutenzione e di averlo salutato occasionalmente. Non ha saputo confermare né la continuità del rapporto di lavoro né la presenza del ricorrente nel mese di agosto, né ha fornito indicazioni precise sulle mansioni svolte o sull'orario di lavoro. Ha inoltre dichiarato di recarsi presso il vivaio solo una o due volte al mese, circostanza che limita fortemente la sua capacità di osservazione diretta e continuativa dei fatti oggetto di causa.
La testimonianza della teste evidenzia poi una Testimone_2 serie di profili che ne limitano fortemente la rilevanza e l'attendibilità ai fini della decisione.
In primo luogo, la teste ha dichiarato di non ricordare con precisione il periodo in cui il ricorrente avrebbe lavorato presso l'impresa resistente, collocando genericamente i fatti tra il 2017 e il 2019, senza alcuna indicazione puntuale sulle date di inizio e fine del rapporto. Ha riferito che, in quegli anni, il ricorrente conviveva con sua madre e che anche lei viveva nella stessa abitazione per parte della settimana, ma ha subito precisato che la sua presenza in casa era limitata ai primi tre giorni della settimana, mentre nei restanti giorni si trasferiva dal padre, circostanza che riduce sensibilmente la sua possibilità di osservare direttamente le abitudini lavorative del ricorrente.
La teste ha affermato che il ricorrente usciva di casa alle 6:30 del mattino per recarsi al lavoro e che rientrava intorno alle 18:00, ma questa informazione deriva esclusivamente da quanto sentito dire dalla madre del ricorrente e dallo stesso ricorrente, non da una verifica personale. Ha inoltre dichiarato di aver visto il ricorrente andare a lavorare anche il sabato mattina, ma ha specificato che questa convinzione si basa su conversazioni ascoltate tra la madre e il ricorrente, non su una propria osservazione diretta. La teste ha poi ammesso di non essere in grado di riferire se il ricorrente abbia lavorato nel mese di agosto, né di sapere chi impartisse le direttive lavorative, limitandosi a confermare che il ricorrente svolgeva mansioni di operaio presso il vivaio.
La teste ha anche dichiarato di non poter dire nulla in merito Tes_2 all'orario di lavoro, alla presenza di contratti stagionali o continuativi, alle modalità di pagamento della retribuzione, né alla questione dell'assegno bancario di € 342,00. Ha inoltre precisato che la sua convivenza con il fratello del ricorrente è iniziata solo a maggio 2019,
e che fino a tale data la sua conoscenza dei fatti si limita ai giorni in cui rimaneva a casa con la madre, senza alcuna continuità.
In sintesi, la testimonianza di si caratterizza per la Testimone_2 genericità delle affermazioni, la mancanza di riscontri oggettivi, la prevalenza di informazioni apprese indirettamente da terzi e la limitata presenza personale nei luoghi e nei periodi rilevanti. Questi elementi rendono la sua deposizione priva di valore probatorio concreto, non essendo in grado di confermare in modo preciso e circostanziato né la continuità del rapporto di lavoro, né le modalità di svolgimento della prestazione, né le condizioni retributive allegati dal ricorrente.
Il teste , affine del resistente, ha confermato che Testimone_3 il ricorrente ha lavorato presso l'azienda del resistente esclusivamente in forza di contratti stagionali, specificando i periodi di assunzione e sottolineando che il rapporto si è interrotto per licenziamento dovuto ad assenze prolungate e ingiustificate. Ha inoltre riferito che, in occasione della cessazione dei contratti, il ricorrente gli chiedeva informazioni su come ottenere la disoccupazione agricola, suggerendogli di rivolgersi al commercialista.
Dalla sua deposizione non emergono elementi che possano in alcun modo confermare la prospettazione del ricorrente circa la sussistenza di un rapporto di lavoro continuativo e non documentato, né sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o sulla retribuzione percepita. La testimonianza di si limita a Tes_3 ribadire la versione del resistente, senza apportare circostanze autonome o elementi che possano avvalorare le allegazioni del ricorrente.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite e della rinuncia del ricorrente all'escussione degli altri testi (cfr. verbale del 20 aprile
223), non è possibile ritenere dimostrata la prospettazione del ricorrente. Al riguardo non può trovare seguito la richiesta di escussione degli altri testi avanzata dal ricorrente a partire dalle note depositate il 4 dicembre 2023. Come detto, il ricorrente, all'udienza del 20 aprile 2023, ha rinunciato all'audizione degli altri testi e la rinuncia è stata accettata dalla controparte.
La domanda deve essere, pertanto, rigettata.
Sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese del giudizio in ragione dalle peculiarità della controversia, caratterizzata da una particolare complessità sotto il profilo fattuale e dalla difficoltà di ricostruire con precisione il rapporto lavorativo e le sue modalità di svolgimento.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 3 dicembre 2025.
Il Giudice dott. IU D'Agostino